CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori del Comitato permanente per i pareri.

Raffaele VOLPI (LNP), ricordati gli interventi svolti questa mattina in Aula sul tema della quantità e qualità del lavoro parlamentare in questa legislatura, osserva che è inaccettabile che interventi demagogici di questo genere provengano proprio da esponenti di quei gruppi che non assicurano una assidua presenza ai lavori parlamentari.
Con riferimento, poi, ai lavori del comitato permanente per i pareri della I Commissione, manifesta il proprio disagio, in quanto componente dell'organo, per il fatto che questo si trovi spesso costretto a lavorare con pochi membri presenti. Sottolinea che il suo gruppo non è più disponibile ad assicurare, da solo, la presenza della maggioranza nel comitato ed invita pertanto la presidente Bertolini a rappresentare il problema al presidente della Commissione affinché questi possa valutare se sussistano ancora le condizioni per mantenere in vita un organo la cui esistenza non è affatto obbligatoria per regolamento, ben potendo i provvedimenti assegnati in sede consultiva essere esaminati dalla Commissione in composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, presidente, ricorda che il presidente Bruno è già stato informato del problema ed ha avuto modo di intervenire in seduta per richiamare i componenti del comitato permanente per i pareri ad una più assidua partecipazione ai lavori dell'organo. Ritiene che il problema dei lavori del comitato sia complesso e si iscriva nel quadro più generale del problema della divisione dei tempi del lavoro parlamentare tra i diversi organi, in quanto l'attuale sistema rende oggettivamente difficile ai deputati la piena presenza in tutte le sedi: si tratta di un problema del quale si dovrà forse discutere in sede di riforma del regolamento. In ogni caso assicura al deputato Volpi che rappresenterà le sue doglianze al presidente Bruno.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
Nuovo testo C. 2724 Governo.
(Parere alla XI Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) illustra il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
Ricorda che esso reca disposizioni relative al trattamento dei docenti e del personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola con contratto a tempo determinato. Il testo reca disposizioni in gran parte riconducibili alle materie «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e norme generali sull'istruzione», che le lettere g) e n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché, per taluni profili, alla materia «istruzione», di competenza concorrente tra Stato e regioni.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni recate dai commi 3 e 4-bis dell'articolo 1. Ricorda, in particolare, che il comma 3consente all'amministrazione scolastica la promozione - in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime - di progetti che prevedano «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione». Ritiene opportuno richiamare, al riguardo, l'esigenza di una maggiore chiarezza nella formulazione del testo che consenta di comprendere cosa si intenda

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per «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione».
Illustra quindi le previsioni del comma 4-ter dell'articolo 1, che reca una norma di interpretazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo alle «operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97».
Rileva, in proposito, che non si rinviene una piena corrispondenza tra il citato riferimento alle «operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,» ed il testo dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cui si riferisce la norma di interpretazione.
Ritiene, in conclusione, opportuno evidenziare tali profili nella proposta di parere che presenta (vedi allegato 1) affinché sia possibile giungere alla migliore formulazione del testo che eviti, in particolare, il sopraggiungere di ricorsi giurisdizionali con il rischio di creare disordini in un settore, qual è quello scolastico, di prioritaria importanza per il paese.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva l'opportunità di dare maggiore incisività ai rilievi evidenziati dal relatore, formulandoli come condizioni anziché come osservazioni, proprio al fine di evitare l'insorgere di contenziosi giurisdizionali su una materia di particolare delicatezza.
In merito alla previsione del comma 3, in particolare, in cui si fa riferimento ad «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione», il rischio è anche quello - se non adeguatamente formulato - di una lesione del riparto di competenze tra Stato e regioni sancito dall'articolo 117 della Costituzione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) fa presente di aver valutato attentamente - nel predisporre la proposta di parere - l'opportunità di formulare i rilievi testé illustrati come osservazioni o come condizioni. Dopo un'attenta riflessione si è convinto dell'opportunità di seguire la prima ipotesi sopratutto in considerazione della difficoltà di formulare i rilievi come proposte testuali di modifica, anche alla luce del fatto che essi intervengono su una normativa di rango primario e secondario che si è stratificata negli anni.
Esprime quindi l'auspicio che il Governo e la Commissione di merito possano tenere conto di quanto evidenziato, individuando quanto prima una risposta adeguata. Ribadisce quindi l'opportunità di formulare i rilievi come osservazioni proprio al fine di non creare una «gabbia» che sia di ostacolo alla migliore soluzione della questione, che sta a cuore a tutti.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo in merito al rilievo riguardante il comma 3 dell'articolo 1, rileva come, mentre il testo del decreto-legge non pone al momento dubbi sul rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, il rischio potrebbe essere quello di un'incertezza interpretativa quando si passerà alla fase di attuazione concreta delle disposizioni ivi previste.
Ritiene, quindi, opportuno risolvere il problema in via preventiva, al fine di evitare l'insorgere di contenziosi in una fase successiva.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concorda con quanto evidenziato dal collega Volpi, che affronta la questione su cui si intende richiamare l'attenzione della Commissione di merito con la prima osservazione formulata nella proposta di parere. Ritiene, infatti, importante giungere ad una migliore definizione del riferimento alle «attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione», di cui al comma 3, proprio al fine di favorire la attività in corso tra Ministero e regioni volte a realizzare un'effettiva cooperazione nell'ambito del principio di leale collaborazione.
Considera importante realizzare l'obiettivo di mettere a disposizione delle regioni personale qualificato, che potrebbe

