CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 settembre 2009
224.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.
Atto n. 107.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso la Commissione ha iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (atto n. 107), con lo svolgimento della relazione da parte dell'onorevole Moroni. In quella occasione, il seguito dell'esame è stato rinviato ad altra seduta, in quanto sul provvedimento

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non si era ancora espressa la Conferenza Stato - Regioni e non si sarebbe potuto quindi procedere all'espressione del parere da parte della Commissione. Al riguardo, segnala che, con una lettera in data odierna, il Presidente della Camera ha trasmesso la richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento alle competenti Commissioni parlamentari di esprimersi comunque sullo schema di decreto legislativo, pur in mancanza del prescritto parere della Conferenza permanente Stato - Regioni, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, il prossimo 4 ottobre. Rileva che pertanto la Commissione può procedere alla conclusione dell'esame.

Chiara MORONI (PdL), relatore, richiamando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta precedente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali (atto n. 107);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'entità della remunerazione delle farmacie rurali verrà stabilita solo successivamente all'accertamento degli effettivi risparmi conseguiti in ogni regione dal Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell'attribuzione delle nuove funzioni alle farmacie ed entro i limiti degli stessi;
la modifica del criterio di determinazione dell'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali avverrà nell'ambito della cornice finanziaria di riferimento, nel rispetto della clausola di invarianza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento, predisposta dal relatore al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati sul testo medesimo nella precedente seduta:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2008-A, recante istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 1»;

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5 (Ufficio del Garante) 1. Per lo svolgimento dei compiti del Garante, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un Ufficio che si avvale di un contingente composto da personale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese ed alla messa a disposizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ufficio, nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui», con le seguenti: «nel limite di 50.000 euro per l'anno 2009 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010»;
b) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «quanto a euro 100.000» con le seguenti: «quanto a 25.000 euro per l'anno 2009 e a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2010»;
c) sostituire le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «legge 22 dicembre 2008, n. 203».
e con la seguente osservazione:
andrebbe valutata l'opportunità di procedere alla razionalizzazione, anche attraverso l'integrazione delle strutture esistenti, degli organismi che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono titolari di competenza in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di chiarimento sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento (vedi allegato). Nel rilevare che tale documentazione risulta coerente con la proposta di parere predisposta, esprime parere favorevole sulla proposta medesima.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva in primo luogo che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Richiama gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.95 e 3.96, che dispongono l'istituzione dei garanti regionali. In particolare, l'emendamento 1.3 prevede la possibilità che le relative funzioni siano esercitate dal Difensore civico ovvero che le funzioni del Difensore civico siano attribuire al garante regionale Al riguardo, rileva che le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di relativa copertura finanziaria con riferimento alle regioni che non prevedono

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tale organismo. Ricorda poi che gli emendamenti 1.89 e 1.90 prevedono, in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di una Autorità garante. Inoltre, dispongono l'istituzione di un apposito ufficio, al quale è assegnato personale statale e delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, l'emendamento 1.89 prevede che le spese di funzionamento dell'Autorità e del relativo ufficio sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'emendamento 1.90 prevede, infine, che all'ufficio sia assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri collocato in posizione di fuori ruolo e che il Garante deliberi in autonomia le norme sulla propria organizzazione e la disciplina per la gestione delle spese. Segnala ancora l'emendamento 2.14, che, dopo aver previsto la gratuità dell'ufficio del Garante, riconosce allo stesso un'indennità speciale a titolo di rimborso speso, contestualmente sopprimendo la copertura finanziaria degli oneri relativi al compenso da attribuire allo stesso. Richiama ancora l'emendamento 7.1, che modifica la copertura finanziaria prevedendo non più l'utilizzo della riduzione delle autorizzazioni di spesa relative al fondo per le politiche della famiglia e del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ma la riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009, senza tuttavia specificare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.2, che istituisce oltre al Garante nazionale anche le figure dei garanti regionali ove non ancora istituiti. Questi ultimi hanno ruoli e funzioni uniformi, sanciti da un regolamento nazionale approvato in sede di conferenza unificata Stato regioni. Conseguentemente viene modificata la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7, relativa agli oneri derivanti dal compenso per il Garante, prevedendo che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, come modificato dalla proposta emendativa, valutato nel limite massimo di 500 mila euro annui si faccia fronte mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009. Al riguardo rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei garanti regionali e alla possibilità che ai medesimi si faccia fronte mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella C. Dal punto di vista formale ritiene opportuno specificare la decorrenza dell'onere e la natura dello stesso, vale a dire limite di spesa o previsione della stessa. Segnala ancora gli emendamenti 1.1, 1.5, 1.80 e 1.81, che prevedono in luogo della figura del Garante l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La proposta 1.1 in particolare prevede poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e mancanza di vincoli di subordinazione gerarchica per l'organo e non specifica il luogo della sede. Le proposte 1.80 e 1.81, inoltre, prevedono che all'Autorità garante sia corrisposta un'indennità pari a quella prevista per le altre Autorità garanti. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se tale diversa qualificazione giuridica dell'organo e della sua organizzazione e la nuova misura dell'indennità possano determinare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal provvedimento in relazione alla figura del Garante. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 1.82, che prevede la creazione, presso la sede del Garante nazionale, di una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte al Garante nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. L'emendamento, inoltre, in luogo dell'istituzione del Garante, prevede l'istituzione di un'Autorità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della predetta Commissione consultiva e in particolare se a coloro che partecipano debbano esseri corrisposto rimborsi spese o altre indennità. Richiama

