CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2009
241.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 novembre 2009.

Audizione del Sindaco di Aprilia e del Sindaco di Ferrandina, sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 16.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione

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Affari esteri sul disegno di legge C. 2851, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
L'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le «Autostrade del mare» ed il «Corridoio verde».
Passando al contenuto dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulato sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, che riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti - ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.
L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di «nave di una Parte contraente» e di «nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente».
L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o utilizzate da società di navigazione di quest'ultima, impegnandosi altresì a consentire il trasporto di merci tra i porti delle due Parti effettuato da navi appartenenti a società di navigazione di Paesi terzi, nonché a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi.
Inoltre, ai sensi del comma 3, entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. In tale ambito la disposizione specifica che l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima, il quale attribuisce competenze in materia alla Commissione europea.
Sempre in base al comma 3 le Parti si impegnano ad incoraggiare la collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.
L'articolo 4, comma 1, stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso l'ingresso nei porti stessi, l'utilizzo di impianti ed infrastrutture, l'imbarco e sbarco di passeggeri e merci, nonché, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali.
Sempre con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure appropriate per semplificare il disbrigo delle formalità di frontiera e doganali. Inoltre il comma 4 chiarisce che l'Accordo non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare, della tutela della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri.
Il comma 5 prevede l'obbligo di notifica tra le Parti delle proprie normative nazionali; la disposizione specifica che l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà l'obbligo per il nostro Paese di

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notificare all'Egitto anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.
Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà, sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, sia per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.
Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.
In particolare, l'articolo 7, commi 1 e 3, prevede che i membri di equipaggio, cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità di cui all'articolo 6, devono comunque, per poter scendere a terra, essere muniti di visto di ingresso - salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. Compatibilmente con la legislazione nazionale e internazionale vigente, l'autorità di frontiera rilascerà al più presto visti o autorizzazioni di ingresso equipollenti. Il comma 4 precisa che tali marittimi possono soggiornare o transitare nel territorio della Parte ove ha sede il porto di sbarco, nel rispetto della legislazione vigente.
In base al comma 2, l'Italia fa salva in materia la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera.
Analoghe previsioni sono dettate dall'articolo 8 per gli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio, sia che essi siano cittadini di una delle Parti sia che siano cittadini di Stati terzi; per tali operatori il comma 1 richiede il visto affinché essi possano transitare o soggiornare nel territorio dell'altra Parte contraente, al fine di raggiungere la nave, trasferirsi su altra nave o fare rientro nel proprio Stato.
Nel caso in cui una persona in possesso dei documenti indicati dall'articolo 6 sbarchi per ragioni di salute nel porto di una Parte, il comma 4 prevede che quest'ultima autorizzi la persona a soggiornare nel proprio territorio, nel caso di ricovero, ovvero a rientrare nello Stato di appartenenza o a raggiungere altro porto di imbarco.
Anche per quanto riguarda le fattispecie regolate dall'articolo 8, il comma 2 fa salva la necessità, per l'Italia, di uniformarsi al rispetto del regolamento n. 415 del 2003, in materia di rilascio di visti alla frontiera.
Inoltre, ai sensi del comma 5, le Parti si riservano di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile, e si impegnano, in base al comma 6, a cooperare ampiamente per la prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare.
L'articolo 9 stabilisce che, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il quale prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, eccezion fatta per quattro eventualità: che le conseguenze del reato commesso a bordo si estendano allo Stato costiero; che il reato sia di tale natura da compromettere l'ordine nel territorio dello Stato costiero o nel suo mare territoriale; che l'intervento giurisdizionale sia stato richiesto dal comandante della nave o dall'agente diplomatico o consolare dello Stato di bandiera della medesima; che l'esercizio della giurisdizione si renda necessario per reprimere il traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope in mare. Tali condizioni non vincolano però lo Stato costiero,

