CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2009
238.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
Atto n. 127.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai rilievi formulati dal relatore in ordine all'istituzione e al funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche dei dispositivi medici, condivide quanto evidenziato con riferimento alla necessità di garantire che dalle disposizioni disciplinanti l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche di dispositivi medici non derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In proposito, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, riferita alle disposizioni dell'intero provvedimento, ritiene che l'istituzione dei predetti comitati, al fine di garantire la predetta invarianza finanziaria, debba avvenire con modalità analoghe a quelle previste per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali dal decreto del Ministero della salute del 12 maggio del 2006, alla cui disciplina le norme in parola fanno rinvio nelle more dell'emanazione di specifico decreto ministeriale. Infine, con riferimento all'osservazione concernente il rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti secondo l'ordinamento italiano, conferma che, anche in tale caso, tale attività rientra in quella istituzionale delle medesime e viene svolta senza oneri per la finanza pubblica.

Remigio CERONI (PdL), alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
al fine di garantire che dalle disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento dei comitati etici in materia di indagini cliniche di dispositivi medici non derivino conseguenze negative a carico della finanza pubblica, occorre prevedere che i relativi oneri siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica, in analogia con quanto previsto per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali dal decreto del Ministero della salute 12 maggio 2006;
il rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti rientra tra le attività istituzionali di tali autorità e pertanto, ad esso si può provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso: «Art. 7», comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

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«prevedendo che gli oneri derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati etici e dal funzionamento dei medesimi Comitati siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica.».
All'articolo 2, comma 1, lettera t), capoverso «Art. 14», comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguente parole: «prevedendo che gli oneri derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i componenti dei Comitati etici e dal funzionamento dei medesimi Comitati siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori dell'indagine clinica.».

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «degli articoli»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.
C. 2775-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento, recante il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia di L'Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia nonché anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 ottobre 2009 nel nuovo testo, risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali. In quella occasione, la Commissione bilancio, rilevata l'assenza di effetti finanziari negativi derivanti dal provvedimento, con l'avviso concorde del Governo ha espresso parere favorevole. La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 21 ottobre 2009, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio. Osserva, pertanto, che il provvedimento in esame non sembra comportare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici del provvedimento sotto il profilo finanziario.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in esame, che autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per la lotta contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i rispettivi interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. L'Accordo amplia e rafforza l'assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca per combattere - nel quadro della normativa comunitaria - la frode ed altre attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Parti contraenti. L'ambito oggettivo dell'Accordo riguarda le violazioni in materia doganale e di fiscalità indiretta, la corruzione attiva e passiva, nonché il riciclaggio di denaro, ove il relativo reato sia punito con una pena privativa della libertà di più di sei anni. Le imposte dirette sono escluse dall'ambito applicativo dell'Accordo. Il disegno di legge originario, approvato senza modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica. La Commissione affari esteri della Camera dei deputati ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza introdurre modifiche. Nella relazione illustrativa si afferma che dall'entrata in vigore dell'Accordo non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si afferma, in particolare, che le disposizioni di cui all'articolo 14, in materia di notifica a mezzo posta, all'articolo 22, relativo alle squadre investigative speciali, all'articolo 23, che disciplina del funzionario di collegamento, all'articolo 30, relativo alla presenza della parte contraente all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e all'articolo 39, che prevede l'istituzione di un comitato misto, e, più in generale, le norme dell'Accordo riguardanti l'assistenza amministrativa e la cooperazione giudiziaria in materia penale, saranno attuate mediante utilizzo di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, giudica opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettiva sussistenza di risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente in eccedenza rispetto le attuali occorrenze, che potranno essere utilizzate in esecuzione dell'Accordo, atteso che quest'ultimo appare finalizzato ad ampliare e rendere maggiormente efficienti gli strumenti per la prevenzione e la repressione degli illeciti. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, rispetto alle attività connesse alla cooperazione ed all'assistenza attualmente svolte sulla base degli accordi bilaterali vigenti tra l'Italia e la Confederazione svizzera, l'esecuzione dell'Accordo in esame possa configurare o meno, per le amministrazioni competenti italiane, una implementazione di compiti ed interventi, con conseguenti maggiori oneri finanziari. Nell'ipotesi affermativa, andrebbero, di conseguenza, indicati i margini di disponibilità mediante i quali si possa far fronte a tali oneri con le risorse finanziarie esistenti. Con specifico riferimento all'istituzione del Comitato misto prevista dall'articolo 39 dell'Accordo, osserva che la disposizione sembrerebbe suscettibile di determinare oneri certi ed ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tenuto conto che è prescritta la riunione del Comitato almeno una volta l'anno. Segnala, in proposito, che le norme del disegno di legge di ratifica non contengono alcuna clausola espressa di invarianza finanziaria, in quanto l'impegno di provvedere all'esecuzione dell'Accordo senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato è espresso esclusivamente nella relazione illustrativa al provvedimento. In proposito, giudica pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti, fa presente che la costituzione di squadre investigative speciali comuni prevista dall'articolo 22 dell'Accordo costituisce, secondo il dettato della norma , ipotesi del tutto eventuale. Al riguardo, conferma che laddove dovesse procedersi alla costituzione di dette squadre, si provvederà

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nell'ambito e nei imiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 39, precisa, inoltre, che la partecipazione di funzionari italiani alle riunioni annuali della Commissione mista potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sottolineando, altresì, che a dette riunioni potrebbe utilmente partecipare personale presente presso le ambasciate e Consolati italiani in Svizzera. Peraltro, nel caso di ulteriori esigenze relative ad aumentata frequenza delle riunioni e al numero dei partecipanti da inviare, dovrà provvedersi con apposito provvedimento normativo che quantifichi i connessi oneri e provveda ad individuare idonea copertura finanziaria.

