CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2009
234.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente comunica che, in relazione alle proposte di legge C. 326, C. 1010 e C. 2032, concernenti «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si sono perfezionati tutti i requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini del trasferimento in sede legislativa. Conseguentemente, la richiesta di trasferimento di sede sarà tempestivamente trasmessa alla Presidenza della Camera.
Comunica altresì che, in relazione alle medesime proposte di legge, è pervenuto alla Presidenza, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, un parere circostanziato emesso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 92 della direttiva 98/34/CE.
Tale parere, che è in distribuzione, avanza in particolare dei rilievi sulla compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, e di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unificato elaborato dal comitato ristretto.
Ritiene peraltro che alcune modifiche che vadano incontro alle indicazioni formulate possano essere approvate nell'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2760 Cosenza - Adozione del testo base - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI presidente, avverte che, in data 13 ottobre 2009, è stata

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assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2760, d'iniziativa del deputato Cosenza: «Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione».
Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 219 e abbinate propone di procedere all'abbinamento della stessa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, presidente invita il relatore, se crede, ad illustrare il contenuto della nuova proposta abbinata.

Enzo RAISI (PdL), relatore, la proposta di legge Cosenza C. 2760, come precisato dall'articolo 1, è volta:
a prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;
ad assicurare che i beni commercializzati nel nostro Paese siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento lavorativo dei minori;
a garantire ai consumatori un'informazione chiara e certa sull'origine dei prodotti immessi in commercio;
a tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti commercializzati nel territorio italiano.

A tal fine, in primo luogo, l'articolo 2 prevede un sistema obbligatorio di tracciabilità per tutti i prodotti posti in commercio nel territorio italiano, al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione degli stessi prodotti.
Le modalità di attuazione della norma sono affidate ad un regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 3, comma 1, introduce quindi un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti commercializzati nel nostro Paese, che indichi il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del percorso dei prodotti fino ai luoghi di vendita. L'etichetta obbligatoria deve inoltre indicare se la merce è stata prodotta nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza utilizzare lavoro minorile.
Rileva che sulle questioni affrontate dall'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 1, della pdl in esame intervengono anche la pdl 219 Mazzocchi e le analoghe pdl 1593 e 2624. Inoltre, la pdl 340 richiede specificamente l'indicazione obbligatoria sul prodotto se esso è stato realizzato senza lo sfruttamento dei minori e nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori.
Il comma 2 dell'articolo 3 prevede inoltre che i prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea e commercializzati nel territorio italiano devono indicare obbligatoriamente nell'etichetta, oltre a quanto disposto dal comma 1, l'origine extra UE dei prodotti specificando il Paese di origine.
Una norma in materia di etichettatura obbligatoria dei prodotti extra UE è contenuta anche nelle pdl 426, 477 e 896.
L'articolo 4 si occupa dell'istituzione di marchi di origine dei prodotti che certifichino in modo chiaro e certo l'italianità o meno dell'intera filiera produttiva, prevedendo a tal fine tre diverse tipologie di marchi «made in Italy»:
il marchio «made in Italy - 100 per cento italiano», per i beni prodotti utilizzando materie prime italiane e che sono lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;
il marchio «made in Italy - Prodotto in Italia con materia prima proveniente dall'estero», per i beni che sono prodotti in Italia utilizzando materie prime importate da altre nazioni;
il marchio «made in Italy - Prodotto italiano realizzato all'estero», per i beni

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che sono realizzati da imprese italiane, i cui impianti sono localizzati all'estero, su design italiano.

Ricorda che dell'istituzione di marchi volti a rendere riconoscibile al consumatore il prodotto che sia realizzato interamente in Italia, almeno per le sue fasi qualificanti, si occupano anche le pdl 426, 477 e 896. Inoltre le pdl 1593 e 2624 consentono l'uso della denominazione «made in Italy» esclusivamente per i prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.
L'articolo 5 vieta la commercializzazione in Italia di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano volti a trarre in inganno i consumatori su una loro presunta provenienza italiana. Le modalità attuative della norma sono stabilite con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 6 affida alla Guardia di finanza i controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo dei marchi di origine «made in Italy» previsti dall'articolo 4. A tal fine la Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio e delle associazioni degli imprenditori.
Infine l'articolo 7 prevede una campagna di informazione sulla stampa, su internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle norme recate dal provvedimento in esame e in particolare dei marchi di origine «made in Italy» di cui all'articolo 4, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla contraffazione dei prodotti italiani.
Propone infine di adottare, come già annunciato, come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni; riterrebbe altresì utile, per la migliore economia dei lavori, procedere alla costituzione di un comitato ristretto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni.
La Commissione delibera quindi di nominare un comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.