CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'INPS e del Presidente dell'INPDAP, Paolo Crescimbeni, sulla quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abb., recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 149.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca l'attuazione della direttiva del Consiglio 2008/43/CE relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Con riferimento agli articoli 1 e 2, giudica opportuna una conferma circa l'idoneità della clausola di invarianza contenuta nel successivo articolo 6 dello schema di decreto a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se il Ministero dell'interno, alla luce dei compiti previsti dal testo, sia in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di sistema informatico di raccolta dei dati e disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 3, 4 e 5, rileva che la relazione tecnica e la relazione illustrativa evidenziano come il sistema informatico GEA è già stato realizzato, e, pertanto, non sembrano, a suo avviso, determinarsi oneri aggiuntivi, purché non siano previste ulteriori implementazioni a carico delle amministrazioni interessate. Inoltre, con riferimento agli oneri relativi all'utilizzazione del sistema GEA da parte delle imprese, andrebbe - a suo giudizio - assicurato che il meccanismo di finanziamento, le cui modalità saranno definite da un successivo decreto ministeriale di attuazione, sia in grado di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio. In merito alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 6, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare il termine «oneri», dal momento che la disposizione fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate. In proposito, ricorda che l'articolo 30, comma 2, della legge n. 88 del 2009, prevede che dall'attuazione della delega ivi prevista in materia di identificazione e tracciabilità degli esplosivi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), condividendo le valutazioni del relatore riferite ai profili finanziari del provvedimento, segnala come la disciplina in materia di etichettatura e tracciabilità evidenzi una rilevante lacuna normativa con riferimento, in particolare, alla possibilità di destinare armi oggetto di sequestro a collezionisti, anziché, come avviene ora, alla distruzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, ricordando come già la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema evidenziasse come il sistema GEA è realizzato con modalità operative già in essere presso gli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e, in particolare, presso le questure e commissariati, che escludono specifici adeguamenti conseguenti all'applicazione del provvedimento. Per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 6, comma 1, concorda con le modifiche proposte dal relatore.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «, né minori entrate».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, conferma che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, peraltro, al fine di ricondurre ad unità le funzioni già attribuite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame all'Autorità di vigilanza, l'opportunità di prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una Commissione centrale per i revisori contabili con funzioni consultive presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Precisa che alla citata commissione andrebbero trasferite le risorse finanziarie e strumentali della commissione, già prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, che l'articolo 40, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame intende sopprimere.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le spese relative all'istituzione e alla tenuta del Registro, quelle concernenti le attività di vigilanza svolte dall'Autorità di vigilanza, anche con riferimento al controllo di qualità e comprese le eventuali attività di cooperazione internazionale, sono finanziate dai contributi dei revisori iscritti al Registro previsti dall'articolo 21;
la misura del contributo, seppure attualmente non ipotizzabile ex ante, sarà fissata in prima istanza tenendo conto, naturalmente, dei dati di consuntivo riferiti alla gestione della Commissione per i revisori contabili e, successivamente, della verifica ex post delle attività svolte dall'Autorità di vigilanza;
ritenuta l'opportunità di fissare il quadro delle risorse finanziarie eventualmente da utilizzare per attuare le misure in materia di personale di cui all'articolo 39;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «predetto Ministero» inserire le seguenti: «a valere sulle risorse di cui

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all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010,»;

conseguentemente, al medesimo articolo 39, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

e formula la seguente osservazione:
in considerazione delle funzioni attribuite dall'articolo 1, comma 1, lettera b), all'Autorità di vigilanza, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-amministrativo alla predetta Autorità, che la Commissione centrale per i revisori contabili, con funzioni consultive, già operante presso il Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, abrogato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, sia trasferita, con le relative risorse strumentali e finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2009. In quella seduta, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dalla Commissione di merito, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e alcune condizioni semplici. La Commissione agricoltura, nella seduta del 5 novembre 2009, ha concluso l'esame in sede referente recependo tutte le condizioni espresse dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Inoltre, la Commissione di merito ha recepito la condizione semplice riguardante la soppressione del comma 2 dell'articolo 1-ter. La Commissione agricoltura ha poi soppresso: il comma 3 del suddetto articolo 1-ter, conformandosi ad una osservazione espressa in tal senso dalla Commissione politiche dell'Unione europea, l'articolo 3-ter, al fine di recepire una osservazione della Commissione ambiente, nonché l'articolo 7-duodecies, in ossequio di una condizione formulata dalla Commissione trasporti.
Al fine di verificare la sussistenza di profili problematici di carattere finanziario nel testo elaborato dalla Commissione di merito, permane tuttavia la necessità di acquisire ulteriori informazioni dal Governo

