CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
Audizione dell'assessore dell'artigianato, commercio e politica industriale della regione Veneto e dell'assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaello VIGNALI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Vendemiano SARTOR, assessore alle politiche economiche della regione Veneto, e Daniele FICHERA, assessore della piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Ludovico VICO (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Alberto TORAZZI (LNP), Fabio GAVA (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Andrea LULLI (PD) ai quali rispondono Vendemiano SARTOR, assessore alle politiche economiche della regione Veneto Sergio TREVISANATO, segretario alle attività produttive

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della regione Veneto, e Daniele FICHERA, assessore della piccola e media impresa, commercio e artigianato della regione Lazio.

Raffaello VIGNALI, presidente, ringrazia gli ospiti per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 15.30.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione.
Il disegno di legge, che abroga la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325, stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla X Commissione si segnalano le disposizioni recate dall'articolo 3 recante disposizioni relative alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, dall'articolo 4 recante disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo, dall'articolo 5 in materia di utilizzo di marchi collettivi. L'articolo 8 reca infine le disposizioni transitorie.
In particolare le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi.
Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra.
L'articolo 4 prevede, fra le altre disposizioni, il divieto di porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo per la categoria sottotipo come individuata all'articolo 3, comma 8, del testo in esame.
Sembrerebbero pertanto rendersi applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione UE., previste rispettivamente dagli articoli 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli articoli 4 e 19 del decreto legislativo n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati.

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Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita disciplinate all'articolo 3 del presente provvedimento possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325 del 1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.
In conclusione, considerata la limitata portata delle disposizioni di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che l'articolo 15 del decreto-legge affronta ancora una volta in modo disomogeneo il tema dei servizi pubblici locali, già più volte trattato in altri provvedimenti senza, tuttavia, giungere ad un riordino complessivo della materia. Rileva che il comma 3 dell'articolo 15 tende a restringe ulteriormente la possibilità di affidamento diretto a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale; mentre al comma 2, lettera a) e b), è previsto il conferimento dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, a società a qualunque forma costituite, purché mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e a società miste pubblico/private, in cui al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, selezionate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto al contempo la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Ritiene che questo tipo di privatizzazione ed i tempi per essa previsti indurranno numerosi problemi agli enti locali. Problemi per altro prevedibili in un così breve lasso di tempo anche per quanto riguarda i bandi, la definizione dei contratti di servizio e le funzioni di controllo. Ritiene che, in materia di servizi pubblici locali, il dibattito pubblico-privato non possa seguire ormai desueti stereotipi per cui il pubblico sarebbe sinonimo di diseconomie e inefficienze, mentre il privato garantirebbe economicità di gestione e qualità del servizio, rimanendo l'obiettivo ultimo un servizio di qualità ed a prezzi contenuti per il cittadino. Manifesta perplessità sull'articolo 15, in tema di regime transitorio degli affidamenti, per affidamenti diretti a società quotate in borsa, poiché si stabilisce che, per evitare il passaggio a gara, la società debba cedere almeno il 40 per cento del proprio capitale. Questa condizione consente di giungere alla fine del contratto servizio in essere e non cessare entro il 31 dicembre 2011. Ciò può rappresentare, a suo avviso, un potenziale danno patrimoniale nei confronti di queste società. Giudica debole la condizione di salvaguardia per le società affidatarie dirette di servizi pubblici locali che, in base al comma 9 dell'articolo 15, possono comunque concorrere solo alla prima gara per l'affidamento del servizio nelle aree in cui risultano già affidatari. Ribadisce, infine, che il Governo dovrebbe farsi carico di elaborare una normativa organica da sottoporre al Parlamento sul complesso sistema dei servizi pubblici locali e che ciò andrebbe a

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vantaggio sia della qualità dei servizi offerti ai cittadini sia delle imprese operanti nel settore. Questo darebbe anche sicurezza e prospettive certe ai numerosi operatori italiani di settore.

Lido SCARPETTI (PD) lamenta che non si sia ancora realizzata una riflessione seria su una legge organica in materia di regolazione di mercato dei servizi pubblici locali. Ciò, a suo avviso, è dovuto non solo alle problematiche poste dai processi di liberalizzazione, ma anche da quelle connesse alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Manifesta il suo orientamento favorevole alla liberalizzazione dei mercati e all'apertura a player internazionali, purché in una logica di reciprocità. Sottolinea altresì la necessità di prevedere un periodo transitorio per maturare le conoscenze necessarie a competere su mercati internazionali, una volta avviato il processo di liberalizzazione. Osserva che il mercato deve essere aperto, tenendo conto che l'affidamento del servizio non deve avvenire semplicemente sulla base di un bando di gara che rischia di esporre i servizi pubblici locali ad una logica del profitto potenzialmente in contrasto con l'interesse generale.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente e relatore, alla luce del dibattito svoltosi e come già preannunciato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che cerca di recepire almeno in parte le osservazioni emerse nel corso del dibattito (vedi allegato).

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare l'astensione del proprio gruppo, auspica che il provvedimento d'urgenza in esame, soprattutto per quanto concerne la materia di cui all'articolo 15, possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea. Pur ritenendo che le disposizioni dell'articolo 16 rappresentino un arretramento rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 99 del 2009, giudica comunque positivamente contenuto del provvedimento in esame in materia di made in.

Alberto TORAZZI (LNP), nel dichiarare voto favorevole, esprime tuttavia perplessità sulle disposizioni del comma 8 dell'articolo 15, in tema di regime transitorio degli affidamenti, in cui si prevede che per evitare il passaggio a gara, la società debba cedere almeno il 40 per cento del proprio capitale.

Enzo RAISI (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.