CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», già approvato dal Senato.
Rileva che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute agli articoli 2, 15 e 19-ter.
Passando ad una breve illustrazione degli articoli di interesse della IX Commissione, fa presente che l'articolo 2, comma 1, è finalizzato a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora inviata al Governo italiano il 26 giugno 2008, nell'ambito della procedura d'infrazione 2008/2097, avente ad oggetto alcune norme del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria». Osserva che le questioni sollevate dalla Commissione europea riguardano, in particolare, i requisiti di indipendenza del soggetto regolatore da ogni impresa ferroviaria nell'esercizio delle funzioni essenziali, il sistema di regolazione tariffaria dell'accesso ferroviario e le

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funzioni attribuite all'organismo di regolazione. Sottolinea che il comma 1 interviene pertanto a modificare l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 188. In particolare evidenzia che la lettera a) modifica il comma 1 sopra illustrato, precisando che l'organismo di regolazione è funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. La lettera b) inserisce un comma 1-bis, con il quale si prevede che siano conferite all'ufficio del Ministero che svolge le funzioni di organismo di regolazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, tra cui i sistemi di tariffazione dell'accesso alla rete. Segnala infatti che la Commissione aveva rilevato, nella lettera di messa in mora, l'esigenza di dotare l'organismo di risorse adeguate all'adempimento delle funzioni ad esso assegnate. La lettera c) inserisce un comma 6-bis al medesimo articolo 37, al fine di integrare - come richiesto nelle lettera della Commissione europea - le competenze dell'organismo di regolazione, in materia di poteri sanzionatori. La lettera d), sostituendo il comma 7 dello stesso articolo 37, prevede che le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 2 introduce norme concernenti il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita dal decreto legislativo n. 162 del 2007 in attuazione della direttiva 2004/49/CE. Fa presente che per il personale dell'Agenzia, l'articolo 4, comma 6, di tale decreto prevede che, alla definizione del comparto di contrattazione collettiva, si provveda con regolamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 135 dispone che, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva, al personale dell'Agenzia si applichi il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del medesimo decreto. Ricorda che il trattamento del suddetto personale è a sua volta equiparato a quello stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'ENAC.
Evidenzia che il comma 2-bis - introdotto dal Senato - modica l'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, in materia di affidamento di servizi pubblici di trasporto. In proposito, ricorda che l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, poneva un divieto di partecipazione alle gare per i servizi di trasporto regionale a carico delle società già titolari di servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica. Ricorda che gli articoli 60 e 61 della legge n. 99 del 2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», hanno introdotto deroghe a questa disposizione, prevedendo, all'articolo 60, che la predetta esclusione non si applichi alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse. Tale esclusione, ai sensi dell'articolo 61, non viene inoltre applicata alle società che risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del regolamento n. 1370/2007 CE. Segnala che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 - entrato in vigore pressoché contestualmente ai citati articoli 60 e 61 - ha peraltro previsto un ulteriore limite per le società aggiudicatarie di contratti di servizio di trasporto locale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, paragrafo 2, del citato regolamento n. 1370/2007 CE, facendo divieto a tali società di partecipare a procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.
Fa presente che ora, con il comma 2-bis in esame, viene soppresso il riferimento al paragrafo 6 del citato articolo

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5. Ricorda che tale paragrafo dispone che le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram e che la durata dei contratti non deve superare i dieci anni. Sottolinea pertanto che, per effetto di tale modifica, il divieto di partecipazione a gare in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio viene meno per le imprese aggiudicatarie dirette di contratti pubblici di trasporto per ferrovia, ai sensi del citato paragrafo 6.
Evidenzia che il predetto divieto resta invece operante per le imprese considerate ai paragrafi 2, 4, 5 dell'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2. Fa presente che in sostanza la norma in esame ripristina, per le imprese aggiudicatarie dirette di contratti pubblici di servizio, il quadro normativo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, come determinato dall'articolo 61 della legge 99 del 2009.
Rileva che l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 interviene in materia di servizi pubblici locali, prevedendo rilevanti modifiche alla disciplina dettata, da ultimo, dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in particolare escludendo espressamente da tale normativa il settore del trasporto ferroviario regionale e limitando l'ambito di applicazione del nuovo assetto al solo trasporto su gomma e su rotaia.
Fa presente che l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 conferma il principio di cui al citato articolo 23-bis, secondo il quale l'ordinaria modalità di affidamento dei servizi locali consiste nella gara ad evidenza pubblica; l'affidamento «in house» può continuare ad essere consentito quando le caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, e comunque solo a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale. Sottolinea che l'articolo in esame circoscrive ulteriormente la possibilità di affidamenti «in house», specificando che le predette situazioni devono avere caratteristiche eccezionali, e prevedendo che tale affidamento sia possibile solo a favore di società totalmente partecipate dall'ente locale, che dette società debbano avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione «in house» e che siano comunque rispettati i principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Osserva che l'articolo 15 prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso gare cosiddette «a doppio oggetto», ossia sulla persona e sull'attività, con l'ulteriore condizione che il socio partecipi con non meno del 40 per cento. Rileva che viene inoltre introdotto il meccanismo del silenzio-assenso sulla richiesta di parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamato a dare sulle ipotesi di affidamento «in house» senza gara. Segnala inoltre che viene fissata al 31 dicembre 2011 la data di cessazione definitiva degli affidamenti «in house» conformi all'ordinamento comunitario; qualora entro tale data le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale, gli affidamenti si concluderanno alla scadenza prevista dal contratto di servizio. Sottolinea infine che si prevede che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possano comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante gara ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
Segnala che il comma 1-bis - introdotto dal Senato - esclude dalla cessazione automatica i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma, affidati, ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con procedura diversa dalla gara, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