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in relazione alle parti del testo oggetto delle condizioni semplici espresse dalla Commissione bilancio non recepite dalla Commissione di merito.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che talune delle proposte presentano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea.
In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.04, rileva che tale proposta emendativa reca l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, senza provvedere alla relativa copertura. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01 prevede la realizzazione di una campagna di promozione volta a favorire il consumo degli agrumi, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; quanto a 1 milione di euro mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al triennio 2009-2011. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato non reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le crisi di mercato rileva che lo stesso non reca risorse disponibili. In merito all'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.021 che estende le misure in materia di detassazione degli investimenti in macchinari agricoli di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 anche ad imprese agricole individuali, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione né copertura. La proposta emendativa Ruvolo 2-bis.41 modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 550 milioni di euro per l'anno 2010, coprendo i relativi oneri, per 300 milioni di euro, mediante utilizzo del contingente annuo di 250.000 tonnellate di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e per 100 milioni di euro, mediante parziale utilizzo del limite massimo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 504. Inoltre, la norma prevede l'utilizzo, per 150 milioni di euro, delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa reca maggiori oneri privi di copertura posto che dalle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 1, in materia di riduzione del contingente annuo di 250.000 tonnellate non deriva la disponibilità di risorse nella misura indicata dalla proposta emendativa. Peraltro tale contingente è stato integralmente utilizzato dall'articolo 2-bis. Inoltre, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 5-bis è previsto un limite di spesa di 73 milioni di euro. Osserva, inoltre, che per l'anno 2010, le risorse ivi previste non sono disponibili essendo le stesse destinate alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento. Con riferimento all'utilizzo delle risorse rivenienti dal rimpatrio di attività finanziarie detenute all'estero, osserva che tale copertura non appare idonea trattandosi di risorse eventuali. Per quanto riguarda la proposta emendativa Agostini 2-bis.40 che modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale da 122 milioni di euro a 300 milioni di euro per l'anno 2010, ponendo i relativi oneri a valere delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, rileva che la copertura

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individuata non appare idonea. Con riferimento alle proposte emendative Zucchi 2-bis.42 e Ruvolo 2-bis.43, che pongono gli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale a carico delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, rileva che la copertura individuata non appare idonea. Le proposte emendative Cenni 2-ter.40 e Ruvolo 2-ter.41 incrementano la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari da 8 milioni di euro a 98 ovvero a 100 milioni di euro, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato previste dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009. Al riguardo, rileva che la copertura individuata non appare idonea. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.053 riconosce a decorrere dall'anno 2009 e nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui, un credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dal cosiddetto scudo fiscale. Il profilo temporale delle maggiori entrate derivanti dallo scudo non ne consente, tuttavia, l'utilizzo con finalità di copertura di spese a carattere permanente. La proposta emendativa Ruvolo 3-ter.015 riconosce, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite di spesa di 65 milioni di euro annui, un credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Al riguardo, segnala che l'utilizzo delle risorse iscritte nella suddetta contabilità speciale non appare idoneo per la copertura di spese a carattere permanente.
L'articolo aggiuntivo Fogliato 3-ter.054 è volto a trasferire alle regioni ed alle province autonome i compensi derivanti dai versamenti ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19 della legge 1096 del 1971. Al riguardo osserva che l'articolo aggiuntivo in esame intende ripristinare il testo dell'articolo 4-quater, soppresso in Commissione per recepire una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata nel parere della Commissione bilancio. L'emendamento Ruvolo 4.040 modifica il comma 188 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, prorogando al 31 dicembre 2008 il periodo di riferimento per l'individuazione dei mutui che l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti è autorizzata a negoziare. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In proposito, ricorda che l'emendamento riproduce, nella parte dispositiva, il contenuto dell'articolo 4-bis del testo elaborato dalla Commissione di merito e sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento alla copertura della quale è previsto l'utilizzo si segnala che questa è limitata all'anno 2010. Per quanto riguarda la proposta emendativa Zeller 4-bis.41, segnala che essa modifica l'articolo 4-bis, escludendo dall'ambito applicativo del decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali anche gli artigiani e i piccoli imprenditori. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa reca una copertura limitata al triennio 2010-2012. L'emendamento Ruvolo 5.2 al fine di rafforzare le strutture di controllo e del potenziamento degli organici

