CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2009
228.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il

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sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 10.55.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno, nel senso di iniziare i lavori della Commissione dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno (atto n. 119).

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno.
Atto n. 119.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame, composto da 8 articoli, procede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno, con interventi di accorpamento e razionalizzazione per realizzare una complessiva riduzione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposte dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali, e varie categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Secondo la relazione tecnica, complessivamente, i risparmi operati in applicazione dell'articolo 74 citato ammonteranno, a regime, in euro 26.978.661,97.
Il provvedimento è volto a realizzare i risparmi di spesa richiesti dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lo schema di regolamento novella il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398) apportandovi parziali modifiche senza tuttavia operare una ridefinizione complessiva delle strutture come invece è stato fatto per altre amministrazioni (ad esempio difesa, politiche agricole, ambiente). Tale scelta è motivata - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - dall'esigenza di garantire un pronto adempimento degli obblighi previsti dal citato articolo 74 del decreto-legge 112 del 2008 e dal peculiare ordinamento del Ministero dell'interno che, tra l'altro, comprende una articolazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, disciplinato anche da norme di rango primario (legge 121 del 1981).
Le principali innovazioni introdotte dallo schema di regolamento sono le seguenti: la soppressione di due direzioni centrali (la Direzione centrale per le autonomie e la Direzione centrale per la documentazione statistica); la soppressione della funzione di direttore dell'Istituto superiore di Polizia; la riduzione degli organici riguardante 79 posti della carriera prefettizia, 13 di dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione civile dell'interno e 434 posti del personale non dirigente.
Gli articoli da 1 a 4 provvedono alla soppressione di alcune strutture dell'amministrazione dell'interno.
In particolare, l'articolo 1 riduce da 5 a 4 il numero delle direzioni centrali afferenti al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sopprimendo la Direzione

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centrale per le autonomie, le cui funzioni vengono trasferite alla Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del Governo, ridenominata Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il comma 2 dell'articolo 1, contiene una modifica di carattere formale all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 398 del 2001, in conseguenza del mutamento di denominazione della Direzione per l'amministrazione generale.
Anche l'articolo 2 reca disposizioni di modifica, in alcuni casi meramente formale, alla disciplina del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che non sembrano direttamente connesse con la riduzione degli organici: si prevede una integrazione all'elenco delle funzioni del Dipartimento facendovi ricomprendere quelle relative alle minoranze e alle zone di confine e quelle connesse al Fondo edifici di culto. Si tratta di funzioni già svolte dal Dipartimento e segnatamente dalla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze e dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto. Inoltre, viene esplicitato che i rapporti con le confessioni religiose sono escluse dal novero delle competenze del Dipartimento in quanto proprie della Presidenza del Consiglio (come espressamente previsto dal decreto legislativo 303 del 1999, articolo 2, comma 2, lettera e). Inoltre, viene adeguata la denominazione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, organo che opera presso il Dipartimento, ora sostituita da quella di Commissione nazionale per il diritto di asilo (a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sui rifugiati di cui al decreto legislativo 25 del 2008, articolo 5).
L'articolo 3 provvede principalmente a sopprimere la Direzione centrale per la documentazione e la statistica, riducendo a due (Direzione centrale risorse umane e Direzione centrale risorse finanziarie e strumentali) le direzioni centrali del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Le funzioni proprie della Direzione soppressa sono trasferite alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, che opera nell'ambito del Dipartimento quale organo di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno.
Inoltre, vengono soppressi l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati, le cui funzioni sono trasferite al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie, e l'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, le cui funzioni sono assorbite dall'Ispettorato generale di amministrazione, che viene mantenuto.
Con l'occasione vengono integrate le funzioni del Dipartimento che si arricchiscono di due voci: coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche (funzioni già svolte dall'Ufficio per i sistemi informativi); e gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
L'articolo 4 sopprime la funzione di direttore dell'Istituto superiore di Polizia, (ora Scuola superiore di Polizia) riservata ad un prefetto, prevista dalla tabella B (Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili) allegata al decreto legislativo 139 del 2000 recante la disciplina del personale della carriera prefettizia.
Gli articoli 5 e 6 dispongono la riduzione, rispettivamente, del personale dirigente e di quello non dirigente.
L'articolo 5 dispone, in primo luogo, la soppressione di 79 posti della carriera prefettizia, di cui 12 su 53 della funzione di prefetto, individuati direttamente dallo schema di regolamento (Tabella A allegata) (si tratta esclusivamente dei prefetti degli uffici centrali. Si veda l'allegato A della relazione illustrativa) e 67 su 424, tra vice prefetti e viceprefetti aggiunti. La soppressione dei 12 posti di prefetto ha consentito - come si legge nella relazione illustrativa - di rispettare la soglia del 20 per cento per cento prevista dal decreto-legge 112 del 2008. Tale cifra è stata calcolata sull'intero contingente di organico degli uffici centrali del personale di livello dirigenziale generale, prefetti e dirigenti

