CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 14.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
Nuovo testo C. 1991 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita in modo da renderle, secondo quanto afferma la relazione illustrativa, più aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.
Il provvedimento stabilisce con l'articolo 1 quali siano le definizioni del prodotto «riso» sulla base della lavorazione o del trattamento subito: riso greggio, integrale, il parboiled, il riso ceroso e quello aromatico, pigmentato o ostigliato.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto,

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posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da una IGP o una DOP riconosciuta in base alla normativa comunitaria e quelli destinati ad essere esportati.
Le varietà presenti sul mercato sono attualmente classificate (articolo 2 della legge n. 325 del 1958) entro le quattro tipologie del riso comune o originario (a grani piccoli e tondi); semifino (chicchi tondeggianti di media lunghezza), fino (a chicchi lunghi e affusolati), superfino (con chicchi grossi e molto lunghi); l'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, riconduce invece la classificazione del riso ai seguenti tre gruppi sulla base delle caratteristiche del grano: riso tondo, medio e lungo, sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme dell'Unione europea (allegato III, parte I, al regolamento CE n. 1234 del 2007-Regolamento unico OCM).
Le denominazioni di vendita sono elencate (articolo 3, comma 3) nell'allegato 4 riprendendo quelle storicamente presenti sul territorio nazionale e tradizionalmente note al consumatore interno. Tali denominazioni peraltro si applicano esclusivamente al riso, al riso integrale, a quello parboiled e all'integrale parboiled, restandone esclusi (articolo 3, comma 6) i risi cerosi, aromatici, pigmentati e ostigliati, nonché qualunque altra varietà, che potranno essere classificati solo, in base ai parametri biometrici come risi tondi, medi o lunghi.
Il prodotto per essere commercializzato con una delle denominazioni dell'allegato 4 deve in ogni caso presentare le caratteristiche qualitative stabilite con l'allegato 1; tali parametri, che fissano i valori massimi di grani difettati e di materie estranee ammesse, sono resi più severi dal comma 7 dell'articolo 3 consentendo in tal caso al prodotto di fregiarsi della indicazione extra.
Viceversa con la indicazione sottotipo, che è ammessa solo in associazione alle denominazioni di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere commercializzati i prodotti con valori più alti di quelli stabiliti nell'allegato 1, purché inferiore al loro doppio (comma 8 dell'articolo 3).
Ai sensi dell'articolo 5, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
L'articolo 4, comma 1, vieta di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1; alla definizione dei difetti individuati nell'allegato 1 provvede l'allegato 2 e l'allegato 4 individua i metodi di analisi ammessi.
Per le sanzioni l'articolo 6 rimanda all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che oltre a quantificarne gli importi in relazione alla fattispecie individua anche i soggetti competenti alla loro irrogazione che sono, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'ICRF (ora ICQ - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).
La revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita (articolo 7), su un campione minimo di 800 grammi di riso, dai seguenti dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura-sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole; e dall'Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie per consentire alle aziende produttrici l'adeguamento alle nuove disposizioni: per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge è consentito il confezionamento in conformità alla legge n. 325 del 1958, ed il riso così confezionato potrà essere venduto sino ad esaurimento delle scorte.
L'articolo 9 contiene infine le disposizioni finali: l'abrogazione della legge n. 325 del 1958 e la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

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In conclusione, rilevato che il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che gli allegati annessi alla legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse la congruità di tale formulazione, che, da una parte, prevede un allegato recante disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo e, dall'altra, rinvia ad un decreto ministeriale per la modifica di tale allegato.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione in tal senso (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che il testo unificato in esame interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. In linea generale, con il termine clinical governance ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell'assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.
L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi al Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti ed eque. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Gli articoli da 2 a 8 - ad esclusione dell'articolo 5 - dettano modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992.
L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del citato decreto legislativo n. 502/199. Viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda. La disposizione definisce i compiti del Collegio medesimo, rafforzandone il ruolo e la funzione e attribuendo ad esso, in particolare la competenza ad esprimere al direttore generale un parere obbligatorio sugli atti riguardanti le materie ad esso spettanti: le decisioni del direttore in contrasto con tale parere devono essere adottate con provvedimento motivato. Viene poi rimessa alle regioni la disciplina dei poteri del Collegio nonché della sua attività e composizione salva la partecipazione di diritto di alcuni soggetti individuati espressamente.
L'articolo 3, che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono anche dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale demandando alle

