CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2009
230.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 ottobre 2009. - Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2326 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 22 settembre 2009.

Stefano STEFANI, presidente della III Commissione, ricorda che, nella precedente seduta, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo è stato fissato per lunedì 12 ottobre alle ore 16.

Giulia BONGIORNO, presidente della II Commissione, segnala che nel programma del lavori dell'Assemblea, nel prossimo mese di dicembre, sono state inserite le proposte di legge n. 1672 e abbinate, recanti «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela dei minori nei procedimenti penali». Tali provvedimenti sono all'esame della Commissione Giustizia ed il contenuto degli stessi, come già evidenziato nel corso della discussione del provvedimento in esame, è in gran parte sovrapponibile a quello, seppure più ampio, del disegno di legge n. 2326 di ratifica e conversione della Convenzione di Lanzerote. Per evitare una sostanziale duplicazione dei procedimenti legislativi, ritiene opportuno che si stabilisca quale dei due procedimenti debba proseguire. Poiché la ratifica della suddetta Convenzione costituisce un obbligo internazionale, la scelta dovrà ovviamente ricadere sul provvedimento oggi all'esame delle Commissioni riunite II e III. I relatori potranno peraltro predisporre una proposta di nuovo testo volta ad integrare l'oggetto

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del disegno di legge n. 2326 con l'oggetto delle proposte di legge n. 1672 e abbinate, in modo tale da ratificare la Convenzione di Lanzarote, adeguando l'ordinamento interno nel modo più completo possibile in materia di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Coerentemente, sarà anche necessario che i gruppi di adoperino affinché nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea sia inserito il disegno di legge n. 2326, in sostituzione delle proposte di legge n. 1672 e abbinate.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, condivide le osservazioni del Presidente Bongiorno. Nel richiamare i suoi precedenti interventi, ricorda come il disegno di legge n. 2326 non tenga conto, tra l'altro, della fattispecie di pedopornografia culturale, fenomeno in forte espansione che invece è oggetto dei provvedimenti all'esame della II Commissione, né di alcune novità normative introdotte dal decreto-legge n. 11 del 2009.

Stefano STEFANI, presidente, condividendo la valutazione circa l'opportunità di procedere nell'esame del disegno di legge n. 2326, anche integrandolo con gli esiti del lavoro svolto dalla II Commissione nel corso dell'esame delle proposte di legge n. 1672 e abbinate, concorde il Presidente della II Commissione, invita i relatori a redigere una proposta di nuovo testo che potrà essere presentata alle Commissioni la prossima settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.
C. 2720 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco FEDI (PD), relatore per la III Commissione, segnala che la Convenzione sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, conclusa a Londra il 19 novembre 1976 ed entrata in vigore nel 1986, consente ai proprietari delle navi ed agli addetti al recupero di limitare la loro responsabilità in caso di rivendicazioni relative ad incidenti che abbiano causato danni personali, morte o lesioni, o che abbiano danneggiato cose. La Convenzione sostituiva un precedente accordo, fatto a Bruxelles nel 1968, rispetto al quale innalzava notevolmente le limitazioni di responsabilità per i crediti marittimi, in alcuni casi fino al 250-300 per cento. L'ammontare dei limiti di responsabilità è espresso in termini di unità di conto, ognuna delle quali equivale ad un DSP, ovvero «diritti speciali di prelievo», l'unità valutaria utilizzata dal Fondo monetario internazionale.
Sottolinea che la Convenzione non è mai stata firmata dall'Italia che, tuttavia, ha ritenuto di aderire al Protocollo del 1996. L'articolo 9 del Protocollo consente infatti anche agli Stati che non sono parte della Convenzione di aderire al Protocollo, con l'effetto di rimanere vincolati alla Convenzione, anche nelle parti non modificate dal Protocollo, nei confronti dei soli Stati Parte del Protocollo.
La mancata adesione dell'Italia alla Convenzione del 1976 è motivata dal fatto che essa contempla limiti ancora molto bassi di responsabilità per i proprietari e gli armatori delle navi: il Protocollo del 1996 - e sta qui la ratio dell'adesione del nostro Paese - incrementa significativamente le compensazioni da corrispondere in caso di incidente ed introduce una procedura di accettazione tacita per l'aggiornamento degli importi di tali compensazioni. Il Protocollo, adottato a Londra il 2 maggio 1996, è entrato in vigore il 13 maggio 2004 e ad esso aderiscono attualmente 35 Stati, che corrispondono al 40,5 per cento del tonnellaggio mondiale.

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Particolare rilievo assume l'articolo 2 della Convenzione che elenca i crediti esclusi dalla limitazione di responsabilità. La nuova formulazione amplia la portata della norma previdente che escludeva dall'applicazione della Convenzione i crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune - stabilendo che rimangono esclusi dalla limitazione i crediti per il soccorso, compresi i crediti in vista di ottenere una compensazione in base all'articolo 14 della Convenzione sul Salvataggio del 1989.
L'articolo 3 riguarda i limiti generali e, sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione, stabilisce che i limiti di responsabilità per la perdita della vita o per lesioni, se derivanti da navi non superiori alle 2000 tonnellate, è di 2 milioni di Unità di conto. Per navi di tonnellaggio superiore è previsto un aumento anche dei limiti di responsabilità, fino a prevedere, per ciascuna tonnellata eccedente le 70.000, 400 Unità di conto oltre ai 2 milioni di base. È tuttavia consentita agli Stati Parte, ai sensi dell'articolo 6, una diversa regolazione del limite di responsabilità per i crediti per morte o per lesioni personali, purché tale limite sia più favorevole ai percettori del risarcimento. Inoltre, l'articolo 3 stabilisce che i limiti di responsabilità per rivendicazioni relative a danneggiamenti di proprietà causati da navi non eccedenti le 2000 tonnellate è di 1 milione di Unità di credito. Analogamente, sono previsti aumenti dei limiti con l'aumento del tonnellaggio delle navi. L'articolo 4 sostituisce il primo paragrafo dell'articolo 7 della Convenzione, in materia di limite per i crediti dei passeggeri. La nuova formulazione è tesa ad elevare da 46.666 a 175.000 Unità di conto (moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare) il limite della responsabilità del proprietario della nave per i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri della nave.
Segnala che il disegno di legge in esame - approvato dall'altro ramo del Parlamento il 23 settembre scorso - si compone di 4 articoli, dei quali il primo e il secondo contengono, rispettivamente, le clausole sull'autorizzazione all'adesione al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, e l'ordine di esecuzione.

Giulia BONGIORNO, presidente della II Commissione, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che il disegno di legge è volto alla adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996. Per dare seguito a tale adesione si delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento delle norme di attuazione nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento italiano, che quindi andranno a sostituire la disciplina vigente dettata dal codice della navigazione che appare indubbiamente obsoleta.
Ricorda che il Protocollo del 1996 incrementa significativamente le compensazioni da corrispondere in caso di incidente ed introduce una procedura di accettazione tacita per l'aggiornamento degli importi di tali compensazioni.
Per quanto attiene all'attuazione del protocollo, l'articolo 3 contiene una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che - come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione - l'articolo 14 della Convenzione rimette alle legislazioni degli Stati Parte. I decreti legislativi dovranno essere emanati entro sei mesi dal Governo previa proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli esteri. Considerato che si non prevede il parere delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto e che si tratta di una materia complessa da disciplinare con attenzione, sarà opportuno prevederlo attraverso una modifica del testo.

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L'articolo 3 specifica quindi l'oggetto della delega e individua i principi e criteri direttivi della nuova disciplina che andrà a modificare l'articolo 275 del codice della navigazione.
L'attuale articolo 275 del codice della navigazione prevede una specifica limitazione del debito dell'armatore, eccetto i casi di dolo e colpa grave, per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio. In tali ipotesi, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.
Le norme relative alla disciplina della procedura di limitazione davanti al tribunale competente (ricorso, sentenza di apertura della limitazione, effetti del procedimento sui debiti pecuniari, improcedibilità di atti esecutivi in corso, opposizioni dei creditori, ecc.) sono dettate dagli articoli 621 e seguenti del codice della navigazione.
Tra i princìpi di delega si segnalano in particolare: conformemente con la possibilità prevista dalla Convenzione, la priorità dei crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini e alle vie navigabili (senza pregiudizio per il diritto di credito relativo a morte o lesioni personali); l'obbligo di costituzione preliminare del Fondo di limitazione (non obbligatoria in base alla Convenzione); la previsione di applicazione della nuova disciplina sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi ove tale limitazione venga invocata davanti ad un giudice italiano; la previsione di specifiche norme procedurali volte a disciplinare la procedura di limitazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento nel corso della prossima seduta.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, concorde il Presidente della II Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di martedì 13 ottobre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.