CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 OTTOBRE 2009

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato) alla proposta di legge C. 2364, adottata come testo base.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisicchio 1.70, Di Pietro 1.1, Garavini 1.2, Di Pietro 1.4, sugli identici emendamenti Bernardini 1.4 e Di Pietro 1.5, sugli identici emendamenti Bernardini 1.6 e Di Pietro 1.7, e sull'emendamento Contento 1.60, mentre invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 1.8, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Contento 1.62, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11 se riformulato, invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.63, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.92 e parere contrario sull'emendamento Vietti 1.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.100, qualora riformulato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, invito al ritiro degli identici emendamenti Ferranti 2.1 e Contento 2.50, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 Ferranti qualora riformulato inserendovi anche la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2,

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come peraltro previsto dall'emendamento Ferranti 2.1. Invita al ritiro degli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 dei quali condivide la ratio, ma non la formulazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Causi 2.5 ritenendo che sia superfluo prevedere per legge quanto già alcuni enti locali effettuano per sostenere le vittime delle richieste estorsive. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.6 e Bernardini 2.7, mentre si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Contento 2.51 e Ferranti 2.8 ritenendo di dover ulteriormente approfondire la questione della sospensione delle procedure concorsuali nei casi in cui il debitore sia vittima di richieste estorsive tenendo conto anche dei diritti dei terzi creditori in buona fede. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.9, Angela Napoli 2.10 e 2.11, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.01 del quale ne apprezza la ratio ma non la formulazione, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 4.1, Vietti 4.2, Di Pietro 4.3 e Vietti 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 5.50 e parere contrario sugli emendamenti Ferranti 5.2 e Di Pietro 5.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3 nonché sugli identici emendamenti Rossomando 7.1, Contento 7.50 e Vietti 7.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardini 7.3 e 7.4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 8.3 e 8.4. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 9.1 e Contento 9.50, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 10.1 e Bernardini 10.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 11.90 e Di Pietro 12.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 13.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 13.2 e parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 14.1 e 14.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 14.3 e Di Pietro 14.4, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 15.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 16.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 16.2, parere contrario sugli emendamenti Vietti 17.1 e Di Pietro 17.2, parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 17.3, 18.1 e 19.1, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 19.2, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 20.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 20.2 e sull'articolo aggiuntivo Vietti 20.01. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 21.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 21.2, parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 21.3 e 21.4, Vietti 21.1, Ferranti 24.1 e Vietti 24.2, parere favorevole sull'emendamento Garavini 24.3 ove riformulato, parere contrario sugli emendamenti Garavini 24.4 e 25.1, parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 25.2, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 25.3 e parere favorevole sull'emendamento Garavini 25.4, sull'articolo aggiuntivo 25.01, sull'emendamento Ferranti 26.1 e sull'emendamento Garavini 26.2 ove riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 27.1 e Garavini 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore, pur esprimendo delle perplessità sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 6 e l'articolo 8, rispetto ai quali il relatore ha espresso parere favorevole. In particolare, anche a nome del sottosegretario per l'interno, Alfredo Mantovano, esprime forti perplessità sulla eventuale soppressione dell'articolo 8, diretto a subordinare il patteggiamento per i reati di estorsione ed usura alla eliminazione o al risarcimento del danno provocato alla vittima. Ritiene, infatti, che tale disposizione possa comunque costituire un incentivo a risarcire i danni subiti dalla vittima dei predetti gravi reati. Rileva che la Commissione dovrà anche valutare attentamente gli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 9, secondo

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cui nella formazione dei ruoli di udienza deve essere assicurata priorità assoluta alla trattazione che vedono coinvolti soggetti sottoposti a misura di protezione in quanto testimoni di giustizia o soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ritiene, a tale proposito, che la questione delle priorità in relazione alla formazione dei ruoli di udienza sia estremamente delicata e come tale debba essere affrontata dalla Commissione. Anche alla luce degli emendamenti presentati e dei pareri espressi sottolinea come risulti evidente l'intento dei gruppi di maggioranza e di opposizione nonché del Governo di addivenire ad un testo condiviso che possa essere approvato anche in sede legislativa.

