CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.
C. 2696 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2696, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova per l'assistenza giudiziaria, fatto a Roma nel 2006.
Al riguardo si ricorda preliminarmente che nel corso della precedente Legislatura il Governo aveva presentato alle Camere il disegno di legge C. 3095, di ratifica dell'Accordo, sul quale la Commissione Finanze aveva espresso parere favorevole, il cui iter parlamentare non si era tuttavia concluso a causa dello scioglimento anticipato delle camere.

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Passando al contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 25 articoli, ha lo scopo di disciplinare l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due Paesi, e si è reso necessario per il grande sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che si sono instaurati dopo l'acquisizione dell'indipendenza da parte della ex Repubblica sovietica.
L'articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.
L'articolo 2 prevede che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie. Ai sensi dell'articolo 3, ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, in base al quale i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ogni fase della procedura. Qualora tali agevolazioni siano subordinate alla situazione personale o patrimoniale del richiedente, fanno fede le certificazioni in merito rilasciate dall'autorità competente dello Stato di residenza o di domicilio, ovvero, le certificazioni rilasciate dall'autorità competente dello Stato di cui il richiedente è cittadino.
In particolare la disposizione prevede l'esenzione dalle tasse e spese di giustizia: ciò comporta, sul piano dell'ordinamento tributario italiano, l'applicazione, alle condizioni e nelle misure già previste dalla disciplina nazionale, dell'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i cittadini della Moldova e le persone giuridiche che hanno sede in tale Stato.
L'articolo 5 specifica che le disposizioni dell'Accordo, oltre che alle persone fisiche, si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti.
In base all'articolo 6, le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni, contemplate dall'Accordo, sono esenti da qualunque forma di legalizzazione.
Il Titolo II (articoli da 7 a 16) concerne la cooperazione giudiziaria, la quale comprende, ai sensi dell'articolo 7, la notifica degli atti, l'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile.
Secondo l'articolo 10, le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in inglese o in francese).
In base all'articolo 9, le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'Accordo.
In tale ambito l'articolo 8 prevede che la Parte richiesta può rifiutare l'adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico, ed ha diritto, in base all'articolo 11, al rimborso delle spese sostenute in relazione all'utilizzazione di periti e traduttori, nonché all'audizione di testimoni.
Per quanto concerne l'assistenza legale, essa si esplicherà, ai sensi dell'articolo 12, mediante commissioni rogatorie, consistenti sostanzialmente in domande o altri atti che l'autorità competente di una Parte può richiedere all'autorità competente dell'altra Parte di compiere.
Le commissioni rogatorie, così come le notifiche di atti, possono essere eseguite, in base all'articolo 15, anche tramite le missioni diplomatiche o gli uffici consolari: la relativa istanza contiene, tra l'altro, indicazioni circa l'autorità richiedente e,

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ove possibile, quella richiesta, nonché il procedimento per il quale è domandata e l'identità delle persone da ascoltare.
L'articolo 13 specifica che l'autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell'altra Parte, nell'esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l'ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni - alla Parte richiedente l'eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti.
L'articolo 16 contiene una norma sull'immunità da misure coercitive delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né perseguite o imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L'immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.
Il Titolo III (articoli da 17 a 22) riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.
Ai sensi dell'articolo 17, ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l'esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile e le sentenze penali, limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni. Il medesimo articolo stabilisce condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l'esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tanto meno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.
In tale contesto l'articolo 18 stabilisce i criteri per la definizione dell'autorità giudiziaria competente, l'articolo 19 prevede il riconoscimento e l'esecutività delle transazioni concluse sul territorio di una delle Parti anche nel territorio dell'altra Parte, mentre gli articoli 20, 21 e 22 regolano il procedimento di riconoscimento delle sentenze e transazioni ed i documenti necessari a tal fine.
Il Titolo IV (articoli da 23 a 25) contiene le disposizioni finali.
In base all'articolo 23 le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo verranno risolte per via diplomatica. Ai sensi dell'articolo 24 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo, che, secondo l'articolo 25 ha durata illimitato, salva denuncia scritta, con la quale una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
Dal momento che il provvedimento non contiene profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati.
C. 2721 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2721, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 25 aprile 2007 e a Washington il 30 aprile 2007.
Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica costituisca un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo - realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo -, l'Accordo prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della Comunità europea nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia CE.
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati.
L'articolo 1 reca una serie di definizioni di termini utilizzati dall'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene una clausola generale in forza della quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi «eque e pari opportunità di competere» nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame.
L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione a cittadini di Stati o a Stati che siano Parti contraenti l'Accordo, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei, contenute rispettivamente dagli articoli 8 e 9 dell'Accordo.
L'articolo 5 regola i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 8 e 9 dell'Accordo in esame. Le misure previste dall'articolo 5 possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni.
L'articolo 6 stabilisce che, nell'assumere decisioni in materia di proprietà, investimenti e controllo societario, le Parti applicheranno le disposizione contenute nell'Allegato 4 dell'Accordo, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo stesso.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.

