CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2009
249.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, comunica che il deputato Donato Renato MOSELLA del gruppo misto entra a far parte della Commissione Agricoltura.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis
.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per

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l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e che, pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
Comunica inoltre che la Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, fa presente che la Commissione Agricoltura esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n.12).
Avverte altresì che la Commissione sarà chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione e che dovrà esaminare anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.
Ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti, pertanto, nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Rileva inoltre che potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Fa presente inoltre che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.
Con riferimento poi alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini

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del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato stabilito dall'Ufficio di presidenza della Commissione per martedì 24 novembre alle ore 16.

Monica FAENZI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 2010 (A.C. 2937) prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.386,5 milioni di euro (1.333,9 per il 2009).
Nello stato di previsione del dicastero agricolo le risorse sono assorbite per la gran parte dalla missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, alla quale vengono assegnati 720,190 milioni di euro (684,7 milioni di euro nel bilancio 2009), che rappresentano il 51,9 per cento (51,3 per cento nell'esercizio 2009) dell'intera dotazione della tabella 12. Lo stanziamento è quasi per intero destinato alle Politiche in favore dello sviluppo rurale che include l'attuazione del Piano irriguo nazionale, cui si aggiunge il cospicuo stanziamento attribuito alla Ricerca nel settore agroalimentare per promuoverne l'innovazione tecnologica e lo sviluppo (tutti afferenti al programma 9.6, obiettivi 13 e 12).
La tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 1.021,6 milioni di euro (765,7 per il 2009) e spese in conto capitale pari a 364,9 milioni di euro (568,2 milioni di euro nel passato esercizio), in tal modo ulteriormente accentuando la prevalenza delle prime sugli stanziamenti per investimenti (tale composizione della spesa si è profilata con l'esercizio 2009 dopo un biennio nel quale le risorse attribuite alla spese per investimento erano risultate preponderanti).
Osserva quindi che la missione più rilevante è costituita dalla Missione 9: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che pone a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quattro programmi, il più significativo dei quali è il programma 9.6 (Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione), nel quale si trova la quasi totalità delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti presenti nella tabella 12, e che utilizza 549,1 milioni di euro, dei 710,3 attribuiti all'intera missione. Il programma ripartisce le proprie risorse principalmente fra: l'obiettivo 9.6.13, per le politiche in favore dello sviluppo rurale, per 224,6 milioni di euro (in precedenza obiettivo 9.6.8 con 330,5 mln di euro); l'obiettivo 9.6.12, per la promozione della ricerca nei settori produttivi, per 170,9 milioni di euro (in precedenza 99,8 mln); e l'obiettivo 9.6.9 per il miglioramento e la regolamentazione in materia di politiche agricole, 86,6 milioni di euro (in precedenza 75,2 mln).
Osserva inoltre che al programma 9.2 sono riservati 75,5 milioni di euro (32,4 nel 2009), per la regolamentazione e vigilanza delle attività in materia di pesca e acquacoltura, destinati per l'importo di 55,1 milioni di euro alle associazioni di categoria ed agli sgravi contributivi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Nella stessa unità previsionale (cap. 1482) sono stanziati 1,7 milioni di euro (1,6 nel 2009) per le aziende che svolgono attività connesse a quelle della pesca, mentre al Fondo di solidarietà della pesca vanno 0,273 milioni.
L'incremento che sconta il programma 9.2 va iscritto all'approvazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 230 del 2008 (finanziaria per il 2009) che ha reso permanenti, a decorrere dal 2009, le agevolazioni finanziarie per le imprese dedite alla pesca costiera. Inoltre, al programma 9.5 sono attribuiti 47,6 milioni di euro (47 nel 2009) destinati allo svolgimento

