CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 ottobre 2009
227.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 8.50.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di iniziare i lavori della Commissione con la relazione introduttiva della relatrice sulla proposta di legge C. 2422 e di passare quindi al seguito dell'esame delle proposte

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di legge in materia di soppressione delle province (C. 1694 e abbinate).

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 2422 Sbai.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Souad SBAI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che interviene sul primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, aggiungendo un nuovo periodo che prevede espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab.
Ricorda che la legge n. 152 del 1975, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», all'articolo 5, reca il divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.
Rileva che tale previsione è stata da ultimo modificata, in senso restrittivo, dall'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale». La disposizione in questione è stata resa, infatti, più severa prevedendo che la pena sia ora quella dell'arresto da uno o due anni e dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Rimane, inoltre, facoltativo l'arresto in flagranza.
Evidenzia che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge si fa presente come l'ambito di applicazione della norma stessa sia peraltro tuttora circoscritto, considerato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, questo è «limitato alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi ed altri mezzi idonei sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche» (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 11977 del 13 dicembre 1985).
Richiama, al contempo, una recente sentenza del Consiglio di Stato (VI Sezione, 19 giugno 2008, n. 3076) in cui si ritiene non pertinente il richiamo al predetto articolo 5 nel caso di utilizzo del burqa, in ragione del fatto che si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
Rileva, in conclusione, che per tali ragioni la proposta di legge in esame è volta a rafforzare e a specificare meglio la portata del divieto di utilizzo di mezzi atti a occultare i dati somatici del corpo e del viso che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, richiamando specificamente - ai fini di cui al primo periodo del citato articolo 5 - il divieto di indossare il burqa e il niqab, indumenti indossati dalle donne di religione islamica che, proprio per le loro caratteristiche, coprono interamente il corpo rendendo così impossibile il riconoscimento delle persone che li indossano.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso di comprendere le ragioni della proposta di legge in esame, rileva che la sua formulazione letterale è tuttavia estremamente problematica. Ricorda infatti che l'articolo 19 della Costituzione sancisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, e fissa come unico limite espresso quello del rispetto del buon costume.

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Non è detto che questo debba essere l'unico limite in assoluto, dal momento che la Costituzione stabilisce più diritti e valori e può rendersi talora necessario operare un bilanciamento tra gli uni e gli altri oltre la lettera del testo. Quanto all'interesse generale alla sicurezza pubblica, che implica l'obbligo dei singoli di essere riconoscibili e di non avere quindi il volto coperto, è certamente ragionevole pensare che possa configurarsi come limite alla libertà religiosa. Sarebbe però preferibile formulare la norma in termini più generali, escludendo ogni riferimento espresso alla religione e ad una religione in particolare, per evitare di dar vita ad una norma discriminatoria.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se la discussione di carattere generale debba ritenersi già aperta, facendo presente che gli accordi erano nel senso che si sarebbe svolta oggi solo la relazione introduttiva.

Donato BRUNO, presidente, chiarisce che ha ritenuto di poter ammettere fin da oggi alcuni interventi di carattere preliminare, atteso che ne è stata fatta richiesta, e che in ogni caso sarà senz'altro possibile intervenire in sede di discussione di carattere generale nelle prossime sedute.

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide le perplessità del deputato Zaccaria sull'attuale formulazione della modifica normativa proposta, che, così esplicitamente riferita ad una religione particolare, si pone certamente in contrasto con la Costituzione, tanto più che le donne velate non sono in Italia un fenomeno di ampiezza tale da mettere a repentaglio in modo significativo la sicurezza pubblica. Condivide però anche la finalità di fondo della proposta di legge, che è quella di contrastare una pratica religiosa radicalmente contraria ai diritti fondamentali delle donne, al pari della pratica dell'infibulazione e della escissione, contro le quali il Parlamento ha già legiferato. Si tratta infatti di una pratica che, occultando il viso e il corpo di una donna, ne mortifica la persona imponendole una forma di segregazione dal mondo.

Manuela DAL LAGO (LNP), avverte che il suo gruppo depositerà a breve una proposta di legge vertente sulla medesima materia di quella all'esame della Commissione e ne chiede quindi l'abbinamento.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene importante aver verificato che tutti sono d'accordo sulla sostanza della disposizione normativa proposta. Occorre quindi valutare con attenzione la formulazione del testo, sopprimendo in particolare il riferimento alle donne di «religione islamica», tenuto conto che il punto fondamentale attiene al fatto che si tratta di un «vestiario di tipo culturale» e non religioso, come dimostra anche la circostanza che è utilizzato solo in alcuni paesi.
È quindi, a suo avviso, opportuno procedere in tale direzione, mantenendo il richiamo al burqa ed al niqab, così da poter giungere alla definizione di un testo che non sia solamente interpretativo, considerato che sul punto già si è espressa più volte la giurisprudenza.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio - Revoca dell'abbinamento dei progetti di legge cost. C. 1989, C. 1990 e C. 2264).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2009.