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Particolarmente rilevanti, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, risultano gli obblighi di rispetto della normativa sullo sdoganamento ed in materia doganale.
In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.
L'articolo 9 riguarda la protezione della sicurezza aerea da atti di interferenza illecita. In particolare il comma 1, richiama una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre i commi da 2 a 11 riguardano la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In primo luogo, le Parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
Le Parti dispongono inoltre, ai sensi del comma 4, che nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia, prevedendo altresì, in base al comma 6, la possibilità che ciascuna Parte assuma misure di emergenza a fronte di una specifica minaccia.
Ai sensi del comma 10, in difetto di osservanza delle previsioni dell'articolo 9, una Parte può chiedere immediate consultazioni con l'omologa autorità dell'altra Parte, ma se entro 15 giorni non si perviene a un accordo soddisfacente la Parte richiedente può adottare misure anche estreme, come la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dei permessi tecnici per i vettori aerei dell'altra Parte. Ciò non esclude peraltro la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e di urgenza anche prima della scadenza del termine di 15 giorni. I commi 9 e 11 sanciscono altresì oil principio della collaborazione tra le Parti nell'adozione e attuazione delle misure di sicurezza.
L'articolo 10 prevede che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, in valuta locale o in altra convertibile. Le compagnie possono inoltre pagare in valuta locale le spese effettuate nel territorio dell'altra Parte, ovvero pagare in moneta liberalmente convertibile, nel rispetto della normativa valutaria vigente nel territorio dell'altra Parte.
In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 5, ai sensi del quale è altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della domanda di rimessa.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala anche l'articolo 11, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali relative agli aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree, analoghe alle previsioni largamente utilizzate nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.
In particolare si prevede che, su base di reciprocità, siano esenti da restrizioni alle importazioni, nonché da imposte sulla

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proprietà e sul capitale, dazi doganali, accise, diritti ed oneri analoghi e daziarie carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo e pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei e per la manutenzione degli aeromobili, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati.
Inoltre si prevede che una Parte chieda assistenza all'altra per conto delle proprie compagnie aeree, per ottenere esenzioni da tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni sopra indicati.
La disposizione specifica altresì che le Parti possono comunque imporre tasse, imposte, dazi, diritti e oneri sui beni venduti ai passeggeri non destinati al consumo a bordo.
Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE. Infine, le Parti si comunicano vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali ai sensi del presente Accordo.
L'articolo 14 disciplina la materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, tra i quali segnala, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, oltre alle iniezioni di capitale, le sovvenzioni, i contributi, le garanzie, l'assetto azionario, gli sgravi o le esenzioni fiscali, che, come le altre misure di aiuto pubblico, in linea generale sono esclusi in quanto distorsivi della concorrenza e dannosi per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune.
Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'Accordo.
Gli articoli 15 e 16 sottolineano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente - ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) -, della tutela dei consumatori.
L'articolo 17 affronta invece il tema dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione, per i quali è esplicitamente stabilita l'uguaglianza dei requisiti richiesti a tutti agli operatori e proprietari dei sistemi, indipendentemente dal fatto che essi operino nel territorio dell'una o dell'altra Parte.
L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui deliberazioni avverranno per consensus. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.
L'articolo 19 è invece dedicato alla risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al comitato misto di cui all'articolo 18: in mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale. Se tuttavia il conseguente lodo non dovesse essere applicato dalla Parte cui è stata attribuita la responsabilità di una violazione, l'altra Parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili scaturenti dall'Accordo. È comunque fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare adeguate misure conformi al diritto internazionale.
In materia di concorrenza l'articolo 20 enuncia alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto, rinviando per gli aspetti di dettaglio alle previsioni dell'Allegato 2.
L'articolo 21 tratta dei negoziati cosiddetti «di seconda fase»: è infatti previsto che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del

