CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame rilevando che essa contiene un'articolata riforma della disciplina della contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paesi all'Unione europea, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione. In particolare, sottolinea che la proposta di legge delinea una riforma della contabilità

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pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli.
Segnala che il provvedimento dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale. Conseguentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Gli strumenti della programmazione finanziaria indicati dalla proposta di legge sono i seguenti: la relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno e che rappresentando il documento di programmazione economico finanziaria almeno triennale, andrebbe a sostituire il DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre, che tuttavia il Senato ha reso indipendenti dalla manovra finanziaria; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.
Al riguardo osserva che sono particolarmente rilevanti le novità riguardanti il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, la proposta di legge conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, prevista alla normativa di riforma del 1997 - che attualmente sono 25 per lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri) - ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici (attualmente 10 per il Ministero degli Affari esteri), rappresentati dalle tre Missioni che afferiscono allo stesso dicastero.
Sottolinea pertanto che l'affidamento della realizzazione di ciascun programma è rimessa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, che deve corrispondere all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero, nel caso del Ministero degli Affari esteri, le direzioni generali. L'univoca corrispondenza tra programma di spesa e centro di responsabilità cui sembra tendere, in prospettiva la riforma oltre a permettere di superare la frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di conseguenza, il venir meno di programmi di spesa interministeriali. In questo modo si formalizza la revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle spese per missioni e programmi e delle entrate sulla base della ricorrenza (a seconda che siano entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e della tipologia dell'entrata medesima.
Segnala poi che il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene inoltre facoltativo ed eventuale. Per quanto concerne la disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, da un lato, è confermato l'attuale elenco delle modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali, riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È

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inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti. Non è invece più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria, contenuto nell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, venendo così in sostanza la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.
Rileva che all'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto - con ciò parzialmente innovando rispetto alla disciplina di cui all'articolo 11-ter, comma 7, legge n. 468 del 1978 - che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.
Per le leggi di delega, la proposta di legge prevede - sia pure con alcune specificazioni - il principio per cui la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi deve essere individuata dalla legge di delega. È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare e di contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.
Con riferimento all'adempimento degli obblighi internazionali, rientrante nella competenza di questa Commissione, segnala che è confermata, con riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera a), la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti aventi tale finalità.
Rilevante è altresì la disposizione derogatoria che consente, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce, purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo (articolo 19, comma 3, secondo periodo). Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, infine, le spese per obblighi internazionali, rientrando negli oneri inderogabili, non sono rimodulabili nell'ambito della dotazione di ciascun programma.
La proposta di legge prevede nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica. Per ciò che attiene al controllo parlamentare, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta l'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, composta da venti componenti designati dai Presidenti delle due Camere.
Per ciò che attiene al monitoraggio da parte degli organi amministrativi, il provvedimento in esame implementa, all'articolo 15, le funzioni della Ragioneria Generale dello Stato, cui sono attribuite una serie di nuove attività ai fini del monitoraggio e della valutazione della spesa, che si estrinsecherà nella definizione di una serie di indicatori di performance riguardanti ciascuna amministrazione e finalizzati alla valutazione ex post del conseguimento degli obiettivi finanziari.
In considerazione di quanto esposto, ribadisce che la proposta di legge è stata elaborata alla luce dell'esperienza maturata in Parlamento in occasione dell'esame di provvedimenti in tema di contabilità e finanza pubblica e formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione di cui dà lettura (vedi allegato) e di cui auspica l'approvazione da parte della Commissione.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, ne preannuncia il voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario agli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea. Segnala inoltre che il collega Picchi per ragioni di salute ha rinunciato all'incarico di relatore, che sarà assunto in sua vece dal collega Pianetta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando preliminarmente che esso esprime lo spirito che ha contrassegnato l'avvio nel luglio del 2008 dell'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo, promossa dalla presidenza francese e seguita con attenzione da questa Commissione. Ricorda a tal proposito che la Camera dei deputati e l'Assemblea del Popolo egiziano hanno firmato un Protocollo di cooperazione nel 1999 a Roma che ha previsto la costituzione di un Gruppo di collaborazione parlamentare, composto da membri di entrambe le Camere, che per la parte italiana è da lui stesso presieduto. Inoltre, il disegno di legge si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altre iniziative di cooperazione in corso con la controparte egiziana, quali il progetto delle «Autostrade del mare» che costituiscono un servizio di trasporto marittimo alternativo alla viabilità ordinaria su strada tra gli Stati europei che si affacciano sul Mar Mediterraneo ed il progetto «Corridoio verde», che rappresenta una via preferenziale per i flussi di esportazioni ortofrutticole egiziane - non concorrenziali o fuori stagione - verso il mercato italiano o attraverso l'Italia verso i mercati europei; nonché dei flussi dei prodotti agricoli, parimenti non concorrenziali, dall'Italia verso l'Egitto.
Sottolinea che la struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulata sullo schema base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi. Venendo ad un sintetico esame dell'articolato, mette in rilievo, in particolare, le disposizioni introdotte dell'articolo 3 in base alle quali ognuna delle Parti si impegna a garantire un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, assicurando