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento Pisicchio 1.70, volto ad estendere alla famiglia l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.70, fatto proprio dall'onorevole Palomba, nonché gli emendamenti Di Pietro 1.1, Garavini 1.2 e Di Pietro 1.3.

Rita BERNARDINI (PD) insiste per l'approvazione del suo emendamento 1.4 che ha lo scopo di consentire l'accesso al fondo anche all'imprenditore collettivo.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4, ricordando che la ratio del provvedimento è quella di tutelare principalmente l'imprenditore di piccole dimensioni. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4 potrebbe far sorgere il dubbio che si voglia consentire l'accesso al fondo anche alle società di capitali, il che sarebbe contrario allo spirito del provvedimento. Ritiene che per l'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di includere tra i soggetti legittimati anche le società a responsabilità limitata e le persone giuridiche.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.5.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6, volto a precisare che il giudice delegato al fallimento non rende un mero parere, ma emette un vero e proprio provvedimento, favorevole o contrario, sulla richiesta di mutuo avanzata dall'imprenditore dichiarato fallito. Si prevede altresì che il provvedimento contrario sia reclamabile innanzi al tribunale fallimentare, del quale però non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Federico PALOMBA (IdV) invita il relatore ed il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.7, identico all'emendamento Bernardini 1.6, poiché non sembrano sussistere ragioni plausibili per escludere la reclamabilità del provvedimento contrario del giudice delegato al fallimento.

Manlio CONTENTO (PdL) evidenzia come il parere del giudice delegato, previsto dall'articolo 1, lettera a), capoverso 2-bis, si inserisca nell'ambito di un procedimento amministrativo, costituendo un atto endoprocedimentale. Gli emendamenti 1.6 e 1.7, pertanto, andrebbero ad incidere su un elemento che, pur collocandosi nel contesto di una procedura concorsuale, è in realtà estraneo alla stessa. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sugli emendamenti in questione, che si basano sulla erronea sovrapposizione tra due procedimenti distinti.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.7, con il quale si vuole introdurre la possibilità di un controllo sulla valutazione che ha spinto il giudice delegato a

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porre un ostacolo sostanzialmente insormontabile alla concessione del mutuo all'imprenditore fallito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento 1.7, sottolinea come il parere contrario del giudice delegato sia comunque impugnabile in base alle norme della legge fallimentare.

Antonio DI PIETRO (IdV) nel replicare al rappresentante del Governo, dichiara di ritenere preferibile la ricostruzione dell'onorevole Contento, secondo il quale il parere del giudice delegato costituisce un elemento di un procedimento amministrativo. In ogni caso, ritira l'emendamento 1.7.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.60, auspicando che sulla questione possa svolgersi un approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Si tratta infatti di un emendamento di natura sistematica che ha lo scopo di razionalizzare ed accorpare le cause che non consentono di erogare il mutuo a favore dell'imprenditore.
Illustra quindi il proprio emendamento 1.61, che prevede che il mutuo possa essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato. Al fine di evitare strumentalizzazioni ed eventualmente l'aggravamento dello stato di decozione dell'impresa, si vuole, in sostanza, che il mutuo sia concesso non all'imprenditore che sia caduto nelle mani degli usurai dopo l'insorgenza dello stato di insolvenza, ma solo all'imprenditore che sia fallito in quanto vittima dell'usura.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pur condividendo in astratto il principio sotteso all'emendamento Contento 1.61, ritiene che sullo stessa sia necessario un supplemento di riflessione. Così come formulata, in particolare, la norma potrebbe creare problemi di interpretazione e di applicazione, con particolare riferimento al momento in cui sussiste lo stato di insolvenza.