Antonio BORGHESI (IdV), pur condividendo l'intento del provvedimento, sottolinea come l'Accordo di cooperazione sia stato concluso nel 2004 e solo ora si proceda ad autorizzarne la ratifica. Segnala, peraltro, che l'Accordo si riferisce ad un numero limitato di fattispecie, restando in particolare esclusa dall'ambito di applicazione del provvedimento l'evasione fiscale, che invece nell'attuale periodo storico dovrebbe assolutamente rientrare in accordi di cooperazione con la Confederazione svizzera. A tale riguardo, ricorda come molti Stati abbiano proceduto in questi mesi a stipulare accordi bilaterali di cooperazione con la Svizzera in materia di trasparenza finanziaria, consentendo a questo Paese di essere escluso dalla cosiddetta black list dell'OCSE, mentre l'Italia, che pure ha avanzato molte rimostranze rispetto al comportamento della Svizzera, non ha proceduto alla stipulazione di analoghi accordi, che ora ben difficilmente il Paese transalpino avrà interesse a stipulare. Conclusivamente, nel condividere gli intenti dell'Accordo in esame, che tuttavia ha portata assai limitata, ritiene del tutto insoddisfacente la politica del Governo in materia di trasparenza delle transazioni finanziarie internazionali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2723, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.
C. 2720 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame autorizza l'adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996. Il disegno di legge reca - oltre alla predetta autorizzazione all'adesione - una delega per l'attuazione della medesima Convenzione del 1976, così come modificata dal Protocollo in esame. Si ricorda, infatti, che l'Italia non ha ratificato la Convenzione di Londra

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del 1976. In sostanza, il disegno di legge in esame è finalizzato a determinare l'adesione dell'Italia sia alla Convenzione sia al Protocollo di modifica. La Convenzione consta di ventitre articoli, mentre il Protocollo, che provvede a modificarla e ad integrarla, è formato da quindici articoli. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica, mentre la relazione illustrativa afferma che dal recepimento del Protocollo non deriva alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che le innovazioni introdotte dalla Convenzione e dal Protocollo rispetto alla normativa vigente in materia di limitazione del debito, stabilita dal Codice della navigazione, non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. In particolare, non sembra modificata dalla Convenzione e dal Protocollo, rispetto alla normativa vigente, l'esclusione relativa ai casi di dolo e di colpa grave, sostanzialmente riprodotta dall'articolo 4 della Convenzione. Restano, inoltre, esclusi i crediti derivanti da danni per inquinamento da idrocarburi, quelli per danni nucleari e, nel caso in cui lo Stato decida in tal senso, quelli connessi al trasporto in mare di sostanze tossiche o pericolose. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, con particolare riferimento all'ambito applicativo, alle esclusioni e ai limiti di responsabilità introdotti con la nuova disciplina. A suo avviso, dovrebbe inoltre essere acquisito un chiarimento al fine di escludere eventuali effetti finanziari indiretti connessi all'applicazione della Convenzione in presenza di danni a persone o a beni rientranti in ambito pubblico. Per tali casi, andrebbe, infatti, chiarito se possano configurarsi oneri in relazione all'eventualità che le amministrazioni - a fronte di una limitazione di responsabilità - siano chiamate a sostenere i costi rimasti esclusi dalle procedure di risarcimento, in quanto eccedenti i limiti stabiliti dalla Convenzione e dal Protocollo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle esclusioni e ai limiti di responsabilità introdotti dal provvedimento in esame, precisa che da tali fattispecie non deriva alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, in quanto l'iniziativa determina esclusivamente l'aggiornamento dei massimali di responsabilità, che continueranno ad applicarsi nell'ambito delle risorse del Fondo di limitazione di cui all'articolo 13 della Convenzione, in tal modo adeguatamente garantendo i diritti dei creditori, tenendo peraltro presente che la prevista delega al Governo in materia consentirà di ridisciplinare opportunamente il procedimento di limitazione delle responsabilità. Per quanto attiene agli eventuali effetti finanziari indiretti derivanti dal sostenimento di costi a carico dello Stato che dovessero rimanere esclusi dalle procedure di risarcimento, osserva che tali circostanze possono verificarsi già a legislazione vigente, indipendentemente dall'introduzione delle modifiche proposte e che, pertanto, eventuali oneri non potranno che essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse di bilancio disponibili a tal fine.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2720, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

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Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace.
C. 139 e abb.-A
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa trasmessa.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge prevede l'istituzione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali», da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre. Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede la possibilità di organizzare convegni, incontri e dibattiti in particolare per sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, con specifico riferimento alle scuole secondarie superiori, mentre il successivo comma 3, dispone che alla ricorrenza non si applichino gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Il provvedimento reca, infine, all'articolo 1, comma 4, una esplicita clausola di invarianza. La Commissione bilancio nella seduta del 9 dicembre 2008 ha già esaminato il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione affari costituzionali, esprimendo nulla osta. Successivamente a tale data, la Commissione di merito ha concluso l'esame senza introdurre ulteriori modifiche al testo. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario. Segnala, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Amici 1.1, ai sensi del quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in occasione della celebrazione del Giorno della memoria, premia venti lavori realizzati da studenti delle scuole superiori delle diverse regioni aventi ad oggetto il tema della promozione della pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con riferimento, in particolare, alle attività di valutazione delle opere da premiare e alla natura dei premi da attribuire.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario. Con riferimento all'emendamento Amici 1.1, osserva che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sulla proposta emendativa qualora essa sia corredata da una specifica clausola di invarianza degli oneri.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 139 e abb.-A, recante Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.1 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, poiché l'Assemblea potrebbe entro breve termine trasmettere ulteriori proposte emendative

