CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 ottobre 2009.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.20.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.
C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.35.

5-01544 Ghizzoni: Sull'insegnamento della religione cattolica di cui al Regolamento sulla valutazione degli studenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, in quanto non chiarisce l'ambigua della formulazione del regolamento sulla valutazione, che ha portato ad una disparità di trattamento tra alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e quelli che non se ne avvalgono. Sottolinea d'altra parte che anche nella risposta fornita dal rappresentante del Governo emerge condivisione rispetto alla disparità di trattamento, suffragata anche dalla ventilata possibilità di eventuali modifiche da apportare al medesimo regolamento. A tali premesse, peraltro, non si fanno discendere le conseguenze auspicate.

5-01653 Contento: Sull'Istituto tecnico «P. Sarpi» di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto si esplicita con chiarezza che, in base, al nuovo ordinamento di riforma degli istituti tecnici, l'Istituto Tecnico di S. Vito al Tagliamento troverà la sua collocazione nel settore economico, nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Rileva che in conseguenza di tale ricollocazione l'Istituto sarà senz'altro valorizzato; avendo una propria specificità, si eviteranno conseguenti sovrapposizioni con la nuova configurazione del liceo linguistico.

5-01669 Bachelet: Chiarimenti sull'erogazione ritardata del contributo italiano all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

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Giovanni Battista BACHELET (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, pur rilevando la precisione encomiabile con la quale è stato dato l'elenco degli stanziamenti messi in atto fino ad oggi. Sottolinea che nel merito, peraltro, le indicazioni sono insoddisfacenti, in quanto non sono individuate le somme necessarie al pagamento delle quote di competenza. Evidenzia, quindi, che si tratta di un tema concordato in sede internazionale, di rilievo per l'immagine dell'Italia, per il quale auspica una soluzione organica con specifico riferimento ai finanziamenti destinati all'ESRF.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, sottolinea che sono state già richieste con urgenza al Ministero dell'economia e delle finanze le somme necessarie sia per l'ESRF che per i danneggiamenti subiti dal telescopio. Assicura che quella è in oggetto costituisce una delle priorità all'attenzione del Ministero.

5-01226 Fiano: Distribuzione di volantini presso il liceo Parini di Milano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto in essa non si evidenzia la previsione, per il futuro, di una consultazione del corpo docente al fine di una valutazione del materiale propagandistica proveniente dall'esterno. Per il presente, sottolinea la gravità dell'episodio avvenuto, volto ad organizzare un convegno sulla figura di un intellettuale di orientamento fascista, Julius Evola. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo non ha preso posizione sull'argomento, rilevando che il dirigente scolastico ha agito in solitudine su una materia delicata, senza aver acquisito preventivamente il prescritto parere di altri docenti o di organi scolastici.

5-01652 Palomba: Tagli alle immatricolazioni presso la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

5-01654 Siragusa: Sul concorso a 200 posti di dirigente scolastico nella Regione Sicilia, di cui al decreto dirigenziale del 22.11.2004.
5-01690 Ruvolo: Sulla graduatoria approvata dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia, relativa al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Luigi NICOLAIS (PD), presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando per la sua interrogazione, si dichiara insoddisfatta, in quanto in essa si fa riferimento a modalità attuative delle sentenze relative alle graduatorie in oggetto, da concordare con l'Avvocatura, mentre sarebbe stato più opportuno attendere prima l'esito delle intese intercorse fra le diverse amministrazioni. Aggiunge che finora il Ministero non ha messo in atto le misure volte a sanare i vizi evidenziati dalla diverse sentenze pronunciate dagli organi della giustizia amministrativa, ledendo in questo modo sia i dirigenti già insediati, che si trovano in una situazione di incertezza e di fragilità della posizione acquisita; sia tutti i soggetti che hanno rivendicato, con diritto, una rivalutazione delle loro prove concorsuali.

Giuseppe RUVOLO (UdC), replicando per la interrogazione da lui presentata, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto con essa si fa chiarezza su una

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questione complessa. Ritiene inoltre che la costituzione di una commissione ad hoc per la rivalutazione delle prove concorsuali dei soggetti interessati, di cui ha notizia, rappresenti una occasione importante per definire conseguentemente la questione.