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generali di I fascia, ma in considerazione dell'esiguità dell'organico dei secondi (4 unità) il taglio ha riguardato solo i prefetti.
Inoltre, sono soppressi 13 posti su 90 di dirigente di seconda fascia dell'amministrazione civile dell'interno.
L'articolo 6 provvede alla riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente che vengono rideterminate nella tabella C allegata allo schema nella misura di 23.585 unità, 434 in meno della dotazione attuale, misura non inferiore al 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 112.
L'articolo 7 prevede che l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché la distribuzione dei relativi compiti e la distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale sono demandate a successivi decreti ministeriali non regolamentari (come previsto, in via generale, per tutti i ministeri dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 300 del 1999 e, specificatamente per i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, dall'articolo 10 della decreto legislativo 139 del 2000).
L'articolo 8 dispone in ordine dell'invarianza della spesa, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA, premesso che il Governo non ha nulla da aggiungere alla puntuale relazione introduttiva testé svolta e sottolineato che sullo schema è stato già acquisito il parere del Consiglio di Stato, del quale si è tenuto conto, nonché il nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, esprime l'auspicio, ove il testo sia condiviso dalla Commissione, che il relativo parere sia espresso nei tempi più ravvicinati possibile, in quanto dall'entrata in vigore del decreto legislativo dipendono le nomine dei nuovi prefetti - cui si dovrà provvedere presto, atteso che a breve saranno collocati a riposto 18 prefetti in carica, e dei nuovi viceprefetti che prenderanno il posto di quelli promossi - nonché l'avvio delle procedure di concorso per il reclutamento di nuovo personale della carriera prefettizia.

Donato BRUNO, presidente, considerato che la Commissione Bilancio dovrebbe esprimere entro domani i propri rilievi sul testo, ritiene che nulla osti a che la Commissione Affari costituzionali concluda il proprio esame al più tardi nella giornata di giovedì 8 ottobre prossimo.

Pierluigi MANTINI (UdC), preso atto che tra le finalità del provvedimento vi è quella di ridurre gli organici del Ministero, secondo quanto previsto dalla legge, al fine di ridimensionare la relativa spesa, chiede al rappresentante del Governo quali siano, per il resto, le linee conduttrici dell'intervento.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA chiarisce che la finalità del provvedimento è essenzialmente quella della riduzione degli organici in attuazione del disposto dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Aggiunge che i tagli di organico hanno riguardato soltanto l'amministrazione centrale, portando ad una conseguente razionalizzazione interna della struttura, con accorpamento di direzioni centrali, senza incidere sulle sedi decentrate.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, dopo aver riferito che la presidente del Comitato permanente per i pareri, deputata Bertolini, lamenta da tempo la scarsa partecipazione dei componenti di alcuni gruppi alle sedute del Comitato e l'insufficienza

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del tempo a disposizione del Comitato stesso, invita i membri del Comitato ad una più assidua presenza e avverte che, se non vi sono obiezioni da parte dei gruppi, in futuro i lavori della Commissione plenaria saranno organizzati in modo da garantire al Comitato permanente per i pareri un tempo più ampio per i propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.15.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2009.

Donato BRUNO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che nella seduta di venerdì 2 ottobre è stata adottata come testo base la proposta di legge costituzionale C. 1990 Donadi e che il termine per gli emendamenti è scaduto alle 12 di lunedì 5 ottobre, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato). Invita i presentatori a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, per ripresentarli in sede di esame in Assemblea, come forma di garbo istituzionale, in modo che all'esame dell'Assemblea giunga il testo inalterato della proposta di legge C. 1990, fermo restando che nella giornata di giovedì si conferirà al relatore il mandato a riferire all'Aula. Nel frattempo, si procederà all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara di condividere la linea prospettata dal presidente e ritira pertanto gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Mario TASSONE (UdC), premesso che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono al miglioramento della proposta di legge C. 1990, acconsente a ritirarli, salvo ripresentarli in Assemblea. Esprime quindi l'auspicio che i gruppi che hanno inizialmente sostenuto la soppressione delle province, anche nel corso della campagna elettorale, e che hanno in seguito fatto marcia indietro, ritrovino le ragioni iniziali a favore dell'intervento soppressivo. Si augura quindi che la discussione in Assemblea porti un contributo di chiarezza al dibattito.