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riferite al provvedimento in esame, sospende la seduta, al fine di procedere all'esame delle ulteriori proposte emendative al termine della seduta del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 13.30.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento della Commissione 1.10, che ha contenuto analogo al testo del provvedimento già esaminato dalla Commissione bilancio e, pertanto, non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS conferma che la proposta emendativa non presenta profili problematici sotto il profilo finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto della conferma del rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.10 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.
Atto n. 121.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente di aver formulato la seguente proposta di parere, che intende tenere conto degli esiti del dibattito svoltosi:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009 (atto n. 121);
rilevata l'opportunità di un intervento legislativo che precisi i criteri da seguire nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando i margini di discrezionalità attualmente allo stato esistenti nella scelta degli interventi da finanziare;
condivisa la scelta di garantire adeguate risorse per il finanziamento di interventi da realizzare nella regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009;
osservato, tuttavia, che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009, per finalità diverse da quelle legate alla ricostruzione conseguente al terremoto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
il Governo provveda ad una revisione del provvedimento sulla base dei seguenti criteri:
a) garanzia di maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel

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perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985;
b) garanzia di un migliore equilibrio fra le indicate finalità, con particolare riferimento alla finalità «Fame nel mondo», alla quale nello schema di decreto vengono attribuite risorse finanziarie alquanto modeste, a fronte di richieste di finanziamento di importo limitato che avrebbero potuto essere integralmente accolte, diminuendo percentualmente le risorse destinate alle altre finalità;
c) destinazione prioritaria delle risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità «Conservazione dei beni culturali» a progetti presentati da enti territoriali;
d) riguardo alla finalità «Calamità naturali», si tenga conto che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009 ed appare quindi opportuna una puntuale verifica dell'attualità delle richieste stesse, con particolare riguardo allo stato dei luoghi ed al coordinamento con gli interventi previsti in seguito al verificarsi del sisma;
e) riguardo alla finalità «Assistenza ai rifugiati», non appare opportuno concentrare i finanziamenti su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultano meritevoli di attenzione»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI giudica apprezzabile la proposta di parere elaborata dal relatore, la quale, a suo avviso, rappresenta un'equilibrata sintesi dei contenuti emersi dal dibattito svoltosi nell'ambito della Commissione bilancio.
Con riferimento ai chiarimenti richiesti nella scorsa seduta con riferimento all'ammontare delle risorse da ripartire, fa presente che le risorse effettivamente disponibili relative alla predetta quota Stato sono iscritte sul capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed ammontano a 43.969.406,00 euro. Tale importo, tiene conto della riduzione di 80 milioni di euro disposta dall'articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003, della riduzione di 5 milioni di euro, prevista dall'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, della riduzione di 0,6 milioni di euro disposta dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006, nonché di quella di 1 milione di euro, prevista dall'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Per quanto attiene allo stanziamento di adeguate risorse per garantire i finanziamenti necessari per fronteggiare i danni nel comune di Riese Pio X, in seguito agli eventi calamitosi di straordinaria intensità verificatisi nel mese di maggio e giugno 2009, nonché il sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2008, fa presente che, allo stato, non è possibile procedere ad integrare in via amministrativa lo stanziamento del capitolo n. 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a «Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse». Tale integrazione potrà essere prevista solo da una apposita iniziativa legislativa per la quale occorrerà reperire, ai sensi della vigente normativa contabile, idonea copertura finanziaria, considerato, altresì, che le disponibilità attuali del Fondo di riserva per le spese impreviste non consentono di assentire alla totalità delle richieste avanzate dal Dipartimento della protezione civile per far fronte ai danni connessi con le diverse calamità naturali che hanno interessato il Paese nel corrente anno. Al riguardo, ricorda, infatti, che le richieste riferite a interventi da realizzare nelle province di Treviso e Vicenza colpite

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dagli eventi alluvionali del 6 giugno 2009, per fronteggiare i danni derivanti dagli incendi verificatesi in Sardegna nel luglio 2009 e per la dichiarazione dello stato di emergenza nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna in seguito agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di aprile, richiedono nel complesso un finanziamento di circa 380 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la proposta di parere elaborata dal relatore, evidenziando comunque l'opportunità di richiamare nella lettera d) del parere non solo gli interventi per la finalità «Calamità naturali», ma anche quelli per la finalità «Conservazione dei beni culturali», che costituiscono la quota assolutamente prevalente degli interventi finanziati. Ritiene, comunque, che dovrebbe essere esplicitato che, qualora il Governo non si conformi ai criteri individuati nella proposta di parere, la valutazione sullo schema non potrà che essere negativa. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di portare all'attenzione della presidenza del Consiglio dei ministri, anche per le vie brevi, la paradossale situazione della parrocchia di San Martino di Apecchio, che ha ottenuto un finanziamento per un intervento che essa stessa giudica di minore rilevanza rispetto a quello parimenti richiesto dalla parrocchia, ma non finanziato.

Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere le considerazioni del sottosegretario Giorgetti, in ordine alle risorse da destinare a interventi da realizzare nelle province di Treviso e Vicenza per far fronte agli eventi alluvionali del 6 giugno 2009. In particolare, ritiene che non abbia particolare significato richiamare il complesso degli interventi necessari a far fronte alla diverse calamità naturali occorse nel nostro Paese, 380 milioni di euro, ricordando che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto i danni nei territori interessati dalle calamità verificatesi nelle province di Treviso e Vicenza sono stati quantificati in 33.752.421,66 euro. Con riferimento agli interventi per la finalità «Calamità naturali», sottolinea inoltre che le domande presentate con riferimento ai territori della regione Abruzzo interessati dal sisma dell'aprile scorso sono state presentate in data anteriore alla calamità naturale e, pertanto, le richieste di finanziamento non potevano che assumere a riferimento uno stato di fatto completamente diverso da quello prodottosi a seguito del terremoto. Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, ritiene assolutamente imprescindibile procedere ad un rafforzamento dei poteri di controllo parlamentare sull'intero iter di individuazione degli interventi da finanziare, da realizzare, in particolare, attraverso la costituzione di un Comitato parlamentare nell'ambito della Commissione bilancio che, sin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di finanziamento, effettui un continuo monitoraggio dei procedimenti che si svolgono nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) si associa alle valutazioni critiche del collega Bitonci in ordine ai criteri utilizzati per la selezione dei progetti da finanziare, evidenziando in particolare il mancato finanziamento dell'intervento richiesto dal comune di Catania con riferimento al consolidamento e alla messa in sicurezza del tratto di costa denominato Caito.

