CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una nuova versione del testo della proposta di legge C. 2624, che propone di adottare quale nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che, come deciso dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è fissato per le ore 12 di giovedì 12 novembre 2009. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 139.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, evidenzia come lo schema di decreto all'esame della X Commissione, trasmesso alla Camera il 23 ottobre 2009 per l'espressione del parere da parte della X Commissione, sia costituito da un articolo unico e sia corredato dalla relazione illustrativa nella quale si afferma che nel riparto della somma disponibile per l'anno 2009 si è cercato di tener conto delle indicazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi negli anni precedenti.
Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.
Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle suddette unità previsionali di base venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
Per l'anno 2009 le risorse iscritte nel cap. 2280 (UPB 3.1.2 - Trasferimenti correnti ad imprese) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, risultano complessivamente pari a 768.971 euro. Da tale somma occorre peraltro detrarre gli accantonamenti operati dall'Ispettorato generale del bilancio, a seguito dei quali la disponibilità da ripartire con il presente schema di decreto ministeriale risulta ridotta a 750.025 euro.
A tale proposito si ricorda che a più riprese da parte della X Commissione si è rilevata l'opportunità di incentivare progetti funzionali allo sviluppo del sistema produttivo nazionale e di evitare la dispersione delle risorse disponibili.
Diversamente a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (anno 2008).
Si ricorda in proposito che l'invio alle commissioni dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma

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40, della legge n. 549 del 1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica («collegato» 1996).
Rispetto ai dati relativi all'anno 2008 lo schema in esame presenta una diminuzione di 181.902,00 euro degli stanziamenti da ripartire tra le varie finalità (-19,52 per cento).
Ai sensi di quanto esposto nella tabella allegata alla relazione allo schema di decreto, tali contributi risultano così di seguito ripartiti.
Per quanto riguarda i fondi destinati alla promozione delle piccole e medie industrie (cui sono attribuiti 60.002 euro, pari all'8 per cento del totale), lo schema di decreto in esame non individua istituti o enti specifici. Nella relazione illustrativa si precisa che lo stanziamento per i contributi alle PMI è finalizzato «alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di PMI industriali, anche attraverso l'attuazione di convegni e studi».
La seconda voce di riparto dei contributi riguarda le Stazioni sperimentali per l'industria, cui sono attribuiti 205.507 euro (27,4 per cento del totale). Nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea che la finalità dello stanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di utilizzare le risorse proprie (in gran parte derivanti dai contributi obbligatori delle imprese del settore) in modo mirato alla ricerca applicata.
Si tratta quindi in sostanza di un contributo che copre parte delle spese per il personale, ma che, indirettamente, incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento.
Agli enti di normalizzazione è destinata complessivamente la somma di 468.766 euro, così ripartita: 354.762 euro (47,3 per cento del totale) sono destinati sotto forma di contributo forfettario all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - gli organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE; 114.004 euro (15,2 per cento del totale) sono destinati alla stipula di convenzioni tra l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (ai sensi dell'articolo 46, della Legge 128 del 1998).
Lo schema in esame attribuisce infine all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) la somma di 15.750 euro (2,1 per cento del totale) finalizzata alla divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della cosiddetta «direttiva macchine».

Carlo MONAI (IdV), esprime alcune perplessità circa la ripartizione descritta dalla relazione. In particolare considera irrisorie le risorse finanziarie destinate, dallo schema di decreto in esame, alle piccole e medie industrie giudicando preferibili che tali somme siano destinate alle attività svolte dall'Ispesl in materia di linea guida della cosiddetta «direttiva macchine».

Enzo RAISI (PdL), nel ringraziare la collega Mistrello Destro per la relazione svolta, esprime disagio per la mancanza della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese svolte nell'esercizio finanziario precedente, nonché per una conoscenza assai vaga delle assegnazioni da effettuare, conoscibili solo nei totali e non in dettaglio. Chiede quindi che il Governo fornisca tempestivamente i dati necessari per una adeguata valutazione della ripartizione prevista dal provvedimento in esame.