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poi gli emendamenti 1.83, 1.92, e 3.97, che dispongono l'istituzione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori avente, tra le altre cose, il compito di eseguire il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato, predisporre gli elenchi delle persone idonee ad assumere la funzione di tutori, curandone la formazione e l'aggiornamento, la verifica degli strumenti formativi e l'elaborazione di un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali. L'emendamento, inoltre, in luogo dell'istituzione del Garante, prevede l'istituzione di un'Autorità. Al riguardo, premesso che il testo del provvedimento già prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie delle proposte emendative, che non prevedono, tra l'altro, una analoga clausola di invarianza. Segnala ancora l'emendamento 1.85, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante a cui vengono attribuiti compiti in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive. Richiama poi l'emendamento 1.86, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante, la quale, tra le altre attribuzioni, può ordinare che siano effettuate da parte dei funzionari delle istituzioni pubbliche, indagini o ispezioni su determinate situazioni dei minori al di fuori dell'ambito familiare. Richiama ancora l'emendamento 1.91, che prevede in luogo dell'istituzione del Garante, l'istituzione di un'Autorità garante che, usufruirà entro dodici mesi dal suo insediamento, di una autonoma ed indipendente struttura operativa. Segnala poi l'emendamento 2.80, che attribuisce al Garante poteri autonomi di organizzazione amministrativa. Richiama poi l'emendamento 3.83, che prevede che tra i compiti del Garante vi sia anche quello di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la diffusione della cultura giovanile. Ricorda poi l'emendamento 3.12 che prevede, fra i compiti del Garante, anche quello di favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie della proposta emendativa, con particolare riguardo all'attività di formazione degli operatori del settore della mediazione familiare. Segnala ancora l'emendamento 3.84, che prevede, tra i compiti del Garante, quello di istituire un elenco di soggetti idonei ad assumere le funzioni di tutore o curatore speciale dei minori, curando la loro formazione con specifici corsi di preparazione e aggiornamento. Richiama poi l'emendamento 3.85, che prevede, tra i compiti del Garante, la promozione, in collaborazione con altri enti, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori. Segnala ancora l'emendamento 3.86, che prevede in particolare che il Garante promuova la creazione di hospice e di centri per le cure palliative appositamente destinati all'infanzia nonché promuova luoghi e occasioni specifiche per i minori che abbiano acquisito una dipendenza. Chiede chiarimenti anche sull'emendamento 3.80, che prevede che il Garante possa irrogare direttamente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e sugli emendamenti 3.45 e 3.46, che prevedono che fra i compiti del Garante vi sia anche quello di verificare che a tutti i bambini siano garantite le migliori condizioni possibili di sviluppo, anche attraverso la creazione di spazi strutturati e tutelati per assicurare la massima sicurezza personale in condizioni di autonomia di gioco (em. 3.45) e di garantire a tutti i bambini e adolescenti la possibilità di accedere ad esperienze di vita associativa, verificando che le associazioni dedicate a questo specifico obiettivo abbiano le risorse necessarie per svolgere questa essenziale ed insostituibile funzione educativa. Chiede chiarimenti poi

