CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2009
240.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, ricordando che, in prima lettura, è stato approvato all'unanimità dal Senato.
La proposta di legge in esame si articola in tre Capi.
Il Capo I (articoli 1-12) modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) e n. 44 del 1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Sulla base delle modifiche approvate dalla Commissione di merito risultano soppressi gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della proposta di legge approvata dal Senato.
Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali. Il Capo III, infine,è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pag. 54

Per quanto riguarda le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, si segnalano in particolare le seguenti.
L'articolo 1, che è diretto a modificare la disciplina del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura novella la prima delle leggi citate (in particolare gli articoli 14, 15, 16 e 17), al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti (prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale); di anticipare i tempi di erogazione del mutuo, di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia dalla legge 575/1965; di escludere la revoca del beneficio nel caso di archiviazione del procedimento penale nelle ipotesi previste dall'articolo 1, sempre che sussistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine al danno subito dalla vittima dell'usura.
La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi - nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia - indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato.
L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
L'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.
L'articolo 12 novella l'articolo 135 del cosiddetto Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio (oltre che per frode) comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Passando al Capo II della proposta di legge, che reca come gia accennato una nuova forma di concordato per porre rimedio ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile e alla definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, il progetto di legge contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei (articolo 13).
L'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura nei seguenti: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura di composizione della crisi.
L'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori ,prevedendo anche la possibilità del ricorso ad uno o più garanti (che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo), se i beni o i redditi del debitori non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano.
L'articolo 16 prevede il deposito della proposta di accordo (e degli altri documenti indicati) presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore;

Pag. 55

l'articolo 17 delinea il procedimento successivo a tale adempimento, prevedendo in particolare la fissazione da parte del giudice dell'udienza e la relativa comunicazione ai creditori, la sospensione delle azioni esecutive e l'esclusione di sequestri conservativi sul patrimonio del debitore per un periodo non superiore a 120 giorni dall'udienza stessa; l'articolo 18, sul raggiungimento dell'accordo prevede che entro 15 giorni dall'udienza che ha sospeso ogni azione esecutiva, i creditori devono comunicare all'organismo di composizione della crisi il proprio assenso o dissenso alla proposta di accordo; la medesima disposizione richiede, per l'approvazione della proposta l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il settanta per cento dei crediti.
L'articolo 19 attribuisce all'organismo di composizione della crisi il compito di trasmettere al giudice una relazione nella quale dà conto della percentuale di accettazione dell'accordo; spetta al giudice l'omologazione dell'accordo, disporre in ordine alla sua pubblicazione e decidere sugli eventuali reclami. Per quanto riguarda gli effetti dell'accordo, la medesima disposizione stabilisce che dalla data di pubblicazione dell'accordo e fino alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento, non sia possibile agire in via esecutiva nei confronti del debitore, né disporre sequestri conservativi del suo patrimonio o acquistare diritti di prelazione (effetti che vengono meno in caso di mancato pagamento dei creditori estranei ovvero di risoluzione dell'accordo).
L'articolo 20 che regola l'esecuzione dell'accordo,prevede la nomina di un liquidatore da parte dell'organismo di composizione della crisi nel caso in cui per dar corso all'accordo sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento. L'articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo.
Gli articoli 22-24 disciplinano la costituzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali soggetti possono essere costituiti ad hoc da enti pubblici e devono essere iscritti in apposito registro presso il Ministero della giustizia (che dovrà essere disciplinato con regolamento ministeriale). Le camere di conciliazione presso le camere di commercio, i segretariati sociali per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché gli ordini professionali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti ed esperti contabili, a domanda, sono iscritti di diritto nel registro. Le funzioni di tali organismi consistono nel complesso delle attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, con particolare riferimento alla predisposizione del piano di ristrutturazione da proporre ai creditori. Spetta, inoltre, all'organismo attestare la fattibilità del piano (previa verifica della veridicità dei dati comunicati dal debitore), pubblicizzare la proposta e l'eventuale accordo collaborando con il giudice nel corso del procedimento presso il tribunale, nonché, in via generale, risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
L'articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge e nel rispetto del codice della privacy e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi.
Il nuovo articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della commissione di merito, consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite relative ai crediti e prevede l'esenzione da imposte e tasse delle operazioni e degli atti connessi alla descritta procedura.
L'articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore - finalizzate a ottenere l'accesso alla procedura o tenute nel corso della medesima o connesse al mancato rispetto dei contenuti dell'accordo - nonché delle false attestazioni del componente dell'organismo di composizione della crisi in ordine alla

Pag. 56

veridicità dei dati in essa contenuti ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.
L'articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali, demandando al Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere svolti dagli stessi in via esclusiva, e prevedendo che, prima di tale data, tali compiti possano essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. La medesima disposizione prevede, inoltre, la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione della legge.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 ottobre 2009.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.15.