Donato BRUNO, presidente e relatore, avverte che il calendario dei lavori dell'Assemblea

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per il mese di ottobre, definito a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi il 30 settembre, prevede che la discussione in Aula della proposta di legge costituzionale Donadi e altri n. 1990, in materia di soppressione delle province, e delle proposte di legge abbinate inizi lunedì 12 ottobre. La Commissione è pertanto chiamata a concludere l'esame dei provvedimenti entro la prossima settimana.
Ricorda che l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula è stata richiesta dal gruppo dell'Italia dei valori. Dalla discussione di carattere generale in Commissione è peraltro emerso che la maggior parte degli altri gruppi non condivide tale orientamento: questo o perché ritiene che le province debbano essere senz'altro mantenute, pur nella necessità di rivedere la disciplina di rango ordinario che le riguarda, ovvero perché ritiene che la decisione circa la soppressione delle province debba essere rinviata, in attesa di verificare se sia possibile procedere ad una riforma convincente della loro disciplina di rango ordinario.
Ricorda che, proprio al fine di addivenire ad un chiarimento tra i gruppi in ordine agli intendimenti di ciascuno, ha proposto, anche in qualità di relatore, di nominare un comitato ristretto, in modo che la questione politica di fondo potesse essere affrontata in una sede più informale che, per la sua composizione ridotta, consentisse un chiarimento definitivo. In tale sede è emerso che, oltre al gruppo dell'Italia dei valori, soltanto il gruppo dell'Unione di centro è favorevole a portare il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea in questo momento. Gli altri gruppi ritengono prioritaria una riflessione sulle funzioni e sull'organizzazione delle province e, più in generale, delle autonomie territoriali e concordano che l'occasione per questa riflessione debba essere l'esame del disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie, del quale il Governo ha preannunciato la presentazione al Parlamento.
Rileva quindi che, tutto ciò considerato, non sembrano sussistere le condizioni politiche perché, almeno in questa fase, la Commissione riferisca all'Aula favorevolmente. In ogni caso, poiché da lunedì 12 ottobre il provvedimento sarà discusso dall'Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concludere i propri lavori.
Ricorda in proposito che, poiché l'iscrizione della proposta di legge nel calendario dell'Assemblea è avvenuta su richiesta del gruppo dell'Italia dei valori nell'ambito della quota garantita alle opposizioni dal Regolamento, la Presidenza della Commissione, alla luce della lettera del Presidente della Camera ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000, deve avere cura di promuovere l'adozione quale testo base del progetto di legge indicato dal gruppo richiedente, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti del gruppo dell'Italia dei valori, non decida di procedere alla redazione di un testo unificato. Ove non si realizzino tali condizioni, il Presidente della Commissione, ove ne sia fatta richiesta, è tenuto al disabbinamento della proposta iscritta in calendario su richiesta del gruppo di opposizione affinché la Commissione possa proseguirne e concluderne l'esame, fermo restando il potere della Commissione di emendare il testo secondo le ordinarie procedure in sede referente.
Rileva, peraltro, anche in qualità di relatore, che, quanto alle due alternative prospettate nella citata lettera del Presidente della Camera, la prima, quella della redazione di un testo unificato, non appare in questa circostanza percorribile, atteso che, quand'anche il gruppo dell'Italia dei valori vi acconsentisse, il relatore non sarebbe nelle condizioni di proporre un testo unificato dal momento che ha accertato che la maggioranza della Commissione lo respingerebbe, in quanto ritiene che la materia non debba essere toccata o almeno non in questa fase; la seconda alternativa, quella del disabbinamento della proposta di legge dell'Italia dei valori (C. 1990) su richiesta del gruppo stesso, appare invece percorribile.
Osserva, peraltro, che, sebbene la richiesta di iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Aula sia stata