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di tutte le attività connesse all'espletamento della funzione di Vigilanza, prevenzione e repressione frodi: esecuzione delle ispezioni, realizzazione dell'attività di analisi dei campioni, salvaguardia delle produzioni certificate. L'importo è destinato quasi per intero alle spese di Funzionamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Infine, nel programma 9.6 sono indicate significative risorse dirette a consentire al comparto agricolo un più costante e razionale approvvigionamento idrico. Va pertanto segnalata la posta di 110,6 milioni di euro (in precedenza 240) destinata all'avvio e realizzazione del Piano irriguo nazionale (cap. 7438), nonché i 61 milioni di euro complessivi (nel 2009 67,3 milioni di euro) destinati all'ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica ed al recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi.
Rileva inoltre che all'ISMEA (cap. 2109) sono destinati 5,3 milioni di euro che il decreto-legge n. 182 del 2005 (articolo 1-quinquies) gli attribuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; per gli sgravi contributivi disposti dal decreto-legge n. 202 del 2005 (articolo 5, comma 3-ter) in favore degli allevatori avicoli (cap. 2275) i 400 mila euro proposti dai documenti di bilancio (erano 4 milioni nel 2009) sono stati ridotti a 300 milioni con un emendamento approvato dal Senato che ha modificato il disegno di legge finanziaria. In merito, il nuovo comma 50 dell'articolo 2 dispone che il fondo destinato alla concessione degli sgravi contributivi per gli allevamenti avicoli (di cui al decreto-legge n. 202 del 2005, articolo 5, comma 3-ter) venga ridotto di: 100 mila euro per il 2010, 900 mila euro per il 1011, e di 2.900 mila euro per il 2012. Con tale anno pertanto le risorse originariamente disposte verranno ad esaurirsi. Sono invece in crescita le risorse attribuite alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame e per la tenuta dei libri genealogici quasi 9 milioni di euro (6,5 in precedenza) sul cap. 228.
Il programma 9.7 reca una posta di quasi 38 milioni di euro (46) destinati allo sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche. Per quanto riguarda, poi, le altre missioni si ricorda brevemente che per la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) sono assegnati 235,5 milioni di euro (nel 2009 203 milioni) destinati per intero al Corpo forestale dello Stato.
La missione 7 Ordine pubblico e sicurezza trova iscritti poco più di 177 milioni di euro (172 nel precedente esercizio finanziario), 175 dei quali di parte corrente.
Per l'esercizio 2010 i documenti di bilancio assegnano alla missione 7 un totale di 10.429 (10.073) milioni di euro in gran parte per le attività di competenza del Ministero dell'interno. I programmi della missione sono sette per una tutela del territorio nazionale secondo diverse esigenze tecniche. La Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano, obiettivo 7.6, è affidata al solo dicastero agricolo. La missione si esaurisce nel programma 7.6 - obiettivo unico - che identifica nel Corpo forestale dello Stato il centro di responsabilità cui sono affidati istituzionalmente i compiti di controllo del territorio rurale e montano.
La missione 8 Soccorso civile è interamente affidata al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio per prevenirne il dissesto idrogeologico e che svolge un'attività straordinaria di polizia idraulica. Per la realizzazione del Programma 8.1 (Interventi per soccorsi), sono stanziati 152,6 milioni di euro (in precedenza 140,8 milioni di euro), quasi 133 di parte corrente.
La missione 8 si aggiudica nel bilancio statale 4.150 (3.504) milioni di euro che, sottratta la posta destinata al dicastero agricolo cui è affidato per intero il programma 8.1, sono quasi equamente ripartiti fra il dicastero dell'economia e quello dell'interno per la realizzazione degli altri 4 programmi.
Alla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche la tabella 12 attribuisce per intero al titolo

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i 20,9 milioni di euro (16,3 nel 2009) per la realizzazione del programma 32.2 Indirizzo politico, e del programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
Infine, la missione 33 Fondi da ripartire può contare su un'autorizzazione di spesa di 80,1 milioni di euro (nel 2009 116,6 milioni), la maggior parte dei quali è assegnata agli investimenti (quasi 70 milioni di euro).
Gli effetti del disegno di legge finanziaria (Tabelle).
Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 12,3 milioni per il 2010, a 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409 milioni per il 2012. Nessun accantonamento è previsto per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria non prevede nessun accantonamento per il 2010, accantonamenti per 1 milione per il 2011 e 1.493 milioni per il 2012. Anche in questo caso nessun accantonamento è disposto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per quanto riguarda la Tabella C, l'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede che nella Tabella C siano indicati gli stanziamenti autorizzati per il finanziamento di disposizioni di legge la cui quantificazione di spesa annua è demandata alla legge finanziaria.
Osserva pertanto che, rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno, il disegno di legge finanziaria A.C. 2936 non prevede l'introduzione in Tabella C di ulteriori disposizioni di legge per il settore agricolo. La legislazione che trova pertanto un'assegnazione di risorse resta la medesima dell'anno scorso.
Nella Tabella D sono indicate le variazioni positive da apportare alle spese in conto capitale, sulla base della disciplina definita dalla legge n. 468/78, di contabilità generale dello Stato, in particolare dell'articolo 11, comma 3, lettera f).
La Tabella D, «Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale», per il 2009 non reca alcun rifinanziamento di leggi di interesse agricolo, a differenza di quanto stabilito con la legge finanziaria 2008 che aveva incrementato le risorse a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale.
Nella Tabella E sono disposte riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che determinano corrispondenti diminuzioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente. Nessuna variazione è disposta sulle risorse assegnate al comparto agricolo.
La Tabella F reca gli «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali». In sostanza la tabella determina la quantificazione delle singole quote di spesa che sono destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. Tale determinazione è volta a ridefinire, ove necessario, la modulazione degli importi mediante trasferimento parziale o totale delle somme da un esercizio all'altro (cosiddetto rimodulazione). Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria in esame, come già per il passato esercizio, va rilevato che l'intero settore 21 Interventi in agricoltura è privo di autorizzazioni per gli anni successivi al 2010.
Per quanto attiene al disegno di legge finanziaria, osserva che i commi 39, 40, 44, 48, 49, 50, e 54 dell'articolo 2 contengono le disposizioni che interessano maggiormente le competenze della Commissione Agricoltura.
In particolare, il comma 39 dell'articolo 2, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l'esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati. Nello specifico, si prevede che i progetti, coordinati

