CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.10.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02020 Oliverio ed altri: Sulla recente crisi del settore ittico in Calabria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Buonfiglio

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per la risposta fornita e per la disponibilità a voler attivare tutti gli ammortizzatori sociali che dovessero essere richiesti dalla regione, osserva che, per quanto riguarda la presenza di navi sui fondali dei mari calabresi, la direzione marittima di Reggio Calabria, proprio in questi giorni, ha trasmesso una comunicazione alla Commissione antimafia nella quale si afferma che nei fondali calabresi sono presenti oltre quaranta navi, di cui nove dei veleni e due la cui identità non è ancora conosciuta.
Inoltre, poiché la crisi del settore ittico tocca livelli straordinari, con prezzi in diminuzione del 60 per cento e con una notevole contrazione della domanda di pesce, ritiene che il Governo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali debbano innanzitutto promuovere accertamenti al fine di escludere qualsiasi problema di radioattività e, in secondo luogo, predisporre una campagna promozionale a favore del consumo del pesce. Nel frattempo, ritiene altresì indispensabile utilizzare gli ammortizzatori sociali per dare risposte certe ai cinquemila operatori del settore, di cui tremila imbarcati.

5-02072 Ruvolo: Misure per una politica mirata al sostegno dell'agricoltura.

Giuseppe RUVOLO (UdC), si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando, fa presente che l'articolata risposta fornita dal Governo è soddisfacente solo dal punto di vista formale, nulla mutando sul piano della sostanza, vista la mancanza di una risposta adeguata al tenore della domanda.
Per quanto riguarda, inoltre, la questione della competenza residuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto al contenuto delle premesse della sua interrogazione a risposta immediata, ritiene che se è vero che tali premesse si riferivano a competenze anche di altri dicasteri, è altrettanto vero che i fondi si riferivano soltanto al settore agricolo e che sono stati a questo sottratti, proprio da altri dicasteri.
Osserva pertanto come, al di là delle lodevoli intenzioni del ministro Zaia, ingenti risorse non siano state rese disponibili per l'agricoltura proprio in un momento grave per il settore, che vive una profonda crisi di mercato che avrebbe dovuto consigliare l'adozione di misure forti e concrete per il suo effettivo rilancio.

Paolo RUSSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, sull'accordo raggiunto in sede comunitaria sulla riforma dei sistemi di controllo dell'attività di pesca in Europa.
(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO riferisce sull'argomento in titolo.

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Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Giuseppe RUVOLO (UdC).

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO replica con più interventi ai deputati intervenuti.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009.- Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza e, pertanto, s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Le parti di competenza della Commissione Agricoltura, sulle quali la stessa è chiamata ad esprimere un parere, sono contenute all'articolo 6, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all'articolo 16, sul made in Italy e sui prodotti interamente italiani, all'articolo 17, sul 6o Censimento generale dell'agricoltura, all'articolo 17-bis, in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca e all'articolo 18 e in materia di prelievo mensile nel settore lattiero.
Il comma 1 dell'articolo 6 è inteso a operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.
Sia l'elenco dei prodotti allergizzanti che le esclusioni in esame sono contenute nella sezione III dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992 che è stata da ultimo interamente novellata con l'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), al fine di recepire le riclassificazioni operate dalla direttiva 2007/68/CE.
Il comma 2 specifica che l'intervento correttivo di cui al primo comma non determina alcuna modifica della procedura attualmente prevista per l'aggiornamento della sezione III allo scopo di recepire le direttive comunitarie, in base alla quale debbono essere adottati decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-regioni che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
L'articolo 16, ai commi 1-8, reca disposizioni - come si legge nella relazione illustrativa - volte a «rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio».
In primo luogo, i commi da 1 a 4 intendono introdurre una regolamentazione

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dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia.
In particolare, il comma 1 individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come realizzati interamente in Italia, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
Il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali l'eventuale precisazione delle modalità applicative del comma precedente.
Il comma 4 prevede quindi una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2. Per tale fattispecie, in particolare, vengono comminate le pene di cui all'articolo 517 c.p., aumentate di un terzo.
Il comma 3 chiarisce quindi che, ai fini della disposizione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione dei medesimi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
Si ricorda che presso la X Commissione della Camera è in corso l'esame delle proposte di legge C. 2624 e abbinate, che recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani e quindi intervengono su materia analoga a quella affrontata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009.
I commi da 5 a 8 dell'articolo in esame invece provvedono a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009. Le modifiche introdotte con i commi esame da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009, mentre dall'altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria delle stesse disposizioni.
Il comma 8-bis dell'articolo 16, introdotto dal Senato, infine, reca delle modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Dicastero agricolo, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.
Il comma 1 dell'articolo 17, sul 6o censimento generale dell'agricoltura, autorizza la spesa di - 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6o Censimento generale, al fine di far fronte all'obbligo comunitario recato dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio. Tale regolamento prevede che gli Stati membri nel 2010, 2013 e 2016 conducano indagini sulla struttura delle aziende agricole (articolo 7) e sui metodi di produzione agricola (articolo 11).
L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 per le imprese di pesca.
L'articolo 18, in materia di prelievo mensile, introduce nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota

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produttiva secondo le modalità attualmente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 49/03 sul prelievo supplementare in tema di quote latte.
Il comma unico dell'articolo 18 dispone che per le aziende che non superino il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2007-2008, le ritenute ed i versamenti da parte degli acquirenti debbono limitarsi al 5 per cento del dovuto per il periodo 2009-2010 ed al 10 per cento per il periodo successivo. Le aziende che godranno di tale beneficio sono pertanto tutte le aziende che produrranno oltre la quota posseduta senza distinzione, in presenza del richiesto requisito, fra quelle che potranno aver titolo alle restituzioni ai sensi del comma 3 o alle ulteriori restituzioni di cui al comma 4-ter del decreto-legge n. 49 del 2003.
Osserva infine che, come rilevato dalla relazione al disegno di legge di conversione, la norma consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità ad allevatori che avranno diritto alla restituzione del prelievo pagato, dal momento che non si prevede alcun esubero produttivo nazionale per la campagna in corso, a seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 72/2009 che ha accordato all'Italia un aumento della quota nazionale. Tale aumento, unito peraltro alla contrazione della produzione, ha comportato una notevole riduzione dell'esubero nazionale.
Il testo originario introduceva le limitazioni del 5 per cento e del 10 per cento in relazione alle sole operazioni di versamento, attribuendo così una maggiore liquidità alle aziende di trasformazione. Un emendamento approvato dal Senato ha disposto anche l'abbattimento delle trattenute, rendendo così beneficiarie della maggiore liquidità le aziende produttrici.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata, di domani mattina.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo ed abb.-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.