CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02019 Palomba e Messina: Sul concorso per titoli relativo a 320 posti di ausiliario A1 e di 50 posti di operatore giudiziario B1 indetto dal Ministero della giustizia.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Federico PALOMBA (IdV) replica al rappresentante del Governo, ringraziandolo

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per la tempestività della risposta fornita, dalla quale, rileva con soddisfazione, risulterebbe che in futuro non si dovrebbe luogo a nuovi concorsi, ma si attingerà dalle graduatorie di concorsi già effettuati anche eventualmente prorogando l'attuale termine di chiusura della stessa.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Paniz, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il provvedimento in esame.
La proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2555, «Legge di contabilità e finanza pubblica», approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009, contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.
Passando ad un sintetico esame del contenuto, osserva che il provvedimento contiene, anzitutto, una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. Dispone, inoltre, che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale.
Gli strumenti della programmazione finanziaria previsti dal provvedimento sono: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF); la Decisione di finanza pubblica, sostitutiva del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.
La proposta di legge prevede il Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, tramite il coinvolgimento dei diversi livelli di governo in sede di elaborazione degli obiettivi programmatici, nonché rilevanti novità in ordine non solo al contenuto ed all'articolazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione dello Stato, ma anche alla disciplina della copertura finanziaria delle leggi.
Sono delineate nuove misure volte ad implementare il controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, nonché nuove disposizioni in materia di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali. Segnalo in particolare la delega per la riforma dell'attuale disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1999, e l'introduzione di una nuova disciplina razionalizzata del sistema dei controlli preventivi e successivi sulle spese delegate.
La proposta di legge introduce, inoltre, la definizione dei saldi di cassa del settore

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statale e del settore delle amministrazioni pubbliche e introduce strumenti di programmazione dei flussi di cassa.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala le seguenti disposizioni sanzionatorie: articolo 10, comma 8; articolo 49, comma 2 e articolo 51, comma 1, lettera c).
Ricorda inoltre che, svolgendosi l'esame in sede consultiva, le predette disposizioni definiscono l'ambito di competenza di questa Commissione, nel senso che la Commissione è chiamata ad esaminare i profili tecnico-giuridici di quelle disposizioni sanzionatorie e non le scelte di merito alla base del provvedimento. Inoltre, il parere espresso riguarderà le disposizioni rientranti nella competenza della Commissione, non il provvedimento nel suo complesso.
L'articolo 10 disciplina la Decisione di finanza pubblica (che, come detto, sostituisce il DPEF). I commi da 6 a 9 recano, più specificamente, la previsione di una serie di elementi informativi che dovrebbero completare il contenuto della DFP. Il comma 7, in particolare, prevede un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, mentre il comma 8 dispone che in una apposita sezione del citato quadro riassuntivo sia esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. I Ministeri competenti sono quindi tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato in oggetto entro il 30 giugno. La disposizione sanzionatoria di competenza della Commissione giustizia, contenuta nel comma 8 in esame, prevede che in caso di mancata comunicazione dei predetti dati sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
L'articolo 49 riguarda il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi. Il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.
L'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa. Tra i principi e criteri direttivi si segnalano quelli di cui al comma 1, lettere b) e c).
In particolare, la lettera b) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa. La lettera c) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate.

Manlio CONTENTO (PdL) mentre non rileva particolari problemi sulla sanzione di cui all'articolo 10, comma 8, esprime tuttavia perplessità sulla formulazione della sanzione prevista dall'articolo 49. Sottolinea come, al comma 1, appaia opportuno sopprimere le parole «al massimo», risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire «entro dieci giorni dalla stipula»; come al medesimo comma, inoltre, occorra chiarire, nel caso in cui le parole «ove disponibile» debbano intendersi

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riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; come sia altresì opportuno chiarire che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione. Al comma 2, inoltre, ritiene inutile la distinzione fra ritardo e omissione.
Quanto alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 1, lettere b) e c), sottolinea l'opportunità che nella delega sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo.

Cinzia CAPANO (PD) rileva che le disposizioni sanzionatorie in esame appaiono al contempo indefinite e inefficaci. Ritiene quindi opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico COSTA (PdL), relatore, osserva che il testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali è il risultato di un approfondito esame istruttorio che ha portato ad una riformulazione sostanziale del testo originario condivisa dall'unanimità dei gruppi.
In particolare la proposta di legge n. 465, presentata dall'onorevole Formisano, mira nel suo contenuto originario ad estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione dei reati elettorali di cui all'articolo 100 della legge elettorale per i comuni, anche ai reati elettorali contemplati dal testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, per i quali attualmente nulla di specifico è disposto in materia di prescrizione.
Scopo della proposta di legge, come dichiarato nella relazione illustrativa, è infatti quello di uniformare i due sistemi fissando per tutti i reati previsti dalle diverse leggi elettorali i termini di prescrizione individuati dall'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
Il secondo comma del citato articolo 100 dispone testualmente che «l'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione». Inoltre la predetta disposizione contiene (al primo comma) una norma di carattere processuale che prevede la possibilità per tutti gli elettori di «promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile» per i medesimi reati elettorali. Anche questa previsione si dovrebbe estendere alle elezioni politiche, dal momento che la proposta di legge in esame dispone l'applicazione di tutto l'articolo 100 citato ai reati elettorali previsti dal testo unico del 1957.

