CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2009
222.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
C. 2714 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori della seduta mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Chiara MORONI (PdL), relatore per la V Commissione, rinviando alle considerazioni che saranno svolte dal relatore per la VI Commissione l'esame delle disposizioni in materia del cosiddetto «scudo fiscale», che probabilmente rappresentano la parte più significativa del provvedimento, si sofferma sulle altre misure dello stesso che pure contengono significative modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009. in particolare, alla lettera a) del comma 1 si introduce, all'articolo 4 del decreto-legge n. 78, il concerto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni d'urgenza. Inoltre, si prevede che i poteri sostitutivi del Commissario di Governo per tali interventi possano essere posti in essere solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato

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i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario. Il numero 3 della lettera a) modifica la norma, introdotta dal comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, riguardante la nomina di un commissario straordinario delegato con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività della società Stretto di Messina, eliminando il riferimento specifico all'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica. Segnala poi che la lettera c) del comma 1 reca modifiche alle disposizioni sulla Corte dei conti introdotte nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare è soppressa la definizione di danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti, è stabilito che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge, per l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, è introdotta la sospensione del termine di prescrizione in pendenza del procedimento penale, viene limitata l'esclusione della gravità della colpa, quando il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, illustrando gli aspetti del provvedimento relativi agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come la lettera b), nel testo originario del decreto legge, integri il comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78, recante disposizioni per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (cosiddetto «Scudo fiscale»).
In dettaglio, il comma 3 del predetto articolo 13-bis stabilisce che il rimpatrio o la regolarizzazione di tali attività non può mai costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria: la modifica introdotta dalla formulazione originaria del decreto-legge n. 103 chiarisce che tale salvaguardia a favore del contribuente non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 (5 agosto 2009).
Nel corso dell'esame al Senato la predetta lettera b) è stata sostituita, a seguito dell'approvazione di un emendamento parlamentare, ed ora si articola in quattro numeri.
In particolare, il numero 1 della nuova lettera b) introduce due modifiche nel comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009.
In primo luogo, con riferimento alla previsione in base alla quale il rimpatrio o la regolarizzazione delle somme non possono costituire elemento sfavorevole per il contribuente che li perfeziona, si specifica che ciò vale in sede civile, amministrativa o tributaria, ad esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78.
In secondo luogo si prevede che il rimpatrio o la regolarizzazione non comporta gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini di contrasto al riciclaggio previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, «relativamente ai rimpatri o alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo».
Il richiamo al comma 4, secondo periodo, che è sostituito dal numero 2 della nuova lettera b), come sostituita dal Senato, sembra indicare che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non vale nel caso in cui l'operazione di rimpatrio comporti l'effetto di rendere non punibili i reati richiamati nello stesso secondo periodo del comma 4.
Il già richiamato numero 2 della lettera b) sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale regola gli effetti derivanti dal pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività rimpatriate

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o regolarizzate, prevedendo, mediante rinvio al «già vigente» articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 (che a sua volta regolava gli effetti derivanti dall'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi - cosiddetto «condono tombale»), che il perfezionamento del predetto pagamento esclude, con riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate, la non punibilità per taluni reati, quali quelli di dichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti contabili, false comunicazioni sociali
In tale contesto la disposizione, in considerazione del fatto che il citato articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289 del 2002 richiama l'articolo 2623 del codice civile, recante la disciplina del falso in prospetto, il quale è stato successivamente abrogato dall'articolo 34 della legge n. 262 del 2005, chiarisce, a fini di coordinamento legislativo, che tale articolo resta comunque abrogato.
Al riguardo segnala come potrebbe sussistere una contraddizione tra la lettera del nuovo comma 3 dell'articolo 13-bis, secondo la quale l'esclusione degli effetti sfavorevoli per il contribuente del rimpatrio o della regolarizzazione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione della legge di conversione del decreto-legge n. 78 (cioè al 5 agosto 2009) e la presa di posizione dell'Agenzia delle entrate, la quale, in una nota diramata sul proprio sito internet nei giorni scorsi, ha affermato che lo scudo è inibito a quei contribuenti nei cui confronti siano già stati avviati atti istruttori di accertamento alla data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione o rimpatrio, che può essere presentata tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2009.
Al riguardo potrebbe essere utile, anche al fine di assicurare l'esigenza generale di consentire ai contribuenti di disporre di un quadro normativo il più possibile chiaro ed inequivoco, una delucidazione del Governo al riguardo, ovvero l'approvazione di un ordine del giorno in Assemblea che orienti l'interpretazione e l'applicazione della normativa in merito da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il numero 3 della nuova lettera b) modifica invece il comma 6 del predetto articolo 13-bis, riducendo al 15 dicembre 2009 il termine entro il quale può essere effettuata l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, che in precedenza si estendeva dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.
La finalità della norma sembra quella di ricondurre gli effetti finanziari della disciplina entro l'esercizio finanziario 2009, inducendo inoltre i potenziali interessati ad effettuare in tempi più rapidi l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione.
Il numero 4 della lettera b) inserisce un nuovo comma 7-bis nel già citato articolo 13-bis, estendendo, al primo periodo, la possibilità di avvalersi del rimpatrio o delle regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali anche alle imprese estere controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché alle imprese estere nelle quali un soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 20 per cento degli utili d'impresa, ai sensi dell'articolo 168 del TUIR.
La norma è finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina in materia di rimpatrio, in quanto il rinvio, contenuto nel comma 5 dell'articolo 13-bis, all'articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001, ne circoscriveva l'applicabilità alle sole persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed alle associazioni equiparate fiscalmente residenti in Italia, escludendo pertanto sia gli enti commerciali sia le società diverse dalle società semplici.
Il secondo periodo del nuovo comma 7-bis specifica che gli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione si esplicano, in tal