Remigio CERONI (PdL) ritiene che, con riferimento alla finalità «Calamità naturali», dovrebbe precisarsi che la priorità del finanziamento debba essere assicurata a progetti presentati da enti locali e non a enti territoriali.

Massimo BITONCI (LNP) ribadisce l'esigenza di prevedere un continuo monitoraggio delle Commissioni bilancio sulle procedure seguite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle

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persone fisiche devoluta alla diretta competenza dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'esigenza evidenziata dal collega Bitonci potrà essere oggetto di opportuna valutazione nell'ambito della riforma legislativa prefigurata nelle premesse della bozza di parere elaborata dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che un intervento della portata di quello tratteggiato nell'intervento dell'onorevole Bitonci non può realizzarsi se non a seguito di una precisa modifica della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, riformula la proposta di parere per tenere conto delle osservazioni dei colleghi Vannucci e Ceroni (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere, con il voto contrario dei gruppi Lega Nord, Italia dei Valori e della componente Movimento per le autonomie-Alleati per il Sud del gruppo misto.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.25.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato e C. 659 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2009.

Marco CAUSI (PD), intervenendo per illustrare il complesso delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sottolinea come si soffermerà sugli aspetti di merito dei singoli emendamenti presentati, evidenziando gli aspetti del provvedimento che meritano un ulteriore. Approfondimento. In primo luogo, rileva che dovrebbe essere precisata la collocazione del provvedimento nel quadro della disciplina costituzionale vigente in materia di coordinamento della finanzia pubblica, assicurando adeguate garanzie alle prerogative che la nostra Carta costituzionale riconosce agli enti territoriali. In questo contesto, richiama i contenuti del proprio emendamento 1.11, che precisa anche che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano alle regioni a statuto speciale secondo le modalità individuate in sede di attuazione di federalismo fiscale dalla legge n. 42 del 2009. Per quanto attiene alla delega prevista dall'articolo 2, rileva la necessità che la delega prevista sia armonizzata con quella già prevista nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. In questa ottica, ricorda, in particolare, l'emendamento Baretta 2.37, che intende assicurare la fissazione di criteri uniformi per la redazione dei bilancio delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali e affida alla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale il compito di concorrere alla predisposizione dei decreti legislativi previsti da entrambe le norme di delega, prevedendo che ai fini della predisposizione dei decreti di cui all'articolo 2, essa sia integrata da rappresentanti dell'ISTAT e della Corte dei conti. Ricorda, in ogni caso, che il proprio emendamento 2.38 intende comunque assicurare la presenza di due rappresentanti dell'ISTAT nella Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Con riferimento all'articolo 3, segnala l'emendamento Baretta 3.2, che reca una specificazione dei contenuti della disposizione già contenuta nel provvedimento. Per quanto attiene agli articoli 4 e 7 della proposta di legge, osserva che il

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testo approvato dall'altro ramo del Parlamento prospetta una possibile soluzione all'esigenza, da tutti condivisa, di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Al riguardo, evidenza che l'emendamento Baretta 4.11 delinea uno sviluppo di molti degli aspetti già contenuti nelle disposizioni approvate dall'altro ramo del Parlamento, aprendo la strada alla costituzione di un comitato paritetico costituito nell'ambito delle Commissioni bilancio delle due Camere che svolga attività istruttoria ad alto contenuto tecnico riferite, in particolare, alle metodologie utilizzate per la quantificazione degli effetti finanziari dei provvedimenti e per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alle tematiche attinenti al coordinamento della finanza pubblica, affrontate in particolare dagli articolo 8, 9 e 10 del provvedimento, osserva che il testo approvato dal Senato mantiene una troppo ampia separazione tra il patto di stabilità interno e il patto di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione ha rappresentato una rilevante innovazione nel quadro dei rapporti finanziaria tra lo Stato e gli enti territoriali prefigurando una saldatura tra i contenuti del patto di stabilità interno e l'attuazione delle misure volte a garantire le risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni parametrati a fabbisogni standardizzati. A fronte di tale innovazione, il provvedimento in esame sembra invece voler introdurre una netta distinzione tra i contenuti del patto di convergenza, che vengono affidati alla concertazione con gli enti territoriali, i contenuti del patto di stabilità interno, che attengono al complessivo equilibrio economico e finanziario della Repubblica, e gli obiettivi individuati in sede di riforma della pubblica amministrazione dalla legge n. 15 del 2009. Segnala, quindi, le proposte emendative Baretta 9.14 e 9.15, Rubinato 10. 22, Capodicasa 10. 23 e Baretta 10. 25, che intendono assicurare un più efficace coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali rafforzando i raccordi tra i diversi strumenti normativi previsti e prevedendo un più significativo ancoraggio alle classificazioni rilevanti ai fini della contabilità economico-patrimoniale. Per quanto attiene ai termini di predisposizione dei diversi strumenti di programmazione e di bilancio, ritiene opportuno che nell'ambito di un sistema economico e finanziario multilivello il ciclo della programmazione debba essere avviato prima di luglio, come peraltro indicato dalla legge n. 42 del 2009, evitando una concentrazione di documenti e procedure nei mesi di settembre e ottobre. Ritiene, inoltre, opportuno che le disposizioni attinenti al coordinamento della finanza pubblica trovino collocazione in un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica da approvare prima dell'approvazione della legge di stabilità o, comunque, in tempo utile a consentire alle amministrazioni degli enti territoriali di approvare i propri documenti di bilancio entro il mese di dicembre. Per quanto attiene, invece, al bilancio dello Stato, sottolinea la rilevanza dell'emendamento Soro 10.24, il quale prevede che, ogniqualvolta gli andamenti di finanza pubblica registrino scostamenti rispetto agli obiettivi individuati nella decisione di finanza pubblica, il Governo presenti al Parlamento una specifica nota di aggiornamento e che un analogo documento debba essere presentato in occasione dell'adozione di manovre correttive nel corso dell'esercizio finanziario. In tal modo si intende ovviare ad un eccesso di decretazione d'urgenza e porre il Parlamento nelle condizioni di valutare gli scostamenti dagli obiettivi e le conseguenti misure correttive che il Governo intende adottare. Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti del suo gruppo 11.12, 11.13 e 11.14 che intendono, in particolare, accentuare il carattere garantista della legge di stabilità, osservando come gli spazi di emendabilità di tale legge tendano a restringersi ed occorra pertanto assicurare modalità di copertura adeguate. Deve essere in particolare