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dell'AGEA, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, istituisce un Fondo di 70 milioni di euro, senza, tuttavia, prevedere la relativa copertura finanziaria. La proposta emendativa Fogliato 5-bis.42 esclude dall'applicazione della disposizione con cui si è provveduto alla soppressione dell'indennità di trasferta e alla quale sono stati ascritti effetti di risparmio, il personale dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, senza, tuttavia, prevedere alcuna copertura finanziaria. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.01 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e per il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.02 estende i benefici di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile.
La proposta emendativa Taddei 7.048 autorizza la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni di euro per l'anno 2014 e di 45 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La proposta prevede, inoltre, che le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74. Al riguardo, con riferimento alla copertura prevista per gli oneri connessi alla prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale, segnala che l'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione prevede un contributo pluriennale di 100 milioni di euro annuo per quindici anni dal 2011. Tale importo appare, quindi, inferiore agli oneri previsti dal comma 1. Potrebbe, quindi, ipotizzarsi che la norma intenda ridurre la durata del contributo pluriennale aumentando gli importi annualmente previsti. In tal caso, tuttavia, si ricorda che la disposizione non apparirebbe compatibile con i principi della vigente normativa contabile, e, in particolare, con quello di annualità. Le risorse previste dall'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2008 sono iscritte nel capitolo 7438 del Ministero per le politiche agricole e forestali. Come si evince dal disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato (Atto n. 1791), non reca le necessarie disponibilità.
Con riferimento al comma 2, non appare, inoltre, chiaro a quali somme il provvedimento intenda fare riferimento. La disposizione, infatti, fa genericamente riferimento alle risorse di cui all'articolo 2, comma 133, della legge finanziaria per il 2008 destinate all'attività di progettazione del piano irriguo nazionale. A tale proposito ricorda che, qualora la disposizione faccia riferimento alle somme stanziate per gli anni 2009 e 2010, queste non sono più disponibili. Infatti, in attuazione delle

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disposizioni in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, le somme relative alla suddetta autorizzazione di spesa, iscritte nel capitolo 7454 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pari a 3.862.401 euro per l'anno 2009 e a 3.796.578 per l'anno 2010 sono state azzerate. Al riguardo, appare, pertanto, opportuna una conferma da parte del Governo. La proposta emendativa Ruvolo 7.058 autorizza la spesa 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.033 prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un fondo per fronteggiare le calamità naturali verificatesi nell'anno 2009, con una dotazione di 50 milioni di euro, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria. La proposta emendativa Zeller 7-quater.40 differisce ulteriormente la data alla quale devono essere possedute le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e modifica il termine per il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. Al riguardo, ricorda che sull'articolo al quale la proposta emendativa è riferita la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 5 novembre 2009 un parere contrario. La medesima valutazione può formularsi in merito alla suddetta proposta emendativa. Le proposte emendative Sani 7-undecies.042 e Ruvolo 7-undecies.043 prevedono che il canone a titolo ricognitorio di cui all'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico in materia di pesca si applichi anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, alghicoltura. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, ricorda che le proposte emendative riproducono in gran parte il contenuto dell'articolo 7-quater del testo approvato dalle Commissioni sulle quali, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sia con riferimento alla quantificazione degli oneri prevista, sia con riferimento all'utilizzo delle risorse iscritte in tabella C, in quanto suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla medesima tabella. La medesima valutazione può formularsi in merito alle suddette proposte emendative.
Segnala, poi, che sugli effetti finanziari di talune proposte emendative appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Ricorda, in primo luogo, che gli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 e Ruvolo 1.041 recano l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo rileva che le proposte emendative prevedono l'utilizzo di risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 anche per l'anno 2012, che non rientra nella disponibilità della richiamata legge finanziaria. Gli articoli aggiuntivi Marco Carra 1.044 e Ruvolo 1.045 istituiscono un fondo per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Le proposte emendative Brandolini 1.042 e Ruvolo 1.043 prevedono, a favore delle imprese agricole, misure volte alla rivalutazione gratuita a fini fiscali i cespiti rientranti in operazioni di concentrazione.