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caso, sui soggetti partecipanti alle predette imprese estere nei limiti degli importi rimpatriati o regolarizzati.
Inoltre, ai sensi del terzo periodo del nuovo comma, il rimpatrio o la regolarizzazione comporta, sempre nei limiti di quanto effettivamente rimpatriato o regolarizzato, l'applicazione delle disposizioni di cui ai già citati articoli 167 e 168 del TUIR, ai sensi delle quali i redditi conseguiti dall'impresa estera sono imputati fiscalmente ai soggetti residenti in Italia in misura corrispondente alla quota di partecipazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel sottolineare l'importanza del provvedimento, che peraltro nasce da una sollecitazione del Presidente della Repubblica a modificare alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78, rileva che tuttavia nel suo attuale contenuto il provvedimento non risulta ancora sufficiente a superare i rilievi del Presidente. In questo senso prende atto che la maggioranza prosegue pervicacemente nella sua illusione di autosufficienza, accumulando però errori di percorso sempre più gravi ed auspica che questo almeno serva a far giungere rapidamente a conclusione quel processo di implosione della maggioranza che ritiene già in stato avanzato.
Con riferimento al merito del provvedimento, ritiene che l'introduzione del concerto del Ministero dell'ambiente per l'individuazione degli interventi urgenti in materia di reti di energia sia sicuramente migliorativo, mentre è ancora debole il concerto con le regioni e gli enti locali così come manca l'obbligo per il Commissario di attenersi ai vincoli idrogeologici e paesaggistici previsti a legislazione vigente nonché alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale. Sottolinea peraltro che le disposizioni, di carattere estremamente centralistico, contraddicono l'auspicato federalismo. Inoltre ancora indefinito risulta il quadro della politica energetica, in cui la disposizione si andrebbe a riferire, in particolare con riferimento all'adempimento degli obblighi previsti dal trattato di Kyoto. Con riferimento allo scudo fiscale, rileva che lo stesso relatore ha sottolineato come sia ribadita l'abrogazione del falso in bilancio. Osserva che non se ne capisce la necessità, se non per rendere definitiva l'abrogazione non ancora completa. Si sofferma quindi sulla contraddittorietà tra disposizione e la circolare dell'Agenzia delle entrate. Per risolvere questo problema non risulta certo sufficiente un ordine del giorno, come invece sostenuto dal relatore per la VI Commissione. Invece la disposizione conferma che il Governo colpevolmente non utilizza strumenti a disposizione per vigilare su quanti investono in Stati di paradisi fiscali. Rileva che di tutto ciò non è certo imputabile il senatore Fleres, presentatore dell'emendamento, ma il Governo, vero autore dell'emendamento, a dispetto della proclamata insistenza su standard etici del Ministro Tremonti, così come riconosciuto dal capogruppo del Popolo della Libertà al Senato. Peraltro le modifiche introdotte al Senato contraddicono le dichiarazioni del Ministro Tremonti durante l'ultima campagna elettorale sul fatto che non si sarebbe più fatto ricorso a condoni. Osserva peraltro che, forse non casualmente, questo avviene nel momento in cui a Milano è in corso il procedimento penale a carico di personalità vicine al Presidente del Consiglio. Se infatti tale fattispecie al momento risulterebbe esclusa dall'applicazione del provvedimento, nulla esclude che in via interpretativa si possa giungere all'ennesima disposizione ad personam. Rileva poi che la misura non è paragonabile a quelle adottate in altri Paesi. In Gran Bretagna infatti si arriva a pagare i termini di tassazione almeno la metà del capitale che si vuole fare rientrare, mentre in Italia si paga una cifra irrisoria. Fa quindi riferimento, conclusivamente alla disposizione in materia di giudizi di responsabilità erariale di fronte alla Corte dei conti, per la quale rileva che permane una sorta di «piccolo bavaglio». Ribadisce quindi che, se non si modificherà il testo, la maggioranza e il Governo si assumeranno una

