CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario al lavoro, alla salute e alle politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 12.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, sono stati esaminati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3, mentre sono stati accantonati gli emendamenti Barani 2.8 e successivi, riferiti all'articolo 2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, fa presente che intende esprimere, innanzitutto, il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, per passare, successivamente, a riconsiderare gli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Livia Turco 4.49, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Barani 4.32, a

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condizione che sia riformulato sostituendo le parole «di intesa con» con le seguenti: «sentito». Invita, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti Palagiano 4.11 e Livia Turco 4.47, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palagiano 4.12 e Livia Turco 4.46 e parere favorevole sull'emendamento Barani 4.25. Esprime, quindi parere contrario sull'emendamento Miotto 4.57 e parere favorevole sugli identici emendamenti Barani 4.31 e Livia Turco 4.45. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Barani 4.30 e sugli identici emendamenti Palagiano 4.10 e Livia Turco 4.44, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 4.48. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Palagiano 4.9 e Miotto 4.50, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 4.23. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Mura 4.18, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.8, Livia Turco 4.42 e Barani 4.29. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Miotto 4.56, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 4.41, Palagiano 4.7 e 4.6. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.4 e Barani 4.28, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.5 e parere favorevole sull'emendamento Barani 4.24, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «dall'Assessore alla sanità» con le seguenti: «dalla Giunta regionale». Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Miotto 4.55, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mura 4.17 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 4.16 e 4.15. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 4.22, a condizione che sia riformulato sostituendo la parola «delle» con la seguente: «di». Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Mura 4.13, Miotto 4.54, nonché sugli identici emendamenti Palagiano 4.3 e Livia Turco 4.40. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palagiano 4.2, invitando i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Barani 4.27 e Livia Turco 4.39, che risulterebbero assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.14, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 4.53. Annuncia, quindi, il ritiro del suo emendamento 4.21 e invita i presentatori a ritirare l'identico emendamento Miotto 4.52, in quanto entrambi risulterebbero assorbiti in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Palagiano 4.19, che comunque risulterebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Farina Coscioni 4.37 e Pedoto 4.43, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 4.20 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Fucci 4.33. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Farina Coscioni 4.36, Miotto 4.51 e Pedoto 4.38, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palagiano 4.1, Barani 4.26 e Livia Turco 4.35. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Pedoto 4.34 e sull'articolo aggiuntivo Mura 4.01.

Il viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.49.

Lucio BARANI (PdL) riformula il suo emendamento 4.32 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Barani 4.32 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.11.

Paola BINETTI (PD) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento Livia Turco 4.47, di cui è cofirmataria.

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La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 4.47, nonché gli identici emendamenti Palagiano 4.12 e Livia Turco 4.46. Approva quindi l'emendamento Barani 4.25 (vedi allegato).

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.57: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Barani 4.31 e Livia Turco 4.45.

Lucio BARANI (PdL) ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 4.10 e Livia Turco 4.44. Approva quindi l'emendamento Pedoto 4.48 (vedi allegato).

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.9.

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.50: si intende vi abbiano rinunciato.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.23, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Silvana MURA (IdV) ritira il suo emendamento 4.18.

La Commissione, approva gli identici emendamenti Palagiano 4.8, Livia Turco 4.42 e Barani 4.29, nonché, con distinta votazione, l'emendamento Miotto 4.56 (vedi allegato). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Livia Turco 4.41, Palagiano 4.7 e 4.6. Approva gli identici emendamenti Palagiano 4.4 e Barani 4.28. Respinge, quindi, l'emendamento Palagiano 4.5.

Lucio BARANI (PdL) riformula il suo emendamento 4.24 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Barani 4.24 (Nuova formulazione) (vedi allegato).

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.55: si intende vi abbiano rinunciato.

Silvana MURA (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 4.17. Ritira, altresì, l'emendamento Palagiano 4.16, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 4.15.

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 4.22 nel senso indicato dal relatore.