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chiaro quali spese sono rimodulabili e quali non rimodulabili e il suo gruppo ha pertanto proposto che venga predisposto un apposito allegato integrativo al bilancio. Anche per quanto riguarda la struttura del bilancio, il suo gruppo ha presentato l'emendamento 22.12 che intende attribuire al bilancio un carattere maggiormente unitario e si articoli in unità omogenee prevedendo, tra l'altro, che ciascun programma si articoli in azioni a ciascuna delle quali corrisponda un piano dei conti integrato. Si dichiara quindi favorevole al bilancio di cassa da introdurre nel medio termine al fine di assicurare il massimo di responsabilizzazione dei centri di spesa. Per quanto riguarda i controlli e il monitoraggio, osserva come sia opportuno ridurre alcuni eccessi di stampo contabilistico, con particolare riferimento alla banca dati della pubblica amministrazione che deve diventare una struttura condivisa da tutti i livelli di Governo. A tal fine, ritiene che la banca dati dovrebbe essere gestita dall'ISTAT o da un'apposita agenzia federale.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva in via preliminare come la Commissione debba operare con estrema accortezza affinché, da un lato, la sua azione risulti coerente con il lavoro svolto al Senato e con un consenso pressoché unanime, e, dall'altro, sia possibile introdurre nel provvedimento le opportune innovazioni, senza tuttavia determinare una reazione negativa dell'altro ramo del Parlamento, così da favorire una sollecita conclusione dell'iter legislativo. In secondo luogo, è compito della Commissione evitare di creare due percorsi paralleli: uno da effettuare sulla base della legge n. 42 del 2009 e l'altro sulla base del provvedimento in esame. Non ritiene infatti possibile una rigida divisione dei compiti tra le Regioni e il Parlamento, innanzitutto poiché in tal modo verrebbe sacrificato proprio il ruolo della Camere. Rileva quindi come la manovra finanziaria tenda a concentrarsi sostanzialmente nella seconda metà dell'anno e ciò ponga due questioni: evitare una sorta di ingorgo nella fase in cui si concentrano i provvedimenti ed individuare adeguati strumenti per consentire al Parlamento di svolgere i propri compiti istituzionali nella prima metà dell'anno. Il punto di equilibrio individuato dal suo gruppo risiede nell'obbligare il Governo, nel caso di scostamenti dagli obiettivi programmatici, alla presentazione di una nota di aggiornamento della decisione di finanza pubblica da sottoporre alla valutazione delle Camere. Per ciò che concerne invece le strutture tecniche di supporto, il suo gruppo è orientato ad introdurre significative modifiche dell'impostazione accolta dal Senato, ma non è disponibile a condividere una visione angusta e non partecipata della banca dati. Per quanto riguarda, inoltre, il coordinamento dell'azione di controllo sulla finanza pubblica svolta dai due rami del Parlamento, ritiene che occorra salvaguardare il ruolo delle Commissioni bilancio.

Massimo VANNUCCI (PD), chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Nannicini 2.32, sottolineando come la proposta emendativa affronti il tema assai rilevante della ricognizione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, che, a suo giudizio, non è compiutamente affrontata nell'ambito del provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 7-quater dell'emendamento, ai sensi del quale il quadro di riferimento normativo per il patto di stabilità interno si è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti esistenti. Invita, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di formulare un parere favorevole sull'emendamento in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che la riforma della legge di contabilità dello Stato, pur contenendo importanti innovazioni che hanno riscosso l'apprezzamento del suo gruppo, in quanto tese a garantire la trasparenza e la controllabilità della spesa e a verificarne l'efficacia, presenta, al contempo, numerosi