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grave responsabilità nel presentare un testo impresentabile al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia la condizione di particolare disagio nella quale sono chiamate a lavorare le Commissioni bilancio e finanze, le quali dovranno esaminare nel giro di poche ore un provvedimento, come quello oggi in discussione, che affronta tematiche estremamente delicate, quali, in particolare, la disciplina del cosiddetto scudo fiscale e dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti. La principale offesa alla dignità del Parlamento determinata da queste modalità di esame non è, a suo giudizio, rappresentata dall'estrema compressione dei tempi per l'esame del provvedimento, i cui contenuti sono, infatti, piuttosto limitati e noti da ormai molto tempo, quanto piuttosto dal consolidarsi di un progressivo stravolgimento del procedimento legislativo, che sta determinando conseguenze macroscopiche sotto il profilo istituzionale e ordinamentale, sulle quali è ormai urgenti una approfondita riflessione nelle sedi più opportune. Rileva, infatti, che in questa legislatura l'Esecutivo non solo sta ricorrendo in via sistematica alla decretazione d'urgenza, ma sempre più spesso realizza riforme di grande portata attraverso emendamenti approvati frettolosamente nell'ambito dell'esame di decreti-legge, ricorrendo poi al voto di fiducia. Con il provvedimento in esame, si è, a suo avviso, compiuto un ulteriore passo nello stravolgimento dell'ordinario procedimento legislativo, attraverso l'adozione di un nuovo decreto-legge, volto ad emendare le disposizioni di un decreto-legge appena approvato, apportando modifiche che non si è voluto recare nel precedente esame parlamentare. Sottolinea come lo stravolgimento delle regole procedurali non determina solo una grave alterazione dei rapporti tra Governo e Parlamento e di quelli esistenti all'interno dello stesso Governo, ma comporta effetti fortemente negativi anche sul contenuto dei provvedimenti, che risentono evidentemente della mancata riflessione preventiva sulle disposizioni approvate, che spesso non sono oggetto delle necessarie verifiche neppure all'interno della maggioranza.
Alla luce di queste considerazioni di carattere sistematico, ritiene opportuno soffermarsi sulle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento alla disciplina del rientro e della regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, che determinano un profondo mutamento dello scenario rispetto alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78. Al riguardo, nonostante il dibattito mediatico si sia fino ad ora soffermato sulla decorrenza del cosiddetto scudo, ritiene che il punto essenziale della nuova disciplina introdotta sia rappresentato dall'allargamento degli effetti estintivi dell'emersione dei capitali anche a fattispecie di reato particolarmente gravi, come le dichiarazioni fraudolente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero attraverso l'utilizzo di artifici contabili, l'occultazione o la distruzione di documenti finalizzata all'evasione fiscale e le false comunicazioni sociali.
Trattandosi di modifiche di rilevante portata al testo approvato dal Parlamento prima della pausa estiva, chiede alla Presidenza delle Commissioni riunite di invitare il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia a partecipare alla seduta odierna, in modo da fornire precisi chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a valutare favorevolmente le modifiche introdotte alla disciplina del rientro dei capitali.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che il Sottosegretario presente possa soddisfare pienamente le richieste di chiarimento avanzate dal deputato Baretta, fermo restando che segnalerà al Ministro dell'economia ed al Ministro della giustizia la questione.