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altresì un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi.
A tal proposito, pur nella consapevolezza che si tratta di questione non direttamente oggetto del provvedimento in titolo, rivolge al rappresentante del Governo un appello affinché l'Italia si faccia parte attiva presso gli interlocutori della sponda sud per affrontare e risolvere il disastro ambientale prodottosi nel bacino mediterraneo alla luce della scoperta di «fosse» inquinanti in cui negli anni sarebbero stati sversati rifiuti altamente tossici e radioattivi.
Sottolinea che l'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.
Proseguendo nell'esame del disegno di legge, segnala che l'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base reciproca, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciononostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Con ciò il provvedimento mostra di tenere nella giusta considerazione una pluralità di questioni assai sensibili, che, seppur non strettamente attinenti agli scambi marittimi, non possono essere eluse in un approccio serio alla cooperazione tra i due Paesi. Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, che per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione e quelli egiziani del Passaporto dei marittimi. Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.
Segnalando un aspetto a suo avviso piuttosto importante, ricorda che in entrambi i casi l'Italia fa salva la necessità di uniformarsi al rispetto del regolamento comunitario n. 415 del 2003 in materia di rilascio di visti alla frontiera. Inoltre, entrambe le Parti si riservano di poter negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona ritenuta indesiderabile e comunque si impegnano a cooperare ampiamente della prevenzione e repressione del contrabbando di migranti via mare. Osserva che la norma testé considerata assume rilievo centrale nell'economia del disegno di legge in quanto affronta il tema della tratta dei «nuovi schiavi», destinati a restare senza identità e cittadinanza, che si affidano ai trafficanti percorrendo le rotte commerciali alla ricerca di un futuro migliore. Al riguardo stigmatizza la superficialità di una certa politica che non sa affrontare tale problematica in tutta la sua drammaticità. Rivolgendosi al collega onorevole Colombo, nella sua qualità di presidente del Comitato permanente sui diritti umani, sottolinea come tale fenomeno rappresenti un'anomalia del cosiddetto mondo civile e globale che rifiuta di guardare questa sorta di «malformazione» del

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corpo sociale. Nella consapevolezza circa l'inemendabilità del testo dell'Accordo, auspica che il Governo in sede di attuazione applichi le norme in modo da offrire un'interpretazione inequivoca della nozione di «contrabbando di migranti».
Osserva, infine, che, qualora un membro dell'equipaggio commetta sulla propria nave un reato durante l'attraversamento delle acque territoriali dell'altra Parte contraente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che riguarda segnatamente la giurisdizione penale a bordo di una nave straniera e prevede di norma il non esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale. Al riguardo, osserva altresì che sarebbe auspicabile operare un'armonizzazione tra i due sistemi per garantire la conformità agli standard minimi previsti dal diritto internazionale.
Passa ad esaminare l'articolo 10, che tratta l'eventualità di incidenti e fissa la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza. L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Segnala che il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segnala infine che la ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, non comporta oneri aggiuntivi, poiché per la partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti a legislazione vigente iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In considerazione di quanto osservato, auspica un sollecito iter del provvedimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle apprezzabili considerazioni del relatore in particolare per quanto concerne l'ampiezza dell'Accordo che esprime l'attenzione prioritaria data dal Governo al tema della sicurezza dei mari, senza trascurare i temi umanitari, e conferma le ottime relazioni commerciali ma anche il legame di fiducia e reciproca comprensione che esiste tra i due Paesi.

Furio COLOMBO (PD) esprime apprezzamento al collega Malgieri per le parole a lui rivolte in merito alla necessità di dare il giusto risalto alla questione dei diritti umani anche se appena accennata dalle norme del provvedimento. Come già emerso nel dibattito sull'Accordo tra Italia e Libia, non vi è dubbio che nel Mediterraneo si sta consumando una tragedia umana che colpisce migliaia di persone il cui destino è in bilico essendo colpite da espulsione da parte di tutti i Paesi. Ringrazia anche il sottosegretario Craxi per la ribadita attenzione del Governo ai temi umanitari.