Ludovico VICO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la relazione, ritiene necessario che il Governo possa fornire la rendicontazione delle spese effettuate negli anni precedenti al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse assegnate alle diverse finalità nonché la reale utilità che specifiche assegnazioni continuino a ripetersi nei vari schemi di decreto sottoposti al parere della Commissione, a volte anche con risorse finanziarie del tutto irrisorie come quelle destinate all'Ispesl per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

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Esprime inoltre perplessità per l'entità delle somme destinate agli organismi di certificazione, delle quali desidererebbe conoscere in concreto l'utilizzazione, e anche per i contributi destinati alle stazioni sperimentali per l'industria: sarebbe essenziale capire come sono stati impiegati i fondi stanziati negli anni precedenti.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), esprime forte disagio e perplessità circa i contenuti dello schema di riparto in esame. In particolare condivide la necessità di disporre di ulteriori elementi di valutazione e segnatamente sul versante della rendicontazione delle spese effettuate dai soggetti beneficiari negli esercizi finanziari precedenti e dei risultati raggiunti dai medesimi nell'esercizio delle loro competenze istituzionali. Considera quindi necessario che il Governo possa fornire, nell'ambito della prossima seduta utile, ulteriori elementi informativi e chiarimenti anche sullo stato di attuazione della delega relativa al riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud), esprime preoccupazione circa l'andamento in continua diminuzione dello stanziamento per l'anno 2009 rispetto agli ultimi due esercizi finanziari. Osserva peraltro che essendo lo schema di decreto pervenuto quasi al termine dell'anno 2009, non comprende se si tratta di risorse già erogate o se i soggetti beneficiari ne hanno semplicemente tenuto conto nelle decisioni assunte circa l'attività da svolgere. In particolare rispetto alle somme destinate alle Stazioni sperimentali per l'industria si chiede se la ripartizione sia effettuata per quote equivalenti fra le otto Stazioni esistenti ovvero segua altri criteri.

Andrea GIBELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, assicurando che si farà carico di richiedere al Governo le integrazioni ritenute necessarie ai fini dell'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, osserva che il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato: ulteriori 14 articoli sono stati aggiunti ai 21 articoli del provvedimento originario. Il decreto-legge in esame risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari giunti in scadenza, ovvero, quando dal ritardo o dal non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale sono derivate procedure di infrazione, a porre rimedio al contenzioso in essere, anche al fine di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato derivanti da possibili sentenze di condanna della Corte di giustizia comunitaria.
Sottolinea che, per esigenze di sintesi, nella presente relazione darà conto sostanzialmente delle parti del testo rientranti nella competenza della Commissione attività produttive.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, dispone un ulteriore finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza (comma 1) e della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 2), attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili relative ai contributi per sviluppo dell'industria

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aeronautica ad alta tecnologia disposti dall'articolo 1, comma 884, della legge finanziaria per il 2007 (comma 3).
L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la pertinente disciplina di cui alla legge finanziaria 2008 rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa. Per quanto riguarda la commercializzazione dei menzionati prodotti, la norma subordina la loro immissione sul mercato italiano al rispetto dei requisiti minimi fissati dai pertinenti regolamenti della Commissione europea recanti le modalità applicative della direttiva 2005/32/CE, a decorrere: dal 1o gennaio 2011 per le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici (comma 1); dal 1o gennaio 2010, per i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e per gli elettrodomestici (comma 2).
Quanto alle disposizioni dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) di cui la norma in esame dispone ai commi 3 e 4 la soppressione (terzo periodo del comma 162) e l'abrogazione (intero comma 163), esse riguardano divieti relativi alla commercializzazione e all'importazione dei prodotti in questione, previsti a partire dal 2010 o dal 2011 a seconda della tipologia dei prodotti, che pertanto vengono meno.
Il comma 5-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007. Il citato comma 11, articolo 30, legge n. 99/2009 specifica che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 20/2007, è riconosciuto: per un periodo non inferiore a dieci anni limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti; sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con la modifica disposta dalla norma in esame, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009 dovranno essere emanati due decreti: un decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui allo stesso comma 11; un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.
L'articolo 7, come evidenziato dalla relazione governativa, reca norme che in primo luogo rispondono all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea che ha evidenziato come tali carenze costituiscono un ostacolo all'uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. La disposizione in esame è infatti diretta a risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4915 avviata dalla Commissione europea. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame è finalizzato a semplificare gli adempimenti