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limiti che hanno indotto il suo gruppo ad astenersi al momento del voto nell'altro ramo del Parlamento. Osserva, peraltro, che, qualora tali limiti siano superati nel corso dell'esame alla Camera, porterebbe giungersi a un voto auspicabilmente unitario da parte delle diverse forze politiche. Quanto agli aspetti postivi della riforma, ricorda, in primo luogo, la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, l'individuazione di criteri di nomina del presidente dell'ISTAT, nonché la maggiore accessibilità del Parlamento alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile. Segnala, inoltre, la disponibilità tempestiva di tutti i provvedimenti relativi al bilancio e alle risorse finanziarie, il potenziamento e il miglior coordinamento delle strutture parlamentari di supporto, la definizione delle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative e dei loro effetti finanziari, per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e per la predisposizione delle previsioni a politiche invariate, sottoposte agli indirizzi della citata Commissione parlamentare. Ritiene, altresì, che tra i meriti della proposta debba annoverarsi la copertura finanziaria delle leggi di delegazione legislativa, la previsione della relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati dai disegni di legge, l'organica disciplina della riforma della struttura del bilancio per missioni e programmi, correlati ad obiettivi quantificati e misurabili, nonché l'introduzione di norme per l'analisi e la valutazione della spesa e alla previsione di un rapporto triennale sull'evoluzione della spesa.
Con riferimento ai limiti del provvedimento, sottolinea, in primo luogo, come una riforma della legge di contabilità dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e, soprattutto, della legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, dovrebbe porsi l'obiettivo di delineare un riordino complessivo nella prospettiva della realizzazione di una contabilità della Repubblica, così come delineata dall'articolo 117 della Carta costituzionale. Detta disposizione costituzionale, infatti, mentre assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In particolare, osserva che la legge n. 42 del 2009, all'articolo 2, comma 2, lettera h), prevede che all'individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici «si proceda mediante decreti legislativi delegati», in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato» e prevede, quindi, una forte concertazione fra Stato e istituzioni territoriali nella definizione dei criteri di redazione dei bilanci. Anche gli schemi di decreti legislativi dovranno essere oggetto di «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e, in mancanza di intesa, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, «il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, ove sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta», e se il Governo non intendesse conformarsi ai pareri espressi dal Parlamento «trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa». Osserva, inoltre, che la legge n. 42 del 2009 prevede, altresì, che per l'istruttoria degli schemi di decreti delegati la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale disporrà di un raccordo con il sistema

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delle autonomie attraverso il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata» e utilizzerà come strumento tecnico la « Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea, quindi, come il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 2, preveda che l'iter governativo di elaborazione dei decreti sia esaminato da un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche composto in forte prevalenza da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, con una radicale centralizzazione del monitoraggio dei conti pubblici.
Rileva, in proposito, che il successo della riforma del federalismo fiscale dipenderà molto dall'operazione di standardizzazione dei costi, dei fabbisogni e dei prelievi, essenziale per la determinazione delle risorse da assicurare a regioni ed enti locali mediante risorse proprie, compartecipazioni e quote del fondo di perequazione per i territori con minore capacità fiscale. Al riguardo, sottolinea che l'articolo 5 la legge n. 42 del 2009 prevede il pieno coinvolgimento di tutti i livelli di Governo attraverso un ventaglio di strumenti politici, tecnici e procedurali attraverso la composizione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organo politico che concorre agli obiettivi di equilibrio di finanza, alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti e alla attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi ed in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18: Il disegno di legge, in esame, si limita all'istituzione di una Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici», il cui unico ruolo è limitato agli indirizzi metodologici e alla verifica ex post. In conseguenza di tale scelta, si potrebbe perdere la ricchezza degli andamenti della finanza pubblica regionale e locale, in una prospettiva di sostanziale centralizzazione delle procedure, che entra in collisione con l'autonomia di entrata e di spesa prevista dall'articolo 119 della Costituzione. Osserva, ancora, come il disegno di legge attui una concentrazione degli strumenti di governo centrale e dei tempi di loro presentazione e discussione in Parlamento, che avviene tra il 20 settembre e il 15 novembre, che rischia di provocare tentativi di riappropriazione di spazi decisionali non conformi alle esigenze di programmazione e coordinamento della finanza pubblica. Si prevede che nella legge di stabilità, che sostituirà la legge finanziaria, potranno essere inserite norme eterogenee in quanto essa può includere anche norme di «carattere ordinamentale ovvero organizzatorio», trasformandosi in finanziarie omnibus.
Lamenta, inoltre, che il disegno di legge non tiene conto che una parte consistente delle competenze in materia di spesa sono ormai trasferite alle regioni e, per la concreta gestione amministrativa, ai comuni, alle città metropolitane e alle province e che questi livelli di governo sono tenuti ad esercitare tali funzioni con «autonomia di entrata e di spesa». Sottolinea, poi, che tre sono le finalità della legge in esame. La prima mira alla realizzazione di un coordinamento forte fra livelli di governo, nella prospettiva del decentramento costituzionale e di integrazione nella governance europea e impone che vengano identificati in modo preciso gli enti a cui le norme si applicano e che tutte le classificazioni di tipo funzionali attualmente adottate dalle singole amministrazioni, Stato compreso, siano adeguate alla classificazione COFOG e al Sistema europeo dei conti (SEC). In particolare, sottolinea come tale coordinamento dovrà coinvolgere i seguenti aspetti: la modalità attraverso cui pervenire all'armonizzazione dei bilanci; la definizione delle banche dati, e dei luoghi in cui esse si formano; la predisposizione dei bilanci consolidati fra amministrazioni pubbliche e aziende controllate; il processo di formazione e condivisione degli obiettivi di finanza pubblica e quello delle regole del patto di stabilità interno; il funzionamento armonico e la