Donatella FERRANTI (PD) pur condividendo lo spirito dell'emendamento 1.61, ritiene opportuna un'approfondita riflessione, che potrà essere effettuata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea come la riforma del 2006 abbia configurato lo stato di insolvenza in modo diverso rispetto alla legge fallimentare del 1942, privando lo stesso della tradizionale configurazione negativa. Riterrebbe quindi contraddittorio, oggi, impedire l'accesso al beneficio in questione all'imprenditore insolvente che cada in mano agli usurai.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene comunque necessario che siano puntualizzate le condizioni di accertamento dell'esistenza dello stato di insolvenza anche tenendo conto del fenomeno dell'usura.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61, auspicando che sulla questione si possa riflettere in modo approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Di Pietro 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.9, volto ad integrare le cause di esclusione della concessione del beneficio, includendoci anche i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. Ritiene infatti che il soggetto che abbia commesso questi reati, in ragione della logo gravità, non sia meritevole di ottenere la concessione del mutuo.

Manlio CONTENTO (PdL) fa notare che ulteriori cause di esclusione relative alla gravità di reati commessi sono già in parte previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso, nella parte in cui viene modificato il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996.

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Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.62.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, non saranno posti in votazione gli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11, a condizione che lo stesso venisse riformulato. Propone quindi di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che il mutuo possa essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero «sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari». Si eliminerebbe quindi il riferimento alla «concretezza della notizia di reato», che appare non tecnicamente corretta.
Ricorda inoltre che anche il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.11 secondo le indicazioni del relatore (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.11 (Nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferranti 1.11 (Nuova formulazione), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 1.63.

Manlio CONTENTO (PdL) pur comprendendo che la votazione del proprio emendamento 1.63 risulta preclusa dalla precedente votazione, sottolinea tuttavia come tale emendamento ponga una questione di estremo rilievo. Ritiene quindi opportuno che la questione sia quantomeno delineata nei suoi contorni, auspicando che si possa svolgere una discussione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.
Ricorda, in particolare, che l'articolo 1, lettera b), capoverso, prevede che il mutuo possa essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato.
Poiché ritiene che la mera denuncia e la conseguente iscrizione dell'indagato del registro delle notizie di reato non sia idonea, di per sé, a rendere l'imprenditore meritevole della concessione del beneficio, con la presentazione dell'emendamento 1.63 intendeva, appunto, introdurre dei presupposti ulteriori. L'emendamento, segnatamente, è volto ad integrare la predetta disposizione, richiedendo una partecipazione sostanziale dell'imprenditore al procedimento penale: questi, in particolare, dovrebbe quantomeno rendere dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero essere sentito nel corso di un incidente probatorio. In questi casi vi sarebbe una sorta di assunzione di responsabilità sui fatti denunciati che renderebbe meritevole la concessione del beneficio.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, esprime forti perplessità sull'opportunità di modificare la disposizione come indicato dall'emendamento in questione. Ricordando, infatti, di avere espresso un parere contrario sulla proposta emendativa, osserva come l'emendamento determinerebbe una sorta di obbligo all'esposizione pubblica della vittima della richiesta estorsiva che finirebbe, specialmente in alcune realtà come la Sicilia, di tradursi in forti rischi per l'incolumità di tale soggetto nonché dei suoi familiari.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere pienamente il principio alla base dell'emendamento Contento 1.63, il quale, tra l'altro, impedirebbe di strumentalizzare la norma che consente l'erogazione del mutuo nel corso delle indagini preliminari.

