CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2009
242.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'Accordo in esame si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le «Autostrade del mare» ed il «Corridoio verde».
La struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulato sullo schema

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base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.
L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti - ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.
L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente».
L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.
L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciò nonostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Di nuovo, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà che il nostro Paese notifichi all'Egitto non solo le proprie normative nazionali, ma anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.
Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, che per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.
Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.
L'articolo 10 riguarda l'eventualità di incidenti, e stabilisce la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza.
Con l'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio

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territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Una Commissione marittima mista (articolo 13) è istituita per esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo: essa si riunirà almeno una volta l'anno, o più frequentemente, a richiesta di ciascuna delle Parti e alternativamente nei due Paesi.
Eventuali modifiche dell'Accordo (articolo 14), proposte per via diplomatica da una delle due Parti, saranno formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.
Infine, l'articolo 15 contiene le consuete clausole finali: la durata dell'Accordo è triennale, con taciti rinnovi per analoghi periodi. Al momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.
Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1769), non comporta oneri aggiuntivi, poiché per la partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Alla luce dei contenuti del provvedimento formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE, presidente, valutati i contenuti del disegno di legge in oggetto e tenuto conto del fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo lunedì 9 novembre, preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2836 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: attualmente della Convenzione - in vigore internazionale dal 1o maggio 1992 - sono divenuti Parti 19 paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi la hanno finora soltanto firmata.
Nella relazione introduttiva del Governo, che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che nel periodo assai lungo

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ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia la legislazione nazionale - soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) - e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime. Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione più avanti illustrato. A tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.
La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli.
L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.
In base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.
Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.
Gli articoli 5-7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. Si prevede, tra l'altro, che nessun animale dovrebbe essere venduto a minori di 16 anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D'altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell'animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l'utilizzazione di mezzi artificiali.
L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprendere una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le presone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.
In base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale.

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Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi - si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale. Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte.
Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabili nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie.
L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare si dovrà richiamare l'attenzione di scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.
Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione e in seguito ogni cinque anni - e comunque ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza delle Parti - si terranno consultazioni in seno al Consiglio d'Europa sull'attuazione, la revisione o l'estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario. È però previsto che dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri potrà invitare uno Stato membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, questo si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della

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legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali. L'articolo 3 novella gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). In particolare, il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale. Il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter) è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge: elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità; aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro (in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro) (comma 1); prevede il delitto di maltrattamento anche quando l'animale è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto (es. alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti) o ad incidere sulle corde vocali, a meno che non si tratti di interventi terapeutici (comma 2) eseguiti da un veterinario ovvero per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo (comma 4). L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 12 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse. In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie. L'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.
Alla luce dei contenuti del provvedimento formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE, presidente, osserva come la ratifica dell'Accordo in oggetto rappresenti un elemento di civiltà nell'ordinamento italiano e preannuncia pertanto, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che prevede diverse misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare e investe un indubbio rilievo per la competenza della XIV Commissione, intervenendo infatti in materie in cui la presenza della disciplina comunitaria risulta assai rilevante.
Il provvedimento reca misure di varia natura, tra le quali si possono ricordare interventi in materia di contratti di filiera (articolo 1), interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 2-bis), una nuova disciplina delle attività selvicolturali (articolo 4).
Soffermandosi sulle disposizioni di più diretto interesse per la Commissione XIV e che presentano profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario, segnala preliminarmente, in linea generale, che correttamente l'articolo 2, comma 1-septies subordina l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di istituzione del sistema nazionale di qualità integrata alla conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea. Questa procedura è attualmente disciplinata per il settore agricolo dai regolamenti CE n. 1535/2007, con riferimento agli aiuti de minimis e dal regolamento CE n. 2012/2006 con riferimento alle misure di sostegno diretto. Ciò risulta opportuno in particolare per quel che concerne il divieto di indicazione nelle miscele di formaggi dei formaggi DOP di cui al comma 1-bis. Potrebbe però risultare opportuno prevedere un'analoga procedura di notifica, con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per quel che concerne l'articolo 1-quater (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), il decreto ministeriale previsto dall'articolo 2-ter per l'istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e l'articolo 2-quater (credito di imposta per i macchinari agricoli). La previsione dell'applicazione di una procedura di notifica alla Commissione europea potrebbe risultare opportuna anche con riferimento all'articolo 3-bis, il quale, intervenendo in materia di tracciabilità della filiera agro energetica potrebbe risultare problematica con riferimento al rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
In particolare, l'articolo 1-ter prevede, al comma 3, l'esclusione di alcune specifiche fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica in caso di denominazione protetta previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081/1992. In particolare non si dà luogo alle sanzioni nel caso in cui il consorzio di tutela della denominazione protetta abbia emanato un regolamento con indicazione dei casi e delle modalità in cui si procede alla «smarchiatura» del prodotto, ovvero abbia autorizzato il soggetto in questione alla «smarchiatura». In proposito, rileva che l'esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica in caso di denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.
Inoltre, all'articolo 3-ter, attraverso una modifica dell'articolo 185 del codice dell'ambiente, si prevede l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti dei materiali fecali e vegetali utilizzati nell'attività agricola per produrre energia o biogas mediante metodi non pericolosi per l'ambiente o per la salute umana. Anche in questo caso, si pone il problema della compatibilità della disposizione con la disciplina comunitaria in materia di rifiuti, da ultimo disciplinata dalla direttiva.