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sull'emendamento 3.9, che riconosce al Garante e alle Associazioni familiari la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi concernenti i minori e la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti in cui i minori sono parti offese; sull'emendamento 4.82, che prevede, tra le altre cose, che il Garante possa ordinare ai funzionari pubblici o al proprio personale di effettuare indagini ed ispezioni e che l'accesso ai luoghi in cui sono ospitati i minori possa essere demandati a delegati del Garante; sull'emendamento 5.80, che sopprime la previsione per cui il Garante si avvale per svolgere i propri compiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Richiama poi l'emendamento 5.4, che sostituisce l'articolo 5 concernente l'organizzazione del Garante prevedendo che sia costituito uno specifico Ufficio che si avvale delle risorse umane provenienti dalle amministrazioni pubbliche e che le spese di funzionamento sono poste a carico del bilancio dello Stato; al riguardo, in considerazione del fatto che la proposta emendativa non specifica a quali risorse del bilancio dello Stato si faccia riferimento, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede, infine, chiarimenti sull'articolo aggiuntivo 5.01, che prevede l'istituzione presso il garante di una commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte al medesimo garante. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di chiarimento in ordine alle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame, tenuto conto che presumibilmente l'Assemblea non passerà alla votazione degli emendamenti nella seduta odierna.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.
Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2009.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 19 marzo, ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte C. 1421 e C. 1827, che reca disposizioni per l'estensione in favore dei superstiti di grandi invalidi per servizio del diritto all'assegno supplementare attualmente corrisposto solo ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. In quella occasione, a fronte dell'esigenza manifestata di acquisire dal Governo elementi di quantificazione in ordine agli effetti delle disposizioni del testo, con particolare riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, la Commissione ha deliberato di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento. Avverte che è stata ora trasmessa la relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la quale tuttavia è stata verificata negativamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri sia per quanto riguarda la clausola di copertura finanziaria. In particolare, la Ragioneria generale dello Stato rileva che gli oneri risultano quantificati su una base dati non omogenea ed incompleta e che gli oneri complessivi sono indicati fino all'anno 2010 e non stati stimati per l'arco di un decennio, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978, che prevede l'obbligo

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di fornire proiezioni almeno decennali. Per quanto attiene alla copertura, la Ragioneria generale dello Stato, premesso che non è possibile verificare la congruità dell'onere indicato, fa presente che nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, che viene utilizzato a fini di copertura, non sussistono risorse da destinare allo scopo. Ritiene, pertanto, opportuno che, conformemente a quanto avvenuto in numerose analoghe circostanze, con una lettera del Presidente della Commissione bilancio, sia sottoposta alla Commissione di merito l'opportunità di riesaminare il testo unificato, alla luce di quanto evidenziato dalla nota della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica, al fine di pervenire ad una più omogenea ed esaustiva quantificazione degli oneri e di individuare una diversa modalità di copertura finanziaria del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che in questa come in altre occasioni la Commissione bilancio si trova nell'imbarazzante condizione di dover rilevare un'evidente inadeguatezza, sotto il profilo finanziario, in provvedimenti ampiamente condivisi e caratterizzati da finalità di alta valenza sociale. Nell'esprimere quindi l'auspicio che, come già avvenuto in passato, l'interlocuzione con la Commissione di merito possa contribuire a superare i profili problematici di carattere finanziario del testo del provvedimento, propone di sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera indirizzata al suo Presidente, quanto emerso nel corso del dibattito.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IX).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, il quale concerne l'adesione alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatto a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva che gli articoli da 3 a 6 del disegno di legge individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione. Il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, l'ente abilitato al rilascio del certificato assicurativo di cui ciascuna nave deve dotarsi per coprire gli eventuali danni da inquinamento che potrebbe provocare. È previsto, inoltre, che lo stesso Ministro dello sviluppo economico provvederà, con decreto, a disciplinare le modalità di richiesta e di rilascio e il costo del certificato. Vengono anche introdotte alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, recante norme di esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, essenzialmente prive di effetti finanziari. In particolare, nell'ambito di tale decreto, vengono modificati: l'articolo 1 che reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento, l'articolo 6, in materia di diritto di accesso delle navi nei porti nazionali); l'articolo 8 (Certificato di rilascio di garanzia assicurativa, l'articolo 11, in materia di competenza degli uffici giudiziari, l'articolo 12, che reca sanzioni per la violazione di obblighi in materia di trasporto degli idrocarburi. Al comma 11 si prevede fra l'altro che i proventi delle sanzioni pecuniarie, che il citato articolo

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12 provvede ad inasprire, siano versati allo Stato, con una disposizione che non innova rispetto al testo dell'articolo 12 già in vigore. L'articolo 6 prevede, infine, una clausola di invarianza, in base alla quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, chiede un chiarimento circa l'ambito di applicazione degli obblighi assicurativi o di stipula di garanzie finanziarie previsti dal testo della Convenzione, precisando se da tali obblighi - qualora dovessero intendersi estesi anche alle compagnie pubbliche di navigazione - possa discendere un aggravio di oneri per la finanza pubblica. Chiede altresì di acquisire elementi di chiarimento circa l'effettiva possibilità di svolgere le attività poste a carico della pubblica amministrazione, relative al rilascio dei certificati, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista all'articolo 6 del disegno di legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 222 del 24 settembre 2009, a pagina 62, prima colonna, dopo la ventesima riga, aggiungere il seguente periodo: «La seduta termina alle 16.05.».