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essere impiegato al meglio in tale ambito. Il lavoro che il Parlamento è chiamato a svolgere è quindi quello di individuare il modo per introdurre soluzioni quanto più possibili utili e durature.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che la considerazioni del relatore possano essere convincenti con riguardo al comma 4-bis dell'articolo 1.
Insiste, invece, sull'opportunità di formulare come condizione il rilievo concernente il comma 3 dell'articolo 1 il quale, seppur lasciando intendere che si tratta di una facoltà posta in capo alle regioni, manca di chiarezza nel momento in cui fa riferimento ad «attività di carattere straordinario» connesse all'adempimento «dell'obbligo dell'istruzione», rendendo di fatto poco comprensibile il legame tra le due fattispecie.

Isabella BERTOLINI, presidente, rileva come l'intera formulazione del comma 3 si fondi su un'attività di carattere facoltativo per le regioni. Appare quindi complesso per il Comitato pareri proporre alla Commissione di merito una formulazione alternativa. Ritiene, peraltro, utile aver segnalato il problema con l'auspicio che nel prosieguo dell'iter parlamentare possa essere risolto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 ottobre 2009.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 16.30.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di svolgere dapprima l'esame del provvedimento previsto in sede di atti del Governo e, quindi, gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione concorda.

Schema di regolamento recante ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233.
Atto n. 124.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, illustra lo schema di regolamento in esame, che novella il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233. Ricorda che tale provvedimento era stato già modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, per coordinare il testo rispetto alla disciplina intervenuta successivamente

