CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2009
250.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
(C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
(C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia. Pag. 28
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegati 1 e 2). Ricorda che, dopo l'esame e la votazione degli emendamenti, l'esame in sede consultiva si concluderà con la votazione delle proposte di relazione presentate e con la nomina del relatore presso la Commissione Bilancio. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Angela NAPOLI (PdL) si sofferma sul suo emendamento 2936/II/2.2 volto a sopprimere il comma 47 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, inserito nel corso dell'esame al Senato. Si tratta di una disposizione che interviene nella delicata materia della vendita dei beni immobili, modificandola in senso tanto negativo da inficiare la stessa attività di contrasto alla criminalità organizzata che ha finora condotto in maniera efficace tanto il Governo quanto il Parlamento nel modificare la normativa sul sequestro e sulla confisca di beni appartenenti alla criminalità organizzata, come quando è stato approvato il cosiddetto «pacchetto sicurezza». Tale provvedimento ha determinato già dei risultati estremamente positivi nella lotta alla mafia, come lo stesso Ministro dell'interno ha più volte evidenziato. Sottolinea quanto una disciplina rigorosa in ordine alla confisca dei beni sia uno degli strumenti più validi per contrastare la criminalità organizzata, i cui esponenti temono più la sottrazione di beni che il rischio della detenzione. Inoltre l'attuale disciplina mette giustamente in risalto la funzione sociale della confisca dei beni a soggetti mafiosi, mettendo le condizioni affinché questi possano realmente essere destinati a finalità sociali. Ritiene che le modifiche alla legge n. 575 del 1965 previste dal comma 47 dell'articolo 2 siano un grave passo indietro nella lotta alla mafia, in quanto si prevede un procedimento di vendita dei beni immobili confiscati alla mafia che potrebbe portare nel momento della sua concreta applicazione ad un ritorno di tali beni nell'ambito della criminalità organizzata. È a tutti ben chiaro che le aste di beni immobili confiscati alla mafia andrebbero deserte o si concluderebbero con delle aggiudicazioni a prestanome di criminali mafiosi. Auspica pertanto l'approvazione del suo emendamento, essendo questo volto ad eliminare una disposizione che finirebbe nei fatti per agevolare le associazioni di stampo mafioso, le quali verrebbero messe nelle condizioni di poter riacquistare, anche a prezzi ben inferiori a quelli di mercato, quegli stessi beni che erano stati sequestrati e confiscati.

Antonino LO PRESTI (PdL) pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole Angela Napoli, che sempre ha dato prova del suo impegno contro la mafia, dichiara di non condividere l'emendamento da lei presentato, pur ritenendo che la normativa oggetto della disposizione che l'emendamento intende sopprimere possa essere ulteriormente migliorata. Ritiene, alla luce della sua esperienza, che non debba essere considerato come un principio assoluto quello della inalienabilità dei beni confiscati alla mafia. Piuttosto la questione vera è quella di prevedere una

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serie di garanzie volte a scongiurare il rischio che tali beni siano riacquistati dagli stessi soggetti mafiosi ai quali in precedenza erano stati confiscati. Osserva, a tale proposito, che la normativa attuale non garantisce né la certezza che i beni siano gestiti con trasparenza e senza alcun collegamento con le organizzazioni criminali né l'obiettivo della produttività della gestione del bene. Sottolinea che la normativa introdotta dal comma 47 già pone delle delimitazioni ben precise all'attività di vendita, riducendo in maniera rilevante il rischio che i beni siano venduti a dei prestanome o che le vendite non siano comunque compiute nel pubblico interesse. Una volta accertata l'incapacità dell'Agenzia del demanio nel gestire i beni sequestrati, ritiene che sia doveroso modificare la disciplina vigente prevedendo la possibilità che i beni siano gestiti da soggetti che siano poi in grado di gestirli anche in maniera produttiva.