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Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che sia sempre inopportuno prevedere la concessione di benefici connessi a determinati comportamenti che il soggetto tenga nel corso del procedimento penale.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide la ratio né la formulazione dell'emendamento 1.63.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di avere espresso parere contrario sull'emendamento Contento 1.63. Ritiene, infatti, che la chiave di lettura della norma, così come formulata, sia incentrata sulla valutazione che il pubblico ministero deve compiere prima di pronunciare il parere. In alcuni casi il pubblico ministero potrebbe ritenere opportuno, prima di rendere il parere, attendere che il soggetto renda dichiarazioni o sia sentito in un incidente probatorio. In altri casi potrebbe basarsi su altri elementi, eventualmente risultanti dalla stessa denuncia o successivamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.
In ogni caso, ritiene inopportuna e superflua una previsione normativa come quella contenuta nell'emendamento 1.63, che costringerebbe l'imprenditore a tenere determinati comportamenti processuali per ottenere il beneficio e limiterebbe l'ambito della valutazione discrezionale del pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, presidente, con riferimento al dibattito appena conclusosi sull'emendamento Contento 1.63, fa presente che lo svolgimento di interventi che riguardino il merito di un emendamento la cui votazione risulti preclusa da una precedente votazione deve considerarsi del tutto eccezionale.
Pone quindi in votazione l'emendamento Contento 1.92.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.92.

Lorenzo RIA (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 1.12, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, che trasforma in delitto l'attuale reato contravvenzionale che punisce la condotta di chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, ad un soggetto non abilitato. Così facendo si richiede la sussistenza del dolo, non essendo più sufficiente che la condotta sia assistita da semplice colpa. Pertanto, pur essendo prevista una sanzione più severa, restano fuori dell'ambito del penalmente rilevante condotte colpose attualmente ritenute illecite.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in questione appare opportuna e, tra l'altro, consente di punire anche il tentativo. Ritiene inoltre che le ipotesi colpose nel caso in esame siano marginali.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 1.12.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.12.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.100 del Governo e di avere altresì espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.2, sostanzialmente identico al primo, se riformulato in modo da essere anche formalmente identico all'emendamento del 2.100.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 2.2 come indicato dal relatore (vedi allegato). Ritira inoltre il proprio emendamento 2.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (Nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici

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emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (Nuova formulazione), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 2.50.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda di aver invitato il presentatore a ritirare gli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 sulla considerazione che di tali emendamenti lei ne condivide pienamente lo spirito, essendo volti a prevedere delle misure a tutela dei soggetti vittime di richieste estorsive, ma non ne condivide le soluzioni adottate per rendere realmente applicabili le disposizioni ivi previste. In particolare si tratta di emendamenti diretti a prevedere attraverso una disposizione legislativa la possibilità per gli enti locali di disporre, a favore delle vittime di richieste estorsive, l'esonero parziale o totale dal pagamento o il rimborso, parziale o totale del pagamento effettuato di tributi, tariffe e canoni spettanti agli enti locali medesimi.

Marco CAUSI (PD), prendendo atto del favore espresso dal relatore sulla ratio degli emendamenti da lui presentati, ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4 e chiede al relatore di modificare il parere contrario espresso sul suo emendamento 2.5, essendo questo diretto unicamente a prevedere per legge la possibilità degli enti locali di adottare quelle misure previste dagli emendamenti 2.3 e 2.4 senza tuttavia prevedere delle forme di sussidio da parte dello Stato a favore di tali enti. Non ritiene che si tratterebbe di una disposizione inutile solo perché alcuni enti locali, tra i quali ricorda il comune di Vittoria, già esonerano dal pagamento di tributi, tariffe e canoni soggetti vittime di richieste estorsive, in quanto prevedere ciò per legge consentirebbe di escludere qualsiasi rischio di considerare come danno erariale il predetto esonero. Al fine di escludere comunque qualsiasi possibilità di considerare la disposizione in esame onerosa potrebbe specificarsi che la copertura finanziaria delle misure ivi previste resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi agli stessi assegnati ai fini del concorso ai saldi di finanza pubblica.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, alla luce dell'intervento dell'onorevole Causi ritiene che l'emendamento 2.5, sul quale ricorda di aver comunque espresso parere contrario, possa essere accantonato per procedere ad ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico-giuridico e finanziario.