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Al relativo onere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Gli articoli aggiuntivi Sani 1.046 e Ruvolo 1.047 prevedono la promozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori di filiera finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Con riferimento a tutte le proposte emendative da ultimo richiamate, rileva che le proposte emendative prevedono l'utilizzo di risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria 2009 anche per l'anno 2012 che non rientra nella disponibilità della richiamata legge finanziaria. La proposta emendativa Paolo Russo 1.09 autorizza la rinegoziazione di una quota del debito da parte delle imprese non sottoposte a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti. Al relativo onere, pari a 300 mila euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Al riguardo, osserva preliminarmente che la proposta emendativa riproduce in sostanza il testo dell'articolo 1-quater soppresso, in sede referente, per conformarsi alla condizione formulata per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, dalla Costituzione, dalla Commissione bilancio. Tale contrarietà era motivata dalla mancanza di idonea quantificazione e copertura dei relativi oneri. Rileva quindi l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della copertura prevista. La proposta emendativa Fogliato 1-bis.41 reca disposizioni volte a derogare alle norme in materia di incedibilità di crediti con riferimento alle operazioni poste in essere da ISMEA. Al riguardo osserva che la proposta emendativa riproduce sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell'articolo 1-ter, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Con riferimento alla proposta emendativa Fogliato 2.42, che prevede le sanzioni per le violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge n. 164 del 1992, e che non possono comunque superare un importo massimo pari al 10 per cento del fatturato aziendale dell'anno in cui la violazione è accertata, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. La proposta emendativa Ruvolo 2-bis.13 modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 senza modificare la copertura finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo 2-bis. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. La proposta emendativa Di Giuseppe 2-bis.17 modifica il comma 2 dell'articolo 2-bis, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni previsti nel triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione dallo 0,30 allo 0,25 per cento della quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, di cui all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura recata dalla proposta emendativa. Con riferimento alla proposta

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emendativa Zucchi 2-bis.44 si prevede che gli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale siano coperti mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Gli articoli aggiuntivi Brandolini 2-ter.011 e Ruvolo 2-ter.040 prevedono l'istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Gli articoli aggiuntivi Fiorio 2-ter.041, Mario Pepe (PD) 2-ter.042 e Ruvolo 2-ter.043, prevedono che agli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 si applichino le disposizioni in materia di credito d'imposta in favore degli imprenditori agricoli previste dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006. Tale credito d'imposta è inoltre esteso all'anno 2010. I relativi oneri, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e di 100 milioni di euro per l'anno 2012, sono posti a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al profilo temporale degli oneri. Con riferimento all'utilizzo del Fondo strategico occorre che il Governo chiarisca se le relative risorse siano disponibili e possano essere utilizzate per le finalità in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Gli articoli aggiuntivi Oliverio 2-ter.044 e Ruvolo 2-ter.045 prevedono incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare sotto forma di credito d'imposta ai fini IVA, IRPEF e IRPEG fissato nella misura pari al 10 per cento di determinati costi sostenuti nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, al di là della formulazione della norma di copertura non corrispondente - da un punto di vista formale - alla prassi consolidata, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. In merito agli articoli aggiuntivi Dal Moro 2-ter.046 e Ruvolo 2-ter.047, segnala che le proposte prevedono una modifica di norme in materia di credito d'imposta per favorire l'internazionalizzazione in agricoltura delle imprese. A tal fine è incrementata un'autorizzazione di spesa di un milione di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente previsti dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al riguardo, rileva preliminarmente che non risulta esservi la previsione della copertura finanziaria per l'incremento di un milione di euro del credito d'imposta disposto per l'anno 2009. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo se si possa far luogo all'utilizzo delle altre risorse mediante corrispondente riduzione della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. L'emendamento Nola 3-ter.40 dispone, tramite soppressione di

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un inciso, che la tariffa fissa onnicomprensiva prevista, in alternativa ai certificati verdi, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 megawatt alimentati da fonti rinnovabili, si applichi anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, senza che ciò avvenga più limitatamente al periodo residuo di incentivo. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo esprima il proprio avviso in ordine alla possibilità che la soppressione di tale limitazione possa produrre effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter. 028 estende la cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, previsti dall'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria per il 2008, agli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo esprima il proprio avviso in merito alla possibilità che la presente proposta emendativa possa determinare effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter. 040 prevede che la produzione di energia elettrica mediante taluni impianti alimentati da fonti alternative e di potenza elettrica non superiore ad un megawatt dia diritto - in alternativa ai certificati verdi - a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Viene inoltre previsto, in particolare, che la predetta tariffa possa essere adeguata al tasso d'inflazione, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la regolamentazione di tale tariffa fissa alternativa sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter. 041 prevede che la produzione di energia elettrica mediante taluni impianti alimentati da fonti alternative e di potenza elettrica non superiore ad 1 megawatt dia diritto - in alternativa ai certificati verdi - alla tariffa fissa onnicomprensiva prevista dalla tabella 3 della legge finanziaria per il 2008, richiamata dall'articolo 2, comma 145 della predetta legge. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la possibilità di accesso a tale tariffa fissa alternativa sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Gli articoli aggiuntivi Bellotti 3-ter.02, Ruvolo 3-ter.05, Bellotti 3-ter.025, Bellotti 3-ter.026 e Ruvolo 3-ter.06 modificano la tabella 3 annessa all'articolo 2, comma 145 della legge finanziaria per il 2008, che riporta l'elenco delle fonti alternative di energia elettrica che danno diritto agli impianti alimentati dalle stesse di beneficiare, a determinate condizioni, ad alcuni incentivi sotto forma di certificati verdi, ovvero di tariffa fissa onnicomprensiva. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le predette modifiche a tale tabella siano idonee a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter.027 che estende le tariffe previste dalla suddetta tabella 3 annessa alla legge finanziaria per il 2008 anche agli impianti di biogas e biomasse da legna in esercizio per il periodo residuo di diritto all'incentivo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale estensione sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
In merito all'articolo aggiuntivo Bellotti 3-ter.042 che attribuisce all'energia prodotta da alcune delle fonti alternative indicate dalla suddetta tabella 3, annessa alla legge finanziaria per il 2008, la priorità di accesso al sistema dell'energia elettrica da parte del Gestore dei servizi elettrici, valuta opportuno che il Governo chiarisca se l'attribuzione di tale priorità sia idonea a determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter.04, che prevede l'estensione alle unità alimentate a biomassa di limitata potenza, di proprietà di aziende agricole, del beneficio della sola comunicazione, da presentare