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qualora il transito nel mare territoriale di una nave straniera avvenga dopo che essa lasciato le acque interne dello Stato medesimo. In ogni caso lo Stato costiero, prima di adottare qualsiasi misura, informa a richiesta del comandante della nave un rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di bandiera, salvo casi di emergenza, in cui tale informativa può essere contemporanea alle misure giurisdizionali in esecuzione.
L'articolo 10 regola l'eventualità di sinistri marittimi, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che le Autorità competenti di ciascuna Parte notifichino all'altra i sinistri avvenuti nel proprio territorio relativi a navi dell'altra Parte, ed assicurino in tal caso la medesima assistenza che sarebbe stata prestata in caso di incidente a proprie navi o carichi.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 prevede che i carichi scaricati o recuperati dalla nave di una Parte che abbia subito il sinistro non sono soggetti ad alcuna tassa doganale da parte dell'altra Parte, salvo che non siano destinati al consumo nel territorio di quest'ultima.
I commi 4 e 5 stabiliscono la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro siano sottoposte alle leggi dello Stato che le ha organizzate e dirette.
Ai sensi dell'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 12, il quale, ai commi 1 e 2, concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero utilizzo ed al trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente.
La disposizione specifica, al comma 3, che il libero trasferimento ed utilizzo dei predetti redditi è subordinato al rispetto degli obblighi fiscali e delle procedure vigenti nella Parte ove le società esercitano la loro attività.
Il comma 5 prevede i trasferimenti verranno effettuati nel più breve tempo possibile e senza altre limitazioni, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno della richiesta.
Il comma 4 stabilisce in ogni caso la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
L'articolo 13 istituisce una Commissione marittima mista, chiamata ad esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo nonché ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo. La disposizione specifica, al comma 4, che, in mancanza di intesa in seno alla Commissione, la controversia sarà risolta per via diplomatica.
L'articolo 14 regola il meccanismo di modifica dell'Accordo, che potrà essere proposta per via diplomatica da una delle due Parti, sarà formalizzata mediante Scambio di note diplomatiche, ed entrerà in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.
L'articolo 15, che contiene le clausole finali, regola la durata dell'Accordo, che è triennale con possibilità di rinnovi taciti per analoghi periodi, e disciplina la possibilità di denuncia dell'Accordo, da inoltrare per via diplomatica e con effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. La disposizione stabilisce inoltre, al comma 2, che l'entrata in vigore dell'Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.
Dal momento che l'Accordo non presenta profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, al quale sono state abbinate le proposte di legge C. 2646 Cosenza e C. 2743 Scarpa Bonazza Buora, approvata dal Senato.
Il disegno di legge si componeva, nel testo originario, di soli 7 articoli, nessuno dei quali rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In particolare, l'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, modificando l'articolo 6 della legge n. 138 del 1974, la disposizione raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG).
L'articolo 3, soppresso dalla Commissione di merito, modificava la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.
L'articolo 4, integralmente sostituito dalla Commissione agricoltura, reca una serie molto articolata di modifiche alla disciplina delle attività selvicolturali.
In particolare si interviene sul monitoraggio delle risorse forestali e sui meccanismi per la programmazione, da parte delle regioni, delle attività di loro competenza in tale settore, nonché sulla pianificazione della gestione del patrimonio boschivo.
Inoltre si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati i «criteri e buone pratiche di gestione forestale», nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, si interviene sulla disciplina sanzionatoria prevista in caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa e si istituisce un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale.
L'articolo 5 consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria.
L'articolo 6, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, al comma 1, l'obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari posti in

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commercio in Italia il luogo di origine o di provenienza, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti stessi.
Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, il comma 2 distingue tra prodotti alimentari non trasformati, per i quali l'indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona di produzione, mentre per i prodotti alimentari trasformati l'indicazione concerne il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalentemente utilizzata.
Ai sensi del comma 3 le modalità per l'indicazione obbligatoria saranno individuate con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, sentite associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera.
In base al comma 4 i suddetti decreti definiranno altresì le modalità per l'individuazione delle filiere agroalimentari e dei prodotti ai quali si applica l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza e il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.
I predetti obblighi decorrono, in base al comma 9, decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3; i prodotti etichettati anteriormente e privi delle nuove indicazioni obbligatorie possono essere venduti nei successivi 180 giorni.
Il comma 5 affida alle regioni il compito di disporre i controlli per l'applicazione delle disposizioni, mentre il comma 6 integra l'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo che le sezioni di polizia giudiziaria sono composte, oltre che da ufficiali ed agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza, anche da ufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, al fine di favorire la prevenzione e repressione degli illeciti in materia agroambientale e di contrastare le frodi nel settore.
Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi, mentre il comma 8 abroga l'articolo 1-bis del decreto - legge n. 157 del 2004, che ha introdotto disposizioni, rimaste peraltro inattuate, aventi finalità analoghe.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il quale introduce un credito d'imposta in favore dei produttori alimentari che riportino le indicazioni previste per l'etichettatura dei prodotti anche in caratteri braille nei limiti di spesa di 200.000 euro per il 2010, 350.000 euro per il 2011, e 500.000 euro nel 2012. L'ammontare del credito d'imposta e le relative modalità di fruizione sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Ai sensi del comma 8-ter, ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2010-2012, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.
In merito alla previsione agevolativa di cui al comma 8-bis rileva l'opportunità di prevedere che la norma indichi direttamente la misura del credito di imposta, invece di demandarne la determinazione ad un decreto ministeriale.
L'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.
In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 281, il quale prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi

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e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per le violazioni di disposizioni contenute nella medesima legge. Al riguardo si prevede che la sospensione dell'attività può essere irrogata, per un periodo massimo di tre mesi, solo per la reiterata vendita di prodotti contenenti sostanze vietate, ovvero per la vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente, e viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno. Inoltre si stabilisce che la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana.
Evidenzia quindi come la Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente, abbia approvato numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi, alcuni dei quali afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
L'articolo 1-bis apporta talune modifiche alla legge n. 590 del 1965, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
In particolare la lettera b) modifica l'articolo 27, comma 1, della predetta legge n. 590, al fine di prevedere che le agevolazioni creditizie previste da quest'ultima, nonché quelle contenute nella legge n. 114 del 1948, consistenti sostanzialmente nel concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di fondi rustici, e nella concessione di mutui e prestiti agevolati in favore dei lavoratori agricoli che acquistino fondi rustici, si applica nel caso in cui il fondo acquistato abbia un valore catastale non inferiore a 50 euro, laddove la vigente normativa in materia fissa tale valore minimo in lire 1.000.
L'articolo 1-ter prevede, al comma 2, che il divieto di cessione per atto inter vivos dei crediti inerenti le erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia, non si applica ai crediti relativi alle anticipazioni effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) in favore degli agricoltori sui crediti vantati dagli agricoltori stessi nei confronti del medesimo Fondo.
La disposizione specifica inoltre che le modalità di cessione dei crediti sono definite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, e che le predette cessioni, nonché i mandati ed ordini di pagamento e le relative quietanze, non sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro.
In merito alla previsione che prevede la non applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in materia di imposta di registro, rileva come essa comporterebbe la completa esclusione degli atti e documenti indicati al comma 2 dell'articolo in commento sia dall'applicazione dell'imposta di registro sia dalla formalità della registrazione.
Poiché la registrazione potrebbe essere richiesta per motivi anche di carattere civilistico, sarebbe invece in tal caso preferibile inserire tali atti tra quelli esenti, di cui alla tabella allegata al predetto testo unico; in tal caso la registrazione avverrebbe su base volontaria, ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo testo unico, e la formalità verrebbe assoggettata ad imposta in misura fissa, pari ad euro 168.
Il comma 2 precisa altresì che alle cessioni stesse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923, ai sensi delle quali le cessioni relative a somme dovute dallo Stato debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, le previsioni dell'articolo 1264 del Codice civile, ai sensi del quale la cessione del credito ha effetti nei confronti del debitore quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata, né quelle degli articoli 5 e 6 della legge n. 52 del 1991 in materia di cessioni di crediti d'impresa.
Al riguardo ricorda come il predetto articolo 5 preveda che la cessione del

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credito per la quale sia stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento. In tale contesto l'articolo 6 stabilisce che il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria fallimentare.
L'articolo 1-quater prevede, al comma 1, che le imprese le quali non siano sottoposte a procedure concorsuali e abbiano usufruito dei finanziamenti ai sensi della legge n. 700 del 1983, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione del 50 pere cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 10 anni, erogato a condizioni di mercato.
Al riguardo ricorda che l'articolo 2 della predetta legge n. 700 del 1983 ha istituto la società «Interventi a sostegno del settore agro industriale - RIBS - S.p.a.», la quale, ha, tra l'altro, il compito di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale nel settore bieticolo-saccarifero, attraverso la costituzione di società o la partecipazione al capitale di società già costituite ed operanti nel settore, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di tali società.
Inoltre la legge n. 700 prevede, all'articolo 4, che i mutui a breve termine erogati, ai sensi del decreto-legge n. 371 del 1983, dal Ministro dell'agricoltura in favore delle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito sul prodotto trasformato e sulle attrezzature dell'impresa mutuataria.
Il comma 2 dell'articolo 1-quater specifica che qualora i finanziamenti siano stati erogati in favore di soggetti concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti, la trasformazione del debito residuo può riguardare il 70 per cento del debito stesso, e la durata del nuovo finanziamento può estendersi a 15 anni.
L'articolo 2-bis prevede, al comma 1, che le disponibilità contenute nel capitolo 7439 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole per il finanziamento degli interventi assicurativi effettuati dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN), previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere utilizzate, entro il limite delle disponibilità finanziarie indicate dallo stesso articolo 2-ter, per coprire il fabbisogno di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha, tra l'altro, il compito di incentivare la stipula di contratti assicurativi per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.
In connessione con il comma 1, il comma 2 stabilisce in 122 milioni di euro per il 2010 la dotazione del Fondo nazionale di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per il 2010, si provvede mediante l'eliminazione, per il 2010, dell'aliquota di accisa ridotta sul biodiesel, applicabile ad un contingente annuo di 250.000 tonnellate, prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 22-bis, il quale è attualmente destinato a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accisa ridotta sul