David FAVIA (IdV) ringrazia il presidente per la sua proposta e i presentatori degli emendamenti per aver acconsentito al ritiro degli stessi in modo da consentire di portare all'attenzione dell'Assemblea il testo della proposta di legge del suo gruppo nella sua interezza. Si tratta della soluzione a suo avviso più lineare, perché permette alle altre Commissioni di esprimersi e perché pone le premesse per una discussione in Assemblea franca e aperta in modo che il Paese prenda atto che una parte politica ha cambiato recisamente idea in materia di soppressione di province. In tal modo ciascun gruppo potrà chiaramente assumere le proprie responsabilità. Quanto al codice delle autonomie, fa presente che, stando a quel è stato possibile conoscere fino ad oggi, non sembra che presenti grandi innovazioni in materia di province: si sopprimono quelle troppo piccole, si provvede ad una revisione delle funzioni e poco altro. In ogni caso, rimane la provincia come livello intermedio tra comune e regione: livello

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che, a giudizio del suo gruppo, è inutile e andrebbe soppressa.

Donato BRUNO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge n. 2684).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 2684 del deputato Mantini, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Avverte che la relatrice integrerà ora la sua relazione introduttiva con riferimento alla proposta di legge da ultimo abbinata, mentre i lavori sul provvedimento proseguiranno nell'ambito del comitato ristretto appositamente costituito.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge n. 2684, presentata dai deputati Mantini e Tassone, prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita da parte dei bambini nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente in Italia da almeno cinque anni senza interruzioni. L'acquisto della cittadinanza per questa via è subordinato ad una dichiarazione di volontà del genitore nell'atto di nascita. Si consente però poi al cittadino, una volta maggiorenne, di rinunciare alla cittadinanza italiana: una previsione a suo avviso anomala, considerato che la cittadinanza non dovrebbe essere una condizione che si possa acquistare e lasciare a piacimento.
Viene poi portato a sei anni, dagli attuali dieci, il periodo di permanenza legale in Italia al termine del quale lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana, come previsto da altre proposte di legge. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza per questa via, si richiede non solo la sufficiente conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, ma anche il rispetto delle leggi nonché dei diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, in quanto elementi culturali essenziali per una cittadinanza concretamente coerente con i princìpi fondamentali della Costituzione e con i diritti umani.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che è volta a modificare l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, sostituendo le parole «Massa-Carrara» con le parole «Massa e Carrara». La finalità di tale modifica è quella di superare l'errore contenuto nel decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, recante «Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso», che, all'articolo 2, ha attribuito alla allora provincia di Apuania la denominazione di «Massa-Carrara» anziché quella di «Massa e Carrara», prevista dal decreto n. 79 del 1859 che, ricorrendo a tale

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denominazione, aveva conferito pari dignità alle due realtà territoriali.
Rileva che la confusione ingenerata dall'erronea denominazione ha di fatto sancito, negli ultimi oltre sessanta anni, una forma di discriminazione tra le città di Massa e di Carrara, alimentando dissapori tra le rispettive popolazioni.
Ricorda che con il citato decreto del Dittatore delle province modenesi e parmensi-Governatore delle Romagne 27 dicembre 1859, n. 79, il territorio dell'allora Emilia veniva diviso in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni; nella tabella allegata era richiamata anche la provincia di Massa e Carrara, parte del regio territorio dell'Emilia, che era costituita da due circondari (Massa e Carrara e Pontremoli), dieci mandamenti e ventitré comuni. Successivamente, con il regio decreto 16 dicembre 1938, n. 1860, recante «Fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso in un unico comune denominato Apuania», veniva deciso di cambiare la denominazione della provincia passando da quella originaria di «Massa e Carrara» a quella di «Apuania». La proposta di legge in esame è volta a ripristinare la «e» che caratterizza l'antica denominazione così da ribadire e confermare le chiare indicazioni del legislatore e da rispettare la verità storica, riconoscendo anche formalmente, seppure con ritardo, alla città di Carrara il ruolo che le spetta.
Rileva, peraltro, che nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento andranno valutate le modalità con cui intervenire sull'ordinamento vigente, al fine di realizzare le finalità della proposta di legge, tenendo conto del fatto che il predetto decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, su cui si intende intervenire, risulta, al momento, richiamato tra le disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 che, a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono abrogate ai sensi della legge n. 246 del 2005 e del decreto-legge n. 200 del 2008, mentre lo stesso provvedimento non risulta inserito nello schema di decreto legislativo, attualmente all'esame del Parlamento, e in particolare della Commissione parlamentare per la semplificazione, che reca le disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (atto n. 119).