Donatella FERRANTI (PD) esprime tutta la sua contrarietà al comma 47 dell'articolo 2, il quale, come ha evidenziato l'onorevole Angela Napoli, rende meno efficace la lotta contro la criminalità organizzata. Tuttavia, osserva che tale disposizione non rappresenta l'unica norma non condivisibile del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio. Sottolinea pertanto l'inadeguatezza di tali provvedimenti rispetto alle reali esigenze dell'amministrazione della giustizia. Anziché incrementare in maniera considerevole le ridotte risorse finanziarie della giustizia, il Governo ha inteso ridurle maggiormente senza tenere in alcun conto le esigenze dei cittadini. Critica fortemente anche la scelta del Governo di non destinare all'edilizia penitenziaria i fondi necessari per cercare di contrastare in maniera adeguata il grave fenomeno del sovraffollamento delle carceri. Altro punto che ritiene grave è quello della riduzione dei fondi a favore dei programmi di protezione dei testimoni di giustizia nonostante che proprio grazie al loro apporto in molti casi è stato possibile condannare importanti esponenti mafiosi o comunque dei membri di associazioni di stampo mafioso. Proprio in considerazione della insufficienza dell'intervento finanziario a favore della giustizia il suo gruppo ha presentato una proposta di relazione alternativa a quella del relatore, nella quale sono evidenziate tutte le mancanze dei disegni di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 2936/II/2.11 e Capodicasa 2936/II/2.10.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sull'emendamento Angela Napoli 2936/II/2.2 rileva come, nella realtà operativa della confisca dei beni appartenenti alla criminalità organizzata, sia prevista dalla normativa vigente una specifica destinazione, nonché la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario. È di tutta evidenza che un bene immobile che non possa essere utilizzato né destinato secondo quanto previsto dalla legge, costituisca un costo per la collettività e perda progressivamente valore. Il comma 47 dell'articolo 2, pertanto, ha lo scopo di integrare la normativa vigente, che rimane quindi intatta, prevedendo una possibilità ulteriore: la possibilità di evitare un costo inutile per la collettività e vendere il bene qualora la procedura si trovi in una situazione di «stallo», in modo da realizzare un ricavo che sarebbe destinato almeno in parte al Ministero della giustizia. Per quanto l'onorevole Angela Napoli ponga una questione estremamente seria e rilevante, poiché è chiaro che occorre prevedere adeguate garanzie per evitare che i beni ritornino nelle mani delle organizzazioni criminali, tuttavia ritiene che la norma in esame sia condivisibile e che non debba essere soppressa. Ritiene in ogni caso che il Governo dovrebbe attuare una attenta ricognizione dei beni confiscati e non destinati ad una finalità sociale o comunque improduttivi, anche al fine di argomentare in modo puntuale le esigenze che hanno condotto all'introduzione della norma in esame.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni

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dell'onorevole Contento, sottolinea come il costo dei beni immobili confiscati privi di destinazione sia tanto elevato quanto inutile. Ritiene inoltre che il rischio che i beni in questione ritornino nelle mani della criminalità organizzata sia minimo, poiché la normativa in esame appresta un adeguato sistema di controlli. La nuova disciplina inoltre deve essere valutata positivamente non solo perché elimina o riduce dei costi che gravano sulla collettività, ma anche perché consente di realizzare delle entrate che sarebbero poi assegnate al Ministero della giustizia.

Anna ROSSOMANDO (PD) esprime stupore per il contenuto del dibattito che si sta svolgendo in Commissione sul comma 47 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Sottolinea infatti come la normativa vigente sia formulata, in modo non casuale, prevedendo una destinazione pubblica per i beni confiscati, al fine di impedire che gli stessi rientrino nelle mani della criminalità organizzata. Quindi a suo parere è di tutta evidenza che se tale procedura crea dei problemi applicativi deve essere migliorata e non stravolta tramite l'introduzione della possibilità di vendere i beni, poiché una simile modifica appare del tutto contraddittoria rispetto alla ratio della disciplina che si intende modificare.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le disposizioni di cui al comma 47 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria sia assolutamente criticabile e controproducente poiché non è corretto sacrificare l'efficacia nella lotta alla criminalità organizzata in nome del principio della necessaria produttività del bene confiscato. Con la disposizione in esame basterà la semplice inerzia dell'amministrazione per impedire che il bene confiscato realizzi la sua destinazione sociale e così creare i presupposti per disporne la vendita all'asta. Inoltre, poiché la disciplina vigente è stata modificata di recente, ritiene che non sussistano ancora dati sufficienti per dimostrarne l'inefficacia. Occorrerebbe piuttosto una seria attività di monitoraggio, maggiore riflessione e maggiori garanzie di trasparenza del nuovo procedimento.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che i diversi rilievi emersi nel corso del dibattito impongano l'esigenza di trovare una situazione di sintesi. Infatti se, da un lato, si è evidenziato il rischio, certamente da evitare, del riacquisto dei beni da parte dei prestanome, dall'altro vi sono anche altre ragioni condivisibili che l'onorevole Contento ha ben evidenziato. Di tali ragioni gli emendamenti soppressivi in esame non sembrano tener conto. Dopo aver sottolineato come la destinazione sociale del bene debba permanere, evidenzia la necessità di agire con cautela sui meccanismi di accertamento e controllo degli acquirenti.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda come, soprattutto nelle regioni del sud, non ci si muova nell'ambito delle normali e legittime regole di mercato, ma in un contesto di forte alterazione delle stesse a causa delle influenze esercitate dalla malavita organizzata. Ricorda altresì come tali forme di criminalità siano ormai molto evolute sotto il profilo organizzativo, utilizzando strumenti e sistemi simili a quelli delle imprese legali. Nonostante i colpi fortissimi inferti dallo Stato, queste organizzazioni sono più forti che mai e certamente in grado di influenzare il procedimento di vendita che si vorrebbe introdurre con il comma 47 dell'articolo 2. Sottolinea quindi come compito precipuo dello Stato sia quello di sostenere l'economia e lo sviluppo del territorio e ritiene che non si possa sacrificare questo obiettivo in vista della realizzazione di entrate per il Ministero della giustizia che sarebbero, oltretutto, limitate e non determinanti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) non condividendo le osservazioni dei colleghi del Partito democratico, ricorda come la norma in questione intervenga solo in via residuale, ove non sia possibile realizzare la destinazione pubblica del bene, eliminando