5-01665 Evangelisti: Salvaguardia di posti di lavoro a rischio nel settore delle agenzie giornalistiche.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dalla quale emerge che non ci saranno riduzioni di organico e che comunque gli ammortizzatori sociali, una volta attivati, potranno garantire copertura alle situazioni dei dipendenti eventualmente coinvolti. Rappresenta peraltro l'intendimento a monitorare costantemente la vicenda allo scopo di seguirne l'evoluzione.

5-01867 Aprea: Sul rischio di chiusura del Teatro San Babila di Milano e sulla tutela delle attività teatrali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Valentina APREA (PdL) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

Luigi NICOLAIS, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
C. 2724 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 reca disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico e educativo per l'anno 2009-2010. Il decreto si compone di 2 articoli. Il comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999, in materia di supplenze, aggiungendo un comma 14-bis con il quale si stabilisce l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4, in contratti a tempo indeterminato. Allo stesso tempo, i richiamati contratti a tempo determinato non consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell'immissione in ruolo. Si tratta di una disposizione a carattere generale, riguardante - a differenza della più ristretta platea dei soggetti beneficiari delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 - tutto il personale a tempo determinato della scuola. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, le richiamate modifiche si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007, Causa C-307/05, la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il decreto

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legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il punto 27 della sentenza dispone che «tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela». Al riguardo, ricorda che la clausola 4, punto 1, del richiamato accordo quadro ha disposto che, «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Il problema che pone la Corte, in sostanza, punto 50 della sentenza, è «se possa costituire una ragione oggettiva la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell'amministrazione». Osserva quindi che la stessa Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, punto 52 della sentenza, ha dichiarato che, al punto 53, «la nozione di «ragioni oggettive», dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro» prosegue la sentenza, al punto 54, «una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente. In particolare al punto 55 «il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto». «Orbene» prosegue la Corte, al punto 56 della sentenza, «la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro». In definitiva, «tale nozione dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al

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fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato», di cui ai punti 57, 58 e 59 della sentenza.
A fronte delle argomentazioni della Corte, ricorda che nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si precisa «che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo». La relazione, inoltre, evidenzia che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze «sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza», prosegue la relazione, «anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera». Il comma 2 dell'articolo 1, secondo la relazione illustrativa, è volto a «contemperare le disposizioni del comma precedente». Evidenzia peraltro che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, diversamente dal comma 1 - che interessa tutti i precari della scuola -, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Il comma 2, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Aggiunge, quindi, che in relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di «aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi».

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Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame «consentirebbe al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze. La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse». Allo stesso tempo, ricorda che secondo la relazione, la disposizione «realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione - il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione - e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto». Per quel che riguarda il decreto ministeriale 29 settembre 2009, n. 82, attuativo del decreto-legge in esame, ricorda che l'articolo 1 del decreto ministeriale specifica i requisiti del personale docente e A.T.A. avente titolo all'inclusione in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, denominati all'articolo 3 del decreto ministeriale «elenchi prioritari», da utilizzare per l'assegnazione delle supplenze temporanee a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto. Si tratta del personale docente, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006; personale A.T.A, inserito nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai decreto ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, recanti norme per la formazione delle graduatorie provinciali ed il conseguente inserimento in quelle di circolo ed istituto al fine del conferimento delle supplenze. Sottolinea che il personale in questione deve, inoltre: aver conseguito, nell'anno scolastico 2008/2009, una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie citate; non aver ottenuto, per l'anno scolastico in corso, una nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità, o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi. Il personale citato - con le differenziazioni di seguito indicate - conserva titolo a beneficiare delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 134 del 2009 anche qualora, per l'anno in corso, abbia rinunciato: ad un contratto nella provincia di appartenenza per un orario inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi, per il personale docente e ATA; ad un contratto, anche ad orario intero, disponibile nelle province aggiuntive, ulteriori rispetto a quella di appartenenza, per il personale docente.
Ricorda quindi che, da ultimo, il decreto ministeriale 42 del 2009 (recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo), in relazione alla necessità di favorire il rapido esaurimento delle graduatorie, ha consentito al personale interessato di scegliere, oltre alla provincia di appartenenza, ulteriori tre province nelle quali figurare in coda rispetto al personale incluso nella terza fascia. Mantengono, inoltre, il diritto ad essere interpellati per supplenze più lunghe, ex articolo 4, comma 1, i docenti di scuola dell'infanzia e primaria che sono impegnati in supplenze di durata sino a 10 giorni avendo manifestato la propria disponibilità in tal