Manlio CONTENTO (PdL) esprimendo perplessità sull'emendamento 2.5, anche qualora venisse riformulato nel senso preannunciato dal presentatore, sottolinea come debba essere ben chiaro che neanche la legge possa attribuire agli enti locali la potestà di esonerare soggetti dal pagamento di tributi, tariffe e canoni che spettino allo Stato.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la questione posta dall'emendamento 2.5 sia fondata, sottolineando che gli unici problemi potrebbero sorgere solo nel caso in cui l'esonero dal pagamento di tributi, canoni e tariffe locali determini degli effetti negativi sul rispetto del patto di stabilità.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime il proprio dissenso sull'emendamento in esame ritenendo che la possibilità per gli enti locali di escludere determinate categorie di soggetti dal pagamento di tributi possa dar luogo a strumentalizzazioni nonché a possibili collusioni con politici locali al fine di eludere il pagamento di tasse ed imposte.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara la propria contrarietà all'emendamento 2.5 ritenendo che non sia necessaria una previsione legislativa per consentire agli enti locali di esonerare determinati soggetti dal pagamento di tributi dei quali i medesimi enti sono destinatari.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5 evidenziando come nel meridione e, in particolare,

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nei comuni ad alta densità mafiosa gli enti locali debbano sorreggere anche dal punto di vista economico quelle imprese che sono vittime del racket dell'estorsione. Da un lato, ritiene che sia necessario che la possibilità di esonerare le vittime delle richieste estorsive dal pagamento di tributi debba essere comunque prevista dal regolamento comunale e, dall'altro, sottolinea come sia opportuno prevedere una copertura legislativa che legittimi senza alcun dubbio interpretativo le disposizioni del regolamento dirette proprio a prevedere il predetto esonero.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in esito al dibattito svoltosi ribadisce la propria proposta di accantonare l'emendamento Causi 2.5.

La Commissione, con distinte votazioni, accantona l'emendamento Causi 2.5 e respinge l'emendamento Di Pietro 2.6.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7 volto a escludere limiti alla prorogabilità dei termini relativi a determinati adempimenti nei confronti della vittima delle richieste estorsive che ricadano nell'anno dell'evento lesivo. A tale proposito sottolinea come il procedimento amministrativo diretto alla concessione dei benefici a favore della vittima della richiesta estorsiva possa durare per anni. È del tutto illogico, a suo parere, che a fronte dei ritardi dell'amministrazione non si preveda la possibilità di prorogare ulteriormente dei termini relativi ad adempimenti che la vittima delle richieste estorsive non è in grado di soddisfare proprio in ragione dell'estorsione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.7.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricordando di essersi riservata nell'espressione dei pareri relativi agli emendamenti Contento 2.51 e Ferranti 2.8, propone di accantonare tali emendamenti nonché gli emendamenti Di Pietro 2.9 e Angela Napoli 2.10 e 2.11, avendo questi ultimi per oggetto in parte le medesime disposizioni che gli emendamenti 2.51 e 2.8 intendono modificare.

La Commissione accoglie la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.01 essendo questo volto a potenziare le dotazioni economiche e finanziarie previste a favore delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura. Considerato che si tratta di una disposizione rilevante e che su questa il relatore ha espresso dei rilievi non tanto sul merito quanto piuttosto su alcuni aspetti tecnico-giuridici, invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo in esame al fine di una nuova formulazione che possa superare tali rilievi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che in realtà l'articolo aggiuntivo non tiene conto di alcune importanti modifiche legislative e che le difficoltà tecnico-giuridiche appaiono difficilmente superabili.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.01 rilevando come i fondi che si intendono sostenere attraverso l'attribuzione di ulteriori somme siano già del tutto capienti. Ritiene, pertanto, che non sussista alcuna esigenza di approvare l'articolo aggiuntivo in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.2.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3 volto a prevedere un aumento di pena nel caso di estorsione aggravata qualora ricorrano

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le aggravanti previste per il delitto di rapina nonché una ulteriore aggravante qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurai.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 4.3, rilevando come la nuova fattispecie aggravante prevista sia ultronea in quanto l'articolo 61 del codice penale, al numero 2), già prevede come circostanza aggravante comune da poter applicare a qualsiasi reato il nesso teolologico, che ricorre nel caso in cui un reato sia stato commesso, ad esempio, per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo di un altro reato. Proprio per questa ragione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50 volto ad espungere dall'articolo 4 la disposizione diretta ad introdurre nell'articolo 629 del codice penale, relativo al delitto di estorsione, l'aggravante relativa al caso in cui il fatto sia commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

Antonio DI PIETRO (IdV), a seguito del chiarimento del relatore, ritira il proprio emendamento 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.4.