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amministrativi relativi agli scambi commerciali di gas naturale in ambito nazionale ed internazionale, prevedendo che i sistemi di misura utilizzati nelle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas tramite la rete medesima, per l'interconnessione dei gasdotti della rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas e per la produzione nazionale di idrocarburi non siano soggetti all'applicazione delle norme in materia di metrologia legale. Il comma 1 dispone quindi che i predetti sistemi di misura - al fine di assicurare il livello di tutela garantito dalla normativa sulla misura del gas per il regolare funzionamento del sistema nazionale del gas - siano realizzati e gestiti in base ai criteri stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000, destinati a sostituire l'approvazione di modello e i controlli metrologici risalenti al regio decreto n. 7088/1890. Il decreto deve essere adottato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 2, al fine di garantire la tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto del gas naturale, reca norme sui criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale ai medesimi clienti finali. I suddetti criteri saranno determinati attraverso uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. È stabilito inoltre un termine massimo di un anno per l'adeguamento dei sistemi di misura utilizzati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ai nuovi criteri.
Infine, il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che il termine fissato dall'articolo 27, comma 19, della legge n. 99/2009, per l'attuazione delle disposizioni del comma 18 dello stesso articolo - concernenti il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import - decorra dal 2012 anziché dal 2011.
Il comma 18 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo. In sostanza la norma - motivata espressamente con la finalità «di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili» - dispone che la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sia calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto.
Il successivo comma 19 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità per procedere all'attuazione - con decorrenza dal 2011 e sulla base dell'energia prelevata l'anno precedente - delle disposizioni di cui al comma 18. Lo stesso decreto provvederà alla rimodulazione degli incrementi della quota minima di cui al citato decreto legislativo 79/1999, articolo 11, comma 2, sulla base del trasferimento dell'obbligo previsto dal precedente articolo e in coerenza con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
L'articolo 16 reca disposizioni - come si legge nella relazione illustrativa - volte a «rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio».
In primo luogo, i commi da 1 a 4 intendono introdurre una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia.
In particolare, il comma 1 individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come realizzati

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interamente in Italia, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali l'eventuale precisazione delle modalità applicative del comma precedente. Il comma 4 prevede quindi una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano», o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2. Per tale fattispecie, in particolare, vengono comminate le pene di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. Il comma 3 chiarisce quindi che, ai fini della disposizione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione dei medesimi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
I commi da 5 a 8 dell'articolo 16 invece provvedono a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009. Le modifiche introdotte con i commi esame da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009, mentre dall'altra si rendono necessarie per evitare possibili profili di contrasto con la normativa comunitaria delle stesse disposizioni.
Occorre a proposito di queste disposizioni ricordare il lavoro che la Commissione sta portando avanti con l'esame delle proposte sul made in Italy. In particolare, sembrerebbe che le norme del decreto e quelle del testo della proposta assunta come testo base (C. 2624) divergano sul punto della qualificazione del prodotto come realizzato in Italia (per il decreto le fasi del disegno, della progettazione, della lavorazione e del confezionamento devono essere compiuti esclusivamente sul territorio italiano, mentre il progetto della Commissione prevede una realizzazione prevalente in Italia). Peraltro, tale sovrapposizione sembra marginale, riferendosi il testo del decreto ai soli prodotti full made in Italy; una riflessione sembra comunque opportuna.
L'articolo 19 interviene sulle modalità di recupero delle agevolazioni fiscali introdotte in favore delle cosiddette società ex-municipalizzate risultanti dalla trasformazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico delle aziende municipalizzate.
Una prima modifica interessa l'ammontare delle imposte da recuperare indicate negli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate; in particolare, si dispone che ai fini della determinazione della base imponibile non rilevano le plusvalenze realizzate nelle operazioni di trasformazione. Una seconda modifica è diretta a ridurre i termini per l'effettuazione del pagamento da parte delle società ex municipalizzate; in particolare, viene ridotto da 30 a 15 il numero dei giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta notifica entro i quali la società che riceve l'avviso di accertamento deve procedere al pagamento.
Il secondo comma l'articolo 19 reca norme di natura finanziaria disponendo che le entrate siano parzialmente (128,58 milioni per il 2010) destinate in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del sesto Censimento generale dell'agricoltura. La restante quota sarà riversata ad apposita contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (scudo fiscale) e finalizzata all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.
L'articolo 19-quater, al fine di dare attuazione ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia a carico