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Evidenzia inoltre che l'articolo 19-ter - introdotto dal Senato - interviene in relazione alla privatizzazione di Tirrenia S.p.A, disponendo, in primo luogo, il trasferimento a titolo gratuito delle società Saremar, Toremar e Caremar alle Regioni Sardegna, Toscana e Campania e prevedendo che entro i novanta giorni successivi al completamento di tale trasferimento, la Regione Campania dovrà cedere alla Regione Lazio, a titolo gratuito, il ramo d'azienda di tale società costituito dal complesso delle attività utilizzate per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. Rileva che a decorrere dal 1o gennaio 2010 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, che si svolgono all'interno di una Regione, verranno esercitati dalla stessa Regione. Fa presente che i commi 8 e seguenti dispongono in ordine alla privatizzazione delle società trasferite alle Regioni, nonché di Tirrenia S.p.A. e di Siremar-Sicilia Regionale Marittima: la procedura di privatizzazione dovrà essere realizzata secondo la normativa comunitaria, attraverso procedure di gara aperte e non discriminatorie, atte a determinare un prezzo di mercato; i bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2009 e per la sola Caremar, entro il 28 febbraio 2010. Rileva che negli stessi termini temporali verranno approvati gli schemi delle nuove convenzioni, con le quali sono determinati le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, e forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza.
Sottolinea che le convenzioni vigenti vengono prorogate fino al 30 settembre 2010; le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base di tali convenzioni, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio, sono individuate dal comma 16 nel limite di complessivi 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, e ripartite in 72 milioni di euro per Tirrenia, 55 milioni per Siremar, 13 milioni per Saremar, 13 milioni per Toremar, 29 milioni per Caremar.
Ritiene infine opportuno segnalare il comma 2 dell'articolo 3-bis - introdotto dal Senato - con il quale si dispone l'avvio, a decorrere dall'esercizio 2009, di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di sviluppo e adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 99, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Ricorda che tale ultima disposizione, per le predette finalità, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Fa presente che il comma 2 precisa che il programma ha lo scopo di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, con particolare riferimento al controllo e alla vigilanza sull'attività di pesca, attraverso l'accrescimento della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare.
In ultimo rileva che l'articolo 20-bis - anch'esso introdotto dal Senato - è volto al superamento della disciplina in materia di utilizzo di dati personali contenuti in elenchi telefonici pubblici nonché di comunicazioni indesiderate (telemarketing), introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 44 dell'ultimo decreto-legge «proroga-termini» (decreto-legge n. 207 del 2008). Fa presente che l'articolo in esame proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità per coloro che prima del 1o agosto 2005 avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza del Garante della privacy. Attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di

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opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.

Mario VALDUCCI, presidente, in considerazione della rilevanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge riconducibili a materie di competenza della IX Commissione, invita i rappresentanti dei gruppi a valutare l'opportunità di un ampliamento dei tempi che la Commissione dedicherà all'esame del provvedimento, eventualmente anche con la previsione di una seduta supplementare. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI COMUNITARI

Martedì 10 novembre 2009 - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.55.