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senso all'atto dell'iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto, secondo quanto prevede l'articolo 7, del decreto ministeriale n. 131 del 2007. Sono esclusi dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2009, oltre alle categorie già indicate dal medesimo: quanti, nell'anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto, ex articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale; quanti sono impegnati nei progetti attivati ai sensi di convenzioni con le regioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 134 del 2009, salvo che le convenzioni stesse non prevedano diversamente, ex articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale. Rileva quindi che l'articolo 2 del decreto ministeriale indica le modalità per la presentazione delle domande, da inoltrare - entro il termine perentorio del 14 ottobre 2009 - all'istituzione scolastica presso la quale l'interessato ha prestato servizio, per supplenza annuale o sino al termine dell'attività didattica, nell'anno scolastico 2008/2009. È prescritta l'indicazione di sedi preferenziali sulla base dell'articolazione territoriale in distretti scolastici. A cura delle istituzioni scolastiche tali domande sono trasmesse alla sede provinciale dell'Ufficio scolastico regionale scelta dall'interessato. L'USR redige gli «elenchi prioritari». È inoltre specificato all'articolo 5 che la presentazione delle istanze vincola all'accettazione delle proposte di contratto di supplenza, pena la decadenza da tale diritto e dal conseguimento del relativo punteggio, nonché dell'indennità di disoccupazione. Si esclude, invece, ogni penalizzazione nel caso di rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per accettazione di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente; accettazione di incarichi per la partecipazione a progetti regionali; accettazione di una supplenza temporanea conferita - anche nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari - sulla base delle graduatorie di circolo o istituto. Si prevede, infine, all'articolo 6 del decreto ministeriale citato e nota esplicativa del ministero che restano valide le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse fino alla piena efficacia dei nuovi elenchi prioritari, che decorre dalla data della loro diffusione.
Sottolinea ancora che il comma 3 dell'articolo 1 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 - ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3. È utile, peraltro, evidenziare che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni. A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. Ricorda quindi che il sottosegretario Pizza, intervenendo in sede di discussione delle recenti mozioni concernenti misure in favore del personale precario della scuola, ha evidenziato che «sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la

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Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Tali accordi prevedono appunto la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle diverse realtà territoriali; in questi progetti è esplicitamente previsto il coinvolgimento prioritario dei precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Altri accordi di analogo contenuto sono in fase di conclusione con altre regioni; dopo l'emanazione della norma, qualora necessario, questi accordi già sottoscritti saranno adattati al nuovo quadro normativo al fine di espandere il più possibile la platea di insegnanti ed ATA». Ritiene peraltro che occorrerebbe chiarire i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche e chiarire se la proroga dei progetti, della durata ordinaria di 3 mesi, possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.
Aggiunge quindi che il comma 4 dell'articolo 1 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali. Ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011. Per quanto attiene al personale A.T.A., ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali, vale a dire assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico, ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie. L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.
Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate al testo del provvedimento presso la Commissione lavoro.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
Nomina n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 6 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, rileva che molti componenti della Commissione sono impegnati nella seduta in corso di svolgimento presso la Commissione lavoro per l'esame del disegno di legge C. 2724, sul

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quale l'onorevole Centemero ha testè svolto la relazione, per le parti di competenza. Si rimette, quindi, alla Commissione circa la definizione del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), sottolineando che l'Istituto in esame dovrebbe essere inserito in altre strutture, evidenzia l'opportunità di rinviare la votazione della proposta di nomina in oggetto, al fine di compiere ulteriori approfondimenti sulla questione.

Fabio GARAGNANI (PdL), relatore, si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo e alla conseguente richiesta di una proroga del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Valentina APREA, presidente, concordando con i colleghi intervenuti, propone di richiedere una proroga del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina in oggetto.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.