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L'articolo 4-ter esclude dall'ambito applicativo del decreto legislativo n. 194/2008 gli imprenditori agricoli nell'esercizio delle loro attività. Tale decreto prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli. In proposito segnalo che l'esclusione degli imprenditori agricoli dall'applicazione del decreto legislativo n. 228 del 2004, il quale prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli, non appare in diretto contrasto con il citato regolamento CE in quanto tale regolamento non esplicita le modalità di finanziamento dei controlli. Si dovrebbe però valutare se l'esclusione degli imprenditori agricoli dalle modalità di finanziamento del sistema non rischi di pregiudicare la funzionalità del sistema di controlli sanitari nel suo complesso, con conseguente contrasto con la disciplina comunitaria.
Di notevole importanza per quel che concerne il rispetto della disciplina comunitaria, risulta la disposizione dell'articolo 6, che reca una disciplina dell'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L'articolo 6 prevede infatti l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza per i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, anche parzialmente, o non trasformati, al fine di assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione» sulle loro caratteristiche. Vengono inoltre stabilite le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per i prodotti non trasformati si fa riferimento al Paese o, eventualmente, alla zona «di produzione»; per i prodotti trasformati si prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, nonché il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione.
La procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine ed individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso, sarà definita con appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione UE), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE (commi 3 e 4). Fatte salve le competenze del Ministero per le politiche agricole, le regioni disporranno controlli sull'applicazione delle disposizioni per tutte le filiere interessate. Con una modifica alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, viene inoltre previsto che gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle funzioni di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, agiscano in qualità di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria.
Vengono altresì stabilite sanzioni per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati (comma 7), agevolazioni fiscali per i produttori che inseriscano un'etichettatura anche in scrittura braille (commi 8-bis e 8-ter) e norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme (comma 9).
In proposito, ricorda che l'obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del quadro generale sulla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche disciplinato dalla direttiva 98/34/CE. La direttiva prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme, l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca. In particolare, gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari

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di modifica. La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole in modo che, nella stesura definitiva della regola tecnica, si tenga conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione. Il periodo di status quo passa a quattro mesi per i progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto).
La procedura di notifica non si applica alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.
Con riferimento al caso in esame, segnala che il Governo, come risulta dalla documentazione depositata presso la XIII Commissione, ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, con riferimento al testo allora all'esame del Senato. Nell'ambito di tale procedura hanno fornito le loro osservazioni sulla proposta di legge Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.
Dal punto di vista procedurale, nell'ambito della procedura di informazione, la Commissione europea ha osservato, con una comunicazione del 19 agosto 2009, che, essendo nel frattempo avviato l'esame da parte delle istituzioni europee di una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori non risulta ancora decorso il termine di dodici mesi sopra richiamato in tal caso per l'adozione di misure nazionali in materia (tale termine spirerà il 16 maggio 2010). La Commissione europea fa riferimento alla proposta di regolamento presentata il 30 gennaio 2008 sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti, introducendo tra l'altro chiarimenti in materia di indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare. Il 14 gennaio 2008 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, con l'obiettivo di migliorare l'accesso al mercato di cibi nuovi e innovativi, mantenendo alto il livello di protezione del consumatore. Entrambe le proposte che seguono la procedura di codecisione sono ancora all'esame delle istituzioni europee.
Inoltre, dal punto di vista del merito, alcuni Stati membri (Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Ungheria) hanno rilevato nelle loro osservazioni la possibile incompatibilità della disposizione con la direttiva 2000/13/CE ed in particolare con l'articolo 3, il quale stabilisce l'obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare leso il principio di libera circolazione delle merci.
In proposito, dal punto di vista procedurale, ricorda che lo stesso articolo 6, al comma 3, rinvia l'attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura, da adottare con decreto interministeriale, all'espletamento delle procedure di cui agli articoli 4 e 19 della medesima direttiva 2000/13/CE. In particolare l'articolo 19 prevede una procedura di informazione, diversa da quella della direttiva 98/34/CE,