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 2422 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre.

David FAVIA (IdV) dichiara di condividere il rilievo formulato dal deputato Zaccaria nella precedente seduta ed invita la relatrice e presentatrice della proposta di legge a valutare la possibilità di rivedere la formulazione del testo in modo da evitare che questo si ponga in contrasto con la Costituzione. In questo caso, la proposta in esame sarebbe, a suo parere, condivisibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che sia stata raggiunta una sostanziale convergenza nel senso di condividere il provvedimento, ritenendo però d'altra parte necessaria una riformulazione che eviti il riferimento alla religione islamica. Fa peraltro presente che il niqab è un indumento che non ha niente a che fare con la religione islamica, per cui il riferimento a quest'ultima, oltre ad essere discriminatorio e discutibile sotto il profilo costituzionale, è anche improprio. Invita pertanto la deputata Sbai a valutare la possibilità di modificare il testo nel senso anzidetto, dichiarando la propria disponibilità a sottoscrivere, in questo caso, la proposta di legge.

Jole SANTELLI (PdL) rileva che non si tratta di discutere di simboli o usanze

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religiosi, dal momento che burqa e niqab sono indumenti imposti da tradizioni culturali locali e non dalla religione islamica. Si tratta di usanze che sostanzialmente cancellano la donna, rendendola senza volto. A suo avviso, sarebbe quindi sufficiente sopprimere le parole «in uso presso le donne di religione islamica».

Donato BRUNO, presidente, avverte che la relatrice, deputata Sbai, ha segnalato alla presidenza l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire le questioni connesse al provvedimento: se ne discuterà nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Atto n. 113.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 24 della legge del 18 giugno 2009 n. 69, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
In particolare, la delega è conferita per realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (luglio 2010). Il legislatore ha inoltre rinviato alle procedure previste all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per le modalità di attuazione della delega.Circa i criteri e principi direttivi, in primo luogo si fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali contenuti in tale articolo; in secondo luogo, il citato articolo 24 prevede specifici criteri tra cui la ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
Per quanto riguarda il contenuto, si ricorda che l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento in esame nel riordino della normativa sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'organizzazione della Scuola è attualmente disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio

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1999, n. 287, del quale l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la quasi totale abrogazione.
L'articolo 2 disciplina la natura e la finalità della Scuola, definendola una «istituzione di alta formazione e di ricerca», posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a sostenere e a promuovere l'aggiornamento della pubblica amministrazione, al fine di rendere quest'ultima un fattore competitivo del sistema economico e produttivo nazionale.
Il comma 2, con una disposizione che non trova corrispondenza nella disciplina attualmente in vigore, individua la missione della Scuola, indirizzata ai dipendenti pubblici, allo scopo di offrire loro un'attività di formazione successiva alla laurea d'eccellenza con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di promuovere e diffondere determinati obiettivi.
Come già è adesso, si prevede che la Scuola sia dotata di autonomia organizzativa e contabile nel rispetto dei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie.
L'articolo 3 definisce le competenze «principali» della Scuola, strumentali all'adempimento della propria missione. Come già accade attualmente, la Scuola avrà compiti di formazione, selezione, ricerca e cooperazione internazionale. Per quanto attiene alla formazione, si prevede, in generale, che la Scuola debba svolgere attività di formazione, selezione e reclutamento di dirigenti e di funzionari dello Stato in base a quanto previsto dalla legislazione vigente; in particolare, innovando rispetto a quanto attualmente previsto dal decreto legislativo 287/1999, si stabilisce che la Scuola effettui attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali e organizzi la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero.
Previa la stipula di apposte convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, la Scuola può altresì svolgere attività di formazione e di aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali, soggetti gestori di servizi pubblici e - in ciò innovando rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 287/1999 - anche di soggetti privati).
Si attribuisce inoltre alla Scuola la competenza a svolgere ogni altra funzione ad essa conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. La Scuola ha autonomia contrattuale, in quanto si riconosce ad essa la facoltà di promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Si prevede inoltre che la Scuola rilasci titoli post-laurea di alta professionalità.
L'articolo 4 stabilisce che sono organi della Scuola: il Comitato di programmazione - che sostituisce l'attuale comitato di indirizzo -, il Comitato di gestione che, secondo la relazione illustrativa, sostituisce l'attuale comitato operativo, il Presidente, che sostituisce l'attuale direttore.
L'articolo 5 disciplina il Comitato di programmazione, il quale approva il programma triennale della Scuola, valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca, fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.
Per quanto riguarda in particolare il «programma triennale della Scuola» sottoposto all'approvazione del Comitato di programmazione, andrà valutata l'opportunità di chiarire se si tratta del «piano strategico triennale» redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
Si prevede che il Comitato di programmazione, che dura in carica quattro anni, sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato, ovvero da un loro rappresentante - e sia composto da: il Presidente della Scuola, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole

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nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato.
Rispetto a quanto attualmente previsto, vengono dunque esclusi il Presidente dell'Accademia dei Lincei e quello del CNR, che sono sostituiti da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 6 definisce la composizione del Comitato di gestione.
In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che l'introduzione del Comitato di gestione, in luogo del Comitato operativo, costituisce una modifica di particolare rilievo, essendo affidata a questo organo la governance della Scuola.
Al Comitato sono attribuite funzioni esecutive quali la deliberazione del programma annuale della Scuola, del bilancio di previsione e consuntivo.
In proposito, sembra opportuno valutare l'opportunità di chiarire se il «programma annuale della Scuola» di cui all'articolo 6, comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui all'articolo 7, comma 3, e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio», di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti diversi.
L'articolo 7 delinea le attribuzioni e le funzioni del Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Rispetto a quanto attualmente previsto, sono apportate alcune modificazioni sulle categorie che possono essere nominate a tale funzione. Il comma 2 stabilisce che il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato ora solo una volta.
Il Presidente ha la funzione di vertice nell'istituzione, ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede il Comitato di gestione, è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Dirigente amministrativo e le variazioni di bilancio, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal regolamento, redige il «piano strategico triennale» ed il «programma annuale» delle attività didattiche e scientifiche. Al riguardo occorrerà, peraltro, chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15.
Si riconosce, inoltre, in capo al Presidente la facoltà di avvalersi di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto e disciplinato con delibera del Comitato di gestione.
L'articolo 8 disciplina le funzioni e le attività del Dirigente amministrativo, quale responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordinatore degli uffici amministrativi e competente a formulare proposte ed a sovrintendere allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Si prevede che il Dirigente amministrativo sia nominato, previo parere del Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.
All'articolo 8, comma 1, occorrerà segnalare come il riferimento al «direttore» va sostituito con quello al «presidente», che ne assume le funzioni secondo quanto previsto dallo schema di decreto in esame.
L'articolo 9 introduce una forma di flessibilità organizzativa dell'attività della Scuola, prevedendo la possibilità di individuare: aree di supporto gestionale, aree didattico-scientifiche. Tale organizzazione va a sostituire l'attuale sistema basato sui responsabili di settore e i responsabili di area
L'articolo 10 reca una disciplina della docenza della scuola al fine di delineare un quadro di riferimento di maggiore

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chiarezza rispetto a quanto attualmente stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 287/1999.
L'articolo 11, comma 1, stabilisce che la Scuola può inoltre avvalersi di consulenti esterni, «di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca». Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo.
L'articolo 12 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 287 del 1999 in materia di articolazione territoriale della Scuola, con l'aggiunta della previsione che nell'ipotesi di limitati compiti di coordinamento necessari al funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola.
A tal proposito, si ricorda che la legge delega prevede che l'adozione del decreto legislativo di attuazione debba avvenire anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
L'articolo 13 dispone che il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola faccia parte della dotazione organica di personale della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 determina il trattamento economico del Presidente e del Dirigente amministrativo. Gli articoli 15 e 16 riguardano l'organizzazione della scuola mentre gli articoli 17, 18 e 19 contengono le disposizioni finali, abrogando in particolare il decreto legislativo n. 287 del 1999 ad eccezione dell'articolo 9, che riguarda la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980 e dell'articolo 10, recante abrogazioni.

