CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2009
241.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 16.50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le «Autostrade del mare» ed il «Corridoio verde».
L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, salvo le attività di trasporto marittimo

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legalmente riservate a ciascuna delle Parti (ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez).
L'articolo 3, in particolare, prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 13, che prevede l'istituzione di una Commissione marittima mista competente per ogni controversia sull'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo, precisando che in mancanza di intesa all'interno della Commissione la controversia sarà demandata alla risoluzione per via diplomatica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
C. 2852, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987. L'articolo 3 riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo e l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ricordo che il provvedimento è già stato approvato dal Senato il 21 ottobre scorso. Un analogo disegno di legge di ratifica (A.C. 3165) era stato presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, ma il suo iter di approvazione non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l'Argentina del 9 dicembre 1987. L'addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all'esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall'Italia, per l'esecuzione di sentenze contumaciali.
La questione appare rilevante poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizione riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (A.S. 1770) i responsabili di gravi reati.
Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d'inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento

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contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.
Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.
L'articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non siano stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'estradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).
Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato - attraverso appositi controlli - che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che - nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria - lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà.
È previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.
L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il testo contiene una serie di disposizioni tra loro eterogenee accomunate dalla finalità di essere volte al rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Si tratta in massima parte di disposizioni introdotte nel testo dalla Commissione di merito. Considerato che l'interesse della Commissione Giustizia si limita unicamente a quelle di natura sanzionatoria, la relazione, così come la proposta di parere, farà riferimento solo a queste.
L'articolo 1-ter al comma 3 interviene sull'articolo articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, aggiungendo due nuovi commi. Si tratta delle disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, si prevede che non si realizza non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 in alcuni casi. Il comma 2 prevede che «chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto». Secondo il testo in esame tale sanzione non sarebbe applicabile nel caso in cui il Consorzio di Tutela abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la

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smarchiatura del prodotto ovvero qualora il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzi o di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.
La disposizione non presenta problemi, trattandosi di una individuazione per legge degli ambiti applicativi di una disposizione sanzionatoria di natura amministrativa.
Di competenza della Commissione Giustizia è anche l'articolo 2 diretto al rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta ed all' istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. In particolare, al comma 1, modificando l'articolo 6 della legge n. 138/1974, raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Su tale disposizione non vi è nulla da segnalare.
Suscita invece delle perplessità l'introduzione del comma 1-bis nell'articolo 2 in quanto viene posto un divieto finalizzato a tutelare i consumatori senza prevedere delle sanzioni in caso di violazione del divieto. In particolare, si stabilisce che «al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni». Si potrebbe prevedere una osservazione volta a chiarire le conseguenze in caso di violazione del divieto.
Rientrano nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5-bis, contenente disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii.
Il comma 6, al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sostituisce gli articoli da 3, 32, 33 e a 35 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera.
Le modifiche all'articolo articolo 31 si limitano ad un aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui chi eserciti la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta. La sanzione - attualmente (rapportandola all'euro) da lire 200.000 a lire 2.000.000 - è diventata da da euro 2.000 a euro 6.000. È stata aumentata anche la sanzione relativa alla fattispecie della violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, portandola al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, in luogo di quella attuale del pagamento di una somma lire 100.000 a lire 300.000.
Anche per l'articolo 32 vi è un mero aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, che diviene il pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Si tratta delle fattispecie relative alla condotta di chi omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti o di chi viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri.
Le modifiche all'articolo 33 non si limitano all'incremento della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto viene soppressa una clausola di salvaguardia comunque utile al fine di ridurre dubbi applicativi nel caso in cui sia applicabile anche una sanzione penale. Si tratta della condotta posta in essere da chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17. Si prevede la sanzione

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amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 (anziché lire 40.000) per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000 (anziché lire 200.000). È stata soppressa correttamente l'espressione 2 salvo che il fatto costituisca più grave reato», considerato che si tratta di illecito amministrativo e non penale.
Tuttavia, appare opportuno sostituire tale clausola con quella «salvo che il fatto costituisca reato». In questo caso appare opportuno applicare la sola sanzione penale.
È inoltre sostituito l'articolo l'articolo 35, stabilendo che indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti ad esso, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera, o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Rispetto all'attuale formulazione viene fatto riferimento a predetti articoli 19 e 55 e la competenza ad applicare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione è spostata dal Prefetto ai Servizi fitosanitari regionali, i quali si attiveranno a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 reca l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L'articolo 19 prevede che chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto deve essere in possesso di apposita autorizzazione. L'articolo 55 stabilisce che gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonché per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui ad un allegato. Si potrebbe eliminare il riferimento all'articolo 55.
Si stabilisce inoltre che si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Secondo questa disposizione, quando è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravità del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata. Si tratta quindi di una estensione dell'applicabilità di tale disposizione nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attività sementiera, o in caso di recidiva.
Il comma 7 è diretto a modificare il Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, introducendo l'articolo 47-bis. Secondo tale disposizione, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito da una serie di articoli del medesimo decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre è abrogato l'articolo 54 considerato