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coerente definizione delle competenze dei diversi organismi e comitati istituiti dal disegno di legge in esame e dalla legge n. 42 del 2009.
La seconda finalità del provvedimento è, a suo avviso, quella di attuare la riforma degli strumenti di programmazione, che nel nuovo quadro sono la Decisione di finanza pubblica, che prende il posto dell'attuale Documento di programmazione economico-finanziaria, il disegno di legge di stabilità e la legge di bilancio.
La Decisione di finanza pubblica dovrà essere approvata entro il 20 settembre e dovrà contenere gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica, per la cui stima si utilizzano le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche per ciascun anno di riferimento. Al riguardo, ricorda tuttavia che l'ISTAT, nel corso della sua audizione, ha precisato che i dati forniti il 1o marzo in vista della pubblicazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese non sono più attuali al 15 settembre.
Per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, essi ai sensi dell'articolo 10 dovranno essere articolati per sottosettore (amministrazione centrale, locale ed enti di previdenza), con riferimento sia ai saldi di conto che al debito. In proposito, ritiene che sia opportuno presentare le previsioni, in termini programmatici, delle entrate e delle spese, al lordo e al netto degli interessi e delle eventuali misure una tantum. In questo quadro, poi, gli obiettivi dei bilanci annuali e pluriennali delle regioni e degli enti locali, devono essere stabiliti in coerenza con gli obiettivi programmatici annunciati nella Decisione di finanza pubblica. Tutto ciò dovrà avvenire secondo le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 e il Governo dovrà definire le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di ciascun livello di governo, su cui la Conferenza unificata dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In proposito, sottolinea la necessità che il processo di coinvolgimento sia effettivo e la programmazione delle politiche trasparente ed efficace, attraverso la traduzione in schemi di rappresentazione quantitativa più appropriati, in questo contesto, i quadri tendenziali e programmatici della spesa per funzioni, oltre che per voce economica, dovranno essere esposti in modo da rappresentare sinteticamente il quadro tendenziale delle politiche pubbliche e il connesso quadro programmatico, prevedendo anche una articolazione per sottosettori. In proposito, rileva altresì che secondo l'ISTAT, solo raggiungendo elevati standard di uniformità nelle classificazioni adottate dalle amministrazioni sarà possibile pervenire ad una costruzione di affidabili quadri normativi, cosa che consentirebbe di esplicitare i macro-obiettivi della pubblica amministrazione e l'impatto atteso della sua azione effettiva di lungo periodo e di quella potenziale. A tal fine sottolinea come sia indispensabile introdurre la classificazione COFOG nella codificazione SIOPE.
Con riferimento alla legge di stabilità e alla legge di bilancio, osserva come le stesse dovranno contenere le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare obiettivi programmatici. Quindi il disegno di legge di stabilità non potrà contenere norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, ma indicare il ricorso massimo al mercato finanziario, il saldo netto da finanziare e le variazioni delle aliquote fiscali, degli scaglioni, delle detrazioni e deduzioni e le altre norme di impatto finanziario; indicare le norme di coordinamento, da applicare per ciascun annoper assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di quanto indicato preventivamente dal Parlamento. Con riferimento alle norme della legge di stabilità riguardanti la spesa, l'articolo 11, comma 4 prevede che le stesse siano articolate per missione e indichino il programma di riferimento, circostanza che impone che i programmi siano raccordabili con le funzioni e che la nota tecnico-illustrativa prevista dall'articolo 8,

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comma 2, lettera c), e dall'articolo 11, comma 7, sia articolata per funzioni. Sottolinea come l'azione di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi costituisca una funzione importante per avere contezza della distanza fra questi e i risultati ottenuti e, di conseguenza, per provvedere tempestivamente ad approvare i necessari interventi. Osserva, in proposito, che il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 14, l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentata dalle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre drasticamente gli oneri per le Amministrazioni.
Rileva, inoltre, che la scadenza del 15 ottobre, prevista dall'articolo 15, comma 2, per la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a quella del 31 maggio e del 30 novembre, di una relazione sul conto consolidato di cassa, aggiornato nella sua stima annuale delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura, è troppo ritardata rispetto alla previsione attuale del 31 agosto e che, in ordine ai dati in essa contenuti, non viene prevista una comparazione retrospettiva.
La terza finalità del provvedimento è quella di realizzare il completamento della riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi.
In particolare sottolinea che l'articolo 22 del disegno di legge in esame prevede che la struttura del bilancio sia centrata, dal lato della spesa, sui programmi, che costituiscono le unità di voto e rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che, per raccordare meglio questa struttura con l'intera amministrazione pubblica, è necessario prevedere un'integrazione delle disposizioni ricordate con il collegamento con la COFOG. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 26, in materia di classificazione delle entrate e delle spese, osserva che le stesse necessitano integrazioni al fine di rendere più concreta ed incisiva la classificazione COFOG, e di assicurare che ciascun capitolo deve essere codificato per classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, evitando l'applicazione di criteri di prevalenza.
In merito all'articolo 40, osserva che lo stesso, al fine di rendere efficace il processo di programmazione, efficiente l'allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivi-risultati, istituzionalizza una prassi già avviata, la cosiddetta spending review. Al fine di rendere tale prassi più effettiva ed efficace, devono, a suo avviso, essere assicurati tutti i presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle accurate informazioni. Osserva, poi, che la delega al Governo, prevista dal Capo V del Titolo VI, dovrà rendere effettivo il metodo della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi e che non è condivisibile la redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa, in quanto il rischio è che il controllo dei flussi di cassa sia l'unico imperativo del dirigente titolare di un programma di spesa, mentre effetti nefandi potrebbero emergere solo negli esercizi futuri. Sottolinea, quindi, la necessità di affiancare la contabilità redatta in termini di cassa con quella redatta in termini di competenza. Osserva poi come appare del tutto insufficiente la previsione, contenuta nell'articolo 43, relativa all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria, ma solo in via sperimentale e per finalità conoscitiva.
Conclude rilevando come sia opportuno mantenere in luglio la discussione della Decisione di Finanza Pubblica, prevedendo una sessione estiva di bilancio per un esame serio del rendiconto dell'esercizio precedente. Ritiene, inoltre, necessario che la classificazione di bilancio per missioni e per programmi si intrecci con la classificazione per funzioni obiettivo per facilitare il raccordo con la contabilità economica nazionale.