Roberto OCCHIUTO (UdC), pur esprimendo il massimo rispetto nei confronti

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del Sottosegretario Giorgetti, presente alla seduta, ritiene che il tema in esame non possa essere discusso seguendo modalità ordinaria, considerato che il testo del decreto-legge, come emendato dal Senato, non solo modifica radicalmente il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2009, e dello stesso decreto correttivo n. 103 del 2009, ma la stessa filosofia del Governo rispetto alla questione delle sanatorie fiscali. In tale contesto ritiene quindi indispensabile che l'Esecutivo chiarisca se intenda rispettare il principio della certezza del diritto e della pena ovvero privilegiare le esigenze di cassa, dando un pericoloso segnale di disponibilità rispetto agli interessi degli evasori fiscali.
Rispetto a tale rilevante novità politica, considera quindi necessario che il Governo si assuma le proprie responsabilità politiche: in caso contrario, sarebbe messo in discussione lo stesso ruolo del Parlamento, il quale si ridurrebbe a svolgere un ruolo di mero esecutore di volontà di cui lo stesso Esecutivo non ha il coraggio di assumersene la paternità.
Fa dunque propria la richiesta, avanzata dal deputato Baretta, che il Ministro dell'economia o il Ministro della giustizia intervengano dinanzi alle Commissioni riunite per chiarire se si riconoscano o meno nel testo del decreto modificato dal Senato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel concordare con il deputato Occhiuto, osserva come il Ministro dell'economia avrebbe da subito dovuto dire parole chiare sulle ragioni del decreto-legge. Non ritiene possibile minimizzare quanto sta avvenendo: si pongono una questione di metodo e una questione di merito di gravità inaudita. Non è immaginabile che un decreto-legge correttivo di un precedente decreto-legge, con evidenti profili di incostituzionalità e privo del consenso del Presidente della Repubblica, presenti simili contenuti. Come è noto, nel corso dell'esame del decreto-legge «anticrisi» erano stati approvati, in particolare, un emendamento del deputato Bernardo sulla Corte dei Conti e un articolo che ignorava le competenze del Ministero dell'ambiente di tale gravità che il Capo dello Stato ha accettato di controfirmare il disegno di legge di conversione del decreto-legge solo se, contestualmente, il Consiglio dei ministri approvava un decreto-legge correttivo. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ricorda come il suo Gruppo si fosse dichiarato già contrario alla prima versione dello scudo fiscale, a motivo del livello troppo basso dell'aliquota dell'imposta straordinaria prevista per il rimpatrio e la regolarizzazione, per la difficoltà di garantire l'anonimato dei soggetti coinvolti e perché considerava un errore escludere i fondi diretti alla patrimonializzazione delle imprese. Ricorda inoltre come, nel corso dell'esame del primo decreto-legge, il Ministro dell'economia avesse disconosciuto la paternità di un emendamento di origine parlamentare, come del resto aveva già fatto in altre occasioni, che ampliava l'ambito dell'immunità penale. Chiede pertanto ai colleghi della maggioranza di non prestarsi più a questi giochi, ai quali il Governo ha dimostrato di non fornire alcuna copertura. Osserva quindi come il decreto-legge correttivo, per quanto riguarda lo scudo fiscale, estenda di molto l'ambito dell'immunità penale, individuando una serie di nuove fattispecie e configurandosi, di fatto, nei termini di un condono, se non di una vera e propria amnistia. In tal modo si viola tra l'altro in modo palese la par condicio tra gli evasori fiscali, privilegiando chi ha evaso il fisco esportando all'estero i capitali. Invita pertanto le Commissioni a modificare il testo, evitando aberrazioni.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene di poter intervenire solo dopo che il Governo avrà risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Baretta.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che il Ministro dell'economia è attualmente negli Stati Uniti, per gli impegni istituzionali legati alla prossima riunione del G20 a Pittsburgh, prevista nei giorni di oggi e domani.

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Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che in questi mesi ci si è soffermati sulle radici etiche della crisi ed ora, proprio nelle correzioni del decreto anti-crisi viene inserita una misura che contraddice le più elementari nozioni di etica. Infatti tra i capitali detenuti all'estero dei quali si consente il rientro non vi sono solo quelli derivanti dall'evasione fiscale ma anche quelli derivanti dalle attività della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche. In proposito, ricorda che dopo il caso ENRON il falso in bilancio negli USA è punibile con trenta anni di carcere; invece in Italia si premia chi ha dato informazioni false al mercato contribuendo a determinare l'attuale situazione di crisi. Al riguardo ricorda anche che a luglio, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 78, una prima versione dell'emendamento includeva il falso in bilancio tra i procedimenti che vengono depenalizzati in caso di rientro dei capitali dall'estero, mentre in una successiva versione del testo tale fattispecie era esclusa. Di fronte all'ulteriore cambiamento in materia effettuato con il provvedimento in esame ritiene necessaria una spiegazione politica delle ragioni in quanto tali. Rileva che comunque, ferme restando le riserve fin qui esposte, lo scudo fiscale dovrebbe almeno avere la funzione di rappresentare un volano per l'economia, evitando che le risorse rimpatriate ritornino all'estero. In particolare i capitali dovrebbero essere utilizzati per rafforzare il patrimonio netto alle banche. Quindi come in Portogallo in Belgio si dovrebbe agevolare chi acquista titoli di Stato ovvero rafforza il capitale delle banche.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda l'insistenza del Ministro Tremonti sulla necessità di requisiti etici per l'economia e si interroga sulla relazione tra queste dichiarazioni e il presente provvedimento. Infatti, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 era stata molto pubblicizzata l'inversione dell'onere della prova che con quel decreto si sarebbe consentita, mentre ora si è arrivati ad un'autentica amnistia. Ritiene che questo possa spiegare anche perché la maggioranza debba alzare i toni della polemica politica, per coprire misure come quelle in esame che risultano oggettivamente impresentabili. Invita invece ad adottare per lo scudo fiscale misure analoghe a quelle adottate in altri paesi, in particolare per quel che riguarda il suo carattere nominativo e non anonimo. Inoltre, si dovrebbero far pagare tutte le imposte dovute e non un'imposta straordinaria del 5 per cento o addirittura dell'1 per cento. Rileva peraltro che il provvedimento appare prefigurarsi come un'amnistia per cui sarebbe necessaria l'approvazione dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Osserva inoltre, che, a dispetto delle polemiche estive, si tratta di un gigantesco regalo alle banche, che probabilmente, come già rilevato, si attaccano in pubblico per meglio aiutarle di nascosto. Ritiene peraltro risibile che si dichiari, come fanno esponenti del Governo e della maggioranza, che si fa questo per fare cassa, considerato che comunque non si ha l'intenzione di porre in essere efficaci interventi anticrisi. Conclusivamente rileva che il provvedimento conferma una politica di tutela degli evasori e dei titolari di rendite.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che l'ulteriore correzione apportata al decreto-legge in esame, che a sua volta corregge il decreto-legge n. 78 del 2009, operata attraverso l'approvazione al Senato di un emendamento di origine formalmente parlamentare, costituisca innanzitutto un messaggio sbagliato e dannoso nei confronti degli operatori produttivi, favorendo invece i grandi evasori ed i grandi capitali che lucrano rendite parassitarie senza contribuire in alcun modo alla produzione ed al vero benessere del Paese. Considera pertanto particolarmente sorprendente che il gruppo della Lega Nord, che ha sempre combattuto la grande evasione ed ha costantemente inteso tutelare gli interessi delle piccole e medie imprese, possa condividere una siffatta misura.
Sotto un ulteriore profilo, evidenzia come il provvedimento in esame segnali ancora una volta l'incapacità del Governo,