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all'autorità competente, secondo le disposizioni in materia edilizia, già previsto per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, rileva l'esigenza che il Governo chiarisca se da tale misura derivino conseguenze negative per la finanza pubblica. Gli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 3-ter.050, Ruvolo 3-ter.09 e Servodio 3-ter.017, dopo aver definito i distretti agroenergetici, dispongono, tra l'altro, la loro promozione da parte delle regioni, d'intesa, tra l'altro, con gli enti di ricerca del settore, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle attività che dovrebbero porsi in essere e se le medesime siano suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. Non rileva, invece, profili problematici nelle altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, sulle quali ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo. Gli articoli aggiuntivi Servodio 3-ter.019, Ruvolo 3-ter.045 e Ruvolo 3-ter.011 prevedono l'estensione, a determinate condizioni, alle imprese agricole e forestali degli incentivi per l'energia termica prodotta dalle stesse, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in misura non inferiore ad euro 20 al MV termico venduto a terzi o auto consumato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze finanziarie delle proposte emendative chiarendo in particolare, se i relativi oneri trovino copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale ai sensi del suddetto articolo 7, comma 4. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.047 prevede l'estensione, a determinate condizioni, alle imprese agricole e forestali degli incentivi per l'energia termica prodotta dalle stesse previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in misura non inferiore ad euro 20 al MV termico venduto a terzi o auto consumato. Per la copertura dei relativi oneri, si provvede mediante incremento dell'accisa sui prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavoratori al fine di assicurare maggiori entrate per un importo pari a 3 milioni di euro. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa. In particolare ritiene necessario acquisire l'avviso sulla necessità della copertura finanziaria e sulla idoneità della stessa. In merito agli articoli aggiuntivi Servodio 3-ter.020 e Ruvolo 3-ter.046 che prevedono l'estensione di incentivi per la produzione di biometano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 anche a determinate categorie di imprese agricole, considera opportuno un chiarimento sui possibili effetti finanziari delle proposte, anche alla luce del richiamo previsto al comma 4 dell'articolo 7, ai sensi del quale i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.048 prevede l'estensione di incentivi per la produzione di biometano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 anche a determinate categorie di imprese agricole. Agli oneri derivanti dalla proposta, valutati in misura pari a 3 milioni di euro si provvede attraverso una modifica dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Al riguardo, rileva che l'emendamento non richiama il meccanismo di cui al comma 4 dell'articolo 7, ai sensi del quale i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. Quanto alla copertura prevista, premesso che ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote sui tabacchi, segnala che la disposizione non precisa il suo profilo temporale. Gli articoli aggiuntivi Dal Moro 3-ter.051 e Ruvolo 3-ter.052 recano misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di