Linda LANZILLOTTA (PD), dopo aver rilevato che la delega per la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione attribuisce al Governo un potere della massima importanza strategica, in quanto gli consente di intervenire sul funzionamento di due fondamentali leve di sviluppo della pubblica amministrazione e quindi del Paese, vale a dire i due organismi preposti, rispettivamente, alla formazione dell'alta dirigenza pubblica e all'informatizzazione della pubblica amministrazione, esprime un giudizio fortemente negativo sulla maniera in cui la delega è stata esercitata, osservando che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, il quale non manca occasione di promettere riforme incisive, nel momento in cui ha avuto a disposizione un'opportunità significativa come quella offerta dalla legge di delega, l'ha sprecata preferendo attestarsi su una linea di prudente conservazione; né possono essere una giustificazione i vincoli di invarianza della spesa previsti dalla norma di delega, visto che da una riforma ben congegnata sarebbero potuti derivare risparmi da investire per la valorizzazione dell'azione degli organismi riformati.
Osserva che certamente la disposizione di delega è vaga, non fosse altro perché si riferisce a tre organismi distinti per natura e funzioni, ossia la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Cnipa e il Formez, ma da questa vaghezza il Governo avrebbe potuto trarre forza per un intervento di vera innovazione; invece non solo ha rinunciato ad una riforma di ampio respiro, ma ha anche disatteso la delega in buona parte di quel poco che essa prevedeva. Non si è ad esempio provveduto alla ridefinizione delle missioni e delle competenze e al riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; né alla trasformazione, fusione o soppressione degli organismi in questione in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi.

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Per quanto riguarda, in particolare, l'intervento relativo alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo giudica privo di ambizione. Si rinuncia infatti all'opportunità di costituire un sistema di formazione dell'alta dirigenza amministrativa del Paese sul modello delle scuole di alta specializzazione esistenti in altri Paesi europei e ci si limita di fatto ad accentuare la dipendenza della Scuola superiore dal Governo e segnatamente dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Aggiunge che non si pone mano al necessario lavoro preliminare di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione della dirigenza, coordinando i diversi organismi sorti nel tempo nelle varie branche dell'amministrazione. Non c'è dubbio che ciascuna di queste scuole proponga una formazione specialistica in un settore particolare e non c'è dubbio che la formazione specialistica sia anch'essa necessaria, ma occorrerebbe innanzitutto una formazione comune dei dirigenti, che agevoli la diffusione di una cultura amministrativistica e dirigenziale condivisa da tutta l'alta dirigenza. Nessuno ignora che vi sono forti resistenze ad un intervento di razionalizzazione, ma da un ministro che non manca occasione di proclamare il proprio coraggio riformista, ci si sarebbe attesi di più. Per costituire un sistema nazionale di alta formazione della dirigenza, sarebbe stato necessario configurare la Scuola superiore della pubblica amministrazione come un centro di rilievo nazionale, dotato del potere di accreditare e di controllare i vari organismi particolari di formazione dell'alta dirigenza, pubblici e privati.
Sottolinea, ancora, che non si è voluto ridurre il numero delle sedi distaccate della Scuola, che attualmente sorgono ad Aci Reale, Bologna, Caserta e Reggio Calabria. A suo avviso, non ha senso, oggi che l'Italia sia è avviata a divenire un sistema federale, che una Scuola statale sia organizzata in questo modo. Sarebbe più corretto prevedere, accanto a un centro nazionale di coordinamento, organismi di formazione facenti capo a regioni ed enti locali. Questo consentirebbe di promuovere una cultura comune dell'alta dirigenza, condivisa dalle amministrazioni dei diversi livelli di governo, utile per contribuire alla tenuta complessiva del sistema federale.
Evidenzia, altresì, come la Scuola superiore perda, per effetto della riforma proposta, il suo carattere peculiare di ente scientificamente autonomo: il comitato di programmazione, che sostituisce l'attuale comitato di indirizzo, ha una composizione impropriamente burocratica, atteso che, su otto componenti, solo due sono studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali; a sua volta, il comitato di gestione, che sostituisce l'attuale comitato operativo, diventa di fatto una sorta di articolazione del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Esprime un giudizio negativo, ancora, sulla parte del provvedimento relativo alla docenza. Si sarebbe dovuto promuovere la migliore docenza nazionale e internazionale e si è scelto invece di ricorrere al sistema dei docenti stabili a chiamata, con la conseguenza facilmente prevedibile che in molti casi saranno chiamati, sulla base di relazioni personali più che di meriti scientifici, professori di secondo piano che ambiscono a insegnare a Roma e non hanno trovato posto nelle università. Si tratta di un altro segno dell'incapacità del ministro, a dispetto di tante parole, di tenere testa alle elites ed alle corporazioni.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
Atto n. 114.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giuseppe CALDERISI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e in materia di processo civile (legge collegata alla manovra per il 2009). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).
Il riassetto deve avvenire sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare la permanenza delle sedi per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.
La delega è conferita per il conseguimento delle seguenti finalità: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il termine per l'esercizio della delega scade un anno dopo l'entrata in vigore della legge, ossia il 4 luglio 2010. La delega è pertanto esercitata con ampio anticipo rispetto alla sua scadenza.
Per le modalità di adozione dei decreti legislativi, si fa riferimento alla procedura che l'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 ha stabilito per i decreti legislativi con cui si è provveduto alla complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale attuata in connessione con il processo di trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali delineato dalla stessa legge. Tale procedura prevede che i decreti siano emanati previa acquisizione del parere di una specifica Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa e che debbano essere resi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi. Peraltro, i compiti già attribuiti, nelle legislature XIII e XIV, alla predetta Commissione sono stati in seguito demandati dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005 alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.
Quanto ai princípi e criteri direttivi, si fa innanzitutto rinvio ai princípi e criteri direttivi generali contenuti nel citato articolo 11 della legge n. 59 del 1997. In secondo luogo, la norma di delega individua principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, quali la ridefinizione delle missioni e delle competenze delle tre strutture e il riordino dei loro organi, secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; la trasformazione, fusione o soppressione dei medesimi organismi in coerenza con la ridefinizione delle loro competenze; il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.
Come è precisato dal comma 2 dell'articolo 24, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
Venendo al contenuto dello schema in esame, l'articolo 1 dichiara l'oggetto del provvedimento, ossia il riordino della disciplina del CNIPA in attuazione della disposizione di delega già richiamata.
L'articolo 2 provvede a mutare la denominazione del CNIPA in DigitPA (comma 1); a definirne la natura giuridica, non esplicitata dalla normativa vigente, di ente pubblico non economico che opera secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro da lui delegato (comma 2); e ad individuarne le finalità. Il DigitPA viene