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e del Ministro dell'economia in particolare, di semplificare un sistema tributario che appare già eccessivamente complesso, aggravando invece le incertezze ed i dubbi che sussistono in tale settore. Ciò appare tanto più grave in considerazione del fatto che l'ampia maggioranza di cui dispone il Governo in Parlamento gli avrebbe consentito di portare avanti una semplificazione dell'ordinamento ed una rigorosa azione di contrasto all'evasione.
Passando ad alcuni aspetti di merito, concorda con il rilievo del deputato Galletti circa l'esigenza di vincolare il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ad iniziative di patrimonializzazione del sistema produttivo italiano, non limitandosi a rastrellare risorse finanziarie, ma finalizzando lo strumento dello scudo ad azioni di rilancio e sostegno dell'economia nazionale. Ritiene, infatti, che tale impostazione avrebbe consentito di ottenere benefici ben maggiori di quelli che la misura prevista dal Governo potrà effettivamente realizzare, rilevando a tale proposito come ben difficilmente potrà essere raggiunta una somma di cento miliardi di euro che l'Esecutivo sembra ipotizzare.
Esprime quindi il giudizio assolutamente negativo del proprio gruppo rispetto all'impostazione della misura, sia per quanto riguarda le scelte di merito, che testimoniano della visione assolutamente miope del Governo e della carenza di una strategia per contrastare la crisi economica in atto, sia per quanto attiene alle questioni di metodo, che indicano la volontà dell'Esecutivo di ridurre il Parlamento ad un ruolo esclusivamente notarile.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che il Ministro della giustizia ha espresso la propria impossibilità a partecipare ai lavori odierni delle Commissioni riunite, in considerazione degli impegni istituzionali precedentemente assunti.

Alberto FLUVI (PD) comprende le difficoltà connesse ai numerosi impegni del Ministro dell'economia e del Ministro della giustizia, ma ritiene che l'estrema rilevanza del provvedimento renda doveroso per i ministri competenti presenziare ai lavori parlamentari su di esso.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea come il Ministro dell'economia sia chiamato in questi giorni a presenziare alla riunione del G20 di Pittsburgh, per rappresentare l'Italia ai più alti livelli in tale importantissimo consesso internazionale. Ritiene comunque che il Sottosegretario Giorgetti sia pienamente idoneo a seguire i lavori parlamentari sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ritiene, diversamente da quanto paventato dal deputato Strizzolo, che, in questo caso, le misure introdotte dal decreto-legge in esame rispetto alla disciplina dello scudo fiscale non introducano alcun elemento di incertezza, ma indichino in modo inequivoco come il segnale lanciato dal Governo a tutti i contribuenti è quello di disfarsi di ogni documentazione tributaria e di non preoccuparsi di rispettare l'ordinamento tributario, in quanto ci sarà sempre la possibilità di sanare successivamente le violazioni compiute.
Richiamando alcune proprie dichiarazioni rilasciate all'inizio dell'estate scorsa, ribadisce come, in astratto, l'operazione di regolarizzazione e rimpatrio di attività finanziarie irregolarmente trasferite all'estero avrebbe potuto essere considerata accettabile, qualora la questione fosse stata affrontata in termini organici, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, specificando che tale misura era esplicitamente finalizzata ad individuare risorse finanziarie aggiuntive per contrastare la crisi economica in atto. Al contrario, anche in questa occasione, il Governo ha proceduto in modo frammentario e confuso, prima introducendo con un emendamento il tema dello scudo fiscale nel decreto-legge n. 78 del 2009, quindi apportando talune modifiche a tale disciplina con il decreto-legge in esame, e, quindi, modificando radicalmente lo strumento con un emendamento di origine parlamentare approvato dal Senato.

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Sottolinea, inoltre, come, al di là della questione politica, si ponga in merito una delicata questione morale, in quanto la disciplina sullo scudo, come risultante dalle novità introdotte al Senato, risulta offensiva nei confronti degli operatori economici onesti, oltre a mortificare la stragrande maggioranza dei professionisti attivi nel settore tributario, i quali raccomandano sempre ai propri clienti di rispettare scrupolosamente la normativa fiscale, e che ora si vedono smentiti dallo stesso Esecutivo, che premia proprio coloro i quali si sono resi responsabili di irregolarità, se non addirittura di veri e propri reati.
In tale contesto ritiene altresì necessario svolgere una riflessione più attenta sul ruolo e sulle responsabilità delle banche, che certamente si avvantaggeranno notevolmente dalle operazioni di regolarizzazione e rimpatrio previste dallo scudo ma che, nonostante l'accordo raggiunto recentemente sulla moratoria dei debiti, impongono a molti imprenditori condizioni assolutamente vessatorie per avvalersi di tale moratoria, tali da costringerli sostanzialmente ad interrompere la propria attività. Ritiene pertanto urgente procedere a un'audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana e dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese su tale tematica.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla proposta avanzata dal deputato Fogliardi, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Finanze, aveva deciso di svolgere l'audizione del presidente dell'ABI sui temi della moratoria dei debiti solo dopo aver effettuato una prima verifica circa l'attuazione concreta di tale misura.

Maino MARCHI (PD) rileva come nell'esame di questo decreto-legge, a seguito delle modifiche approvate presso l'altro ramo del Parlamento, sia stata persa, per l'ennesima volta, l'occasione di pervenire ad un provvedimento condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione. Le modifiche apportate dal Senato rappresentano, inoltre, a suo avviso, un colpo basso al Capo dello Stato, che si troverà nella difficile situazione di dover scegliere tra promulgare la legge di conversione del decreto con le modifiche introdotte ovvero rinviarla alle Camere, determinando la perdita di efficacia del decreto ed il ripristino del testo originario delle disposizioni del decreto n. 78 corrette dal decreto-legge n. 103. Sottolinea come le innovazioni introdotte alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale rappresentano, infatti, una sorta di indulto preventivo in materia finanziaria ed osserva come nella passata legislatura diverse componenti dell'attuale maggioranza si erano opposte vigorosamente al provvedimento a suo tempo adottato in materia dal Governo. Rileva, inoltre, che l'allargamento degli effetti estintivi della responsabilità penale non sembra ispirato all'esigenza di introdurre elementi di etica nell'economia, più volte evidenziata dal Ministro dell'economia e delle finanze, e, anzi, rischia di determinare rilevanti problemi per la sicurezza del nostro Paese. In questo senso, sottolinea l'opportunità che, sulle modifiche introdotte dal Senato, siano acquisite le valutazioni anche del Ministro dell'interno, con particolare riferimento alle disposizioni secondo le quali le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Evidenzia, infatti, che i problemi della sicurezza nel nostro Paese non derivano esclusivamente dalla presenza dell'immigrazione clandestina, come pare ritenere l'attuale maggioranza, che ha concentrato la propria attenzione sulle ronde e sul reato di immigrazione clandestina, ma sono determinati dalla storica presenza della criminalità organizzata, che ormai, attraverso il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminali, controlla rilevantissime attività economiche non solo nel Meridione, ma anche nelle aree centrosettentrionali del Paese. L'azione di governo per fronteggiare tale situazione è stata, a suo avviso, particolarmente

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debole, come dimostra il mancato scioglimento del Comune di Fondi e lo scarso interesse dimostrato per le proposte emendative volte a contrastare il riciclaggio, presentate dal Partito Democratico, che raccoglievano indicazioni emerse nell'ambito di audizioni svolte presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia dal Procuratore nazionale antimafia. In questa ottica, ritiene che le modifiche apportate alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale siano particolarmente gravi, in quanto, escludendo l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio, rischiano di dare un segnale rassicurante alle organizzazioni criminali, a fronte di un modesto incremento del gettito derivante dal rientro o dalla regolarizzazione dei capitali. Sottolinea, infine, che anche altri aspetti del decreto-legge n. 78 del 2009 che non sono stati oggetto del decreto-legge correttivo oggi in esame richiedono urgenti interventi emendativi. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto n. 78, le quali, contrariamente all'intenzione dichiarata, hanno in taluni casi determinato un incremento delle commissioni dovute alle banche a seguito dei divieto della commissione di massimo scoperto, preannunciando che presenterà proposte emendative volte a superare tale paradossale situazione.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Marchi circa la situazione dell'ordine pubblico nella città di Fondi, non ritiene condivisibile accomunare tutta la cittadinanza in un giudizio indiscriminatamente negativo, in quanto ciò colpirebbe quella stragrande maggioranza degli abitanti che risulta assolutamente estranea ad ogni fenomeno criminale.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che l'anomalia della situazione del Comune di Fondi è rappresentata dalla circostanza che, dopo oltre un anno dal deposito della relazione che ha proposto lo scioglimento dell'amministrazione comunale, il Governo non ha ancora provveduto in tal senso.

Simonetta RUBINATO (PD), nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Marchi, sottolinea come l'emendamento approvato dal Senato abbia fatto venir meno l'obbligo di segnalazione da parte degli intermediari, non solo con riferimento ad operazioni anti-riciclaggio, ma anche alle operazioni per le quali si sospetta che siano destinate al finanziamento del terrorismo, interno e internazionale. Al riguardo, osserva come nella fattispecie non sia in questione l'etica, bensì la sicurezza nazionale e si chiede come sia possibile coprire il finanziamento del terrorismo. Ritiene che il Parlamento debba fare il bene del Paese e non avallare norme come quelle in esame, per le quali, quando si tratta di acquisire un po' di denaro, tutto diviene lecito. In via generale, ritiene che il Parlamento non debba cedere alla rassegnazione ed abbia la responsabilità di tradurre i valori in legge.

Andrea ORLANDO (PD) rileva che troppo spesso in questi mesi si è parlato della crisi in corso come un'opportunità da cogliere, ritenendo che fosse possibile uscire dalla stessa rafforzati e in condizioni migliori. Invece, in una situazione caratterizzata da una significativa stretta creditizia e dalla debolezza delle imprese, gli illeciti fatti rientrare con il provvedimento in esame possono alterare significativamente le condizioni di mercato. Invita a riflettere sul punto anche gli esponenti della maggioranza che sono particolarmente vicini al mondo delle piccole imprese, le quali oggi denunciano, anche in zone non ad alta densità criminale, presenza di imprese concorrenti dotate di un'anomala disponibilità di capitale, probabilmente proveniente da attività illecite.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel recare in primo luogo le scuse del ministro Tremonti che è impegnato nella riunione del G20 di Pittsburgh e non può partecipare ai lavori, rileva che l'animosità degli interventi degli esponenti dell'opposizione risulta singolare rispetto ad atteggiamento costruttivo assunto dalle opposizioni al Senato almeno nell'esame in sede referente.