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che questo contiene le disposizioni sanzionatorie di cui al predetto articolo 47-ter.
Il comma 8 interviene sull'articolo 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva». Le sanzioni penali sono sostituite da sanzioni amministrative.
All'articolo 6 segnala che il comma 6, stabilisce che al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
In sostanza tale disposizione è volta a modificare la norma processuale secondo cui le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, del'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. A queste forze di polizia si aggiunge, pertanto, il Corpo forestale che diverrebbe una componente di ciascuna sezione di polizia giudiziaria indipendentemente dalla natura delle indagini poste in essere. Si ricorda che attualmente il personale del Corpo forestale ha già la qualifica di Polizia giudiziaria e pertanto può essere applicato presso le sezioni di Polizia giudiziaria in tutti quei casi in cui le indagini abbiano ad oggetto reati che ledono interessi tutelati proprio dal Corpo forestale. Ciò significa che la giustificazione prevista dal comma 6 per legittimare la modifica della norma sulla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria non può essere condivisa. Si ribadisce, a tale proposito, che quando le indagini sono volte alla repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale possono essere distaccati alle sezioni di polizia giudiziaria. Non sussistendo una ragione obiettiva per estendere ulteriormente ad altri corpi dello Stato la legittimazione ad essere componenti delle sezioni di polizia giudiziaria per qualsiasi reato che sia oggetto di indagine. Propone pertanto la soppressione di tale disposizione.
Osserva inoltre che rilevato che il comma 6-bis prevede che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le sezioni di Polizia giudiziarie siano composte anche da personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma. Osserva altresì che tale disposizione non è condivisibile per le stesse ragioni per le quali si ritiene di dover sopprimere il comma 6.
L'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.
Ricorda i due più recenti interventi del legislatore sulle disposizioni sanzionatorie previste da questa legge. Nel 1999 (articolo 1, decreto legislativo n. 507 del 1999) il legislatore ha operato una depenalizzazione di tutte le violazioni previste come reato dalla legge n. 281/63, che sono state così trasformate in illecito amministrativo. Due anni più tardi, il decreto-legge n. 1 del 2001, emanato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta «mucca pazza») ha nuovamente qualificato come reati alcune delle fattispecie già depenalizzate.
Segnala che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, il Senato aveva approvato una disposizione (articolo 4-terdecies) che interveniva sull'apparato sanzionatorio della legge n. 281 del 1963. Sul provvedimento, la Commissione Giustizia della Camera aveva espresso parere favorevole, con tre osservazioni tutte riferite

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all'articolo 4-terdecies (seduta dell'11 dicembre 2008). Tale disposizione è stata successivamente soppressa nel corso dell'esame alla Camera. La disposizione in commento in parte riprende il contenuto di tale norma, tenendo conto del sopra richiamato parere.
Il comma 1 sostituisce l'articolo 22 della legge, che prevede le sanzioni per la vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge. Si ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 22 è frutto della novella apportata dal decreto legge n. 1 del 2001, adottato per fronteggiare la c.d. emergenza «mucca pazza», che ha configurato le violazioni come reati, sanzionati con l'ammenda.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di condividere la relazione dell'onorevole Contento con particolare riferimento alla parte in cui viene espressa la netta contrarietà alla disposizione secondo cui il Corpo forestale debba essere inserito tra le forze di polizia facenti parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al pari della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Non avrebbe senso, a suo parere, prevedere una competenza generalizzata del Corpo forestale per tutte le indagini di polizia giudiziaria. A tale proposito ricorda che il secondo comma dell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale consente di distaccare ufficiali ed agenti del Corpo forestale alle sezioni di polizia giudiziaria nel caso in cui le indagini dovessero avere ad oggetto reati rientranti nell'ambito di competenza di tale Corpo.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere la relazione dell'onorevole Contento salvo nella parte in cui non viene evidenziata in senso negativo la depenalizzazione prevista dall'articolo 7 del testo trasmesso dalla Commissione con particolare riferimento all'articolo 23 della legge n. 281 del 1936 relativo al caso in cui dalla violazione delle disposizioni sulla produzione ed il commercio dei mangimi sia derivato un grave pericolo per la salute umana.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva che le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 7 fanno sempre salva l'applicazione della norma penale qualora il fatto punito con una sanzione amministrativa costituisca anche reato. Ciò significa che la sanzione amministrativa troverà applicazione solamente in casi marginali ed in particolare nei casi in cui non siano pregiudicati beni giuridici meritevoli di tutela penale. Comunque ritiene che le preoccupazioni appena espresse dall'onorevole Ferranti possano trovare corrispondenza nella parte motiva del parere. Pertanto, anche tenendo conto dei rilievi dell'onorevole Ferranti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.