CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame contiene una disposizione rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Si tratta dell'articolo 20-bis, recante «Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE»
Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame al Senato, di adeguamento alla direttiva comunitaria 2002/58/CE, è volto al superamento della disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici nonché di comunicazioni indesiderate introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 44 dell'ultimo decreto «proroga-termini» (decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009).
Si tratta, in sostanza, della disciplina relativa al fenomeno delle sempre più frequenti chiamate telefoniche degli operatori di telemarketing che, utilizzando dati degli utenti, offrono al pubblico prodotti e servizi.
Il citato articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 ha autorizzato coloro che prima del 1o agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, ad utilizzare i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali (dati utilizzabili per dette finalità esclusivamente dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite) fino al termine del 31 dicembre 2009. Sino a tale data, quindi, l'attività promozionale può quindi essere svolta in deroga alle disposizioni del cosiddetto Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) relative all'informazione e al consenso degli interessati (articoli 13 e 23) nonché in deroga alla direttiva 2002/58/CE.
L'articolo 20-bis in esame proroga la citata disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici sino al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).
Il comma 1 della nuova disposizione interviene sull'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di comunicazioni indesiderate, aggiungendo, con la lettera a), un periodo al comma 3, avente natura di coordinamento con le integrazioni apportate alla stessa disposizione dalla lettera b).
Si prevede che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 129 del Codice, la possibilità di iscrizione del proprio numero telefonico in un istituendo registro pubblico delle opposizioni, iscrizione cui consegue l'opposizione al trattamento dei propri dati mediante l'uso del telefono per finalità pubblicitarie; le telefonate per tali finalità, quindi, sono consentite nei confronti degli abbonati che non abbia esercitato l'opposizione mediante l'iscrizione al registro (nuovo comma 3-bis). Si prevede quindi la vigilanza sul registro (controllo, e organizzazione) da parte del Garante della privacy (nuovo comma 3-quater) nonché l'istituzione del registro con decreto del Presidente della Repubblica su cui è previsto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari nonché, per quanto di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I princìpi generali relativi al registro sono i seguenti: sua istituzione e gestione da parte di ente o autorità pubblica titolare di competenze in materia ovvero affidamento della realizzazione e gestione ad un privato mediante contratto di servizio (lettere a) e b)); il pagamento di una tariffa (stabilita dal Ministro dello sviluppo economico) per i soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni (lettera b)); modalità tecniche di funzionamento ed accesso al registro che consentano comunicazioni semplificate per l'iscrizione della propria numerazione nel registro (anche telefonicamente o per via telematica), possibilità di interrogazioni selettive (con impossibilità di trasferire dati contenuti nel registro) e tracciamento degli accessi (lettera d)); individuazione della tempistica e modalità d'iscrizione al registro, durata indefinita e revocabilità gratuita e in ogni tempo dell'iscrizione stessa (lettera e)); obbligo dei

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soggetti che contattano telefonicamente un utente a fini di vendita, pubblicità e comunicazione commerciale di consentire, da un lato, l'identificazione della linea chiamante, dall'altro, di informare l'abbonato della suo possibilità, per il futuro, di opporsi alle chiamate indesiderate mediante l'iscrizione nel registro (lettera f)); previsione che, nonostante l'iscrizione al registro, siano consentiti i trattamenti lecitamente acquisiti e trattati ai sensi dei citati articoli 23 e 24 del Codice (lettera g)) (nuovo comma 3-ter).
In definitiva, l'intervento modifica il principio espresso dall'articolo 129 della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali, sostituendo ad esso l'opposta regola della necessaria manifestazione di un dissenso, in mancanza della quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali.
In base al comma 2 dell'articolo 20-bis, il registro delle opposizioni deve essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; si precisa inoltre - nella fase transitoria - la vigenza dei provvedimenti adottati dal Garante della privacy.
L'articolo in esame novella inoltre,al comma 1, lettera c), il comma 2-bis dell'articolo 162 del Codice della privacy (aggiunto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 207 del 2008) che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle ipotesi di trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione. In questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta nonché di trattamento illecito di dati personali con modalità che integrano gli estremi di una fattispecie di reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice.
La disposizione, da un lato, dimezza l'attuale limite edittale minimo della sanzione amministrativa pecuniaria portandolo a 10.000 euro; dall'altro aggiunge un nuovo comma 2-quater che estende l'applicazione delle citate sanzioni amministrative alle ipotesi di violazione del diritto di opposizione (ovvero in caso di telefonate a persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro) ed al relativo regolamento, ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 130.
Il comma 4 integra l'articolo 58 del codice del consumo, che, nel suo testo attuale, richiede il consenso preventivo del consumatore per l"impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax. La novella, in particolare, è volta a far salva la disciplina del sopra illustrato articolo 130, comma 3-bis del Codice della privacy.
Il comma 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Cinzia CAPANO (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sull'articolo 20-bis del provvedimento in esame e preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Rileva infatti come sia del tutto evidente che la disposizione in esame non attui affatto un obbligo comunitario ma, al contrario, collocandosi nel provvedimento come una sorta di corpo estraneo, si ponga in netto contrasto con quanto affermato dal diritto comunitario e, segnatamente, con i principi stabiliti dalla direttiva 2002/58/CE, che ne risultano letteralmente stravolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame ha lo scopo di stabilire i principi fondamentali ai quali le regioni dovranno attenersi nel governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali od ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
L'articolo 1, comma 3, precisa che il governo delle attività cliniche, come disciplinato dalle regioni, garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino, salvaguardando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità ed universalità nell'accesso ai servizi.
L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, delineando le competenze del Collegio di direzione, quale organo dell'azienda sanitaria locale che concorre, tra l'altro, alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi, alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, alla individuazione di indici di performance, di indicatori di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.
Il comma 1-bis del medesimo articolo precisa che le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.
L'articolo 3 stabilisce i requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali è le modalità con le quali le regioni rendono pubblica l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Le regioni, inoltre, dovranno determinare preventivamente i criteri ed i sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali. Il comma 2 prevede poi i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale.
L'articolo 3-bis riguarda segnatamente i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, precisandone le funzioni e l'inquadramento.
L'articolo 4 reca un'articolata disciplina dell'attribuzione degli incarichi ai dirigenti sanitari, mentre l'articolo 5 regola l'attività di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento.
L'articolo 6 stabilisce il principio secondo il quale l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e prevede che l'organizzazione in dipartimenti sia adottata dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 7 stabilisce le responsabilità dei direttori di dipartimento, che consistono in essenzialmente responsabilità di indirizzo e di valutazione delle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni in base alle evidenze scientifiche, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
L'articolo 8 stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.
L'articolo 9 fissa il principio della esclusività del rapporto e dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Si disciplinano analiticamente i casi nei quali il dirigente medico e sanitario dipendente