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formulata dal solo gruppo dell'Italia dei valori, sembrerebbe, alla luce del dibattito fin qui svoltosi, che anche il gruppo dell'Unione di centro sia intenzionato alla prosecuzione dell'esame della propria proposta. Chiede quindi conferma di ciò ai rappresentanti del gruppo dell'Unione di centro presenti in Commissione.
Precisa inoltre che, per quanto riguarda le altre proposte di legge in titolo, il deputato Pisicchio, presentatore della proposta di legge C. 2264, ha già comunicato la propria volontà che il progetto di legge di cui è firmatario sia portato anch'esso all'esame dell'Aula insieme alla proposta di legge Donadi C. 1990, della quale è peraltro cofirmatario; mentre il deputato Nucara, presentatore della proposta di legge costituzionale C. 1694, ha comunicato di essere contrario a che la sua proposta di legge sia portata all'esame dell'Assemblea in questo momento.
Chiarisce infine che, in qualità di Presidente della Commissione, interpretando lo spirito della citata lettera del Presidente della Camera, la quale intende assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, disporrà, ove sia richiesto, la revoca dell'abbinamento non solo della proposta di legge dell'Italia dei valori C. 1990, ma anche della proposta di legge dell'Unione di centro C. 1989, nonché della proposta di legge Pisicchio C. 2264, fermo restando che, in caso di disabbinamento, si intenderà adottato come testo base ai fini del prosieguo dell'esame il testo proposto dall'Italia dei valori, conformemente alle indicazioni contenute nella citata lettera del Presidente della Camera, in quanto questo è il gruppo che ha richiesto l'iscrizione del provvedimento in Assemblea.
Chiede pertanto ai rappresentanti dei gruppi di pronunciarsi.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel confermare che il suo gruppo non è favorevole a portare le proprie proposte di legge in materia di soppressione delle province all'esame dell'Assemblea in questa fase, preferendo attendere gli sviluppi di una riflessione di più ampio respiro intorno alle autonomie territoriali, senza peraltro escludere la possibilità di un intervento di livello costituzionale, si dice d'accordo con il presidente sul fatto che l'ipotesi della redazione di un testo unificato non è in questo momento realistica e che l'unica strada percorribile è quella del disabbinamento.

David FAVIA (IdV) dichiara che il proprio gruppo insiste perché la sua proposta di legge (C. 1990) sia portata all'esame dell'Assemblea nei tempi previsti dal vigente calendario dei lavori.

Mario TASSONE (UdC) esprime l'avviso che sarebbe stata preferibile una maggiore lealtà politica: anziché ammettere che c'è stato un ripensamento sulla soppressione delle province, dovuto al fatto che sul punto la Lega Nord Padania ha imposto la sua linea politica, l'altra parte della maggioranza ha preferito nascondersi dietro al pretesto che, prima di prendere una decisione sulle province, si dovrebbe riflettere sulla possibilità di una riforma per via di legge ordinaria. Nel prendere atto di ciò con rammarico, chiarisce che il suo gruppo intende in ogni caso portare il proprio provvedimento all'attenzione dell'Assemblea il 12 ottobre prossimo.

Donato BRUNO, presidente, preso atto della richiesta dei gruppi dell'Italia dei valori e dell'Unione di centro, dispone la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge costituzionale Donadi C. 1990 e Pisicchio C. 2264, nonché della proposta di legge costituzionale C. 1989 Casini. Avverte inoltre che, sulla base di quanto precedentemente chiarito, si intende adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 1990. Fissa quindi il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 12 di lunedì 5 ottobre 2009 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

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RISOLUZIONI

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00162 Favia: sull'apposizione del segreto di Stato in merito alla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