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trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio. Entro 18 mesi dall'avvio dei negoziati viene avviata una valutazione del loro andamento, e se nei successivi 12 mesi non si giungesse a concludere un Accordo di seconda fase, ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere da quel momento uno o più diritti indicati nell'Accordo.
L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati Uniti, e dispone che l'Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva, rispettivamente, sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo osta all'attuazione di future decisioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno alla partecipazione futura delle Parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo: in tal caso, tuttavia, le Parti interessate consultano il comitato misto in vista di eventuali necessari adattamenti dell'Accordo.
Gli articoli da 23 a 26 contengono le consuete clausole finali: in particolare, si prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo, mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo.
Per quanto riguarda il contenuto degli Allegati all'Accordo, l'Allegato 1 elenca in primo luogo, nella sezione 1, gli accordi bilaterali tra Stati membri della Comunità europea e Stati Uniti sospesi e sostituiti dall'Accordo, con le eccezioni indicate nella sezione 2. Le sezioni 3 e 4 stabiliscono invece alcune deroghe all'Accordo relativamente, rispettivamente, ai servizi di trasporto «tutto-merci» ed ai trasporti aerei effettuati tra l'Irlanda e gli USA.
L'Allegato 2 regola la cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, finalizzata alla comprensione reciproca di norme, prassi e procedure in materia, ridurre l'eventualità di conflitti e di promuovere la compatibilità tra gli orientamenti normativi delle Parti.
Nell'ambito di tale cooperazione si terranno riunioni e consultazioni tra le Parti, le quali procederanno sollecitamente a notificarsi questioni, procedimenti e informazioni suscettibili di influenza significativa sugli interessi dell'altra Parte. L'utilizzo e la diffusione delle informazioni fornite nell'ambito della cooperazione in materia di concorrenza sono subordinati, così come la stessa concreta attuazione della cooperazione, al rispetto delle leggi vigenti nel territorio della Parte inviante, alla quale spetta altresì il diritto che dette informazioni non vengano comunicate a terzi senza il proprio consenso, né utilizzate per scopi diversi da quelli originariamente previsti.
L'Allegato 3 riguarda i trasporti aerei, merci e passeggeri, effettuati da compagnie aeree comunitarie, ottenuti o finanziati dal Governo USA.
L'Allegato 4, richiamato dall'articolo 6 dell'Accordo, contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Inoltre, si dispone in ordine all'eventuale proprietà e controllo di compagnie aeree di Paesi terzi da parte di cittadini di una delle Parti.
L'Allegato 5 contiene norme in materia di accordi di affiliazione commerciale e di impiego del marchio conclusi tra le compagnie aeree, anche a prescindere dalla stipula di accordi di condivisione dei codici (cosiddetto «code sharing»). Tali accordi

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di affiliazione non sono preclusi, ma sono comunque condizionati al rispetto della normativa in materia di controllo e della regolamentazione in vigore, fatta salva la sussistenza della compagnia aerea «affiliata» al di fuori dell'accordo ed escludendo le operazioni di cabotaggio da parte di compagnie aeree straniere.
Dal momento che il provvedimento non contiene profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.45.

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.
C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2009.

Alberto FLUVI (PD), relatore, alla luce delle considerazioni svolte in Comitato ristretto, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 1807 De Micheli.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al relatore di chiarire le motivazioni che l'hanno indotto a proporre l'adozione come testo base della proposta di legge C. 1807, rilevando come la proposta di legge C. 599, a firma dell'onorevole Caparini, opportunamente volta ad introdurre un'aliquota del 23 per cento, nonché, con esclusivo riferimento ai contratti di locazione cosiddetti concordati, aliquote differenziate crescenti in base al numero degli immobili locati, rechi una più compiuta disciplina della materia.

Alberto FLUVI (PD), relatore, pur riconoscendo come tutte le proposte di legge in esame appaiano meritevoli di attenzione, in quanto finalizzate a calmierare il mercato delle locazioni, nonché a favorire l'emersione di quei contratti di locazione che attualmente sfuggono alla tassazione, chiarisce che l'ipotesi di adottare come testo base la proposta di legge C. 1807 è fondata esclusivamente su considerazioni di carattere economico-finanziario, in quanto tale proposta circoscrive l'ambito di applicazione dell'aliquota unica ai soli contatti di locazione relativi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati secondo il cosiddetto «canale concordato», riducendo pertanto gli effetti di minor gettito derivanti da tale nuovo regime.
Sotto tale profilo, ritiene infatti preferibile predisporre una disciplina che non comporti eccessivi oneri e che, pertanto, risulti compatibile con l'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici, rilevando peraltro come ciò non impedisca di prevedere, dopo un congruo periodo di sperimentazione delle innovazioni introdotte nell'ordinamento, l'estensione dell'applicazione del nuovo regime tributario a tutti i contratti di locazione ad uso abitativo.
In tale contesto reputa altresì opportuno che, una volta adottato il testo base, la Commissione chieda al Governo di predisporre su di esso una relazione tecnica.