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al 2001 e per adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione alla figura dei Vice Ministri e per apportare modifiche strutturali della disciplina.
Con riguardo al contenuto delle disposizioni, fa presente che l'articolo 1, novellando il comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 in materia di Servizio di controllo interno, prevede la riduzione da dodici a sei dei componenti del contingente di personale assegnato al Servizio di controllo interno. In proposito ricorda che nel parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'assetto del Servizio di controllo interno quale risulta dalle riduzioni previste dallo schema di regolamento, si fa presente che «sarebbe stato utile capire meglio gli effetti di tali riduzioni su una struttura cui sono affidati compiti di notevole delicatezza».
Si sofferma quindi sull'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, che modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 in ordine al personale degli uffici di diretta collaborazione, riducendo dal venti al sedici per cento del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione, che ammonta a massimo centoventi unità, la percentuale dei collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Ricorda che l'articolo 3 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 in materia di trattamento economico del personale impegnato negli uffici di diretta collaborazione.
Rileva, in particolare, che il comma 2 concerne il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. In proposito, si prevede che ai responsabili degli uffici spetti un trattamento economico onnicomprensivo, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda il trattamento economico accessorio, su base mensile, da corrispondere ai dipendenti degli uffici dei ministri e sottosegretari a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli. Il trattamento consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
La nuova formulazione del comma 2 riporta poi un'articolazione del trattamento economico onnicomprensivo, che alla lettera a) riguarda il capo dell'ufficio legislativo, il capo della segreteria del Ministro e il responsabile del servizio del controllo interno, per i quali il trattamento economico si concretizza in una voce retributiva di importo non superiore al tetto massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero nonché in un emolumento accessorio il cui importo non dovrà eccedere la misura massima di analogo trattamento di spettanza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali del medesimo Ministero.
Fa presente che la lettera b) concerne, invece, il segretario particolare del Ministro e i componenti del servizio del controllo interno: per essi il trattamento economico sarà composto da una voce retributiva non eccedente la misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, e in un emolumento accessorio non eccedente la misura massima di analogo trattamento spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali del medesimo ministero. Con riferimento ai dipendenti pubblici il trattamento economico, qualora più favorevole, integrerà per il solo differenziale il trattamento economico goduto.
Rileva che è infine previsto che ai capi dei predetti uffici che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che abbiano optato per il mantenimento del proprio trattamento economico, verrà corrisposto un emolumento accessorio ai sensi del già ricordato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001: tale emolumento non dovrà eccedere, rispettivamente,

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la misura massima del trattamento economico accessorio di spettanza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, ovvero di quello accordato ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali.
Rileva che la citata riformulazione del comma 2 consiste di fatto nello spostamento della figura del Capo della segreteria del Ministro dalla lettera b) - ove figura nel vigente testo - alla lettera a).
Si sofferma quindi sull'articolo 4, che modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001, riguardante le segreterie dei sottosegretari di Stato, prevedendo che a ciascuna segreteria dei sottosegretari di Stato sono assegnate, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale al di fuori del contingente complessivo di centoventi unità, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni; una di tali otto unità può essere scelta «fra estranei alle pubbliche amministrazioni». L'articolo 4 precisa infine che l'unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione di norma ha l'incarico di segretario particolare del sottosegretario.
L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, per la quale l'adozione del regolamento in esame non dovrà comportare aggravio per il bilancio dello Stato. Rileva, peraltro, che la relazione di accompagnamento non fa cenno agli eventuali risparmi connessi all'attuazione dell'articolo 1 dello schema di regolamento, che pure opera un dimezzamento del personale addetto al Servizio del controllo interno.
Evidenzia, in conclusione, che il provvedimento è accompagnato da una relazione illustrativa; una scheda di analisi tecnico-normativa; il parere del Consiglio di Stato; il parere favorevole dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; una dichiarazione di nulla-osta a firma del capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del ministero dell'economia e delle finanze; il parere favorevole del dipartimento della ragioneria generale dello Stato; l'elenco riportante le firme dei rappresentanti sindacali presenti alla riunione informativa del 24 luglio 2009.
Ricorda che l'analisi tecnico-normativa, che accompagna lo schema di regolamento, evidenzia come le modifiche da esso proposte al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2001 tengano conto della esistente cornice legislativa sugli assetti di Governo, quale più recentemente ridefinita dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 e dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. Si rileva, inoltre, come lo schema di regolamento si inserisca nell'ambito normativo della riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri di cui alla delega recata dall'articolo 1, comma 404 della legge finanziaria 2007, attuata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 dicembre 2007, n. 258, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti i rilievi della III Commissione e le valutazioni favorevoli della V Commissione.