Manlio CONTENTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.50 che, come appena chiarito dal relatore, è volto ad eliminare una nuova ipotesi di aggravante prevista per il delitto di estorsione, che in realtà è di contenuto pressoché identico a quello dell'aggravante comune prevista dal numero 2) dell'articolo 61 del codice penale. Si tratta in particolare dell'aggravante relativa al nesso teolologico tra due reati. Ritiene che non sia necessario prevedere una nuova aggravante che si giustifichi unicamente per il fatto che determinerebbe un aumento di pena superiore a quello di un terzo previsto in via generale per tutte le aggravanti comuni. Ribadisce quanto da lui più volte sottolineato in occasione anche dell'esame di altri progetti di legge circa l'opportunità di non prevedere, in relazione a specifici reati, sempre nuove deroghe ai principi generali di diritto penale, sia sostanziale che processuale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Contento con specifico riferimento all'esigenza di limitare deroghe ai principi generali.

La Commissione approva l'emendamento Contento 4.50.

Manlio CONTENTO (PdL) si sofferma sul suo emendamento 5.90 volto a sopprimere l'articolo 5, con il quale si intenderebbe modificare l'articolo 644 del codice penale relativo al reato di usura prevedendo la possibilità, in caso di estinzione del reato, di non disporre la restituzione all'indagato o imputato dei beni sequestrati qualora il giudice non accerti l'insussistenza dei presupposti del reato di usura. Evidenzia come si tratti di una importante deroga ai principi generali, in quanto nonostante il reato sia estinto i beni sequestrati potrebbero essere confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo. Proprio perché si tratta di una questione estremamente complessa, avverte di aver presentato anche l'emendamento 5.50 interamente sostitutivo dell'articolo 5. Tale emendamento, la cui formulazione dovrà comunque essere ulteriormente verificata sotto il profilo tecnico-giuridico, prevede la possibilità di confiscare dei beni nonostante che il reato di riferimento sia estinto purché sia stata comunque accertata la responsabilità dell'imputato con una sentenza che abbia concluso il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato. Trattandosi di una questione estremamente delicata ritiene che potrebbe essere opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza rappresentata dall'onorevole Contento di una ulteriore riflessione sull'articolo 5, del quale comunque si comprende

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pienamente la ratio. Proprio perché si tratta comunque di un tema che attiene ai principi generali rileva che il suo gruppo ha presentato l'emendamento 5.2 volto a sostituire l'articolo 5 prevedendo che sia sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro salvo il caso in cui l'imputato del delitto di usura sia assolto con formula piena.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara, anche alla luce di recenti decisioni relative alla giurisdizione comunitaria, sia opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito del dibattito appena svolto, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che anche l'articolo 6, diretto ad integrare la disciplina dell'incidente probatorio in relazione ai procedimenti per i delitti di usura ed estorsione aggravata, debba essere accantonato per meglio valutare l'opportunità di sopprimere tale articolo, come previsto da una serie di emendamenti identici di deputati di diversi schieramenti politici, che il suo gruppo non condivide.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pur comprendendo l'esigenza rappresentata dall'onorevole Palomba, ritiene che non sussistano le condizioni per procedere all'accantonamento richiesto. Non vi sono, infatti, da parte di altri deputati richieste in tal senso né richieste di ulteriori approfondimenti prima di passare all'esame degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3.

Giulia BONGIORNO, presidente, avvertendo che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI