CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2009
243.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 31

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 novembre 2009.

Audizione informale nell'ambito dell'esame degli schemi di regolamento nn. 132, 133 e 134 in materia di regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Audizione di rappresentanti di associazioni sindacali della scuola e di associazioni di genitori.

L'audizione informale si è svolta dalle 9.30 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali, Francesco Maria GIRO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, comunica che sul nuovo testo del provvedimento in

Pag. 32

esame, ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni e la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
C. 2064 Grimoldi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che da tempo anche il gruppo parlamentare da lei rappresentato aveva espresso interesse e preoccupazione per l'attività della Biblioteca. Sottolinea come nel tempo i fondi a disposizione dell'istituto si siano andati assottigliando. Nel verificare le responsabilità, afferma che queste vanno ripartite in modo quasi equo tra i vari governi che si sono succeduti. Nel considerare la situazione della biblioteca, stigmatizza quindi come le attività di tagli lineari alle risorse, perseguiti negli anni con provvedimenti dei diversi governi, abbiano comportato sottrazioni di risorse, togliendo finanziamenti in modo indiscriminato. Solleva perplessità, poi, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che ritiene configurerebbe tagli lineari alle risorse allocate sulla Tabella C inerenti ai beni culturali e al Fondo di finanziamento ordinario delle Università. Rileva, in particolare, che risorse per circa 1 milione di euro previste dalla finanziaria per il 2007, destinate proprio all'acquisto da parte delle scuole di strumenti multimediali di lettura per gli ipovedenti, non sono state messe a disposizione. Alla luce dei presupposti evidenziati, ritiene opportuno prevedere un momento di riflessione al fine di reperire finanziamenti più adeguati, pur condividendo le necessità di proseguire come stabilito, nell'iter del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, intervenendo in sede di replica, non condivide l'ipotesi di una pausa di riflessione per definire la copertura finanziaria del provvedimento in esame, in quanto nella relazione da lui svolta si indica con chiarezza la fonte di copertura degli oneri. Non vorrebbe che le argomentazioni della collega Ghizzoni presupponessero una volontà di modificare il percorso del provvedimento per cui ritiene si dovrebbe ipotizzare il trasferimento alla sede legislativa.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che la pausa di riflessione significa esclusivamente prevedere un maggiore approfondimento sugli stanziamenti previsti, considerato il fatto che per il 2010 manca la copertura. Ribadisce, altresì, che non vi è alcuna intenzione di ritardare i lavori di un provvedimento, di cui si continua a condividere la necessità e le finalità.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO, intervenendo in sede di replica, condivide la finalità di fondo perseguita dalla proposta di legge, che intende potenziare l'attività di una biblioteca che svolge una meritoria attività di sostegno delle persone non vedenti e ipovedenti nonché di organizzazione di servizi diretti agli alunni con disabilità visiva. Quanto alle valutazioni di copertura, si rimette alle decisioni del Ministero dell'economia e delle finanze, rinviando al parere della competente Commissione bilancio.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Pag. 33

Propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 18 di giovedì 12 novembre 2009.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
C. 2393 Pisicchio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame mira a riformare diversi aspetti della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti; sottolinea che si tratta di un provvedimento ormai necessario, poiché nella professione molto è cambiato dai tempi della citata legge n. 69. La grave crisi in cui versa l'editoria, le nuove tecnologie telematiche, in particolare il web, hanno introdotto, i nuovi modi di comunicazione sono tutti elementi che conducono all'opportunità della modifica della normativa esistente. Sottolinea che la relazione introduttiva evidenzia, infatti, che mentre le impostazioni di principio della legge suddetta sono ancora valide, alcune questioni strutturali e organizzative richiedono una riforma, alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'informazione giornalistica e della conseguente necessità di governo efficace. Gli aspetti sui quali intervenire sono rappresentati dalle regole per l'accesso alla professione, dalla ridefinizione dei meccanismi di selezione della rappresentanza, dalla formazione permanente e dalla necessità di una rapida applicazione dei principi deontologici. Ricorda che la stessa relazione evidenzia che con la proposta di legge si recepisce l'impianto suggerito dall'Ordine dei giornalisti con il documento di indirizzo per la riforma, approvato nel 2008. Gli articoli 1, 3 e 9 della proposta di legge in esame concernono la disciplina per l'accesso alla professione di giornalista.
In particolare, sottolinea che l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 29 della legge n. 69 del 1963, introduce tra i requisiti per l'accesso alla prova di idoneità professionale - necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti - il conseguimento della laurea e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti: laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia costituito almeno per il 50 per cento da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto; master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto; corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Relativamente al requisito del titolo di studio, la proposta di legge indica una laurea in qualsiasi disciplina o classe. A tale proposito, segnala che nel nuovo ordinamento universitario i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza, individuate da uno o più decreti ministeriali (articolo 4, decreto ministeriale n. 270 del 2004). Per ambito disciplinare si intende, invece, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (articolo 1 decreto ministeriale n 270 del 2004).
Alla luce delle indicazioni normative sopra ricordate, ritiene occorrerebbe valutare l'opportunità di eliminare dal capoverso il termine «disciplina», risultando