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dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici. La disposizione interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950, che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno, menzionando regioni, province e comuni in gran parte coincidenti con quelli indicati dalla disposizione; cita, inoltre, anche l'Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale. Rispetto all'articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo.
Il comma 40 dell'articolo 2, poi, modifica l'articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010. Tale comma 188 prevede che la rinegoziazione consista nella rideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all'allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. Tali costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985.
Ancora, il comma 44 dell'articolo 2 proroga, per il periodo 1o gennaio-31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 235. A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.
Per quanto riguarda poi il riordino fondiario e il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che il comma 48 dell'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell'ISMEA, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano delle esposizioni debitorie del gestore. Osserva inoltre che le eventuali ulteriori risorse che residuino sono riassegnate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate al finanziamento

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degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale - previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Rileva peraltro che, nonostante la destinazione ultima delle risorse di cui alla norma in commento - peraltro meramente eventuali, non conoscibili nella loro entità - siano gli incentivi assicurativi di cui al «Fondo di solidarietà nazionale» iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, le stesse risorse non vengono assegnate direttamente a tale Fondo, ma ad un Fondo diverso, peraltro non facilmente individuabile. Infatti, l'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, detta la disciplina relativa ad una pluralità di fondi, non offrendo altra specificazione. Osserva dunque che il parere potrà essere favorevole solo nel caso in cui vi sarà una indicazione puntuale della dotazione finanziaria per il Fondo di solidarietà nazionale, evitando in ogni caso anche la possibilità che tali risorse transitino attraverso una pluralità di fondi.
Il presupposto della norma recata dal comma 48 è ravvisabile nel fatto che gli interventi di riordino fondiario, così come attualmente gestiti dall'ISMEA - che ha assorbito le competenze della ex Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - consistenti nell'acquisto di strutture fondiarie agricole e nella successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli, non risulteranno più in linea, alla scadenza del 31 dicembre 2009, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. A partire da tale data dunque non potranno più essere effettuati nuovi interventi di tale genere.
Ricorda a tale proposito che l'ISMEA interviene a servizio delle imprese agricole attraverso diversi strumenti operativi volti a favorire il processo di modernizzazione del settore agricolo. In particolare, l'ISMEA svolge le funzioni di organismo fondiario nazionale, con l'obiettivo primario di favorire la formazione e lo sviluppo di imprese agricole in favore di giovani imprenditori. Tale compito consegue alla decisione della Commissione UE del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, con la quale è stato approvato il regime di intervento ISMEA in materia di riordino fondiario (n. 110/2001). L'intervento fondiario ISMEA si concretizza attraverso l'acquisto di strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli professionali, di cooperative agricole o di società agricole (di persone o di capitali). Le agevolazioni previste dall'intervento ISMEA consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito. Però, in base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) il regime di aiuto descritto non potrà più essere praticato a partire dal 1o gennaio 2010. L'importo del finanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dipenderà dunque da ciò che residua, al netto dei costi di gestione e del personale nonché dell'esposizioni debitoria dell'ISMEA, delle rate di rimborso dei mutui, concessi fino al 31 dicembre 2009. Con riguardo all'esposizione debitoria dell'ISMEA si ricorda che gli interventi di riordino fondiario sono svolti senza alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e vengono realizzati attraverso l'autofinanziamento e il ricorso al mercato essenzialmente con la Cassa Depositi e Prestiti. Con alcune Regioni sulla base di precise convenzioni si è provveduto ad accrescere le disponibilità patrimoniali dell'Istituto per interventi di riordino fondiario presso il loro territorio. Dunque le risorse residue vanno considerate al netto delle suddette convenzioni.
Per quanto riguarda i contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura

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prolungata, osserva che il comma 49 dell'articolo 2, in considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP. Entro trenta giorni dall'approvazione delle legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d'attuazione delle norme in commento.
Per quanto attiene poi alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria, osserva che il comma 50 dell'articolo 2 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. La disposizione citata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.
Infine, per quanto riguarda la modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa, osserva che il comma 54 dell'articolo 2, intervenendo sull'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.
Il primo periodo del comma in esame, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata nel comma 5-bis del richiamato articolo 22-bis, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell'ambito del programma triennale 2008-2010, consistenti nell'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per l'utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In particolare, la norma prevede che, per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.
Appaiono opportuni dei chiarimenti circa la riduzione dell'autorizzazione di spesa operata a decorrere dal 2011 tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010. Il secondo periodo del comma in esame interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-bis introdotte nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010. In particolare, si dispone la riduzione, limitatamente all'anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene

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il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa «sativa»
(Rinvio della discussione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 novembre 2009.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.