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dell'Italia apporta delle modifiche all'articolo 47 della legge 428/1990 (legge comunitaria per il 1990), concernente il trasferimento di azienda. In particolare, nell'articolo è introdotto un comma 4-bis finalizzato a prevedere che, qualora sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile (concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda) trovi applicazione qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/1977. Secondo l'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/1977 il CIPI (comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, ora soppresso) su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (ora: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento di CIGS, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 270/1999, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
Infine, seppure non rientranti strettamente nelle competenze della Commissione, ritiene opportuno fare un breve cenno ad alcune altre disposizioni del decreto: l'articolo 3-quinquies reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo. A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetto white list); l'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. I successivi commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal Decreto legislativo 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'articolo 15 concerne l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La rubrica dell'articolo evidenzia l'intendimento di operare l'«adeguamento alla disciplina comunitaria» dell'attuale regolamentazione.
Sottolinea che, in base ad una sintesi certamente non esaustiva, la nuova disciplina esclude, oltre alla distribuzione del gas come previsto dalla normativa previgente, anche la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali di carattere economico; aggiunge, alla fattispecie di conferimento in favore di imprenditori e società in qualunque forma costituiti, l'ulteriore fattispecie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette «a doppio oggetto» (sulla persona e sull'attività), con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso (che scatta decorsi sessanta giorni) sul parere che

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l'Antitrust già oggi è chiamato a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento «in house» (vale a dire senza gara); detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo. La disciplina transitoria prevede tre diverse scadenze per gli affidamenti «difformi» (gli affidamenti «in house» cessano il 31 dicembre 2011 ovvero alla scadenza del contratto se, a quella data, gli enti affidanti cedono ai privati il 40 per cento della proprietà; gli affidamenti a società quotate cessano alla scadenza del contratto se la quota pubblica scende, anche progressivamente, sotto il 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e sotto il 30 per cento entro il 31 dicembre 2015, altrimenti cessano il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015; in tutti gli altri casi la scadenza è al 31 dicembre 2010) mentre conserva le scadenze naturali per gli affidamenti già conformi; stabilisce il principio della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche.
Si riserva quindi di formulare, anche in relazione a ciò che emergerà nel corso del dibattito, una proposta di parere.