Il viceministro Ferruccio FAZIO rileva che la proposta di riformulazione accolta dalla collega Laura Molteni appare rispettosa della autonomia regionale nella disciplina delle prove d'esame.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 4.22 (Nuova formulazione) (vedi allegato). Respinge quindi l'emendamento Mura 4.13.

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.54: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palagiano 4.3 e Livia Turco 4.40. Approva quindi l'emendamento Palagiano 4.2 (vedi allegato).

Carlo CICCIOLI, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2, gli identici emendamenti Barani 4.27 e Livia Turco 4.39 devono intendersi assorbiti.

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La Commissione respinge l'emendamento Mura 4.14. Approva quindi l'emendamento Miotto 4.53 (vedi allegato).

Carlo CICCIOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.52: si intende vi abbiano rinunciato. Peraltro rileva che tale emendamento, al pari dell'emendamento 4.21 del relatore, già ritirato, risulterebbe comunque assorbito in seguito all'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2. Avverte, altresì, che sempre a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palagiano 4.2, l'emendamento Palagiano 4.19 deve intendersi precluso.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 4.37 (vedi allegato).

Gian Carlo ABELLI (PdL) osserva che l'emendamento Pedoto 4.43, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, è volto a sopprimere la possibilità di rinnovare l'incarico di direzione di struttura complessa per un periodo inferiore a quello per il quale è stato originariamente conferito, che è pari a cinque anni in seguito all'approvazione dell'emendamento Farina Coscioni 4.37. Ciò significa che l'incarico non potrebbe essere rinnovato nei casi in cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dell'età massima per il collocamento di quiescenza. Analoga considerazione, peraltro, vale per la mancata previsione della possibilità di primo conferimento dell'incarico per un periodo di tempo più breve di cinque anni.

Lucio BARANI (PdL), pur comprendendo le considerazioni espresse dal collega Abelli, osserva che la norma persegue la finalità di assicurare che il responsabile di unità operativa complessa disponga di un tempo adeguato per lo svolgimento dei propri compiti.

Luciana PEDOTO (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritira il suo emendamento 4.43, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il suo emendamento 4.20, osservando che esso, eventualmente riformulato, si rende necessario al fine di prevenire i problemi che il capoverso 2-quater dell'articolo 4, comma 1, lettera b), rischia di produrre nella provincia autonoma di Bolzano, dove è estremamente difficile reperire primari in possesso del cosiddetto «patentino» di bilinguismo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO invita il presentatore a valutare l'opportunità di ripresentare l'emendamento Zeller 4.20 in Assemblea, riformulandolo al fine di circoscriverne la portata alla problematica da lui illustrata.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la precedente approvazione dell'emendamento Froner 1.4 sembra rispondere già, almeno in parte, alle preoccupazioni espresse dal collega Zeller.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 4.20, riservandosi di ripresentarlo, eventualmente riformulato, in Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fucci 4.33: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 4.36.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Miotto 4.51: si intende vi abbiano rinunciato.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 4.38, volto a garantire un livello minimo di omogeneità di gestione all'interno delle strutture complesse.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Pedoto 4.38 rischierebbe di far venir meno l'autonomia dei titolari di unità operativa.

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Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene che debba essere garantita l'autonomia delle unità operative, specie di quelle a valenza dipartimentale.

Gian Carlo ABELLI (PdL) osserva che anche le unità operative a valenza dipartimentale rientrano, di norma, all'interno di unità operative complesse. Pertanto, l'emendamento Pedoto 4.38 non sembra infondato.