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regioni la definizione delle cause di risoluzione e del trattamento economico spettante.
L'articolo 4, modificando l'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, introduce una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, improntata ad una maggiore trasparenza. A tale scopo il direttore generale nomina una commissione di cui è specificamente disciplinata la composizione.
L'articolo 5 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi.
L'articolo 6 sostituendo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 7, introducendo un nuovo articolo 17-ter nel citato decreto legislativo n. 502 del 1992 attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
L'articolo 8, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502/1992, porta a settanta anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari - invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa - del Servizio sanitario nazionale della facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008) di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta ani di anzianità contributiva.
L'articolo 9 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale.
L'articolo 10 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli infermieri, e per tutti gli operatori sanitari non medici.
L'articolo 10-bis prevede che le regioni attivino, presso le rispettive strutture sanitarie, una funzione dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro ed efficiente dei dispositivi medici.
L'articolo 11 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Conclude osservando che il provvedimento in esame reca disposizioni atte ad incidere significativamente sull'autonomia organizzativa delle regioni in campo sanitario. Ritiene pertanto necessario un attento esame del testo, al fine di valutare se il provvedimento sia rispettoso dell'articolo 117 della Costituzione in materia di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara d'accordo con il relatore, osservando che il testo in esame, caratterizzato da un'impostazione fortemente centralista e invasiva dell'autonomia regionale, contrasta con la trasformazione in senso federale della Repubblica perseguita dal Governo. Il testo arriva perfino a prescrivere alle regioni la composizione dei collegi di direzione, a fissare il compenso delle figure apicali e a stabilire l'età massima di pensionamento obbligatorio delle stesse: al riguardo fa presente che non è chiaro se il limite di 70 anni di età debba intendersi

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come limite massimo, che le regioni possono abbassare, ovvero come limite assoluto, nel qual caso si tratterebbe senza dubbio di una previsione incostituzionale.

Oriano GIOVANELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 né gli emendamenti della Commissione 1.600, 2.600, 3-bis.600, 4.600, 4.601, 4.602, 4.603, 5-bis.600, 6.600, 6.601, 7-sexies.600 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 2836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 né gli emendamenti 3.100 e 3.101 delle Commissioni presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 135 del 2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

David FAVIA (IdV) ricorda che, come è noto, il decreto-legge in esame è volto a dare attuazione agli obblighi comunitari ed alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. In questa fase dell'iter, ritiene opportuno soffermarsi sugli articoli che, ad avviso del suo gruppo, presentano maggiori profili di criticità e sui quali si è quindi ritenuto opportuno presentare emendamenti. Si riferisce in particolare agli articoli 15, riguardante i servizi pubblici locali di rilevanza economica, 3-ter sulle concessioni autostradali, 16, in merito al Made in Italy e 2, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Per quanto riguarda l'articolo 15, concernente l'affidamento dei servizi pubblici