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energia da fonti rinnovabili. Al relativo onere pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura prevista, con particolare riferimento al comma 3, nonché all'idoneità di questa ultima. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Ruvolo 3-ter.07, Servodio 3-ter.021 e Di Giuseppe 3-ter.049 che sono volti ad estendere la definizione di attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola anche a quelle dirette alla produzione ed alla cessione di energie rinnovabili, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali agevolazioni conseguenti all'estensione della definizione di attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola, per le quali non sarebbe prevista alcuna copertura. In merito alla proposta emendativa 4.602 della Commissione che modifica il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, prevedendo che le Regioni, con proprie leggi, garantiscano il recupero dei boschi, prevedendo anche la possibilità che la gestione del bosco sia affidata a soggetti diversi dal proprietario o possessore, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. La proposta emendativa Fogliato 4-bis.040 reca disposizioni in materia di accisa per il gasolio utilizzato sotto terra, prevedendo che questa sia applicata al livello minimo di imposizione definito dalla normativa comunitaria. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo del fondo rotativo istituito per il finanziamento del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge finanziaria per il 2007. Al riguardo, segnala che la formulazione dell'emendamento non chiarisce la durata temporale della copertura. Ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca le disponibilità del fondo rotativo del quale è previsto l'utilizzo. L'emendamento Fogliato 5.40 modifica il capoverso del comma 1, dell'articolo 5, prevedendo che, nell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, possa stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol S.p.a. apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre il testo vigente prevede che i suddetti organismi possano avvalersi del soprarichiamato Dipartimento. Al riguardo, stante la previsione di una esplicita clausola di invarianza, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. La proposta emendativa 6.600 della Commissione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010 per campagne istituzionali di promozione del Ministero delle politiche agricole. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 14 della legge n. 150 del 2000. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi la sussistenza, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. La proposta emendativa Di Giuseppe 7.03 estende i benefici di cui all'articolo 1, commi 1088-1092, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa iscritte nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Al riguardo, valuta opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura del quale è previsto l'utilizzo, anche al fine di

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verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla suddetta tabella. La proposta emendativa Di Giuseppe 7.05 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. In proposito, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. L'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.07 consente l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. La proposta emendativa è corredata da una clausola di invarianza non formulata in maniera pienamente conforme alla prassi contabile vigente. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di invarianza appare idonea ad assicurare che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 in favore dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, stante la natura delle risorse utilizzate a copertura iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze, se la spesa autorizzata presenta natura di conto capitale. In caso contrario, si determinerebbe, infatti, una dequalificazione della spesa in contrasto con la vigente normativa contabile. La proposta emendativa Ruvolo 7.034 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di cui al comma 22 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n 448, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. Segnala, in proposito, che la copertura prevista ricalca quella della disposizione originaria, essendo comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sua idoneità. Con riferimento alla proposta emendativa Di Caterina 7.0500 che prevede, al comma 2, l'estinzione del debito relativo alle sanzioni pecuniarie comminate, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente di cui all'articolo 17, comma 1, del regio decreto n. 1775 del 1933, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione dovuta entro il termine del 31 dicembre 2010, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Le proposte emendative Oliverio 7-ter.41 e Ruvolo 7-ter.42 ampliano la proroga degli sgravi contributivi di cui all'articolo 7-ter. A tal fine l'onere previsto dal suddetto articolo è incrementato da 34 a, rispettivamente, 204 e 100 milioni di euro per l'anno 2010. Alla copertura della quota aggiuntiva di oneri si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dallo scudo fiscale che a tale fine vengono versate nell'anno 2010 all'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli della spesa. Rileva in proposito l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. La proposta emendativa Di Giuseppe 7-ter.06 ridetermina,

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a decorrere dal 1o gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis, e 5-ter della legge n. 67 del 1988 concernenti i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del valore della deducibilità delle svalutazioni dei crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. Fermo restando che la proposta emendativa non reca una esplicita quantificazione dell'onere, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura del quale è previsto l'utilizzo. Le proposte emendative Cenni 7-ter.013 e Ruvolo 7-ter.040 recano disposizioni in materia di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506 della legge finanziaria per il 2008 in materia di contributi previdenziali agricoli. Le proposte prevedono, inoltre, che per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti negli esercizi successivi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative a carico della finanza pubblica.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2-bis, ricorda che è previsto il rifinanziamento, per l'anno 2010, del Fondo di solidarietà nazionale per l'importo di 122 milioni di euro. Al riguardo, segnala preliminarmente la possibilità di attivare, ai sensi del regolamento CE n. 73/2009, a partire dal 2010, un regime di aiuti comunitari, nell'ambito della politica agricola comune che prevede contributi per il pagamento di premi assicurativi per rischi riguardanti il raccolto, gli animali e le piante. Ciò premesso, con riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione del contingente di biodiesel agevolato, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e sulla riduzione delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 5-bis, avverte che, pur non essendovi contrarietà dal punto di vista finanziario all'utilizzo di tali risorse, è allo studio del Governo una proposta di modifica al disegno di legge finanziaria in discussione al Senato che potrebbe prevedere l'impiego delle medesime risorse. Esprime, comunque, nel merito una valutazione contraria. Riguardo all'articolo 2-ter ricorda che è prevista l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo rotativo finalizzato a concedere prestiti agevolati alle imprese agroalimentari, la cui provvista pari a 8 milioni di euro è a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, nel merito, evidenzia l'esiguità della dotazione del fondo per le finalità che si intendono perseguire, considerato anche il presunto corrispettivo da riconoscere alla Cassa depositi e prestiti per il servizio reso. Con riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui al richiamato articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rinvia alle valutazioni testé esposte con riferimento all'articolo 2-bis. Circa la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), volta ad aggiungere un comma 1-bis all'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001, recante la costituzione del «tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale», osserva che essa appare incoerente con la ratio delle norme di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, volte ad evitare, fra l'altro, la proliferazione di nuovi organismi, soprattutto laddove sia possibile utilizzare quelli già esistenti. Rileva inoltre