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in base alla quale entro tre mesi dalla comunicazione alla Commissione gli Stati membri possono adottare una nuova legislazione in materia di etichettura in determinati casi, tra i quali rientra appunto quello dell'articolo 4 che prevede la possibilità di specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari. In tal senso rileva che coerente con l'articolo 4 della direttiva appare esprimersi il comma 4 dell'articolo 6, introdotto dalla XIII Commissione agricoltura della Camera, il quale rimette al decreto interministeriale di cui al comma 3 sopra richiamato l'individuazione degli specifici alimenti cui applicare le disposizioni dell'articolo 6.
Conclusivamente osserva quindi che se le disposizioni dell'articolo 6 dovessero intendersi applicabili alla totalità dei prodotti alimentari, come sembrerebbe potersi desumere dalla lettura delle sole disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo, queste ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva 98/347CE per cui l'adozione delle misure dovrebbe essere rinviato allo spirare del termine richiamato dalla Commissione europea nella sua comunicazione dello scorso agosto. Se invece effettivamente, come sembra desumersi dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4, queste si applicheranno solo ad alcuni specifici prodotti alimentari, i tempi della procedura previsti dalla direttiva 2000/13/CE risulterebbero rispettati.
Ritiene che, comunque, potrebbe risultare opportuno riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 in modo da rendere inequivoco che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare. Ciò premesso, con riferimento al merito, andrebbe valutata l'opportunità di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.
Segnala inoltre che, con riferimento alla tutela e competitività dei prodotti a denominazione protetta, il 28 maggio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234) in cui propone tra l'altro di riformare la normativa delle indicazioni geografiche secondo criteri di semplificazione e chiarificazione aumentandone la tutela a livello internazionale. Il Consiglio agricoltura del 22 e 23 giugno scorsi ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione, esprimendo un parere sui principali aspetti trattati e riservandosi ulteriori discussioni su questioni specifiche.
Con riferimento alla disciplina delle attività selvicolturali, il 17 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)644). La proposta, che segue la procedura di codecisione, è tuttora all'esame delle istituzioni europee.
Con riferimento a misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi, il 3 marzo 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.
Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, presidente, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, seppure in un quadro di eccessiva limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per il proprio esame, considerando che la Commissione Agricoltura ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento nel pomeriggio di ieri e che lunedì prossimo ne sarà avviata la discussione in Assemblea.

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Quanto al merito delle disposizioni in oggetto, sottolinea come si tratti di un provvedimento di indubbia importanza che solleva tuttavia perplessità sia in ordine alla copertura finanziaria che relativamente ad alcune norme in esso contenute, quale ad esempio l'articolo 7, che intervenendo in materia di misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi depenalizza i reati ivi previsti in illeciti amministrativi.
Preannuncia pertanto l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando che il provvedimento possa essere oggetto delle necessarie modifiche nel corso del suo esame in Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime a sua volta apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, che appare privo di condizionamenti di ordine politico e attento a evidenziare gli aspetti problematici sotto il profilo della conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata da relatore, richiamando tuttavia l'attenzione dei colleghi sulla necessità di invitare la Commissione di merito ed il Governo ad una riflessione sul proprio operato, che disattende in misura eclatante i principi del diritto comunitario. Richiama a titolo di esempio, le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 1-ter, che ove mantenute, esporranno l'Italia quasi certamente ad una procedura di infrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Enrico FARINONE, presidente, rileva che il relatore non può prendere parte alla seduta odierna e che dovrebbe essere trasmesso dal Governo in questi giorni il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto, riterrebbe opportuno chiedere al Governo di attendere sino alla prossima settimana il parere della XIV Commissione. L'Ufficio di presidenza della Commissione, convocato al termine della seduta, potrà assumere una decisione in tal senso.

La Commissione prende atto.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 239 di mercoledì 28 ottobre 2009, a pagina 247, dodicesima riga del sommario, sostituire la parola «rinvio» con la seguente «conclusione».
Conseguentemente a pagina 254, seconda colonna, terza riga, sostituire la parola «rinvio» con la seguente «conclusione».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 94 di giovedì 13 novembre 2008, a pagina 87, prima colonna, trentunesima colonna, sostituire le parole «(Parere alle Commissioni riunite I e II)» con le seguenti «(Parere alla XII Commissione)».