Piano d'azione sulla mobilità urbana.
(COM(2009) 490 def.).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione inizia oggi l'esame del piano d'azione per la mobilità (COM(2009) 490), relativo al periodo 2009-2012, la cui adozione è stata giustificata con la necessità di favorire l'attuazione e rafforzare la coerenza delle iniziative dell'Unione europea in materia, al fine di affrontare i principali problemi del settore, resi ancora più complessi dalla crescente urbanizzazione (si calcola che la popolazione residente nelle aree urbane passerà dal 72 per cento nel 2007 all'84 per cento nel 2050) e dal conseguente impatto sul sistema dei trasporti con un aumento della congestione e dell'inquinamento. Fa presente che il piano d'azione tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551) dalla quale è emerso un ampio consenso delle parti interessate in relazione all'importanza ed al valore aggiunto dell'azione a livello comunitario al fine di integrare le iniziative adottate ad altri livelli.
Sottolinea che alla luce di tali risultati il piano d'azione fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello comunitario ed annuncia misure non legislative volte essenzialmente al perseguimento di due obiettivi: offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché sviluppino e mettano in atto politiche di mobilità urbana per raggiungere obiettivi comuni quali la lotta al cambiamento climatico, la realizzazione di un mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, la promozione di un sistema di trasporti efficiente, la coesione sociale ed il benessere dei cittadini; migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate ed innovative necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana.
Evidenzia che, al fine di raggiungere tali obiettivi, la Commissione europea invita le autorità locali, regionali e nazionali, nonché le altre parti interessate, i cittadini e le imprese, a cooperare, sulla base di impegni volontari, in determinati settori di interesse reciproco, con particolare attenzione alle esigenze in materia di mobilità dei gruppi vulnerabili come gli anziani, i gruppi a basso reddito e le persone con disabilità. Ritiene importante sottolineare che, sebbene i problemi della mobilità urbana abbiano un minimo denominatore comune a tutte le aree urbane nell'Unione europea quali l'inquinamento o la congestione, le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni.
Fa presente che le venti azioni individuate si articolano in sei settori di intervento,

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che saranno oggetto di riesame nel 2012, al fine di valutare l'opportunità di ulteriori iniziative.
Osserva che, per il lungo periodo, la Commissione propone un approccio integrato che tenga conto di fattori quali la complessità dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione nonché il loro ruolo in un sistema di trasporto europeo, i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe, l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente urbano che richiederà una pianificazione strategica integrata dei trasporti unitamente alla creazione di appositi organismi preposti alla pianificazione della mobilità urbana ed alla definizione di obiettivi realistici, sviluppando nel contempo la cooperazione con e tra gli operatori del settore.
Sottolinea che la Commissione europea osserva che ciò è necessario oltre che per sviluppare le infrastrutture ed i servizi di trasporto, anche per creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e a quella in materia di tutela ambientale e gestione del territorio nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità.
Segnala che le azioni prospettate dalla Commissione europea in questo settore comprendono, in particolare: la rapida adozione, entro il 2009, di piani di mobilità sostenibile per il trasporto di merci e persone nelle zone urbane e periurbane; la pubblicazione, entro il 2011, di informazioni per fare conoscere le possibilità di finanziamento offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti. La Commissione intende prendere in considerazione il più ampio quadro per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché il collegamento tra il trasporto urbano e la rete transeuropea di trasporto e presenterà inoltre una lista delle opportunità di finanziamento, fornendo spiegazioni sulla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e appalti.
Desidera richiamare l'attenzione su un aspetto particolarmente rilevante per le nostre città, sul quale si sofferma opportunamente il documento della Commissione, ossia che la sostenibilità di un sistema urbano di trasporto passa anche attraverso la promozione di trasporti pubblici di qualità elevata e a prezzi contenuti, affidabili, sicuri e facilmente accessibili, basati su contratti trasparenti suscettibili di stimolare l'innovazione nei servizi e nelle tecnologie. Evidenzia che al fine di raggiungere tale obiettivo la Commissione prospetta diverse azioni, tra le quali il sostegno alla realizzazione di sistemi nazionali e regionali di pianificazione di itinerari multimodali e di collegamento tra i sistemi di pianificazione esistenti con l'obiettivo finale di offrire agli utenti un portale Internet sui tragitti dei mezzi pubblici a livello comunitario. Sottolinea che sarà prestata particolare attenzione ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionali. Rileva che, ad avviso della Commissione, un'azione a livello comunitario può servire a rafforzare il mercato delle nuove tecnologie per la produzione di veicoli puliti e di carburanti alternativi. Anche in tale ambito fa presente che si propongono azioni concrete sottolineando la particolare importanza dello scambio di informazioni tra esperti e responsabili politici sui meccanismi di fissazione dei prezzi per il trasporto urbano (da attuarsi entro il 2009), in particolare per quanto riguarda la concezione dei sistemi, i costi operativi, le entrate, l'informazione al pubblico, gli aspetti tecnologici e l'impatto ambientale. Ricorda che a tal fine la Commissione intende incoraggiare gli Stati membri ad istituire piattaformeinserendo, ad esempio, la dimensione della mobilità urbana nel «Patto dei sindaci»; avviando, entro il 2010, uno studio su come migliorare la raccolta dei dati in materia di trasporto e mobilità urbana; favorendo, entro il 2010, il dialogo con le regioni vicine ed i partner globali, il gemellaggio tra le città e lo scambio di informazioni sulla mobilità urbana.