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bietanolo di origine agricola, sull'etero etilterbutilico di origine agricola e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.
L'articolo 2-ter istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, al quale è attribuito il compito di concedere prestiti e mutui agevolati, rimborsabili in un ambito pluriennale in favore delle predette imprese, finalizzati alla riduzione dell'esposizione bancaria. Le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione iniziale è pari a 8 milioni di euro per il 2010, sono regolate con decreto del Ministro delle Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il quale individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai benefici, le condizioni economiche dei prestiti e dei mutui, le modalità di rimborso, nonché le relative modalità di controllo e rendicontazione.
Ai sensi del comma 5, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per il 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui al già citato comma 5-bis dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.
L'articolo 2-quater prevede che gli imprenditori agricoli, i quali effettuino entro il 30 giugno 2010 investimenti per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in tutto il territorio nazionale, possano avvalersi, per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, del credito d'imposta previsto in materia dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel limite massimo del 5 per cento del valore della produzione per l'anno 2009. La disposizione richiama l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, indicando pertanto che gli investimenti devono riguardare nuovi macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO.
A tale riguardo ricorda che la predetta Tabella contiene una classificazione delle attività economiche, ai fini degli adempimenti in materia tributaria, e che la divisione 28 della Tabella reca un'elencazione di apparecchiature, macchinari ed utensili utilizzati in diversi comparti produttivi, tra i quali si segnalano, con specifico riferimento alle attività agricole, i trattori e le altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.
Il comma 2, primo periodo, precisa che il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare che l'intensità dell'aiuto concesso alle imprese agricole sia pari, calcolandolo in termini di equivalente di sovvenzione lordo (ESL), al 29,5 per cento.
Al riguardo ricorda che la disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese stabilisce, per ogni categoria di agevolazione, un livello di intensità dell'aiuto pubblico che l'Unione europea ritiene ammissibile; l'intensità dell'aiuto, che è espressione del rapporto tra l'investimento totale ammissibile all'aiuto e l'importo dell'agevolazione concessa, è misurata attraverso il metodo dell'equivalente di sovvenzione lordo (ESL), con il quale si intende il valore totale dell'agevolazione (cioè il totale dei flussi monetari attualizzati erogati dal soggetto pubblico) concessa ad un'impresa, al lordo delle tasse, in rapporto al totale dell'investimento. Pertanto la norma del secondo periodo del comma 2 deve intendersi nel senso che, per le imprese agricole destinatarie del credito d'imposta, il totale delle agevolazioni loro spettanti, comprese quelle di natura tributaria (e, quindi, anche il credito d'imposta), non deve superare il 29,5 per cento degli investimenti ammessi all'agevolazione.
Il secondo periodo del comma 2 precisa inoltre che alle operazioni di investimento agevolate ai sensi dell'articolo non si applicano né il comma 274 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, ai sensi del quale il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate è commisurato nella quota di costo eccedente gli ammortamenti dedotti, né taluni commi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, i quali disciplinano le modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti effettuati in tutto il territorio nazionale da imprese agricole.