Pag. 34

sufficientemente indicativo della volontà legislativa l'utilizzo dei termini «classe di laurea». Alla lettera c) segnala, inoltre, un refuso («istituiti» invece di «istituti»). Riterrebbe opportuno, inoltre, chiarire se le nuove modalità di svolgimento della pratica giornalistica indicate dalla proposta di legge sostituiscano quelle previste dall'articolo 34 della legge n. 69 del 1963, come sembrerebbe evincersi dalla lettura del successivo articolo 3. In caso positivo, si dovrebbe procedere all'abrogazione dello stesso articolo 34 e si dovrebbero apportare le modifiche conseguenti alle norme vigenti in materia. A fini di chiarezza normativa, riterrebbe inoltre opportuno inserire il nuovo comma nell'ambito dell'articolo 32 (Prova di idoneità professionale) della legge, anziché dell'articolo 29 (Iscrizione nell'elenco dei professionisti), e di sostituire la rubrica dell'articolo 1 della proposta di legge, requisiti per l'accesso alla professione di giornalista, con quella di «Requisiti per l'accesso alla prova di idoneità professionale». Aggiunge che l'articolo 3 della proposta di legge - che, secondo la relazione introduttiva tenta di dare una risposta anche alla questione dei «pubblicisti di necessità» - introduce l'articolo 32-bis alla legge n. 69 del 1963. Esso reca norme transitorie in materia di ammissione alla prova di idoneità professionale di coloro che non sono in possesso dei requisiti introdotti dalla medesima proposta. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo - che, a differenza dei commi 2 e 3, non reca un termine finale di applicazione delle relative disposizioni - prevede che siano ammessi coloro che alla data di entrata in vigore dell'articolo: a) hanno svolto il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data; b) sono iscritti nel registro dei praticanti. L'ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data.
Al riguardo, a fini di chiarezza normativa, alle lettere a) e b) riterrebbe opportuno sostituire le parole «previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data» con le parole «previsto dall'articolo 34», a meno di considerare l'abrogazione dell'articolo 34; alla successiva lettera b), inoltre, sembrerebbe opportuno inserire una virgola dopo le parole «registro dei praticanti». Aggiunge che il comma 2 prevede che, fino alle sessioni dell'anno 2015, siano ammessi alla prova di idoneità professionale anche coloro che, non in possesso della laurea: a) svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi, purché abbiano seguito, anche per via informatica, corsi di formazione teorica e di aggiornamento; b) esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, purché abbiano seguito, anche per via informatica, i corsi di formazione teorica e di aggiornamento già descritti al punto a), alle medesime condizioni ivi indicate. L'attività giornalistica deve essere comprovata con la presentazione di un congruo numero di articoli firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti. Relativamente al requisito indicato al punto a), evidenzia che né la legge n. 69 del 1963, né il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, recano una definizione di «attività redazionale giornalistica». Occorrerebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare il significato delle parole «attività redazionale», così da distinguerla chiaramente dalla attività giornalistica di cui alla lett. b). Alle lettere a) e b), sembrerebbe, poi, opportuno sostituire le parole: «in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo» con le parole: «non in possesso della laurea», dal momento che, come già evidenziato, la normativa vigente non prevede tra i requisiti alcun titolo di studio; alla lettera b) sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire a quali pagamenti si

Pag. 35

faccia riferimento. Rileva, infine, che alla lettera b) occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire, le parole «esercitano la professione giornalistica a tempo pieno» con le parole «esercitano l'attività giornalistica a tempo pieno», poiché alla medesima lettera, verosimilmente, non si intende fare riferimento alla possibilità, per i giornalisti professionisti non in possesso del diploma di laurea, di sostenere nuovamente la prova di idoneità professionale. Sottolinea quindi che il comma 3 del medesimo articolo prevede che, fino alle sessioni dell'anno 2013, l'ammissione alla prova di idoneità professionale sia consentita ai laureati che: a) hanno svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo; b) sono iscritti nel registro dei praticanti. L'ammissione è prevista al compimento del periodo di pratica previsto dall'ordinamento vigente prima della medesima data. Al riguardo, ricorda che valgono le osservazioni già formulate con riferimento alle lettere a) e b) del comma 1. In termini generali occorrerebbe infine, considerare l'opportunità di collocare il contenuto della norma nell'ambito del titolo V della legge n. 69 del 1963 (Disposizioni finali e transitorie) e, ai commi 1 e 3, di sostituire le parole « alla data di entrata in vigore del presente articolo» con le parole «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Sottolinea ancora che l'articolo 9 della proposta di legge stabilisce che i candidati alla prova di idoneità professionale possono presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione. È affidato al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni introdotte. Per quel che riguarda l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, l'articolo 2 della proposta di legge, aggiungendo un comma all'articolo 35 della legge n. 69 del 1963 - e fermi restando, quindi, i requisiti già previsti - subordina l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti all'effettuazione di un colloquio, da svolgersi presso il consiglio regionale dell'Ordine cui è presentata la domanda. La domanda di iscrizione resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio. Il colloquio concerne le materie, indicate dall'articolo 44, secondo comma, lettere d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e cioè: norme giuridiche attinenti al giornalismo; elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto di autore; etica professionale. Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza di corsi formativi, della durata di almeno quarantacinque ore, organizzati dai consigli regionali o dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Segnala che la relazione illustrativa, nel prevedere i corsi formativi, prevede comunque, al termine, una prova conclusiva sulle materie studiate. Ricorda che l'articolo 35 della legge n. 69 del 1963 indica quale requisito per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti un'attività pubblicistica regolarmente svolta da almeno due anni. Al riguardo, la norma stabilisce, in particolare, che la domanda di iscrizione deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovano l'attività pubblicistica regolarmente retribuita. A fini di semplificazione normativa, ritiene che occorrerebbe valutare inoltre l'opportunità di sostituire i termini «effettuazione di un colloquio» con i termini «superamento di un colloquio», sopprimendo conseguentemente la locuzione «La domanda resta sospesa fino all'esito positivo del colloquio». Occorrerebbe valutare ancora l'opportunità di sostituire la rubrica «Status di pubblicista» con quella «Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti».
Sui Consigli dell'Ordine, ricorda innanzitutto che gli articoli 4 e 7 della proposta di legge apportano limitate modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine contenuta nella legge n. 69 del 1963. L'articolo 8 reca invece una disposizione procedurale riferibile anche

Pag. 36

ai Consigli regionali. In particolare, l'articolo 4, sostituendo l'articolo 16 della legge, attribuisce al potere regolamentare del Governo - Ministero della giustizia - il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione; viene meno l'esplicita indicazione della sede presso il Ministero di giustizia. Ricorda che attualmente l'elezione avviene - analogamente e quanto previsto per gli ordini regionali - attraverso la convocazione di un'apposita assemblea che procede a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, articoli 3-6 della legge n. 69. Evidenzia che la proposta di legge intende dunque svincolare le modalità di elezione del Consiglio nazionale da quelle previste dalla legge istitutiva per i consigli decentrati, ai sensi degli articoli 4 e seguenti: la composizione e le modalità di elezione del primo vengono infatti rimesse al regolamento ministeriale, mentre per i secondi continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge istitutiva dell'ordine. Ricorda che la relazione introduttiva evidenzia che la modifica si rende necessaria perché i consiglieri nazionali, che negli anni 60 erano 45, oggi superano il numero di 130, il che determina oneri eccessivi e prolungamento dei tempi. Segnala quindi che l'articolo 7 interviene, invece, sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'ordine, prevedendo che la convocazione possa essere inviata anche per posta prioritaria. Attualmente, tale materia è disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia del 18 luglio 2003 che, all'articolo 24, dispone che «Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telegraficamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione». Con riferimento alla disposizione indicata ritiene necessario valutare la previsione di un intervento con fonte di rango primario. Sembrerebbe, infatti, più opportuno rimettere al regolamento di cui all'articolo 4 anche le modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine; inoltre, occorrerebbe valutare la correttezza dell'uso del termine «notificazione», posto che lo strumento indicato - posta prioritaria - non prevede forme di ricezione della comunicazione. Con riferimento al Consiglio nazionale, segnala, inoltre, che la proposta di legge non interviene sugli ulteriori articoli della legge n. 69 del 1963 e dunque conferma la disciplina degli articoli 17 - in base al quale i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica 3 anni, e possono essere rieletti; 18, relativo al regime delle incompatibilità e 19 che individua in un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere le cariche interne e che prevede un comitato esecutivo e revisori dei conti. Non sono definite oltre le successive disposizioni in tema di compiti del Consiglio nazionale e dei suoi organi. Aggiunge che una disposizione di natura procedurale che riguarda esclusivamente l'elezione dei Consigli dell'ordine regionali - e non anche del Consiglio nazionale, le cui modalità di elezione, in virtù dell'articolo 4, devono essere definite dal regolamento ministeriale - è invece contenuta nell'articolo 8 della proposta di legge che novella l'articolo 4 della legge n. 69 del 1963, stabilendo che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea elettorale devono intercorrere 48 ore, in luogo degli attuali 8 giorni.
Sulla responsabilità disciplinare e correttezza dell'informazione, articoli 5 e 6, ricorda che l'articolo 5 della proposta di legge istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine. La proposta di legge, senza modificare le disposizioni indicate, inserisce nella legge n. 69 del 1963 l'articolo 59-bis con il quale istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare, prevedendo

Pag. 37

che ad esse si applichino le disposizioni del titolo IV della legge (comma 1). La relazione introduttiva specifica che la modifica si rende necessaria perché il ricorso al Consiglio nazionale nella sua interezza determina problemi di funzionamento. Segnala al riguardo la necessità di coordinare il nuovo articolo 59-bis con la disciplina sopra richiamata del giudizio disciplinare di secondo grado contenuta negli articoli 60 e seguenti della legge n. 69 del 1963. Aggiunge che i commi 2 e 3 dell'articolo 59-bis citato specificano che laddove la sanzione disciplinare irrogata dalla Commissione consista nell'avvertimento o nella censura, la decisione assunta avrà carattere definitivo e potrà essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria (articolo 63 e seguenti); laddove la sanzione sia più grave - sospensione o radiazione dall'albo - sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, prima di poter adire l'autorità giudiziaria. La proposta demanda a un regolamento del Ministro della giustizia la specificazione delle modalità di intervento in sede di ratifica del Consiglio nazionale. Infine, l'articolo 5 autorizza il Governo a modificare l'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, così da adeguare le norme ivi contenute alla nuova previsione della Commissione deontologica. Viene, quindi, integralmente rimessa al Governo anche la definizione della composizione della Commissione la relazione illustrativa, invece, fa esplicito riferimento a tale profilo, ipotizzando che la Commissione deontologica sia composta da nove membri espressione del Consiglio nazionale). Ricorda quindi che l'articolo 6 della proposta di legge istituisce, presso ogni distretto di Corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione. Tali organismi sono inseriti nel titolo IV della legge n. 69 del 1963 attraverso il nuovo articolo 65-bis, e saranno composti da 5 membri - che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili - individuati ai sensi del comma 1: due membri nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; due membri nominati dal consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti; un membro, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello. Ai membri del giurì si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ricorda che l'articolo 4, comma 5, della legge n. 249 del 1997 prevede che ai componenti dell'Autorità si applicano alcune disposizioni previste dalla legge n. 481 del 1995, concernente l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Fra le disposizioni applicabili vi è l'articolo 2, comma 8, che prevede che i membri della stessa Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Aggiunge che il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia - da emanarsi d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'ordine - la definizione dell'organizzazione interna e del funzionamento del nuovo organismo, nonché la definizione delle «procedure e dei termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione». A tal proposito, ricorda che sembra necessario definire in generale le funzioni dei giurì per la correttezza dell'informazione, nonché esplicitare il riferimento al tentativo di conciliazione, non desumibile dalla lettera della proposta di legge, anche per chiarire quali siano le potenziali «parti in causa».
Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento in esame, molto atteso da tutti i giornalisti, condiviso da tutte le forze politiche.

Pag. 38

Valentina APREA, presidente, esprime soddisfazione per la relazione svolta dal collega Mazzuca, e in particolare per l'impegno di tutte le forze politiche profuso nella presentazione di un importante provvedimento, atteso da tanti giovani. Sottolinea che, nella presente legislatura sono componenti della Commissione autorevoli esponenti del mondo del giornalismo, come l'onorevole Mazzucca, che aiuterà a trovare un'efficace sintesi tra tutti i gruppi politici su questa materia.

Luigi NICOLAIS (PD), nel congratularsi con il collega Mazzucca per la documentata relazione, chiede chiarimenti sulla composizione della Commissione deontologica nazionale. Riterrebbe in particolare opportuno che della Commissione facessero parte anche giornalisti professionisti, rilevando che l'articolo 5 sembra elusivamente demandare ad un regolamento il funzionamento della Commissione medesima.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, conferma che della citata Commissione fanno parte giornalisti professionisti. Rileva peraltro che è assolutamente opportuno che il funzionamento della Commissione sia definito da un regolamento.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia di sottoscrivere la proposta di legge in esame che condivide.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 242 del 4 novembre 2009, a pagina 41, prima colonna, dopo la trentaquattresima riga, aggiungere i seguenti periodi:
«La revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la Riforma Moratti (legge 53/2003 e decreto legislativo n. 226/2005, modificata dal Governo Prodi con la legge 40 del 2007 - Bersani bis), viene nuovamente proposta all'esame del Parlamento dal Ministro Gelmini sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
Essa comprende tre regolamenti recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (regolamento n. 132), le norme sul riordino degli Istituti tecnici (regolamento n. 133), le norme sul riordino degli Istituti Professionali (regolamento n. 134)».