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Per quanto attiene alle regole contabili, rileva come siano maturi i tempi per il passaggio alla competenza economica basata sull'integrale adozione del Sistema europeo dei conti (SEC 95). Rileva, in proposito, che, come evidenziato dal professor Carabba nella sua audizione, la gestione per competenza giuridica è, nella prassi reale, attraversata da contraddizioni distorsive, la cui manifestazione più evidente è rappresentata da residui di stanziamento, sicchè la funzione del «conto impegni» non risponde alla esigenza essenziale di fornire un quadro sistematico e aggiornato delle obbligazioni delle amministrazioni e dell'impatto economico di medio periodo delle scelte di bilancio. Osserva, infine, come non sia condivisibile l'imposizione di schemi autoritativi, relativi alle tecniche di accountability e alla raccolta delle informazioni, dettati dal centro con riferimento alla struttura decisionale e programmatica dei bilanci delle autonomie, seguendo una strada peraltro preclusa dal disegno costituzionale. Non ritiene, infatti, assolutamente condivisibile la scarsa attenzione dimostrata, anche rispetto alla legge n. 42 del 2009, che l'Italia dei valori ha votato, per il ruolo degli enti decentrati nel procedimento di formazione della Decisione di finanza pubblica. Ricorda, in proposito, come allo stato è previsto esclusivamente un parere della Conferenza unificata su un documento semplificato contenente linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica.

Antonio LEONE (PdL) relatore, ringrazia i colleghi per le indicazioni fornite nei loro interventi, sottolineando come risulti evidente che tutte le forze politiche intendono concorrere al miglioramento del testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Al riguardo, segnala come il relatore e il rappresentante del Governo abbiano prestato particolare attenzione alle indicazioni emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, recependo nelle proprie proposte emendative molti degli stimoli emersi nel corso dell'esame preliminare. Con particolare riferimento alle sollecitazioni dei colleghi Causi, Baretta e Cambursano, osserva che il mancato accoglimento di talune delle proposte avanzate non è da attribuirsi ad una valutazione pregiudiziale di carattere politico, ma è dovuto essenzialmente a valutazioni che attengono al merito delle proposte avanzate. In particolare, con riferimento alla materia del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, evidenzia come sia fermamente convinto che il ruolo del Parlamento debba essere fortemente valorizzato, in quanto il rafforzamento delle Assemblee legislative costituisce un adeguato bilanciamento del maggiore ruolo riconosciuto agli Esecutivi. Tuttavia, con riferimento agli articoli 4 e 7 del provvedimento, ritiene sia opportuna una approfondita riflessione sulla portata delle disposizioni, anche al fine di rispettare l'autonomia costituzionale delle Camere, tenuto altresì conto della circostanza che molte attività da realizzare in ambito parlamentare possono essere rimesse alla disciplina regolamentare.
Anche per quanto attiene alla disciplina della banca dati di cui all'articolo 14, ritiene sia opportuna una valutazione della praticabilità sotto il profilo tecnico delle soluzioni prospettate.
Per quanto attiene ai rapporti tra il progetto in esame e la legge n. 42 del 2009, sottolinea come sia stato svolto un grande lavoro per assicurare un maggiore coordinamento tra le disposizioni dei due provvedimenti, come testimoniano i numerosi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo in materia, assicurando in particolare un percorso unitario per l'armonizzazione finanziaria delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, nel ringraziare il relatore e i componenti della Commissione per il lavoro fin qui svolto, osserva che, nel garantire le prerogative costituzionalmente riconosciute agli enti territoriali, che trovano puntuale corrispondenza nelle disposizioni attuative

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del federalismo fiscale contenute nella legge n. 42 del 2009, occorre comunque assicurare la possibilità di una sorta di consolidamento dei bilanci dei diversi enti che consenta una reale confrontabilità dei dati e, conseguentemente, la valutazione dei comportamenti degli amministratori pubblici sulla base dell'esame dei costi e dei benefici delle loro attività. Ritiene, in ogni caso, imprescindibile la previsione di strumenti che consentano di valutare la responsabilità dei soggetti effettivamente chiamati a gestire risorse pubbliche, evitando il rischio di commistioni tra Esecutivo e Assemblee legislative, che sono alla base dell'esplosione della spesa pubblica della quale il nostro Paese paga ancora le conseguenze. Ritiene, infine, che debbano essere oggetto di attenta valutazione talune proposte di modifica, che, per quanto sulla carta efficaci e teoricamente convincenti, rischierebbero, qualora accolte, di incontrare rilevanti problemi in sede applicativa, come dimostra evidentemente la storia delle modifiche introdotte nel tempo alla legge di contabilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 ottobre 2009.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 16.30

Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace.
Emendamenti C. 139 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione esamina la proposta emendativa trasmessa.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il subemendamento 0.1.10.2 Bosi all'emendamento 1.10 della Commissione. Ricorda che l'emendamento 1.10 dispone la sostituzione dell'articolo del testo unificato del provvedimento come elaborato dalla Commissione di merito e prevede, in particolare, al comma 2, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di organizzare cerimonie commemorative e celebrative in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace e favorire la promozione e l'organizzazione di studi e convegni sull'argomento. Ricorda inoltre che, sull'emendamento 1.10, la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole nell'odierna seduta antimeridiana. Rileva dunque che il subemendamento in esame interviene sulle disposizioni di cui al comma 2 trasformando da facoltà in obbligo, per le pubbliche amministrazioni, l'organizzazione e la promozione delle cerimonie e degli studi sopra indicati. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche sia compatibile con la clausola di invarianza di cui al comma 3 del medesimo emendamento 1.10.

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Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA rileva che la formulazione del comma 2 in termini di obbligo, anziché di facoltà, appare incompatibile con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal comma 4 del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, propone di esprimere parere contrario sul subemendamento 0.1.10.2, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 236 di giovedì 22 ottobre 2009, a pagina 73, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: «Boccia, Baretta» sono sostituite dalle seguenti: «Baretta, Boccia».