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In merito alle misure agevolative di cui al comma 1, segnala l'opportunità di coordinare meglio tali previsioni con quelle di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge finanziaria 2007, considerato che il credito d'imposta previsto da quest'ultima disposizione estende a favore degli imprenditori agricoli una disciplina contrassegnata da investimenti in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge in esame è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale.
Peraltro, poiché l'intensità del beneficio è pari ad un valore ESL del 29,5 per cento, rileva come il beneficio previsto sembri maggiore rispetto a quello garantito dall'articolo 5 del decreto - legge n. 78 del 2009, che per i soggetti IRES è pari al 27,5 per cento della metà del valore dell'investimento.
Il comma 3 prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per «l'attivazione del presente articolo».
In merito alla formulazione del comma 3, rileva l'opportunità di correggerla, nel senso di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge e di prevedere che l'Agenzia delle entrate attivi le procedure per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo.
Il comma 4 contiene una modifica di coordinamento al predetto comma 1075 della legge n. 296 del 2006, nel senso di prevedere che il limite finanziario per la fruizione del credito d'imposta da parte degli imprenditori agricoli, fissato in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si estende anche al 2010.
Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dall'articolo determinati in 500 milioni di euro per il 2010, 900 milioni per il 2011 e 100 milioni per il 2012, la quale è effettuata a valere sulle risorse per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare circolante di cui all'articolo 1 del decreto - legge n. 5 del 2009.
L'articolo 4-bis amplia l'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 188, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi della quale l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa può rinegoziare i mutui accesi dalla Cassa depositi e prestiti in favore delle cooperative di produzione e lavoro ed alle società costituite prevalentemente da giovani fino ai 35 anni, aventi sede ed operanti nei territori meridionali, che realizzino progetti per la produzione nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi.
In particolare la modifica rispetto al testo vigente della disposizione riguarda il fatto che la rinegoziazione può riguardare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 e non più solo quelli accesi entro il 31 dicembre 2004.
L'articolo 7-ter prevede la proroga dal 31 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 dell'agevolazione contributiva in favore dai datori di lavoro agricolo nei territori montani, costituita dalla riduzione dei premi contributivi dovuti dai predetti soggetti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dalla predetta agevolazione si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale è attualmente finalizzato a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accisa ridotta sul bietanolo di origine agricola, sull'etero etilterbutilico di origine agricola e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.
L'articolo 7-quater prevede che il canone ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e) del Testo unico della legge sulla pesca di cui al regio decreto n. 1604 del 1931 (che ammonta a lire 1.000), si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura ed analoghe, nonché per la realizzazione di manufatti per il mantenimento, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

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Ai sensi del comma 2 tale disposizione si applica retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati della disposizione, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2010, individuata mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente delle autorizzazioni di spesa rifinanziate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).
L'articolo 7-quinquies interviene sulla previsione di cui all'articolo 2, comma 506, della legge n. 244 del 2007, relativa alla sanatoria per la chiusura dei contenziosi in materia di previdenza agricola.
In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 prevede che le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito, ai sensi del predetto comma 506, all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la quota di debito stralciata contribuisce a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata, ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo ed in quelli seguenti, comunque non oltre il quarto. In tale ultimo caso le quote di reddito sono maggiorate del 2,5 per cento.
L'articolo 7-sexies riapre i termini per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni, prevedendo che tale possibilità, finora applicabile ai terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2008, si estenda ai terreni posseduti alla data del 1o gennaio 2009. Conseguentemente si prevede che i versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva, ora decorrenti dal 31 ottobre 2008, decorrano dal 31 ottobre 2009 e che il termine per la redazione e il giuramento della perizia sul valore dei terreni, ora fissato al 31 ottobre 2008, sia stabilito al 31 maggio 2010.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (vedi allegato 1).

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il provvedimento, come risultante dai numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente, contenga alcune norme le quali riguardano direttamente scelte di politica tributaria che dovrebbero più opportunamente essere valutate dalla Commissione Finanze. Rileva quindi l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere a), b), e d) della proposta di parere formulata dal relatore, al fine di fornire indicazioni più stringenti alla Commissione Agricoltura in merito a tali aspetti.

Alberto FLUVI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal Presidente, rilevando come la trasformazione di alcune delle osservazioni in condizioni costituisca un elemento decisivo per orientare la posizione del proprio gruppo sulla proposta di parere: qualora infatti il relatore non intendesse modificare la propria proposta, il gruppo del PD si vedrebbe costretto ad esprimere su di essa un voto contrario, mentre, nel caso in cui la proposta fosse riformulata nel senso indicato dal Presidente, il gruppo esprimerebbe un voto di astensione.
Più in generale sottolinea come il provvedimento in esame risulti completamente modificato rispetto al testo originario del disegno di legge C. 2260, e come molte delle norme onerose introdotte dalla Commissione Agricoltura risultino prive di copertura finanziaria, e dunque difficilmente possano superare il vaglio della Commissione Bilancio, mentre, in altri casi, le risorse finanziarie sono individuate attraverso meccanismi di sapore bizantino, con i quali si modificano le finalizzazioni di stanziamenti già indirizzati al settore agricolo, ad esempio utilizzando i limiti di spesa destinati a coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul biodiesel.

Cosimo VENTUCCI (PdL) concorda con il suggerimento del Presidente, rilevando come il provvedimento, che è stato completamente modificato dalla Commissione

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di merito, difficilmente potrà superare indenne l'esame da parte della Commissione Bilancio per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, accoglie i suggerimenti del Presidente, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere nel senso di trasformare le osservazioni di cui alle lettere a), b), e d) in condizioni (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) valuta positivamente le modifiche apportate dal relatore alla sua proposta di parere, dichiarando su di essa il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.20.