CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2009
242.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Fabio GAVA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto di astensione, segnala l'opportunità di prevedere un'osservazione volta a sottolineare l'esigenza di tutelare i dipendenti di micro e piccole imprese che dichiarano fallimento per un'insolvenza inferiore ai 30 mila euro, che con le disposizioni attuali rischiano di perdere le retribuzioni non riscosse e di non poter accedere al Fondo di garanzia per l'attribuzione del trattamento di fine rapporto, cui pure contribuiscono.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda pienamente con l'osservazione del deputato Lulli.

Fabio GAVA (PdL), relatore, ritiene che il testo in esame non disponga nel merito

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dell'osservazione sollevata dal deputato Lulli per non irrigidire la normativa relativamente a situazioni che riguardano soggetti individuali o imprese di piccole dimensioni.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che l'attuale normativa prevede che ai lavoratori dipendenti da imprese che chiudono per un'insolvenza inferiore ai 30 mila euro non è garantita la possibilità di recuperare i crediti maturati né di accedere al fondo di solidarietà per il TFR. La previsione di un'osservazione nel senso da lui indicato nel parere che la Commissione si accinge a votare, potrebbe contribuire a risolvere una grave e crescente disparità di trattamento per questa categoria di lavoratori che, pur avendo contribuito al Fondo di garanzia, si trova a non potere usufruire delle sue prestazioni in caso di necessità.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce il suo orientamento favorevole all'inserimento nel parere dell'osservazione del collega Lulli.

Savino PEZZOTTA (UdC) condivide l'osservazione del collega Lulli volta a salvaguardare il TFR.

Fabio GAVA (PdL), relatore, riformula la proposta di parere prevedendo un'osservazione volta ad evidenziare l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale prevedendo, in particolare, la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia ai fini del recupero del trattamento di fine rapporto (vedi allegato 2).

Savino PEZZOTTA (UdC), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

Carlo MONAI (IdV), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo, e abbinate.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, come risultante dalle numerose modifiche apportate dalla Commissione di merito, in sede referente.
Il provvedimento si pone come finalità principale quella di rilanciare il settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura.
Nella presente relazione si dà conto delle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione ovvero che presentino comunque una certa rilevanza ai fini di poter comprendere adeguatamente la portata complessiva del provvedimento in esame.
L'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l'articolo 66, comma 1, della citata legge finanziaria per il 2003, elimina la limitazione dell'ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. La relazione illustrativa sottolinea infatti che il decreto ministeriale 22 novembre 2007 già preveda, per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto, il ricorso anche alle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», che prescinde da vincoli di natura territoriale.

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L'articolo 1-ter detta disposizioni eterogenee, tutte volte alla tutela della competitività delle imprese agricole, prevedendo, fra le altre cose, nella disciplina relativa alle produzioni DOP e IGP le condizioni in presenza delle quali è esclusa l'applicazione della disciplina sanzionatoria che punisce la commercializzazione di prodotti già certificati privi della denominazione protetta. È infatti consentita, a seguito di autorizzazione e in presenza di specifiche norme regolamentari stabilite dal Consorzio di tutela, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio già apposto (cosiddetto smarchiatura).
L'articolo 1-quater dispone che le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti , ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 ( recante «Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero»), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure della legge n. 910 del 1966, cosiddetto «Piano verde», per la realizzazione di impianti di interesse pubblico possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, modificando l'articolo 6 della legge n. 138 del 1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, e raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). In base alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito si prevede inoltre che, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi la citazione di formaggi DOP fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati.
Sempre in base alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione agricoltura, l'articolo in esame prevede l'istituzione di un sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata», finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
L'articolo 2-ter prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.
Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
L'articolo 2-quater, in materia di credito di imposta per i macchinari agricoli, dispone in particolare per l'anno d'imposta 2010, che gli imprenditori agricoli che in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, possono beneficiare di un credito d'imposta entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
L'articolo 3, che prevedeva modifiche alla normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse è stato soppresso nel corso dell'esame in commissione di merito.
L'articolo 3-bis demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole

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alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità con le quali gli operatori devono garantire la tracciabilità dell'intera filiera agroenergetica e dei prodotti impiegati di provenienza agricola, zootecnica e forestale.
L'articolo 3-ter detta disposizioni dirette (commi 1 e 3) a sottrarre alla categoria dei rifiuti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, che siano utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi che non danneggino l'ambiente. Ulteriori disposizioni sono altresì dirette (comma 2) ad integrare con nuove definizioni l'articolo 183 del codice ambientale.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3-quater, l'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008 (articolo 2, comma 145) per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole, limitatamente al periodo incentivato residuo.
L'articolo 4, in materia di attività selvicolturali, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 227 del 2001, in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale prevedendo che, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, i «criteri e buone pratiche di gestione forestale», nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale.
L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame della Commissione di merito, prevede che la rinegoziazione dei mutui ad opera della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa possa riguardare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 anziché entro il 31 dicembre 2004 come previsto dalla norma originaria della citata legge finanziaria per il 2008.
L'articolo 4-ter dispone l'esclusione degli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile (ovvero che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194 del 2008, ovvero li esclude dal pagamento delle tariffe finalizzate a finanziare i controlli sanitari ufficiali.
L'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria.
L'articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. Fra le altre cose, è demandata al Ministero delle politiche agricole l'attivazione di programmi straordinari di lotta alle frodi, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta sia della P.A. che di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe prestabilite. L'articolo, in esame, detta inoltre disposizioni sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii.
L'articolo 6, nel quale è stato interamente trasfuso il testo della proposta di legge C. 2743, recante disposizioni sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, approvata dal Senato (AS 1331) e successivamente abbinata alla proposta di legge in esame, reca disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria dei prodotti agroalimentari.

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In merito alla proposta di legge approvata dal Senato, ricorda inoltre che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione agricoltura tre comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento relative alla procedura europea di informazione sulle regole tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla legge n. 317 del 1986. In particolare, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 giugno ha comunicato l'attivazione della procedura e con lettere in data 31 luglio 2009 e 17 settembre 2009 ha trasmesso i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Repubblica federale tedesca, le osservazioni di Polonia, Belgio e Slovenia e osservazioni della Commissione europea. Il Ministro ha inoltre precisato, con ulteriore comunicazione, che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010. A tale proposito ritiene che il nuovo testo licenziato dal Senato possa superare il problema, per quanto riguarda l'approvazione della legge (la verifica di compatibilità è infatti riferita ai decreti attuativi): è tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sul punto.
Il testo del Senato, anche a seguito delle modifiche approvate in Assemblea, integra il testo presentato dal Governo alla Camera su alcuni aspetti di indubbio rilievo: le procedure di verifica della compatibilità con le disposizioni comunitarie; il ruolo delle regioni e delle autonomie locali; i controlli; le norme transitorie per consentire la graduale applicazione delle nuove disposizioni sull'etichettatura; definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore.
In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. Si precisa espressamente che l'obbligo riguarda i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati; individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari.
Il successivo comma 2, stabilisce le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per i prodotti non trasformati fa riferimento al Paese «di produzione» anziché al Paese di origine; per i prodotti trasformati prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale sia del luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata (comma 4).
Il comma 3 definisce la procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine (comprese le modalità di accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata) ed individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso. Detta procedura prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-Stato città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione UE), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE.
Ricorda a questo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con

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norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'articolo 3 della direttiva medesima.
Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall'articolo 19 della direttiva citata, cioè deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.
Il comma 5 prevede che, fatte salve le competenze del MIPAAF, le regioni dispongano per tutte le filiere interessate l'effettuazione dei controlli sull'applicazione delle disposizioni recate dalla legge e dai decreti attuativi. Il comma 6, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, modificando le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserisce gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle sezioni di polizia giudiziaria.
Il comma 7 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle nuove disposizioni recate dalla legge in esame e dai decreti sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti.
Il comma 8 abroga l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157 del 2004, che aveva introdotto disposizioni relative all'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, rimaste peraltro inattuate. Nel testo del Senato l'abrogazione è fatta decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi anziché da quella di entrata in vigore della legge, come prevede invece il disegno di legge C. 2260.
Il comma 8-bis prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per i maggiori costi di stampa in caso di utilizzo della scrittura braille;il successivo comma 8-ter reca la relativa copertura finanziaria nei limiti di spesa ivi indicati.
Infine il comma 9 contiene norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme, purché etichettati prima della scadenza del termine (novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti attuativi) dal quale viene fatta decorrere l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge in esame. Tali prodotti potranno essere venduti entro i centottanta giorni successivi.
L'articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.
L'articolo 7-bis, introdotto dalla Commissione, prevede che, al fine di favorire la vendita de prodotti alimentari derivante da filiera corta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche.
L'articolo 7-terdecies introduce, per i coltivatori diretti, la condizione dell'iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.
L'articolo 7-quaterdecies dispone uno stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di produzione di filiera e dell'imballaggio del formaggio con denomina- zione

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di origine protetta «Mozzarella di bufala».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto di astensione, sottolinea di condividere ampia parte del provvedimento in esame e segnatamente il testo dell'articolo 6, ma esprime forti perplessità sulla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, preannunciando che su di essa si esprimerà in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2009.

Audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti in relazione all'evoluzione dell'accordo di cooperazione tra Italia e Francia sull'energia nucleare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.