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del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale e si precisa che l'esercizio di tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 10 stabilisce i principi per l'esercizio della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, mentre l'articolo 10-bis disciplina l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di un servizio di ingegneria clinica, che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti.
L'articolo 11 prevede una norma finale.
Non ravvisandosi norme sanzionatorie o altre disposizioni specificamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso
C. 1991 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), relatore, rileva come il testo in esame, composto da nove articoli e quattro allegati, preveda una specifica disciplina per il commercio interno del riso.
Gli articoli 1 e 2 dettano le definizioni di base, rilevanti per l'applicazione della disciplina in esame (ad esempio: riso greggio, integrale, ceroso, aromatico, pigmentato) e, con riferimento alle prime, delimitano l'ambito di applicazione della disciplina medesima.
L'articolo 3, comma 1, sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, classifica il riso in ulteriori gruppi (riso tondo, medio, lungo e integrale)
Gli ulteriori commi dettano una articolata disciplina sulla denominazione di vendita dei prodotti, anche facendo riferimento ai dati tecnici contenuti negli allegati.
L'articolo 4 contiene disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo. Il comma 1, in particolare, dispone che è vietato porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1, prevedendo peraltro talune eccezioni.
L'articolo 5 riguarda l'utilizzo dei marchi collettivi e dispone che, quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6.
La disposizione non identifica direttamente le condotte punibili: prevede infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del provvedimento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Il richiamato articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, a sua volta, prevede l'applicazione di una serie di

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sanzioni pecuniarie amministrative rinviando, per la determinazione delle condotte sanzionate, alla violazione di numerose altre disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che, ogni qual volta si verifichi la violazione di una disposizione del provvedimento in esame, infatti, occorrerebbe verificare in via interpretativa se la condotta sia o meno assimilabile ad una di quelle punite dall'articolo 18 del predetto decreto legislativo. Tale doppio rinvio, dell'articolo 6 del provvedimento in esame all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, e dal predetto articolo 18 alle ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 109, potrebbe rendere in concreto non agevole stabilire se la violazione di una disposizione del provvedimento in esame costituisca una condotta sanzionata e, in caso affermativo, quale sanzione sia applicabile.
Ritiene quindi che sia più conforme ai principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie riformulare l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevedendo una analitica disciplina sanzionatoria che stabilisca, per ciascuna condotta ivi specificata, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile.
Nel completare l'esame delle disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 7 riguarda la disciplina della «revisione dell'analisi», mentre gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, norme transitorie e finali.
Propone quindi di esprimere parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e la illustra (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

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Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori della Commissione dal mese di dicembre del 2008, in quota opposizione. Nel corso della seduta del 30 luglio scorso il Governo ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge sulla materia in esame. In attesa del predetto disegno di legge governativo, nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 settembre scorso si è comunque convenuto di procedere ad un ciclo di audizioni.
Poiché allo stato il preannunciato disegno di legge non risulta ancora presentato, avverte che a partire dalla prossima settimana la Commissione potrà avviare il ciclo di audizioni, sulla base dei nominativi già indicati dai rappresentanti dei gruppi, precisando che nel corso del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le predette indicazioni potranno essere integrate e precisate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti e subemendamenti. Anche in considerazione delle questioni poste dagli emendamenti presentati dal Governo ritiene opportuno riaprire il termine per la presentazione di emendamenti. Fissa quindi il nuovo termine alle ore 12 di mercoledì 18 novembre 2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo novembre-dicembre 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 16-27 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.