Sesa AMICI (PD) prende atto della relazione della collega Bernini e di quanto evidenziato dalla III Commissione in ordine alla riduzione degli interventi esterni.
Esprime una valutazione favorevole sul fatto che l'intervento di riorganizzazione viene realizzato senza oneri finanziari a carico dello Stato ma evidenzia talune perplessità riguardo all'insieme dell'articolato, con particolare riferimento a quanto previsto sulle unità operative e sui dirigenti di prima e seconda fascia, anche tenendo conto di quanto ora stabilito dal decreto legislativo in materia di efficienza e produttività elaborato dal Ministro per l'innovazione e la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Mario TASSONE (UdC) ritiene poco chiara la ratio e gli obiettivi di fondo del complesso degli interventi di riorganizzazione recati dal regolamento in esame e constata uno svilimento della figura di

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viceministro, il cui ruolo viene in sostanza appiattito a quello di un sottosegretario, nonché un livellamento della dirigenza rispetto al segretario particolare del ministro.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è adottato sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, che prevede l'acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di regolamento di organizzazione dei ministeri adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), anche tenendo conto delle valutazioni favorevoli espresse dalle organizzazioni sindacali.

Mario TASSONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice alla luce delle considerazioni testé svolte.

Sesa AMICI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice soprattutto in considerazione della ristrettezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione, che non ha consentito di approfondire le perplessità evidenziate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ringrazia la Commissione per la celerità con cui è giunta all'approvazione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, che consentirà di conseguire importanti risparmi per l'erario.

La seduta termina alle 16.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Intervengono il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 16.50.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.
C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre.

Mario TASSONE (UdC) esprime sin d'ora la valutazione favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare a lunedì 19 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre.

Il viceministro Ferruccio FAZIO, intervenendo in merito alla lettera trasmessa alla Commissione dal presidente della Conferenza delle regioni, di cui è stata data notizia nella seduta di ieri, rileva in via preliminare, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera e) - e non d) come erroneamente riportato nella lettera - che non si può che confermare che la previsione in questione è in linea e, quindi,

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compatibile con la riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, e non arreca alcun pregiudizio alle competenze concorrenti regionali in materia di tutela della salute.
Evidenzia che la suddetta disposizione, nell' intervenire sull'articolo 47-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e, quindi, sulle funzioni generali che saranno svolte dal futuro Ministero della salute, non va intesa in modo più assoluto come potestà dell'amministrazione centrale di poter adottare atti di indirizzo e coordinamento ma, al contrario, va intesa come funzione generale ricondotta nell'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione. Essa rientra quindi nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ma al solo fine di assicurare e garantire l'accessibilità, la sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie in funzione dell'interesse primario dell'unitarietà del sistema e, pertanto, garantendo l'operatività del livello centrale in rapporto alle competenze del livello locale in attuazione e nello spirito del principio di leale collaborazione che fino ad oggi ha caratterizzato l'azione del ministero.
Evidenzia, in altre parole, che il Ministero potrà esercitare le proprie funzioni in materia di tutela della salute attraverso la promozione di norme legislative nazionali recanti la determinazione di principi fondamentali per la materia in questione ovvero altre iniziative non legislative, in genere concretizzabili attraverso accordi o intese stipulati in sede di Conferenza Stato Regioni confermando, quindi, la prassi seguita dal ministero dal 2001 ad oggi.
Rileva che anche la previsione dell'introduzione di un'attività di monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali costituisce un'ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, nel senso di precisare che proprio in virtù dell'interesse nazionale la competenza dello Stato deve riguardare, altresì, il controllo tecnico dei servizi erogati che presuppone un rapporto di stretta collaborazione con il livello regionale.
In definitiva, ritiene che con la lettera del presidente Errani si faccia confusione tra funzioni generali che vengono delineate per il ricostituito Ministero e gli strumenti amministrativi cui si potrà fare ricorso il Ministero per l'esercizio di tali funzioni nel rispetto del nuovo impianto costituzionale.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di svolgere l'audizione informale del presidente della regione Toscana, del presidente della provincia e dei sindaci di Massa e di Carrara sulla proposta di titolo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 2422 Sbai e C. 2769 Cota.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre.

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Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice svolgerà nella prossima seduta una relazione illustrativa della proposta di legge C. 2769 Cota, abbinata nella precedente seduta alla proposta C. 2422 Sbai. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 ottobre 2009.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.20 alle 18.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ).
Atto n. 117.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.
Atto n. 118.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).