David FAVIA (IdV) richiama brevemente il contenuto della risoluzione presentata, volta ad impegnare il Governo a togliere il segreto di stato sulla scomparsa, nel 1980 a Beirut, di due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo. Alla luce dei ristretti tempi a disposizione prima della seduta dell'Assemblea, si riserva di intervenire dopo aver acquisito l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI fa presente che nel corso di procedimento giudiziario che atteneva in via indiretta alla vicenda della scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, avvenuta in Libano nel 1980, che vedeva imputato l'ufficiale del SISMI, Stefano Giovannone, il funzionario oppose il segreto di Stato alla domanda del pubblico ministero intesa a conoscere «quali siano stati i suoi reali rapporti con i palestinesi e con l'OLP».
Rileva che il segreto è stato confermato all'autorità giudiziaria procedente nel 1984 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che l'ostensione nel procedimento giudiziario di notizie attinenti a delicati rapporti esteri avrebbe potuto arrecare pregiudizio all'interesse della sicurezza dello Stato.
Ricorda che nello scorso mese di maggio il legale dei familiari di Graziella De Palo ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della nuova disciplina sul segreto di Stato, di cui all'articolo 39 della legge n. 124 del 2007, di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato, in merito alla vicenda relativa alla scomparsa dei giornalisti. Il legale ha focalizzato l'interesse proprio su quegli atti processuali che hanno riguardato il colonnello Giovannone, all'epoca in servizio preso il SISMI con funzioni di Capo centro a Beirut.
Rileva che, al fine di valutare l'attualità del vincolo, sono state interpellate, attraverso il DIS, le due Agenzie. In particolare l'AISE, pur concordando con quanto sostenuto dal legale in sede di istanza di accesso circa il mutato contesto internazionale rispetto a quello presente al momento della opposizione del segreto, ha tuttavia espresso la considerazione che un eventuale disvelamento dei rapporti tra l'ufficiale del SISMI e l'OLP potrebbe tuttora provocare reazioni nel mondo mediorientale, connotato ancora oggi da forti elementi di criticità e di rischio, con possibili riflessi sulla sicurezza dell'Italia e dei suoi cittadini.
Riferisce che, nello stesso tempo, tenuto anche conto della legittima aspirazione delle famiglie dei giornalisti a conoscere ogni elemento relativo alle circostanze della scomparsa, la stessa Agenzia ha avviato un'ulteriore rivisitazione di tutta la documentazione sui rapporti tra l'ufficiale del SISMI e l'OLP, con l'obiettivo di circoscrivere al minimo indispensabile i carteggi ancora meritevoli della massima protezione.
Fa quindi presente che, tenuto conto di quanto testè riferito, si è ritenuto di modulare la proroga del segreto così da assicurare nel modo più mirato e selettivo la protezione degli interessi che furono a suo tempo a base dell'opposizione e della conferma del segreto e ora, a fronte dell'istanza d'accesso, ne rendono necessaria la proroga.
Rileva che si è quindi ritenuto di disporre la proroga fino alla fine del 2010. Per quella data potrà essere portata a

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compimento la selezione del carteggio di interesse, in modo da poter liberare dal vincolo, se possibile anche prima della scadenza della proroga, tutta la documentazione che non abbia stretta attinenza con gli interessi attinenti al segreto.
Evidenzia inoltre che, alla scadenza del 2010, potrà essere valutato se, in considerazione dell'evoluzione del contesto internazionale, e in particolare mediorientale, possa essere disposta la completa eliminazione del segreto. A tali fini si provvederà anche ad acquisire gli elementi e le valutazioni di competenza del ministero degli affari esteri, per gli aspetti di politica internazionale, e del ministero della difesa, in relazione alla presenza di contingenti militari italiani all'estero, e, in particolare, proprio sullo scenario libanese.

David FAVIA (IdV) preso atto di quanto evidenziato dal sottosegretario Giovanardi, ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto sull'opportunità di valutare tempi e modalità della discussione della risoluzione in titolo dopo avere acquisito l'orientamento del Governo. Chiede, in particolare, se il termine del 2010, cui ha fatto testè riferimento il sottosegretario Giovanardi sia da intendersi al 31 dicembre.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI conferma che si tratta del 31 dicembre 2010.

David FAVIA (IdV) ritiene che tale termine sia eccessivamente lungo e chiede, pertanto, di valutare la possibilità che la Commissione arrivi a votare la risoluzione in titolo.

Donato BRUNO, presidente, richiamata la particolare delicatezza del contenuto della risoluzione e sottolineata la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni di competenze che l'ordinamento vigente prevede con riferimento all'apposizione e alla revoca del segreto di Stato, invita i componenti della Commissione ad una approfondita valutazione di tali profili, così da poter svolgere un'attenta discussione nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
C. 2718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.
Rileva che gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione, mentre gli articoli da 3 a 5 contengono disposizioni definitorie. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, mentre l'articolo 24 definisce i metodi per evitare doppie imposizioni. Agli articoli da 25 a 29 si prevede lo scambio di informazioni

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tra le rispettive autorità mentre gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali sull'entrata in vigore.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
C. 2719 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.
Ricorda che la Convenzione, costituita da trenta articoli e da un Protocollo aggiuntivo si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
C. 2552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
Evidenzia che tale atto si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti sono stati sempre più frequentemente conclusi su base sia bilaterale sia multilaterale con l'intento di favorire l'ammodernamento dello strumento militare.
Ricorda che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.
Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.
C. 2669 Calderisi.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara.
C. 2230 Bertolini.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI