CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2009
228.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 137

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL) relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Sottolinea che il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.
Il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III (articoli 19-26), relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X, Commissione, segnala in particolare i seguenti articoli.
L'articolo 5 prevede l'istituzione,presso ciascun compartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, condizione per esercitare legittimamente tali attività a titolo professionale. Tale iscrizione consente, infatti,

Pag. 138

all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo. Il successivo articolo 6 definisce i requisiti personali e fisici ed i titoli professionali per ottenere la suddetta iscrizione
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro segnala, fra gli altri, il possesso del certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5). In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca le norme transitorie, che consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente per il territorio in cui devono essere svolti.
Il Capo III del provvedimento in esame prevede la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, mentre l'articolo 19 reca le opportune definizioni e chiarisce l'ambito oggettivo e soggettivo delle disposizioni in esame (attività subacquea, istruttore e guida subacquea). L'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. Il successivo articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.

Pag. 139

L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nell'esprimere perplessità sulle modalità di accreditamento degli enti che dovrebbero certificare la formazione degli operatori, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Presidenza ha ritenuto di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento della Camera, di una serie di proposte di legge che vertono su materia analoga: si tratta delle proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni, che recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani; nonché delle proposte C. 219 Mazzocchi e C. 340 Bellotti che sono meno ampie e concernono rispettivamente la tracciabilità della filiera dei prodotti e l'etichettatura di prodotti conformi a principi etici. Peraltro, ambedue i temi sono disciplinati anche dalle altre proposte citate.
Per quanto concerne le proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli, esse riguardano in generale tutti i prodotti, mentre le proposte C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni si occupano esclusivamente dei prodotti tessili, della pelletteria e del calzaturiero.

Enzo RAISI (PdL), relatore, sottolinea che le proposte di legge all'esame della X Commissione in sede referente C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni, recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani. Tuttavia, mentre le proposte C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli riguardano in generale tutti i prodotti (ad eccezione di quelli alimentari), le proposte C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni si occupano esclusivamente dei prodotti tessili, della pelletteria e del settore calzaturiero.
Le restanti proposte di legge (C. 219 Mazzocchi e C. 340 Bellotti) riguardano rispettivamente la tracciabilità di filiera dei prodotti e l'etichettatura di prodotti conformi a principi etici.
La presente relazione da' conto principalmente della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni sottoscritta da numerosi colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione di cui, fra l'altro, è stata chiesta anche la dichiarazione di urgenza, sulla quale si pronuncerà a breve la Conferenza dei Presidenti di gruppo. Riterrebbe pertanto opportuno, adottarla in futuro quale testo base per il prosieguo dell'esame.
Le proposte di legge C. 1593 Cota e C. 2624 Reguzzoni sono volte ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e del calzaturiero, in modo da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato interamente in Italia.

Pag. 140

A tal fine, le proposte introducono (articolo 1) un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei suddetti settori che evidenzi il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e che fornisca in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti la conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
Si consente, inoltre, l'uso della denominazione Made in Italy esclusivamente per i prodotti finiti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione - come specificate dalle stesse proposte di legge - abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano.
La definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione Made in Italy, nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, è demandata ad un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame (articolo 2, comma 1).
Nella sola proposta C. 2624 Reguzzoni si prevede, inoltre, l'adozione di un regolamento diretto a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri commercializzati, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, nonché ad individuare i soggetti preposti all'esecuzione dei controlli (articolo 2, comma 2).
La proposta C. 2624 Reguzzoni dispone anche agevolazioni in favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. In particolare, l'articolo 3 dispone, relativamente all'anno 2009, un incremento per 100 milioni di euro degli stanziamenti per crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo per attività di ricerca (articolo 1, co. 280-283 della legge finanziaria per il 2007), previsti dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del richiamato decreto-legge n. 185 del 2008.
Entrambe le proposte di legge prevedono, infine, sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento. In particolare, la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni individua sostanzialmente tre tipi di illecito amministrativo: la mancata o scorretta etichettatura dei prodotti; l'abuso della denominazione Made in Italy; la mancata o incompleta indicazione nell'etichetta della conformità delle lavorazioni alle norme internazionali in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, tutela ambientale. Salvo che il fatto costituisca reato, gli illeciti previsti dalla proposta di legge in esame sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del presunto valore di vendita della merce e, in ogni caso, non inferiore a 5.000 euro; la merce è sempre oggetto di sequestro e confisca. Peraltro, nella proposta di legge C. 2624 Reguzzoni, le imprese che reiterano la violazione incorrono anche nella sospensione dell'attività e i soggetti istituzionali che omettono di effettuare i prescritti controlli sono soggetti ad una sanzione penale. Ove le violazioni siano commesse da imprese, la sanzione pecuniaria è analoga alla precedente ma con un valore minimo raddoppiato in 10.000 euro, ferma restando l'applicazione del sequestro e confisca delle merci; la recidiva nella violazione comporta la misura interdittiva della sospensione dell'attività d'impresa per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno. Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che omette i controlli sulle merci imposti dalla nuova disciplina commette, invece, un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a due anni congiunta con la multa fino a 30.000 euro. L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede, infine, l'applicazione della pena stabilita

Pag. 141

per l'associazione a delinquere (da 3 a 7 anni di reclusione) quando l'attività illecita in oggetto sia commessa sistematicamente mediante l'ausilio di un'organizzazione. Infine l'articolo 4 della proposta di legge C. 1593 Cota subordina l'applicazione delle disposizioni ivi contenute alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, mentre l'articolo 5 della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni demanda al Ministro per le politiche europee il compito di assumere opportune iniziative a livello comunitario volte all'adozione di misure legislative in grado di recepire i contenuti del provvedimento in esame.
Passando all'illustrazione sintetica delle proposte di legge C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 896 Lulli si segnala, in primo luogo, che esse si occupano della questione di rendere riconoscibile al consumatore il prodotto che sia realizzato interamente in Italia (C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 426 Contento), almeno per le sue fasi qualificanti (C. 896 Lulli). In particolare, al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, la proposta C. 477 Anna Teresa Formisano istituisce il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano. La proposta C. 896 Lulli prevede l'istituzione del marchio di origine, di qualità e di eccellenza etica «Opera italiana», mentre la proposta C. 426 Contento provvede all'istituzione di due marchi di proprietà dello Stato italiano: il marchio «Integralmente Italiano», il marchio «Stile Italiano-Italian Design».
Le proposte di legge in esame recano quindi specifiche norme relative alle modalità e requisiti per la concessione del marchio, che presuppone l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto (C. 477 Anna Teresa Formisano e C. 426 Contento) o le due principali fasi di lavorazione (C. 896 Lulli) si siano svolte sul territorio nazionale e la certificazione del rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro, di adempimenti fiscali e previdenziali e di salvaguardia dell'ambiente.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria, alle imprese interessate dal provvedimento di revoca viene inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni da tale provvedimento, che salgono a cinque nel caso in cui tale richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento.
Un altro tema affrontato, in maniera analoga, dalle proposte di legge in esame riguarda l'etichettatura, su base volontaria, dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le proposte di legge, con norme similari, si occupano quindi della promozione dei marchi e della loro registrazione a livello internazionale.
Passando infine alle restanti proposte di legge abbinate, si segnala, sinteticamente che la proposta di legge C. 219 Mazzocchi è volta ad introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti intesa quale filiera di controllo lunga, che va oltre l'ambito strettamente produttivo per comprendere anche la distribuzione e il consumo. La tracciabilità di filiera si fonda sulla identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto, in modo da rendere più consapevole e meno anonima la relazione tra produttore e consumatore, la conoscenza del luogo di origine o di provenienza della materia prima e la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi. Gli imprenditori che adottano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività alla tutela dei lavoratori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente. Si dispone quindi il divieto di produrre o commercializzare prodotti per i quali non sia stato adottato il sistema di tracciabilità di filiera. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e, nei casi di

Pag. 142

particolare gravità, anche la sospensione della produzione e della commercializzazione.
La proposta di legge C. 340 Bellotti, infine, concerne l'etichettatura dei prodotti conformi a principi etici. In particolare, interviene in materia di etichettatura dei prodotti, sia nazionali che esteri, commercializzati nel nostro Paese, al fine di introdurre attraverso di essa la certificazione del rispetto, nell'ambito della manifattura, di principi etici minimi, a tutela della manodopera, specie se minorile. A tal fine, si chiede di indicare, tramite un'etichettatura chiara e leggibile, se un prodotto si conformi o meno ai seguenti requisiti: se esso sia stato realizzato senza lo sfruttamento dei minori e nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori. In caso di assenza o errata indicazione nell'etichettatura delle informazioni, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ribadisce l'opportunità, a conclusione della sua relazione, di adottare quale testo base sul quale incentrare il seguito dell'esame, la proposta C. 2624 Reguzzoni ed altri, sottoscritta dai rappresentanti di tutte le forze politiche.
Richiama quindi due questioni rilevanti per la Commissione nell'esame dei progetti di legge sulla tutela dei prodotti italiani; la prima, è quella dell'impatto delle norme in esame sulla legislazione vigente a livello europeo. Già nel passato - in tutte le recenti passate legislature - sono state avanzate riserve e minacciate procedure di infrazione su una eventuale legislazione nazionale che, pur nella prospettiva di tutelare la salute e il diritto alla trasparenza dell'informazione dei consumatori, possano per contro intralciare uno dei capisaldi della legislazione europea, ovvero la libertà di circolazione dei prodotti e delle merci tra gli Stati membri. In questa prospettiva, la giurisprudenza europea è univoca nel giudicare distorsivo della libera concorrenza l'uso di un marchio, anche facoltativo, finalizzato a identificare genericamente le produzioni realizzate interamente (ovvero prevalentemente) in Italia, mentre tale utilizzo sarebbe legittimo ove il marchio andasse ad identificare caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto.
La seconda questione riguarda l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto «salvainfrazioni», attualmente all'esame del Senato, e che sarà prossimamente all'attenzione di questo ramo del Parlamento) recante disposizioni volte a rendere effettivo, in funzione della tutela della corretta informazione dei consumatori il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio. Sarà quindi opportuno valutare con attenzione il profilo di compatibilità delle disposizioni in esame con quelle recate dal decreto-legge n. 135 del 2009.
Per quanto concerne la questione della compatibilità con la normativa comunitaria, ricorda che il prossimo 23 ottobre, in sede europea, si riunirà il Comitato 133, che è l'organismo tecnico-amministrativo di politica commerciale dell'Unione europea, per esaminare la questione della riconoscibilità dei prodotti importati. Come ha sottolineato ieri il viceministro Urso, probabilmente sarà presentato un testo in vista dell'adozione di un regolamento per la tracciabilità di origine dei prodotti. Ricorda che il viceministro Urso ha altresì auspicato che, soprattutto per i prodotti strategici del Made in Italy, sia resa obbligatoria l'etichettatura dei Paesi d'origine sui prodotti importati dall'Unione europea, al fine di consentire al consumatore di scegliere anche sulla base di questo importante elemento di conoscenza. Sottolinea inoltre che l'etichettatura dei prodotti riguarda sia la trasparenza della filiera di produzione sia gli aspetti della conformità «etica» del prodotto a requisiti ambientali, di tutela della salute e di tutela delle condizioni di lavoro (inclusa la tematica del lavoro minorile). Il primo di questi aspetti è, tuttavia, molto più complesso perché le associazioni di categoria assumono posizioni sempre molto caute riguardo al Made in Italy.
Per quanto attiene al prosieguo dell'esame, al fine di una proficua organizzazione dei lavori, propone di recuperare

Pag. 143

il materiale consegnato dai soggetti auditi nella passata legislatura sul tema del Made in Italy e di procedere eventualmente ad un breve ciclo di audizioni informali per ulteriori aspetti da approfondire. Ritiene altresì opportuno valutare il testo del decreto-legge n. 135 del 2009, una volta che sarà approvato dal Senato e attendere gli esiti della riunione del Comitato 133 del prossimo 23 ottobre.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel richiamare i contenuti dell'articolo 16 del decreto-legge n. 135, ritiene opportuno approfondire il testo definitivamente approvato dal Senato prima di concludere l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo.

Laura FRONER (PD), nel ringraziare il presidente per aver voluto iniziare rapidamente l'esame delle proposte di legge a tutela del Made in Italy, come richiesto sia dalla maggioranza che dall'opposizione, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di una breve pausa di riflessione in attesa che in sede europea ci sia una presa di posizione su tale questione. Dichiara anche di essere interessata a valutare i contributi delle associazioni di categoria già agli atti della Commissione per procedere allo svolgimento di ulteriori audizioni solo nel caso in cui si riveli necessario un supplemento di istruttoria.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'esprimere soddisfazione per la proposta formulata dal relatore di adottare come testo base la proposta di legge C. 2624 Reguzzoni, sottolinea l'importanza, in questa fase, di non condizionare i lavori della Commissione alle posizioni espresse in sede europea. Nel frattempo, propone di procedere celermente nell'esame delle proposte di legge al fine di garantire una più efficace tutela dei prodotti Made in Italy, tutela della quale le nostre imprese hanno particolare bisogno in questo momento di difficile congiuntura economica.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione i contributi consegnati nel corso dell'attività conoscitiva condotta su tale materia nella passata legislatura. Propone, ad integrazione dell'attività istruttoria già svolta, che la Commissione proceda ad un'audizione dei commissari europei competenti per materia sulla tutela del Made in italy e, più in generale, sul problema del marchio d'origine dei prodotti.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.