Paola BINETTI (PD) sottolinea la necessità di garantire un coordinamento tra le unità operative, all'interno della medesima unità operativa complessa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva che, in caso di approvazione dell'emendamento in discorso, vi sarebbe il rischio di un'eccessiva proliferazione dei livelli gerarchici sovraordinati alle unità operative semplici.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, nel ribadire il proprio parere contrario sull'emendamento Pedoto 4.38, evidenzia la necessità di garantire che alla responsabilità dei titolari di unità operativa, chiaramente prevista dalla disciplina vigente, corrisponda un adeguato livello di autonomia.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 4.38. Approva quindi gli identici emendamenti Palagiano 4.1, Barani 4.26 e Livia Turco 4.35 (vedi allegato). Respinge, infine, l'emendamento Pedoto 4.34 e l'articolo aggiuntivo Mura 4.01.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, chiede una breve sospensione prima di tornare agli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati, poiché intende proporre una riformulazione dell'emendamento Barani 2.8.

Giuseppe PALUMBO, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.15.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, tornando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati, propone di riformulare l'emendamento Barani 2.8 nel senso di prevedere che, al comma 3, il capoverso 2 sia sostituito con il seguente: «2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli IRCCS, del direttore scientifico, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento, un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La regione può integrare tale composizione con la rappresentanza di altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentatività della componente ospedaliera e di quella universitaria».

Lucio BARANI (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

Paola BINETTI (PD) osserva che la proposta di riformulazione del relatore non tiene conto dell'esigenza di rappresentanza della professione sanitaria infermieristica all'interno del Collegio di direzione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, osserva che lo scopo della legge è il governo delle attività cliniche, che, come è ovvio, riguarda prevalentemente le professioni mediche. Peraltro, rileva che la sua proposta di riformulazione tiene conto della possibilità, per le regioni, di integrare la composizione del Collegio con la rappresentanza di altre figure professionali.

Il viceministro Ferruccio FAZIO sottolinea la necessità di rispettare, come fa la proposta di riformulazione del relatore, l'autonomia delle regioni in materia di composizione del Collegio di direzione, limitandosi a stabilire, con legge dello

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Stato, le figure che devono assolutamente farne parte. Resta ferma, naturalmente, la competenza della I Commissione a valutare il rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva che, nell'ultimo periodo dell'emendamento Barani 2.8, come riformulato, sarebbe opportuno prevedere che la rappresentatività delle diverse componenti sia proporzionale alla loro consistenza numerica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la precisazione suggerita dalla collega Castellani rischia di configurare una disposizione eccessivamente di dettaglio, mentre appare preferibile lasciare alla regioni un maggiore margine di autonomia.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto sull'emendamento Barani 2.8, come riformulato, perché non ritiene fugati tutti i dubbi di una possibile lesione delle competenze regionali in materia. Sottolinea, altresì, l'importanza del parere che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, come la I Commissione, sarà chiamata ad esprimere sul testo risultate dagli emendamenti.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ritiene che la sua proposta di riformulazione tenga in debita considerazione le competenze regionali.

Il viceministro Ferruccio FAZIO dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento Barani 2.8, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Barani 2.8 (Nuova riformulazione) (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Barani 2.8 (Nuova formulazione) gli emendamenti Pedoto 2.16, Palagiano 2.11, Miotto 2.17, Palumbo 2.13, Fucci 2.9, gli identici emendamenti Palagiano 2.12 e Livia Turco 2.15 e l'emendamento Pedoto 2.14 risultano preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 2.10.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, dopo aver ricordato i principali passaggi dell'iter sin qui svolto, ritiene che sarebbe opportuno estendere l'ambito di intervento delle proposte di legge in esame, tenendo conto anche del disegno di legge la cui presentazione, già annunciata dal Governo, dovrebbe essere ormai prossima.