Paolo CORSINI (PD) è soddisfatto per l'illustrazione del relatore, che mostra di essere andato oltre una presentazione meramente «notarile» del disegno di legge in titolo e ha svolto una riflessione profondamente condivisibile. Al riguardo,

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esprime l'amarezza per la difficoltà di registrare un'analoga sintonia di visione nell'intero schieramento di maggioranza che su questioni come quella dei respingimenti esprime talvolta opinioni inconciliabili con quelle dell'opposizione.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, rassicura il collega Corsini circa l'idem sentire che connota il confronto presso la Commissione affari esteri sulle tematiche umanitarie che debbono essere considerate «pre-politiche», ma che poi i singoli sono certamente liberi di declinare come preferiscono. Sottolinea a tal proposito come vi siano questioni universali che vanno oltre un mero approccio di maggioranza o di opposizione.

Gianpaolo DOZZO (LNP) esprime il consenso del suo gruppo sul provvedimento in titolo che si colloca nel solco di precedenti accordi siglati con l'Egitto. Quanto al tema della sicurezza dei mari e del controllo sul fenomeno del traffico di migranti, sottolinea che si tratta di una questione doverosa che non può essere elusa. Segnala l'importanza di operare inoltre controlli sulle derrate di prodotti agricoli provenienti dall'Egitto considerato la carica concorrenziale che possono avere prodotti che vengono immessi nei nostri mercati ma che possono essere ottenuti con pratiche agricole da noi vietate. Ritiene che su tale delicata questione possa essere valutata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Gennaro MALGIERI (PdL), relatore, riconoscendo al collega Dozzo particolare sensibilità e conoscenza della materia in considerazione della sua esperienza di sottosegretario alle politiche agricole, ribadisce quanto segnalato nella relazione illustrativa sull'attenzione per i temi della concorrenza e della produzione agricola.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.
C. 2852 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame segnalando che il Protocollo in esame è inteso a risolvere, attraverso un addendum alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987, una serie di problemi sorti in relazione all'esecuzione di alcune sentenze contumaciali. La questione si è posta poiché l'ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l'istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (rebeldia) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d'inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l'esito negativo per una serie di domande di estradizioni riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge originario i responsabili di gravi reati.
Sottolinea che il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, mira a contemperare questa diversità d'inquadramento che connota i sistemi giuridici dei due Paesi, risolvendosi in una presa d'atto, da parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani. Passando ad esaminare l'articolato, segnala che l'articolo 1 prevede

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che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1). L'estradizione deve essere concessa quando, in base all'ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2). Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l'imputato sia stato informato dell'udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato - attraverso appositi controlli - che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell'ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che - nei casi in cui la presenza dell'imputato fosse stata considerata necessaria - lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l'assenza dell'imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà. Rileva che è previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni. L'articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.
Osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987. Ricorda che un analogo disegno di legge di ratifica era stato presentato alla Camera nel corso della precedente legislatura, ma il suo iter di approvazione non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Rileva che l'articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, condividendo quanto illustrato dal relatore, sollecita la tempestiva ratifica del Protocollo in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame che consente di ovviare ad una discrepanza tra due ordinamenti, che troppe volte nel passato ha impedito alla giustizia di fare il proprio corso, ed è conforme al principio del giusto processo e delle necessarie garanzie di difesa per l'imputato.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti in ordine all'attuazione del Protocollo, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per ottenere l'estradizione.

Renato FARINA (PdL), relatore, sottolinea che il provvedimento consente di risolvere questioni pregresse ed è mirato ad ottenere la condanna dell'imputato che, pur informato del procedimento a suo carico e nel presupposto del pieno rispetto delle garanzie previste a tutela del suo diritto di difesa, resti contumace.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala che l'Argentina ha già completato la procedura necessaria all'entrata in vigore dell'Accordo.

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Renato FARINA (PdL), relatore, ricorda alla Commissione il caso del dittatore argentino Videla e dei militari rei di persecuzioni nei confronti degli oppositori del regime.

Gennaro MALGIERI (PdL) osserva a tal proposito che la vicenda richiamata dal relatore riguarda il reato di genocidio che è perseguibile in base al diritto internazionale umanitario.

Gianpaolo DOZZO (LNP) conferma le perplessità avanzate circa le modalità di attuazione.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.