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locali di rilevanza economica, rileva come una disciplina per la tutela del regime di concorrenza sia importante ma non è opportuno che penalizzi le aziende pubbliche. Preannuncia una battaglia politica da parte del suo gruppo sulla disposizione che riguarda in particolare il settore idrico, considerato che essa è volta a privatizzare un bene ritenuto essenziale a livello mondiale quale è l'acqua. Il suo gruppo non è quindi d'accordo con tale impostazione e ritiene necessario che le reti e la gestione dell'acqua siano pubbliche.
Per quanto riguarda l'articolo 3-ter, che modifica la legge finanziaria per il 2008 in merito alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture autostradali, ritiene che le previsioni ivi contenute siano in assoluto contrasto con l'obiettivo del federalismo promosso con forza da una parte della maggioranza e che la limitazione alle sole infrastrutture di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione si scontri con il fatto che di norma le infrastrutture hanno carattere interregionale. Evidenzia quindi come la norma in esame provochi un danno nei confronti degli enti locali che hanno avviato investimenti in tal senso.
Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 16, sottolineando come sia positivo l'aver finalmente introdotto disposizioni per la tutela del prodotto italiano. Rileva peraltro come il testo possa dare luogo ad incertezze nel momento in cui si fa riferimento al prodotto o alla merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Preannuncia infatti la presentazione di emendamenti volti a specificare maggiormente il termine «lavorazione» al fine di chiarire che in tale ambito rientrano tutte le fasi, ivi compresa quella dell'assemblaggio.
Per quanto riguarda infine l'articolo 2, riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene che se da una parte vi è il tentativo di creare una indipendenza funzionale di tale organismo, dall'altra parte i fondi ed il personale appaiono troppo poco svincolati rispetto all'obiettivo. La valutazione del suo gruppo sulla disposizione in questione è quindi piuttosto critica come si evince dagli emendamenti che sono stati presentati.

Roberto ZACCARIA (PD) intende soffermarsi su profili che attengono al metodo utilizzato, nel momento in cui ci si trova di fronte ad un provvedimento eterogeneo per materia nonostante la finalità unitaria dell'adeguamento agli obblighi comunitari.
Rileva come il Governo continui a voler approvare provvedimenti disarmonici e confusi, che di fatto si pongono come contenitori che assorbono una pluralità di materie sulle quali sarebbe invece opportuno un attento esame da parte delle competenti Commissioni.
Richiama, in particolare, la materia dei servizi pubblici locali, su cui si sarebbe potuto intervenire con sistematicità se ci fossero stati tempi e modi congrui di esame nei due rami del Parlamento. Ci si trova, invece, di fronte ad un decreto-legge destinato a non essere modificato presso la Camera - dove sarà presumibilmente approvato con la questione di fiducia - anche considerati i tempi che saranno necessari al Presidente della Repubblica per la promulgazione di un provvedimento radicalmente modificato rispetto al testo iniziale.
Ritiene che sia, al contempo, poco comprensibile un modo di operare attraverso accelerazioni e sospensioni dei lavori, come è avvenuto la scorsa settimana. Ritiene altresì surreale che in Assemblea si discuta sulla struttura dei disegni di legge collegati e sulla loro organicità quando, nello stesso momento, si esamina un provvedimento disordinato e privo di chiarezza normativa.
Sottolinea come, sotto il profilo del metodo, un tale modo di procedere renda difficile per la maggioranza interloquire, vanificando al tempo stesso il ruolo dell'opposizione che di fronte ad un provvedimento

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altamente eterogeneo non ha la possibilità di svolgere i propri rilievi su tutte le disposizioni presenti.
Rileva come la legge n. 11 del 2005 circoscriva la portata del decreto-legge alla sola attuazione degli obblighi comunitari ed all'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Evidenzia, tuttavia, come talune disposizioni presenti nel provvedimento in esame non hanno alcun collegamento con i predetti obblighi, se non come enunciazione di principio nelle rubriche o nel corpo del testo con riguardo a profili marginali. Fa riferimento in particolare all'articolo 15 sui servizi pubblici locali, all'articolo 3-quinquies, sull'attribuzione di funzioni al prefetto della provincia di Milano per lo svolgimento dell'Expo Milano 2015, alla disposizione sul federalismo fiscale ed a quella sulle farmacie comunali.
Ricorda come la Corte costituzionale abbia recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni contenute in decreti-legge, ritenendole prive dei requisiti di necessità ed urgenza. Invita pertanto la maggioranza a non introdurre nei decreti-legge norme che non hanno tali requisiti, considerato che di fronte a un ricorso dei soggetti interessati la Corte non potrebbe che pronunciarsi analogamente a quanto già fatto in precedenza.
Ritiene quindi opportuno che sia valutata la possibilità di stralciare quanto meno l'articolo 15 riguardante i servizi pubblici locali, affinché tale disposizione possa essere valutata e discussa in Parlamento con tempi e modalità appropriati, anche tenuto conto che su di essa non pende alcuna procedura di infrazione comunitaria che ne giustifichi l'urgenza. Qualora il Governo e la maggioranza accedessero a tale richiesta il suo gruppo assicurerebbe la conclusione dell'esame del decreto-legge nei due rami del Parlamento nei tempi necessari per la sua conversione.