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che il riscontro applicativo delle attività di funzionamento di taluni comitati e commissioni non di rado ha evidenziato effetti onerosi pur in presenza di clausole di «invarianza» di spesa e suggerisce la formulazione di una condizione ordinaria, e non di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento quindi all'articolo 5, suggerisce, relativamente al comma 1, di individuare una migliore formulazione della clausola di invarianza, e di aggiungere al comma 2 un'apposita clausola di invarianza rispetto al bilancio dell'AGEA. Riguardo all'articolo 7-ter ricorda che la disposizione è diretta a prorogare fino al 28 febbraio 2010 le agevolazioni contributive attualmente previste per i datori di lavoro agricoli delle zone agricole svantaggiate fino al 31 dicembre 2009. Riguardo alle modalità di copertura previste a valere sulla riduzione delle risorse destinate all'agricoltura sul bioetanolo, di cui al già richiamato articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rinvia alle valutazioni testé esposte con riferimento all'articolo 2-bis e 2-ter. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 7-quinquies, suggerisce di precisare che i nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni ivi previsti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo anche un'apposita clausola di invarianza. Con riferimento all'articolo 7-nonies esprime un avviso contrario in ordine alla previsione di cui al secondo periodo della disposizione, che rende generiche le verifiche ai fini previdenziali de requisiti dell'imprenditore agricolo, che attualmente sono effettuate dall'INPS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 476 del 2001, concernente l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti dei coloni e dei mezzadri. Riguardo infine all'articolo 7-undecies esprime un parere contrario, in quanto la copertura finanziaria prevista riguarda la compensazione di oneri relativi alle agevolazioni previdenziali per gli addetti alle attività agrituristiche previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Rileva inoltre che, dalla lettura della disposizione, non è dato desumere se le richiamate agevolazioni previdenziali abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento al rifinanziamento del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 2-bis, esprime forte preoccupazione in ordine al tipo di copertura individuata, che, di fatto, comporterà l'uscita dell'Italia dal comparto del bioetanolo. Rileva che tale scelta significa, in materia di energia, fermare la ricerca, gli investimenti e quindi il progresso come è successo rispetto al nucleare. Nel richiamare una nota di Assocostieri, ricorda che le aziende che producono biodiesel sono impegnate con ingenti investimenti a dare piena attuazione al programma di incentivi che prevede un contingente agevolato di 250.000 tonnellate, approvato anche dalla Commissione europea, per assicurare al mercato la copertura dell'obbligo di immettere biodiesel in miscela con gasolio, in linea con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. Sottolinea che il danno, oltre a ricadere pesantemente sul settore industriale, inciderà pesantemente anche sul settore dell'agricoltura, impegnato a sviluppare la filiera nazionale per assicurare la copertura del contingente con materia prima di filiera interna. Rammenta inoltre che tale impegno è stato anche oggetto di un accordo quadro con le associazioni degli agricoltori ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi di filiera nazionale, facenti parte del contingente di 250.000 tonnellate. Osserva che l'improvvisa abolizione dell'agevolazione per l'anno 2010 comporterebbe l'immediata chiusura delle aziende produttrici di biodiesel che fanno registrare un fatturato di oltre un miliardo di euro annuo e con una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti, escluso l'indotto, e contestualmente determinerebbe nell'agricoltura nazionale l'immediata sospensione delle colture oleaginose, già avviate per rispettare il contingente di filiera a copertura delle 250.000 tonnellate previste per l'anno 2010 e con