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configurato come organo competente nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione (comma 2) con la finalità di «contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale» (comma 3).
Per il perseguimento di queste finalità il DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa indicate nell'articolo 3. Tali funzioni sono esercitate nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, in coerenza con il Piano relativo alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella pubblica amministrazione e sulla base di un Piano triennale per la programmazione dei propri obiettivi e attività, predisposto dal Presidente del DigitPA, che determina tra l'altro le risorse necessarie alla sua realizzazione; il piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, le funzioni del DigitPA attengono ai seguenti ambiti: consulenza tecnica e proposta, sia al Presidente del Consiglio dei ministri, o al ministro delegato, sia a regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche ed enti di diritto pubblico; emanazione di regole, standard e guide tecniche e di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme; valutazione, monitoraggio e coordinamento dell'attività delle singole amministrazioni e di verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, tra cui quelli relativi alle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla Rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA).
Inoltre, DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori ma non vincolanti, sui contratti di acquisto da parte delle p.a. di beni e servizi di ICT superiori ad una soglia determinata (come ora previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993).
Rispetto alla disciplina vigente risultano trasferite alcune funzioni ora esercitate dal CNIPA: si tratta della redazione del Piano triennale dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni e della funzione di curare i rapporti, nel settore ICT, con l'Unione europea. Tali funzioni, sono ricondotte direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato, secondo quanto disposto dall'articolo 22. Lo stesso articolo 22, relativo alle funzioni trasferite, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dal DigitPA. Non si tratta propriamente di un trasferimento di funzioni, dal momento che già attualmente è prevista la trasmissione della relazione sul CNIPA da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993.
Va rilevato che il comma 1 dell'articolo 22 ha per oggetto la «redazione di un piano triennale annualmente riveduto dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi informatizzati delle amministrazioni». Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se il piano qui previsto è distinto dal «piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente» che, in base al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3 è predisposto dal presidente, sottoposto alla deliberazione del comitato direttivo e quindi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La struttura del CNIPA, di tipo collegiale, costituita dal Presidente e da tre membri, viene sostituita da due organi distinti, un presidente e un comitato direttivo (anch'esso di tre membri) con compiti differenziati e dettagliatamente indicati agli articoli 5 e 6. Vengono modificate anche le modalità di nomina degli organi