Marco CAUSI (PD) si sofferma sull'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali, che attiene a profili su cui il suo gruppo ha un atteggiamento di forte criticità. Ricorda che circa un mese fa si è svolta alla Camera la discussione su alcune mozioni vertenti su analoga materia. Rileva come si tratti di un settore complesso in cui, accanto all'obiettivo della tutela della concorrenza, devono essere tenuti presenti altri interessi equiordinati, quali quello della certezza e della garanzia dei servizi pubblici.
Ricorda come da circa due legislature i Governi che si sono succeduti hanno cercato di introdurre una disciplina legislativa della materia fondata esclusivamente sull'interesse della tutela della concorrenza, che come è noto rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Occorre, tuttavia, prendere atto che in passato tali tentativi sono falliti e che si tratta di un settore eterogeneo sotto il profilo industriale e normativo, come dimostra la pluralità di norme settoriali presenti. Alla luce di tali considerazioni il suo gruppo ritiene opportuno stralciare tale disposizione al fine di giungere ad una riforma del settore che tenga conto anche degli altri interessi coinvolti.
Ciò tanto più considerato che non vi è nessun obbligo connesso alla normativa comunitaria in materia, come dimostra la presenza di numerose aziende in house in paesi come la Germania o la Francia. Ribadisce pertanto tale proposta che può apparire sicuramente più difficile ma che potrebbe consentire di giungere finalmente alla definizione di un quadro normativo strutturato in accordo con le regioni.
Richiama, a riprova di quanto testé affermato, il dettato del comma 1, lettera a) dell'articolo 15, che prevede una serie di deroghe. In tale ambito richiama altresì il riferimento al settore idrico ricordando che nel nord dell'Italia il 51 per cento dei comuni ha fatto ricorso alla gestione in house in applicazione della legge Galli. La disposizione in esame produrrebbe quindi una situazione di forte incertezza per le amministrazioni locali in settori che finora avevano prodotto servizi con la soddisfazione dei cittadini e di forte rilievo per la vita delle comunità.
Ritiene quindi necessario comprendere per quali ragioni si interviene con l'esclusione

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dei settori del gas e dell'elettricità mentre lo stesso non accade per il settore idrico. Sottolinea come sui settori dell'acqua, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale sarebbe quanto mai necessario istituire un'Autorità di regolazione in uno scenario di effettiva promozione della concorrenza. Ricorda come ogni provvedimento di liberalizzazione dei servizi implichi l'istituzione di un organismo di garanzia che difficilmente potrebbe invece essere istituito a livello regionale. Auspica quindi che sul punto possa essere svolta un'attenta riflessione che eviti l'istituzione di venti autorità regionali e che consenta una disciplina adeguata.
Si sofferma, infine, sulle previsioni del comma 1, lettera d) dell'articolo 15, che prevedono una tipologia a suo avviso incongrua di incentivi, considerato che soprattutto nell'attuale fase di ristrettezza finanziaria occorrerebbe prevedere la possibilità di ottenere risorse per realizzare un effettivo incentivo per gli enti locali. Con l'attuale formulazione della norma il vero incentivo viene invece attribuito ai privati che acquistano e che non dovranno procedere alla gara per molti anni.
Auspica quindi che, qualora si decidesse di non accedere alla richiesta di stralcio dell'articolo 15, si voglia almeno rivedere tale impostazione che, di fatto, reca solo incentivi ad acquistare con la possibilità anche di una collocazione tra privati.