Gianfranco CONTE, presidente, giudica condivisibile la proposta formulata dal

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relatore, rilevando come l'estensione dell'imposta unica agevolata a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo comporterebbe, secondo valutazioni ufficiose, un onere per l'Erario pari a circa 1,5 miliardi di euro.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1807 De Micheli.

Gianfranco CONTE, presidente, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, adottata dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, adottata dalla Commissione come testo base, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che, a seguito della riunione di martedì 6 ottobre 2009 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti i seguenti programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009.

Ottobre.

Sede referente:
C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta: Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Rel. Fluvi).

Sede consultiva:
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Alla V Commissione: C. 2555: Legge di contabilità e finanza pubblica.

Atti di indirizzo:
Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitiva:
Indagine sul credito al consumo: Audizioni.
Audizione di parlamentari italiani della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sulla vigilanza finanziaria europea.
Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.

Novembre

Sede referente:
C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di

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prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo.
C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

Sede consultiva:
Alla V Commissione:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012
(Esame congiunto).
Alle Commissione II e X: C. 1741: Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.
Alla I Commissione: C. 457 ed abbinate: Modifiche alla legge n. 91 del 1992 recante nuove norme sulla cittadinanza.
Alla XII Commissione: C. 2350 ed abbinate: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (subordinatamente all'effettiva trasmissione).

Schema di decreto ministeriale sulle lotterie 2010 (subordinatamente all'effettiva trasmissione)

Atti di indirizzo:
Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:
Indagine sul credito al consumo: Audizioni e discussione del documento conclusivo.
Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.
Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle famiglie ed alle imprese.
Audizioni sulle problematiche concernenti il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

Incontri:
Incontri con deputati di parlamenti esteri sulle tematiche relative all'armonizzazione delle aliquote IVA ridotte.

Dicembre

Sede referente:
C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo.
C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

Atti di indirizzo:
Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:
Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.
Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie.
Audizioni sulle problematiche concernenti il sistema della riscossione delle entrate degli enti locali.

Nel programma dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione

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di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 12 - 30 OTTOBRE 2009

Martedì 13 ottobre 2009.

Ore 12.30

Sede consultiva:

Alla III Commissione:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (Esame C. 2696 Governo - Rel. Fontana).
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, con allegati (Esame C. 2721 Governo, approvato dal Senato - Rel. Berardi).

Al termine

Sede referente:
Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Seguito esame C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta - Rel. Fluvi).

Al termine

Comunicazioni del Presidente
Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Al termine

Indagine conoscitiva
Sul credito al consumo: deliberazione di variazioni del programma.

Mercoledì 14 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.30

Indagine conoscitiva
Sul credito al consumo: Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio internazionale cards e del Gruppo SIA SSB.

Al termine

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 15 ottobre 2009:

Ore 11

Indagine conoscitiva
Sul credito al consumo: Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin).

Martedì 20 ottobre 2009:
Nella giornata odierna una delegazione della Commissione si recherà in missione presso il Comando generale della Guardia di finanza.

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Mercoledì 21 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizioni.

Al termine

Sede referente
Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Esame C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta - Rel. Fluvi).

Al termine

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 22 ottobre 2009:

Ore 10.30

Indagine conoscitiva

Sul credito al consumo: Audizioni

Martedì 27 ottobre 2009:

Ore 12.30

Audizioni
Audizione da definire sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale

Al termine

Sede referente
Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Esame C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 1807 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Laboccetta - Rel. Fluvi).

Mercoledì 28 ottobre 2009:

Ore 14

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione
Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.15

Audizioni
Audizione dei componenti italiani della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo sui temi della vigilanza finanziaria europea

Al termine

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Giovedì 29 ottobre 2009:

Ore 10.30

Indagine conoscitiva
Sul credito al consumo: Audizioni.

Nel calendario dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termine alle 13.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
(Deliberazione di variazioni del programma).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 ottobre 2009, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, relativamente all'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva, al fine di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della Guardia di Finanza.
Propone pertanto di deliberare la suddetta integrazione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 13.05.