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un conseguente, immediato danno ambientale aggravato dal mancato utilizzo del prodotto biodiesel in sostituzione del prodotto fossile. A tal proposito, chiede di sapere se sono stati valutati gli effetti finanziari di una tale perdita di posti di lavoro. Propone, pertanto, di individuare forme di copertura alternative, a cominciare da quelle indicate nelle proposte emendative presentate dal suo gruppo volte ad una riduzione lineare in tebella C, e la conferma del contingente di 250.000 tonnellate destinato alla produzione di biodiesel onde non aggravare la già precaria situazione economica incidendo su un settore industriale che ha basato i propri investimenti anche sugli incentivi previsti dalla legge ed intesi allo sviluppo di un settore che l'Italia rischia di perdere andando contro tendenza rispetto agli obblighi comunitari intesi a sviluppare l'utilizzo dei biocarburanti in sinergia con il settore agricolo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che le osservazioni svolte dal collega Vannucci attengono più al merito del provvedimento - e possono sotto tale aspetto anche ritenersi condivisibili - che ai profili finanziari che la Commissione è chiamata a valutare. Sotto il profilo contabile, come evidenziato anche dal sottosegretario Giorgetti nel suo intervento, è infatti chiaro che si tratta di una modalità di copertura idonea. Con riferimento alle coperture da realizzarsi attraverso un taglio lineare alla tabella C, osserva che, attesa l'esiguità delle risorse complessive, non è possibile procedere in tal senso e come, anche di recente, la Commissione abbia ripetutamente espresso la propria contrarietà a tale modalità di copertura. Con riferimento a quanto affermato dal sottosegretario circa l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle agevolazioni per il bioetanolo per altre finalità attraverso una possibile modifica del disegno di legge finanziaria al Senato, rileva che, nel caso, la Commissione dovrà tornare sull'argomento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» con le seguenti: »senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA.»;
all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

e con le seguenti condizioni:
sopprimere l'articolo 7-novies;
sopprimere l'articolo 7-undecies.

sul fascicolo n. 2 degli emendamenti e sugli emendamenti 1.600, 2.600, 3-bis.600, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 5-bis.600, 6.600, 6.601 e 7-sexies.600 trasmessi dall'Assemblea

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PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.41, 2.42, 2-bis.13, 2-bis.17, 2-bis.40, 2-bis.41, 2-bis.42, 2-bis.43, 2-bis.44, 2-ter.40, 2-ter.41, 3-ter.40, 4-bis.41, 5.2, 5.40, 5-bis.42, 7-ter.41, 7-ter.42, 7-quater.40, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.09, 1.040, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.045, 1.046, 1.047, 2.01, 2.021, 2-ter.011, 2-ter.040, 2-ter.041, 2-ter.042, 2-ter.043, 2-ter.044, 2-ter.045, 2-ter.046, 2-ter.047, 3-ter.02, 3-ter.04, 3-ter.05, 3-ter.06, 3-ter.07, 3-ter.09, 3-ter.011, 3-ter.015, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.025, 3-ter.026, 3-ter.027, 3-ter.028, 3-ter.040, 3-ter.041, 3-ter.042, 3-ter.045, 3-ter.046, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.052, 3-ter.053, 3-ter.054, 4.040, 4-bis.040, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.048, 7.058, 7.0500, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-ter.040, 7-undecies.042, 7-undecies.043, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, numero 2), capoverso 1, sostituire la parola: «garantiscono» con la seguente: «disciplinano».

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che pur nella ristrettezza delle risorse disponibili occorre valutare positivamente il fatto che molte aziende trarranno benefici dall'applicazione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO chiede una riconsiderazione con riferimento all'emendamento Fogliato 5.40 volto a consentire al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari possa stipulare con l'AGEA e l'Agecontrol Spa apposite convenzioni approvate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, rilevando che la richiamata proposta contiene un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, aderendo alla richiesta del sottosegretario Buonfiglio, riformula conseguentemente la proposta di parere, espungendo dal novero delle proposte emendative per le quali si prevede un parere contrario l'emendamento Fogliato 5.40 (vedi allegato).

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal presidente ed esprime stupore rispetto al fatto che il presidente abbia aderito alla richiesta di riconsiderare l'emendamento Fogliato 5.40, avanzata dal Governo, mentre non abbia rivisto la propria posizione in ordine alle coperture sulle risorse per le agevolazioni previste per il bioetanolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il progetto di legge, che reca una nuova disciplina in

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materia di commercio interno del riso. Il testo risultante dalle modifiche approvate presso la Commissione di merito non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificarne la formulazione, in quanto la disposizione fa riferimento sia all'assenza di minori entrate che all'assenza di maggiori oneri, espressione quest'ultima atta a comprendere sia eventuali minori entrate che maggiori spese. Giudica, inoltre, opportuno indicare, in modo espresso, le disposizioni alle quali è riferita la clausola di invarianza. Al riguardo, segnala che le uniche disposizioni alle quali sembra potersi riferire la suddetta clausola sono quelle di cui all'articolo 7. Ritiene, infine, opportuno valutare la possibilità di integrare la formulazione della suddetta clausola, prevedendo, in analogia con quanto indicato nella relazione illustrativa, che all'attuazione della presente legge le amministrazioni pubbliche provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, concorda con l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza per tenere conto delle osservazioni testé formulate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1991, recante nuova disciplina del commercio interno del riso;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 2».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 145.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

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universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 136.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.