Alessandro NACCARATO (PD), riallacciandosi alle considerazioni già svolte dal deputato Zaccaria, rileva che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportatevi dal Senato, contiene numerosi articoli recanti materia estranea all'oggetto proprio del decreto-legge, che è l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si riferisce, in particolare, all'articolo 3-ter, che interviene in materia di concessioni autostradali, e all'articolo 15, che interviene in materia di servizi pubblici locali.
Per quanto riguarda l'articolo 3-ter, fa presente che gli enti locali hanno un ruolo attivo nella realizzazione delle opere infrastrutturali viarie, anche a seguito della legge finanziaria per il 2008, che ha introdotto nell'ordinamento il cosiddetto federalismo infrastrutturale. Rispetto a questo, la previsione dell'articolo 3-ter rappresenta un passo indietro, in quanto non serve all'obiettivo europeo del rafforzamento della competenza e rischia per contro di limitare le autonomie locali.
Quanto invece all'articolo 15, fa presente che è contrario allo spirito del titolo V della parte II della Costituzione e al federalismo procedere ad una riforma dei servizi pubblici locali senza aver prima acquisito sul punto l'avviso dei comuni, che sono gli erogatori di tali servizi. Si deve inoltre considerare che il continuo cambiamento del quadro normativo relativo ai servizi pubblici locali determina una situazione di incertezza che impedisce ai comuni di svolgere una adeguata programmazione, anche in termini di investimenti.
Dichiara quindi che la richiesta del gruppo del Partito democratico è di estrapolare dal testo in esame le disposizioni estranee e delicate, in particolar modo l'articolo 15, per discuterne in separata sede, più approfonditamente. Per il resto, la posizione della sua parte politica rispetto al testo non è di contrarietà, considerato che il provvedimento contiene anche interventi condivisibili: cita in particolare l'intervento di cui all'articolo 3-bis, che dispone un finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Paolo FONTANELLI (PD) ribadisce la preoccupazione del suo gruppo di fronte a decreti-legge a contenuto eterogeneo, come quello in esame. È una tendenza, quella all'abuso della decretazione d'urgenza e al suo utilizzo per interventi plurisettoriali, che sovverte il quadro costituzionale dei poteri, mortificando la funzione del Parlamento. Per questa ragione, al Senato,

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nella fase finale dell'esame, la sua parte politica ha espresso un giudizio molto critico sul provvedimento, pur nella consapevolezza che lo stesso contiene anche misure condivisibili. Il suo gruppo è pertanto disposto a valutare positivamente la conversione del decreto-legge a condizione che siano soppresse, per confluire in altri provvedimenti, le disposizioni estranee all'oggetto proprio del decreto. In particolare, ribadisce l'esigenza di una trattazione separata e più tranquilla della materia dei servizi pubblici locali, tanto più che quella di cui all'articolo 15 è secondo lui una falsa riforma, dal momento che la riforma del sistema delle autonomie che il Governo ha elaborato prevede tra l'altro il trasferimento dai comuni alle province della funzione di coordinamento in molti ambiti, compresa l'erogazione dei servizi pubblici locali. Conclude ribadendo la richiesta di togliere dal testo in esame le disposizioni in materia di servizi pubblici locali per discuterne, con l'adeguata attenzione, in altra sede.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani mattina, un'ora e mezza prima dell'inizio della seduta con votazioni in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che un'ora e mezza potrebbe essere un tempo insufficiente ad esaminare tutti gli emendamenti se il Governo non fosse disponibile ad accedere alla richiesta di sopprimere le disposizioni estranee al provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la programmazione dei tempi di lavoro per l'esame del provvedimento è stata definita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri. Precisa che è sua intenzione chiedere allo stesso Ministro per le politiche europee di prendere parte alla seduta di domani, per verificare direttamente con lui la possibilità di modificare il testo nel senso auspicato dal gruppo del Partito democratico.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.