Il sottosegretario Francesca MARTINI conferma che il disegno di legge del Governo in materia è già stato predisposto e sarà approvato nell'ambito di una prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che, alla luce di quanto dichiarato dal relatore e dal rappresentante del Governo, appare opportuno attendere la presentazione dell'annunciato disegno di legge, prima di assumere qualsiasi determinazione sul prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 12.55.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO, relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», quale risultante dagli emendamenti approvati.
In proposito, ricorda che il Capo I contiene disposizioni sull'ordinamento delle attività iperbariche in genere. In particolare, l'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito di applicazione della norma, tra le altre, le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, le quali sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della proposta di legge in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla proposta legge in esame da parte, tra l'altro, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 16.
Ricorda, altresì, che il Capo II contiene disposizioni in materia di operatori subacquei e iperbarici professionali e di imprese subacquee e iperbariche. In particolare, l'articolo 6 reca i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, istituito in ciascun compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 5. Il comma 1, lettera f), prevede, tra i requisiti per l'iscrizione, la sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti.
All'interno del medesimo Capo II, l'articolo 7 stabilisce che la persistenza dei requisiti fisici di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui

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all'articolo 6, comma 1, lettera f), da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo, o in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale o, annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico. L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 7 comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, di cui all'articolo 9, e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e di quelle sancite dall'articolo 7 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati: uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo; uno dal Ministero della salute; uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 istituisce il Registro delle imprese di lavoro subacquee, prevedendo tra i requisiti per l'iscrizione, l'indicazione del nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f), e l'aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA (comma 2, lettere h) e i)).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 9, nell'istituire il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, nel quale deve essere annotata in lingua italiana e inglese, tra l'altro, l'idoneità medica (comma 1, lettera c)). Il medesimo articolo prevede, al comma 5, che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso in cui si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il libretto personale (comma 6) sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.
Ricorda, altresì, che, in base all'articolo 10, comma 1, lettera c), si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del libretto personale, tra l'altro, per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari.
L'articolo 11, commi 5 e 6, stabilisce quindi che l'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (ovvero la mancata consegna al datore di lavoro del libretto personale in caso di infortunio) comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L'articolo 12 prevede, inoltre, che le imprese subacquee ed iperbariche hanno

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l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla proposta di legge in esame.
L'articolo 16 prevede, altresì, l'istituzione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, con il compito di proporre le norme tecniche relative, tra l'altro, alla medicina subacquea e iperbarica e alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse (comma 1, lettere f) e g)). Del Comitato fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante dell'IPSEMA (comma 4). Il comma 8 stabilisce, quindi, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie su cui il Comitato formula proposte.
L'articolo 17, quindi prevede che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
Il Capo III reca, infine, disposizioni in materia di attività subacquea a scopo turistico-ricreativo. Dall'applicazione di tali disposizioni sono espressamente escluse, in base all'articolo 19, comma 1, le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.
L'articolo 20, comma 2, lettera h), stabilisce quindi che, ai fini dell'esercizio dell'attività, le guide e gli istruttori subacquei devono possedere, tra l'altro, l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.
L'articolo 21, comma 1, lettera e), prevede, inoltre, che l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata, tra l'altro, alla disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. Analoga disposizione è prevista per le organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, delle disposizioni volte alla tutela della salute di quanti esercitano attività subacquee e iperbariche, formula una proposta di parere favorevole. Peraltro, ritiene che sarebbe opportuno inserire, nelle premesse del parere, un richiamo all'opportunità di uniformare i riferimenti al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per renderli coerenti con la scelta, in sé condivisibile, di tenere conto della probabile, prossima approvazione del disegno di legge che divide nuovamente i due dicasteri (in alcune parti della proposta di legge, infatti, si continua a fare riferimento all'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Lucio BARANI (PdL), condividendo pienamente la relazione della collega D'Incecco, ritiene che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

Paola BINETTI (PD) osserva che sarebbe più corretto, anche nei confronti dei colleghi assenti, procedere all'espressione del parere nella seduta di domani, secondo quanto originariamente previsto.

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Giuseppe PALUMBO, presidente, prende atto della richiesta della collega Binetti e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 230 dell'8 ottobre 2009, a pagina 73, prima colonna, settima riga, sostituire le parole «capoverso 2» con le seguenti: «capoverso 1».