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Ricorda come nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionale sia stata condivisa da parte di tutti i gruppi e del Governo l'opportunità di eliminare discrasie tra la disciplina elettorale in materia penale riferita alle elezioni amministrative e quella inerente alle elezioni politiche. Tuttavia, anziché estendere la peculiare e forse non proprio lineare disciplina di cui all'articolo 100 della legge elettorale per i comuni ai reati elettorali relativi alle elezioni politiche, si è ritenuto opportunamente di sopprimere il predetto articolo 100. In tal modo si intende eliminare la disparità di trattamento tra fattispecie di reato identiche che si differenziano unicamente per il tipo di competizione elettorale alla quale si riferiscono. Da tale disparità di trattamento deriva, come già sottolineato, una diversità anche tra i regimi di prescrizione.
Opportunamente la Commissione Affari costituzionali tra i due regimi prescrizionali, quello biennale previsto dall'articolo 100 per i reati elettorali inerenti alle elezioni comunali e quello ordinario applicabile ai reati elettorali previsti dalle norme per l'elezione della Camera dei deputati, ha optato per il secondo.
Prima di concludere, sottolinea che l'eliminazione della predetta disparità è conforme a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 455 del 1988, con la quale era stata segnalata l'esigenza di una compiuta razionalizzazione della disciplina dei reati elettorali anche con particolare riferimento alla durata della prescrizione.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Roberto Rao, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame.
Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli. I primi due contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.
L'Accordo tra Unione europea e suoi Stati membri da una parte e Confederazione svizzera, dall'altra, in materia di lotta alla frode, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, si inserisce nel quadro delle precedenti intese nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione.
L'Accordo si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.
Nel Titolo I (articoli da 1 a 6) sono innanzitutto stabiliti l'oggetto dell'accordo - l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra i due sottoscrittori - e il campo di applicazione. Quest'ultimo comprende tutte le attività - dalla prevenzione alla repressione - riguardanti gli scambi commerciali in violazione della legislazione, doganale e agricola, della fiscalità indiretta (IVA e accise), nonché i reati legati alla percezione di fondi provenienti da sovvenzioni o rimborsi della pubblica amministrazione.

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La cooperazione riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché il suo riciclaggio. Il reato di riciclaggio, tuttavia, è considerato dall'accordo solo se l'attività è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a sei mesi). Con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica.
La cooperazione, sia nel campo dell'assistenza amministrativa che in quello dell'assistenza giudiziaria, non potrà essere rifiutata in ragione di una differente qualificazione giuridica dei fatti nelle legislazioni delle due parti (articolo 2, paragrafo 2); è invece previsto il rifiuto dell'assistenza in alcuni casi di importanza minore (articolo 3) o in casi di minaccia all'ordine pubblico (articolo 4).
Le informazioni e gli elementi di prova comunicati o ottenuti in base alla cooperazione sono coperti da segreto d'ufficio e sono tutelati nella stessa misura nella quale lo sarebbero in base alla normativa della parte richiedente (articolo 5).
Il Titolo II (articoli 7-24) riguarda la cooperazione amministrativa.
In base all'articolo 8, le parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso le autorità amministrative competenti, una assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione.
Le autorità competenti procedono per proprio conto (articolo 20) o su richiesta di una autorità della propria parte contraente (articolo 9). Il rifiuto della cooperazione può avvenire solo se la parte richiesta ritenga la domanda palesemente sproporzionata.
Le informazioni fornite alla parte richiedente conterranno tutte le notizie a disposizione della parte richiesta, in modo tale da consentire a quest'ultima di mettere in atto le operazioni volte alla prevenzione, all'individuazione e alla repressione delle attività illegali di cui all'Accordo, nonché quelle necessarie al recupero di crediti (articolo 12).
È parimenti prevista la possibilità di richiedere la sorveglianza di persone sospettate di avere compiuto (o di essere in procinto di compiere) scambi di merci in violazione dell'Accordo (articolo 13).
Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli da 21 a 23. Si tratta, in particolare, delle operazioni congiunte transfrontaliere nelle situazioni particolarmente rischiose a livello tributario. Le autorità di più parti contraenti, inoltre, possono istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti.
È infine disciplinato il recupero dei crediti che, su domanda della parte richiedente, viene condotto dalla parte richiesta come se si trattasse di crediti propri (articolo 24).
Il Titolo III (articoli da 25 a 38) riguarda l'assistenza giudiziaria.
L'articolo 25 precisa che l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, nonché la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990.
Con l'articolo 26 si estende il campo dell'assistenza penale: ai procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; alle azioni civili collegate ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni.
L'articolo 31, il cui paragrafo 1 riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo talune condizioni. La richiesta di

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rogatoria, in particolare, è ricevibile solo in casi gravi e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiesta.
Il paragrafo 2 dell'articolo 31, inoltre, stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle due parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a sei mesi.
L'articolo 32 contiene le disposizioni applicabili al fine di ottenere le informazioni bancarie e finanziarie (identificazione dei titolari di conti bancari, di transazioni e operazioni bancarie, informazioni su conti) in esecuzione di domande che soddisfino i requisiti dell'articolo precedente.
L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio in procedimenti penali contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).
Il Titolo IV reca le disposizioni finali.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni comunitarie che vietano la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238 del 27 ottobre 2009, a pagina 32, alla prima colonna, trentatreesima riga, dopo le parole: «15 giorni dalla», aggiungere le seguenti: «distruzione medesima».

Nel medesimo Bollettino, alla medesima pagina, seconda colonna, dopo la trentatreesima riga, aggiungere il seguente periodo: «3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.».