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dei costi ingenti e inutili per la collettività. Si tratta quindi di una soluzione estremamente pragmatica e condivisibile. Intervenendo a titolo personale, dichiara di ritenere che, piuttosto che continuare a mantenere improduttivi i beni sequestrati, come spesso oggi avviene a causa delle lacune della normativa vigente, sia opportuno prevedere la possibilità concreta di vendere tali beni a soggetti che siano poi in grado di gestirli in maniera produttiva. Ciò, a suo parere, dovrebbe avvenire anche a rischio che i beni possano essere riacquistati da soggetti mafiosi. Osserva che, qualora si dovesse verificare questa sia pure indesiderata eventualità, i beni verrebbero nuovamente sequestrati, confiscati e venduti. Si tratterebbe, in sostanza, di ipotesi marginali che non devono impedire l'approvazione di una normativa che comunque consentirebbe di realizzare gestioni produttive dei beni confiscati.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di non condividere assolutamente le affermazioni dell'onorevole Paolini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Angela Napoli 2936/II/2.2, Ferranti 2936/II/2.6, Di Pietro 2936/II/2.1 e Granata 2936/II/2.3, nonché respinge gli emendamenti Di Biagio 2936/II/2.4, Di Pietro 2937/II/Tab.2.2, 2937/II/Tab.2.3, 2937/II/Tab.2.4, 2937/II/Tab.2.5, 2937/II/Tab.2.6 e 2937/II/Tab.2.7, Ferranti 2937/II/Tab.2.1 e 2937/II/Tab.2.8.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che il relatore ha presentato delle proposte di relazione alle tabelle di competenza della Commissione giustizia (vedi allegati 3, 4, 5 e 6) e che sono state presentate delle proposte di relazioni alternative (vedi allegati 7 e 8), che saranno poste in votazione solo qualora dovesse essere respinta la proposta di relazione del relatore alla quale sono alternative.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione favorevole sulla tabella 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi l'onorevole Paniz relatore presso la Commissione bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, illustra la proposta di relazione favorevole con condizione sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Ritiene che sia significativo che in tale proposta sia prevista una condizione volta a chiedere un maggiore stanziamento a favore del Ministero della giustizia finalizzato a garantire adeguate risorse per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Donatella FERRANTI (PD), pur apprezzando lo sforzo del relatore, preannuncia il voto contrario del suo gruppo a tale proposta di relazione, ritenendo più adeguata quella alternativa da lei presentata, considerato che in essa sono messe in risalto tutte quelle lacune che caratterizzano i documenti di bilancio.

La Commissione, per quanto di competenza approva, con distinte votazioni, le proposte di relazione favorevole sulle tabelle 5, 8 e 10 nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi l'onorevole Paniz relatore presso la Commissione bilancio.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624 Reguzzoni ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 4 articoli, è volto ad istituire un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi, al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata

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informazione sul processo di lavorazione dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano.
Segnala, in particolare che, a norma del comma 4 dell'articolo 1, l'impiego della denominazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. Ciascuna delle fasi di lavorazione si intende avvenuta prevalentemente nel territorio nazionale a condizione che le relative operazioni di lavorazione siano state eseguite per almeno la metà nel territorio medesimo. Il comma 8 prevede, poi, che per ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 3, contenente le misure sanzionatorie.
Il comma 1 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
A norma del comma 3, le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
Secondo il comma 4, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.
Il comma 4 dispone, infine, che se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse reiteratamente ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.

Federico PALOMBA, presidente, avverte che la Commissione esprimerà domani il parere sul testo risultante dagli emendamenti che nel frattempo saranno approvati dalla Commissione attività produttive. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.