CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 159

Davide CAPARINI (LNP), presidente e relatore, riferisce che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato, risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza. Rileva che l'articolo 1 è volto a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. La norma, osserva, precisa che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Fa notare che l'articolo 2 intende rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel giugno 2008 in seguito all'avvio di una procedura di infrazione vertente su tre importanti questioni in materia ferroviaria: l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, la tariffazione dell'accesso ferroviario e i poteri dell'organismo di regolamentazione. Illustra quindi l'articolo 3, che dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto; l'articolo 3-bis, che dispone un finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza; l'articolo 3-ter, che introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Si sofferma quindi sull'articolo 3-quater, che regola il divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, sull'articolo 3-quinquies, recante disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, nonché sull'articolo 4, che reca misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni. L'articolo 4-bis, osserva, modifica la normativa sull'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia. Evidenzia che disposizioni di cui all'articolo 5 sono volte a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti nel Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Illustra quindi l'articolo 5-bis, che modifica il Codice dell'ambiente al fine di un adeguamento in materia di danno ambientale; l'articolo 6, teso ad operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari; l'articolo 7, volto a porre rimedio alle carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in materia di libera circolazione delle merci con specifico riferimento ai contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma; l'articolo 8, teso a sanare due procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al numero di emergenza unico europeo 112. Osserva che l'articolo 8-bis vincola risorse a favore del Centro nazionale trapianti; che l'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero e che l'articolo 10 è volto a sanare una procedura d'infrazione sull'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini

Pag. 160

del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. Rileva che l'articolo 11 apporta una serie di modifiche in tema di nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA; l'articolo 12 estende lo speciale regime fiscale previsto per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni di società estere e l'articolo 13 intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare un regime fiscale discriminatorio in materia di olii lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri. L'articolo 14, osserva, interviene in materia di regime fiscale applicato ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Si sofferma sull'articolo 15, concernente l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; sull'articolo 16, che individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come «Made in Italy»; sull'articolo 17, che autorizza risorse in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); sull'articolo 18, che dispone in ordine agli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 e sull'articolo 19, che modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con il quale è stata data attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi. Precisa che l'articolo 19-bis, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Rileva che l'articolo 19-ter determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del cento per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar; l'articolo 19-quater modifica l'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 in materia di trasferimento d'azienda; l'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie; l'articolo 20-bis proroga la possibilità per coloro che avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali; l'articolo 20-ter modifica la normativa in materia di passaporti.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) esprime una valutazione negativa sul contenuto dell'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Fa notare che la disciplina recata dal decreto-legge sui servizi pubblici locali appare fortemente lesiva delle prerogative degli enti locali ed in particolare delle funzioni di gestione dei servizi ad essi attribuite.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che, pur trattandosi di un adeguamento alla disciplina comunitaria, la normativa di cui all'articolo 15 provoca una vera e propria compressione delle competenze regionali. Ricorda che le regioni sono tenute a definire gli ambiti ottimali dei servizi pubblici nei diversi settori ed appare pertanto incongruo e inaccettabile sottrarre a tali enti la responsabilità della gestione dei servizi locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel contestare il carattere frammentario assunto dal provvedimento nel corso del suo iter di approvazione, condivide le perplessità emerse in ordine al contenuto dell'articolo 15, che rischia di stravolgere il complessivo assetto delle utilities e di incidere negativamente sull'attuale sistema delle risorse idriche. Ravvisa l'opportunità che siano predisposte apposite

Pag. 161

leggi-quadro che regolino autonomamente tali settori.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) non riscontra alcun profilo ostativo rispetto all'articolo 15 ed alla disciplina da esso recata, che costituisce un necessario adeguamento ai principi posti dalla normativa comunitaria. Fa notare che la clausola che salvaguarda l'affidamento in house dei servizi pubblici locali è compensata da forme di verifica sulle procedure adottate. Evidenzia che le norme in oggetto sono riconducibili ai principi comunitari di concorrenza delle imprese e dei servizi pubblici e non ne può essere ulteriormente differita l'attuazione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle considerazioni critiche sull'articolo 15 e ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha presentato un emendamento non accolto dal Governo teso a salvaguardare le regioni a statuto speciale rispetto alla suddetta disciplina.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere, in materia di servizi pubblici locali, l'esigenza di predisporre una disciplina conforme ai principi comunitari; ribadisce tuttavia la necessità di definire al riguardo un'apposita legge-quadro.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, fa notare che l'attuale formulazione dell'articolo 15 costituisce un punto di incontro tra diverse esigenze e costituisce indispensabile adeguamento alla disciplina comunitaria.

Il deputato Mauro PILI (PdL), nel rilevare che si tratta di un tema particolarmente delicato, si dichiara disponibile ad una formulazione del testo che richiami esplicitamente il rispetto delle prerogative degli enti locali. Fa notare che il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, richiesto dalla normativa comunitaria, si delinea nell'articolo 15 attraverso una serie di opzioni riconosciute alle autonomie locali, che non risultano pertanto private delle competenze loro riconosciute in materia.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), relatore, riferisce sulla proposta di legge in esame, che modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse nell'applicazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Rileva che l'articolo 1 novella la prima legge menzionata al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti; di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne; la disposizione trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di attività bancaria, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato ed interviene in materia di riabilitazione del debitore protestato. Osserva che l'articolo

