CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2009
242.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, riferisce sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Rileva che gli articoli 1, 2 e 8 del testo recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Evidenzia che l'articolo 3 novella gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale; in particolare, il delitto di uccisione di animali è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione; il delitto di maltrattamento di animali è integralmente riscritto: si elimina il requisito della crudeltà nella condotta; si aumenta la pena e si configura il delitto di maltrattamento anche quando l'animale da compagnia è sottoposto a interventi

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destinati a modificarne l'aspetto. Sottolinea che l'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia; la disposizione sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale. In caso di condanna, rileva, si prevede la confisca dell'animale, nonché la sospensione dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che dispone che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, e sull'articolo 6, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie. Fa notare che l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. In ordine al contenuto della Convenzione, rileva che l'articolo 1 riporta le definizioni per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio. Riferisce che in base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Sottolinea che gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento; gli articoli 5, 6 e 7 attengono alla riproduzione, ai limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia ed alle attività addestrative; l'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. Sottolinea che in base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere. Riferisce quindi sugli articoli 10 e 11, concernenti gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia; sugli articoli 12 e 13, che riguardano le misure rivolte agli animali randagi; sull'articolo 14, che impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Rileva che gli articoli 15 e 16 concernono le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione, mentre gli articoli dal 17 al 23 sono dedicati alle clausole finali della Convenzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che prevede l'assegnazione di un contributo da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino ed al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di

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San Benedetto a Patrono d'Europa. Rileva che l'entità della spesa è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione della dotazione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. Segnala che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico. Ricorda che presso l'Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale dello Stato, sono presenti un Museo e una Biblioteca che rientra nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali»: in particolare le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell'Abbazia di Montecassino, alla «valorizzazione dei beni culturali» e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla «tutela dei beni culturali». Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene necessario che sia coinvolto il sistema delle autonomie locali nella opportuna verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere l'osservazione formulata dal deputato Pepe.

Ugo LISI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo e abb..

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione.).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che contempla una serie di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. In particolare, osserva che l'articolo 1 estende, nel rispetto della programmazione regionale, all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Evidenzia che l'articolo 1-bis apporta puntuali modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590; l'articolo 1-ter reca specifiche norme a tutela della competitività delle imprese agricole; l'articolo 1-quater dispone che le imprese beneficiarie di finanziamenti possono richiedere agli enti concedenti la trasformazione del cinquanta per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni. Si sofferma sull'articolo 2, che reca disposizioni per il rafforzamento

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della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. Rileva che i requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; aggiunge che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede altresì ad istituire un organismo tecnico-scientifico con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata, la disciplina produttiva e le modalità di controllo. Riferisce quindi sull'articolo 2-bis, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, sull'articolo 2-ter, che istituisce il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, sull'articolo 2-quater, che disciplina il credito di imposta macchinari agricoli. Sottolinea i contenuti dell'articolo 3-bis, che regola la tracciabilità della filiera agroenergetica, e dell'articolo 3-ter, che disciplina l'utilizzo degli effluenti per uso energetico. In ordine all'articolo 4, che disciplina le attività selvicolturali, osserva che le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali. Rileva che l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di autoimprenditorialità; l'articolo 4-ter esclude dall'ambito applicativo del decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e l'articolo 4-quater prevede prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale. Fa notare che l'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Evidenzia che l'articolo 5-bis reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii, mentre l'articolo 6 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Illustra quindi l'articolo 7, che modifica la disciplina sanzionatoria prevista in tema di preparazione e commercio dei mangimi, nonché l'articolo 7-bis, che dispone che al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli una quota di posteggi nei mercati al dettaglio. Osserva che gli articoli 7-ter, 7-quater e 7-quinquies recano norme in materia di proroga degli sgravi contributivi, sgravi fiscali e contributi previdenziali agricoli. Rileva che l'articolo 7-sexies prevede la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, l'articolo 7-septies regola la comunicazione di dati all'AGEA e l'articolo 7-octies reca norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari. Riferisce infine che gli articoli da 7-nonies a 7- quaterdecies recano puntuali modifiche in particolare alle verifiche necessarie ai fini previdenziali, allo sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole, alla rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, che appare profondamente modificato nei contenuti rispetto alla versione iniziale del testo. Ravvisa l'opportunità che l'attuazione delle norme recate dal disegno di legge trovi un'ampia condivisione con il sistema delle regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) si associa alle considerazioni del

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deputato Pepe ed esprime una valutazione negativa sul metodo adottato nell'iter di esame del provvedimento in titolo, che ha di fatto vanificato l'attività legislativa svolta dal Senato sulle materie oggetto del disegno di legge. Pur ritenendo necessario il rilancio della competitività nel settore agroalimentare, evidenzia che il contenuto del provvedimento appare insufficiente anche per fronteggiare le situazioni di emergenza del comparto agroalimentare, causa la carenza di risorse e di finanziamenti idonei. Cita al riguardo l'insufficiente dotazione di risorse del Fondo di solidarietà agricolo. Per tali motivi esprime un orientamento fortemente contrario sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene necessario che siano salvaguardate le competenze delle regioni in ordine agli specifici profili di intervento del disegno di legge.

Ugo LISI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, rileva che le disposizioni del disegno di legge intervengono in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza delle regioni; rileva peraltro che le specifiche misure recate dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, quali il «sostegno alla innovazione per i settori produttivi», «produzione nazionale dell'energia» e «alimentazione».
Alla luce delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
S. 1835, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).