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Rileva che, al fine di promuovere una mobilità urbana sostenibile, ad avviso della Commissione, sono necessari investimenti in infrastrutture, veicoli, nuove tecnologie e servizi e, considerato che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, la Commissione osserva che in seguito alla crescente necessità di finanziare sistemi di trasporto sempre più complessi ed alla diminuzione dei finanziamenti pubblici, il ricorso a fondi comunitari, in particolare a quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI), potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati. Segnala che la Commissione intende, pertanto, a breve termine (entro il 2009) ottimizzare le fonti di finanziamento esistenti, e in particolare: i fondi strutturali e i fondi di coesione che prevedono, nell'attuale periodo di programmazione, stanziamenti pari a più di 8 miliardi di euro per il trasporto urbano pulito; il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico che contiene una priorità specifica dedicata alla mobilità urbana sostenibile; il programma STEER per l'uso di fonti di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e URBACT. Inoltre, al fine di sviluppare progetti pilota nel settore della mobilità urbana, la Commissione suggerisce di ricorrere al programma in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e di esaminare, entro il 2010, nel quadro della riflessione sulle prossime prospettive finanziarie, le necessità di futuri finanziamenti.
Osserva che in questo quadro complesso appare imprescindibile promuovere l'integrazione, l'interoperabilità e l'interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed un'efficiente logistica del trasporto merci. Rileva che per conseguire questo obiettivo la Commissione sostiene la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private - quali biciclette elettriche, scooter, motociclette e taxi - nuove forme di mobilità (car-sharing, car-pooling e bike-sharing) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie. Inoltre la Commissione osserva che la gestione della mobilità da parte dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche può influire sulle scelte in materia di spostamenti, inducendo i dipendenti a scegliere soluzioni di trasporto sostenibili. Segnala che, per quanto riguarda tale settore di intervento la Commissione propone di ottimizzare, entro il 2012, l'efficienza logistica del trasporto urbano, concentrandosi sull'integrazione del trasporto merci nelle politiche e nei piani locali, nonché sulla gestione ed il controllo del flusso dei trasporti e sul miglioramento dei collegamenti tra i percorsi a lunga distanza, interurbani e del trasporto merci urbano, allo scopo di garantire un'efficiente consegna «ultimo miglio»; offrire assistenza, entro il 2012, sulle applicazioni relative ai sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana al fine di integrare il piano d'azione per i sistemi di trasporto intelligenti (COM(2008) 886). In una prima fase la Commissione europea si propone di avviare uno studio su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi elettronici di biglietteria e pagamento nei servizi e nei modi di trasporto, compreso l'impiego delle smart card nel trasporto urbano.
Sottolinea che l'esame di tale documento riveste particolare importanza, rappresentando l'occasione per la IX Commissione e, quindi, per il Parlamento di esprimere il proprio parere e fornire il proprio contributo nell'ambito di un quadro complesso, ma ricco di azioni concrete e mirate.
Ritiene pertanto condivisibile la necessità di un intervento a livello comunitario, al fine di evitare i rischi connessi alla frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali, che aiuti a correggere le imperfezioni normative - favorendo lo scambio di dati e informazioni, offrendo supporto finanziario e promuovendo l'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche - nonché a favorire il funzionamento del mercato unico grazie all'elaborazione di norme comuni. Considera, inoltre, che le aree urbane sono molto attive sotto il

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profilo dell'innovazione tecnologica e gestionale, del cambiamento dei modelli di mobilità e delle nuove soluzioni di finanziamento, e che quindi l'Unione europea ha interesse a condividere le soluzioni innovative delle politiche locali a beneficio degli operatori dei trasporti e dei cittadini, nonché ad assicurare l'efficacia del sistema dei trasporti europeo tramite un efficiente sistema di integrazione, interoperabilità ed interconnessione.
Alla luce della rilevanza e della complessità della materia in esame, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad alcune audizioni, in anche con riferimento alle regioni e agli enti locali.

Mario VALDUCCI, presidente, in considerazione di quanto proposto dal relatore, rinvia alla sede dell'ufficio di presidenza l'individuazione dei soggetti da invitare in audizione nell'ambito del dibattito sul Piano d'azione comunitario in esame. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA sulle linee di sviluppo dell'attività del Gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.20.