Federico TESTA (PD), esprime anzitutto soddisfazione in relazione all'impostazione della relazione del collega Vignali, che ha incluso nell'illustrazione l'articolo 15, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; in realtà, senza voler fare polemiche, come tra l'altro più volte dichiarato dai componenti e dal Presidente della X Commissione, ritiene che la materia afferente ai servizi pubblici di rilevanza economica attenga pienamente alle competenze della nostra Commissione, mentre per prassi viene affidata all'esame della I Commissione.
Sulla materia in generale della liberalizzazione dei servizi pubblici, personalmente, e anche a nome del suo gruppo, dichiara una non contrarietà di principio, sottolineando però che ogni privatizzazione in questo campo (ed in primis la privatizzazione di un bene così necessario come l'acqua) deve essere fatta in maniera convincente, ovvero rendendo prima concorrenziale il relativo mercato, perché ove esiste un monopolio di base e tale monopolio permanga, la privatizzazione andrebbe a significare solo lo spostamento di una «rendita» dal pubblico al privato.
Inoltre, sul tema delle gare, rileva che se l'intenzione è davvero andare ad una liberalizzazione, esse devono essere gare vere, i criteri di valutazione delle offerte devono essere trasparenti e soprattutto il soggetto che bandisce le gare deve avere le risorse necessarie, intese nel senso delle capacità adeguate; segnala quindi che nel testo proposto vi è una sostanziale parificazione fra le gare finalizzate all'affidamento di un servizio e quelle destinate alla scelta del socio, mentre a tali gare presiedono criteri di valutazione completamente diversi.
Ritiene poi essenziale sottolineare il ruolo centrale svolto in tali materie dalle Autorità di regolazione di settore; occorre evitare l'errore di ritenere che basti l'intenzione di aprire il mercato alla concorrenza per ottenere il relativo risultato, poiché di base occorre smontare le strutture, spesso monopolistiche, preesistenti: questo è appunto il ruolo di una seria e competente, nonché autonoma, Autorità di settore. In questo senso, pur sottolineando la con divisibilità dell'emendamento approvato dal Senato che prevede la proprietà pubblica delle infrastrutture idriche, ritiene che non si possa neppure immaginare la liberalizzazione del mercato di un bene così delicato e prioritario come l'acqua senza prevedere l'esistenza di un'Autorità di settore dotata degli strumenti e dei poteri necessari.
Infine, una parola sugli affidamenti: ritiene razionale scaglionare le date della scadenza di alcuni, per non ingolfare il mercato con eccesso di offerta contemporanea; al contempo, occorre stare ben attenti che l'affidamento non vada a significare automaticamente il passaggio delle quote in mano ai comuni alle fondazioni bancarie (questa sarebbe solo una ripublicizzazione strisciante e non cambierebbe nulla in termini di liberalizzazione del mercato).

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Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere alcune delle osservazioni del deputato Testa sui criteri di liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, rileva che negli ultimi anni la globalizzazione dei mercati ha spesso prodotto effetti perniciosi su servizi nel passato affidati al pubblico. Ciò dispiega conseguenze tanto più allarmanti per servizi pubblici o utilities che devono essere garantiti ai cittadini. Ritiene altresì che la semplice previsione di Autorità di regolazione non possa essere sufficiente ad evitare problemi di fornitura, ad esempio del servizio idrico o energetico, qualora la società affidataria dichiarasse fallimento.