Pag. 162

2 modifica norme della citata legge n. 44 del 1999 al fine di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche; la disposizione regola la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari; prevede la sospensione delle procedure concorsuali per i soggetti che abbiano richiesto l'elargizione; dispone il sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi. Illustra quindi l'articolo 3, in materia di confidi, che prevede che i vincoli di destinazione permangano in relazione ai beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e l'articolo 4, che novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione. Fa notare che gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi a seguito delle modifiche apportate al testo in sede referente. Riferisce sull'articolo 11, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso attività usurarie e sull'articolo 12, che novella l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici stabilendo che la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Evidenzia che gli articoli da 13 a 27 introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali: in tali casi si contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rileva che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce i contenuti dell'accordo e del piano; l'articolo 16 regola il deposito della proposta di accordo e gli articoli da 17 a 21 disciplinano il procedimento, l'omologazione dell'accordo, l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione. Sottolinea che gli articoli da 22 a 27 prevedono infine la costituzione di organismi di composizione della crisi; l'accesso alle banche-dati pubbliche e disposizioni fiscali e sanzionatorie. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 1, lettera b-bis), introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione. Segnala altresì che ai sensi dell'articolo 22 gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 163

Il deputato Remigio CERONI (PdL) illustra i contenuti del provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Evidenzia che l'articolo 2 introduce modifiche in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e sono ridefiniti la composizione ed i compiti del Collegio. Sottolinea che l'articolo 3 definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali; l'articolo 3-bis inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione; l'articolo 4 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Fa notare che l'articolo 5 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; gli articoli 6 e 7 recano norme in materia di dipartimenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e di responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 regola il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 interviene in materia di esclusività del rapporto e attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Osserva infine che l'articolo 10 regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 10-bis dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, del servizio di ingegneria clinica.

Il deputato Mario Mario PEPE (PD), dopo aver valutato negativamente il contenuto del provvedimento, ravvisa l'esigenza che la Commissione esprima un parere contrario sul testo, in coerenza con i principi del Titolo V della Costituzione.

Davide CAPARINI, presidente, si associa alle valutazioni del deputato Pepe.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) formula rilievi critici sul testo in esame, ed in particolare sull'articolo 1, secondo cui il Consiglio di direzione esprime obbligatorio in ordine a profili di programmazione di pertinenza regionale.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente il contenuto dell'articolo 10 del testo, in materia di libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, che ritiene rappresenti un passo indietro rispetto all'attuale disciplina. Sostiene che il provvedimento contempla previsioni che ledono le prerogative regionali ed appaia pertanto contrario ad ogni logica di federalismo. Avanza pertanto la richiesta che la Commissione esprima un parere contrario sul testo in esame.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, alla luce delle osservazioni emerse, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 164

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita attualmente adottate in modo da renderle maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. Osserva che l'articolo 1 elenca le definizioni del prodotto «riso» sulla base dei metodi di lavorazione o del trattamento subito; l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge e vi sottrae i prodotti che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche (IGP) o delle denominazioni di origine (DOP) in base al regolamento (CE) n. 2081/1992 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, nonché quelli destinati ad essere esportati. Rileva che l'articolo 3 definisce la classificazione del riso sulla base delle caratteristiche del grano e sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE e richiama le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4 annesso alla proposta di legge. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le denominazioni di vendita possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. Rileva che l'articolo 4 pone il divieto di immettere al consumo per l'alimentazione con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla proposta di legge. Per le sanzioni, evidenzia che l'articolo 6 rinvia all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che individua i soggetti competenti alla loro irrogazione, quali, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Fa notare che la revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita, secondo l'articolo 7, dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e dall'Istituto superiore di sanità. Conclude rilevando che l'articolo 8 detta disposizioni transitorie e l'articolo 9 reca le disposizioni finali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
S. 1835 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la commissione ha già espresso parere alla VII Commissione della Camera. Circa il contenuto del testo, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, in materia di supplenze, stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie. Osserva che il comma 1-bis prevede che gli atti di convocazione dei supplenti, per il conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata, mentre i commi 2, 3 e 4, diversamente dal comma 1 che interessa tutti i precari della scuola, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico

Pag. 165

a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni: si dispone che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; si prevede altresì la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Rileva che il comma 4-bis proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2010, per il solo anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato; i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies recano norme in tema di operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, mentre il comma 4-sexies prevede che restino validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali di cui al decreto ministeriale n. 21 del 2005. osserva che il comma 4-septies dispone che l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali di cui ai decreti ministeriali nn. 21 e 85 del 2005, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale e i commi da 4-octies a 4-undecies riguardano la documentazione da produrre per il trasferimento in una provincia diversa da quella di residenza dai docenti e dal personale ATA che si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché per la nomina dei dirigenti scolastici in una regione diversa da quella di residenza. Ricorda che il comma 4-duodecies regola il reclutamento del personale docente delle scuole della provincia di Bolzano e il comma 4-terdecies dispone che alla banca dati costituita presso l'INPS confluiscano tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e che ad essa possano accedere, anche le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Illustra quindi il comma 4-quaterdecies, che modifica la normativa in ordine ai flussi informativi relativi al mercato della domanda e offerta di lavoro; il comma 4-quinquiesdecies, che riguarda la posizione giuridica dei candidati dei concorsi a posti di dirigenti scolastico assunti in servizio; il comma 4-sexiesdecies, che stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sofferma quindi sull'articolo 1-bis, che reca disposizioni di carattere finanziario, finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico, a sostenere il processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore e l'innovazione tecnologica presso le scuole statali, a valorizzare il merito e il talento degli studenti; sull'articolo 1-ter, recante norme in materia di libri di testo ai fini del contenimento delle spese per le famiglie; sull'articolo 1-quater, che regola il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti e sull'articolo 1-quinquies, recante disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

Pag. 166

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Davide CAPARINI, presidente, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta di martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009) dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Ricorda che sulla proposta di documento in esame si era registrato l'unanime consenso della Commissione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver richiamato l'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, esprime apprezzamento sui contenuti del documento in esame. Auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo incisivo sul proseguo del percorso di attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento conclusivo (vedi allegato 6).

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.