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direttivi: il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, su deliberazione conforme del Consiglio dei ministri (ora il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri: articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993). I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delegato. Rispetto alla disciplina vigente viene soppresso il parere del Presidente del CNIPA e il passaggio in Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda l'articolo 5, va notato che il comma 7 conferma che il presidente del nuovo ente partecipa alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, come già previsto per il presidente del CNIPA dall'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale; non si confermano invece espressamente i componenti del comitato direttivo, i quali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del codice digitale fanno anch'essi parte, attualmente, della stessa Conferenza. Andrebbe pertanto valutato se non sia opportuno chiarire se si intenda effettivamente escludere la loro partecipazione alla Conferenza, nel qual caso sarebbe meglio modificare la citata disposizione del codice dell'amministrazione digitale.
Viene confermata la figura del Direttore generale (articolo 8), responsabile dell'attività di DigitPA sotto il profilo amministrativo ed organizzativo. Anche in questo caso viene soppresso il potere del Presidente di proporne la nomina (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 1993) che viene attratta nella sfera della piena discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 7 formalizza l'istituzione del Collegio dei revisori quale organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Il collegio dei revisori dei conti del CNIPA è stato costituito con il D.P.C.M. 9 settembre 2004, n. 259.
L'articolo 9 mantiene sostanzialmente le cause di incompatibilità dei membri del CNIPA previste dalla vigente normativa (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 1993), ad eccezione dell'incompatibilità con qualsiasi attività nell'industria informatica nei due anni successivi all'incarico che non risulta confermata nello schema di decreto legislativo.
L'articolo 10 rinvia la determinazione dell'indennità del Presidente e del Direttore generale ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'indennità dei membri del Comitato direttivo è fissata al 70 per cento dell'indennità del Presidente. In sede di prima attuazione è confermata, solamente per il Presidente, l'indennità percepita. Pertanto, dal momento che attualmente l'indennità del Presidente e pari a quella dei membri del CNIPA, si realizzerebbe un risparmio dei costi per gli organismi direttivi pari a 283.890 euro, come indicato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto.
Da rilevare, infine, (articolo 6) il trasferimento del potere di proposta delle norme di organizzazione interna dal collegio del CNIPA al Direttore generale e al Comitato direttivo di DigitPA, ferma restando la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione dei relativi regolamenti.
Quanto ad organizzazione, personale e contabilità, l'organigramma di DigitPA (articolo 11) prevede una sola posizione dirigenziale di livello generale, corrispondente alla carica di Direttore generale e riservata a dirigenti di prima fascia, e 19 uffici dirigenziali di livello non generale (dirigenti di seconda fascia) così articolati: due strutture poste alle dipendenze del Presidente ed in particolare un ufficio di staff con compiti di supporto e di raccordo con gli altri organi e un ufficio per il controllo strategico; un'area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento» poste alle dipendenze del Direttore generale; 16 uffici di cui 6 aree operative con specifici compiti di missione.
La dotazione organica, fissata nella Tabella A allegata allo schema in esame, prevede 120 unità di personale, di cui 20

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dirigenti. La relazione tecnica stima in 1.250.000 euro il risparmio a regime derivante dalla riduzione della dotazione organica dell'ente. Infatti, la dotazione organica viene ridotta, a regime, dalle attuali 190 unità (155 delle quali effettivamente in servizio) a 120. Il personale potrà essere costituito fino ad un massimo di un terzo della dotazione organica (40 unità) di unità in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. Per sopperire ad ulteriori esigenze, DigitPa potrà ricorrere anche alla stipula di 30 contratti di lavoro flessibile (ridotti a 10 in sede di prima attuazione).
La riduzione della dotazione organica da 155 a 120 unità comporta un esubero di 35 unità: 12 dirigenti; 6 funzionari tecnici; 6 funzionari amministrativi; 11 tra collaboratori e operatori. Mentre per quanto riguarda i dirigenti, si desume dalla relazione tecnica che gli esuberi potrebbero interessare anche persone con contratto a tempo determinato, per quanto riguarda le altre categorie gli esuberi dovrebbero investire personale in posizione di comando.
L'articolo 15 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del ministro delegato, di concerto con il ministro delle finanze, la definizione di un regolamento di contabilità di DigitPA. Attualmente il CNIPA gode di una particolare autonomia contabile, in quanto provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti gestiti direttamente, nei limiti di due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993).
Gli articoli da 16 a 24, infine, contengono disposizioni transitorie (16-20) e finali (21-24) alcune delle quali già anticipate. Tra le norme transitorie si evidenzia l'articolo 18 che individua le fonti di finanziamento di DigitPA tra cui il contributo finanziario dello Stato; i contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per specifici progetti; i contributi dell'Unione europea anche questi su specifici programmi e progetti; i contratti stipulati con terzi per la fornitura di servizi; e i ricavi conseguenti alla cessione di prodotti.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.