Andrea LULLI (PD) concorda con le osservazioni del collega Testa e preannuncia la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito. Nel prendere atto dei vigenti criteri di assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni, rileva tuttavia che il testo in esame presenta numerose materie che coinvolgono direttamente le competenze della X Commissione.
Ritiene, in particolare, che l'articolo 16 non sia in contrasto con il testo sul made in Italy, attualmente in corso di esame presso la Commissione. Osserva tuttavia che una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino un prodotto come interamente realizzato in Italia non può prescindere dal riferimento a norme di sicurezza ambientale e del lavoro, indispensabili nel contesto europeo. Con riferimento all'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009, giudica erroneo continuare a non intervenire sulle aziende che, per così dire, regolarizzano la merce dal punto di vista dell'apposizione del marchio made in solo dopo che sia entrata sul territorio nazionale. Questa pratica arreca infatti gravi conseguenze sotto il profilo della falsificazione delle merci e della lotta alla contraffazione. In questo senso, l'attuale modifica apportata al citato comma 4 appare un passo indietro. Sottolinea altresì che l'industria italiana dovrebbe comprendere che la competizione sui mercati si può vincere solo con regole di trasparenza e legalità.
Relativamente all'articolo 15 del decreto-legge, ritiene che sulla materia dei servizi pubblici locali il dibattito abbia assunto connotazioni eccessivamente ideologiche, poiché nel processo di liberalizzazione non si può prescindere dalla concreta struttura produttiva esistente nei vari territori, ed occorre altresì tenere presente che, eliminando il vincolo esistente attualmente con le aziende cosiddette «municipalizzate» si rischia di formalizzare eccessivamente alcuni rapporti che attualmente sono estremamente flessibili. A suo parere, le imprese hanno necessità di avere rapporti diretti con la gestione dei servizi pubblici locali. Non si tratta di escludere a priori le public companies dalla gestione dei servizi pubblici locali, quanto piuttosto di prevedere un soggetto terzo che possa essere interlocutore sia degli enti locali che delle imprese. Ritiene infatti utopistico pensare di risolvere le questioni connesse alla gestione dei servizi pubblici locali con la modalità della gara. Rileva infine che particolarmente negativa si è rivelata l'esperienza delle regioni Sicilia e Toscana di affidare public utilities a società straniere.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL) ritiene che le esperienze negative non siano derivate tanto dalla scelta di società straniere, quanto dalla mancanza di condivisione di progetti tra i diversi livelli territoriali. Quando ciò è avvenuto, come in Veneto, si sono infatti realizzate economie di gestione con risultati certamente soddisfacenti.

Carlo MONAI (IdV) esprime condivisione sulle preoccupazioni espresse da più parti in relazione alle disposizioni sui servizi pubblici locali ed esprime rammarico sul fatto che disposizioni di tale momento vengano introdotte in un provvedimento di urgenza; esprime altresì perplessità sulla coerenza del contenuto dell'articolo 16 del provvedimento in esame e il testo relativo al made in: anche in questo

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caso ritiene che non fosse necessario lo strumento del decreto-legge, anche in considerazione del fatto che le disposizioni approvate dal Senato con ogni probabilità non saranno modificabili - a causa della ristrettezza dei tempi - dalla Camera dei deputati. Rileva positivamente che la proprietà delle strutture idriche per quanto riguarda la rete di distribuzione è stata esclusa dai processi di liberalizzazione ma esprime dubbi sul fatto che questo possa impedire che l'affidamento della gestione a privati si riversi negativamente sui servizi offerti ai cittadini.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, osserva preliminarmente che, riguardo alle riflessioni sul capitalismo ai tempi della globalizzazione, come ha efficacemente sottolineato il ministro Tremonti, è fallito il «mercatismo» e non l'economia di mercato. Ritiene che l'osservazione del deputato Lulli sul made in relativamente alla sicurezza ambientale e del lavoro sia ultronea rispetto a quanto già stabilito dalla normativa comunitaria, mentre condivide pienamente le riflessioni sulla qualità dei servizi pubblici locali che devono essere assicurati ai cittadini sia che essi siano forniti da un soggetto pubblico o da una public utility. Ritiene tuttavia che debba essere fatta un'operazione di trasparenza per consentire ai cittadini di conoscere con chiarezza i costi di un servizio e l'offerta di mercato. Preannuncia pertanto la formulazione di un'osservazione sulla trasparenza delle gare e la chiara indicazione dei vantaggi conseguenti per cittadini dalla scelta di un determinato tipo di servizio nella sua proposta di parere.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che è ancora in discussione presso le Commissioni VI e X la risoluzione n. 7-00112, sulle iniziative volte a garantire il diritto al risarcimento dei piccoli risparmiatori di Alitalia. Ricordato che sulla materia è intervenuto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, chiede di audire il Governo sull'evoluzione della situazione.

Andrea GIBELLI, presidente, assicura che interesserà il Governo

La seduta termina alle 15.05.