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Alberto FLUVI (PD) ricorda che il gruppo del Partito Democratico al Senato non ha partecipato alla votazione in Assemblea sul provvedimento.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva innanzitutto il mutamento nell'atteggiamento dei gruppi di opposizione a partire dalla discussione in Assemblea al Senato del provvedimento rispetto alla posizione tenuta durante l'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento. Esprime poi fiducia nel fatto che le modifiche allo scudo fiscale sono coerenti con le richieste della Presidenza della Repubblica.
Passando a taluni aspetti specifici, rileva come la scelta di ampliare l'ambito di applicazione dello scudo fiscale risulti coerenza con quanto compiuto in occasione della precedente applicazione dello scudo, al fine di per allargare la platea dei soggetti interessati e per avere effetti di gettito migliori. Osserva che lo scudo si pone anche in linea con le iniziative di contrasto ai paradisi fiscali oggetto di discussione al G20 di Pittsburgh. In proposito ricorda che la stretta sui paradisi fiscali è prioritaria per il Governo, mentre lo scudo è rispetto a questa una sorta di «norma-cerniera».
Per quel che concerne le modifiche introdotte al Senato, ricorda che dello scudo fiscale si possono ora avvalere anche le società estere residenti in paradisi fiscali controllate da soggetti residenti in Italia, ovvero collegati agli stessi. È stata poi limitata la possibilità di usufruire dello scudo al 15 dicembre 2009. In proposito precisa anche che la dichiarazione di adesione allo scudo non può essere presentata prima del 15 settembre 2009 e, dunque, è questa, e non quella del 5 agosto 2009, come erroneamente riportato dalle notizie stampa, la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo. Puntualizza quindi che per i soggetti nei cui confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.
Alla luce degli elementi di chiarimento forniti, che ritiene idonei a superare le perplessità emerse nel corso del dibattito, auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento, per garantire la conversione del decreto.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di ieri, hanno convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento alle ore 15 di oggi, e di concluderne l'esame nella giornata odierna, atteso che la discussione in Assemblea sul disegno di legge inizierà nella seduta di lunedì 28 settembre prossimo.
Informa inoltre che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il proprio parere sul provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 16 di oggi.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 103/09: Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
C. 2714 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 103 del 2009 (vedi allegato), recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente, nel caso di specie, che non tutte le modifiche al decreto-legge n. 78 del 2009 possono essere giudicate ammissibili, ma solo quelle che intervengono sulle medesime materie affrontate dal decreto (disposizioni in materia di giudizio e responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, scudo fiscale, interventi in materia di reti di energia e nomina del Commissario straordinario per le attività della società Stretto di Messina spa).
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Marchi 1.99, Marchi 1.100, Marchi 1.101, i quali apportano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante norme in materia di contenimento del costo delle commissioni bancarie;
Esposito 1.105, il quale apporta modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante norme per la riduzione del costo dell'energia;
Borghesi 1.21, il quale proroga al 31 dicembre 2009 il termine per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;
Borghesi 1.22, il quale reca modifiche alle disposizioni in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza familiare e di lavoro domestico;
Barbato 1.64, il quale prevede che i soggetti che detengono attività finanziarie e patrimoniali in stati e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali non possono ottenere né mantenere concessioni pubbliche;
Barbato 1.116, il quale prevede che chiunque, in una casa da gioco, sala bingo o sala poker, cambi una somma superiore ai 2.000 euro debba essere identificato e registrato;
Schirru 1.115, il quale introduce un'esclusione al divieto di nuove assunzioni di personale previsto dal comma 7, dell'articolo 17, del decreto-legge n. 78 del 2009;
Barbieri 1.114, il quale interviene sulla disciplina in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici;
Borghesi 1.23, il quale prevede l'intesa e non il semplice parere per la definizione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi relativi al settore sanitario previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009;
Barbato 1.62, il quale prevede la destinazione di 2 milioni a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi relativi al settore sanitario, al Centro nazionale trapianti;

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Borghesi 1.61, il quale sopprime la disposizione di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009, che rinvia l'entrata in vigore della cosiddetta class action;
Di Biagio 1.71, il quale proroga fino a tutto il 2011 la disposizione in materia di detrazione per carichi di famiglia per i soggetti non residenti di cui all'articolo 1, comma 1.324, della legge n. 296 del 2006;
Brugger 1.65, che dispone il differimento del termine della presentazione della richiesta dei rimborsi per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008;
Brugger 1.66, che introduce nel decreto-legge n. 78 del 2009 una clausola di salvaguardia generale delle autonomie speciali;
D'Ippolito Vitale 1.68, 1.69 e 1.70, che intervengono in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti;
Borghesi 1.59, il quale sopprime la disposizione che consente l'integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con componenti designati a livello regionale (articolo 11, comma 4, della legge n. 15 del 2009).

Avverte altresì che anche il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto del giudizio di inammissibilità pronunciato sui suoi emendamenti 1.99, 1.100 e 1.101, invita comunque la Commissione finanze a porre particolare attenzione nelle sue attività future alla questione della soppressione della clausola del massimo scoperto e, più in generale, a quella del contenimento del costo delle commissioni bancarie ritenendole problematiche meritevoli della massima attenzione.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che le Commissioni riunite siano pienamente consapevoli della problematica segnalata dagli emendamenti Marchi 1.99, 1.100 e 1.101, rilevando come, in particolare, la Commissione Finanze abbia svolto sul tema attività conoscitive.
Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, dà conto delle sostituzioni pervenute alla Presidenza.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che le modifiche apportate al decreto-legge in esame in sede di conversione rendono, se è possibile, ancora più insoddisfacente il quadro, già profondamente deludente, delle misure anticrisi adottate dal Governo prima della pausa estiva. Le modifiche introdotte alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale, infatti, non solo esentano i titolari dei capitali rientrati o regolarizzati dalla responsabilità in sede civile, amministrativa e tributaria, ma determinano anche l'esclusione della punibilità penale per reati di particolare rilievo, quali le false comunicazioni sociali. Sottolinea, inoltre, che l'opinione pubblica non ha ancora avuto modo di comprendere pienamente la portata dell'estensione dell'ambito soggettivo dello scudo anche alle imprese estere controllate da imprese italiane ovvero ad esse collegate, che rappresenta, a suo giudizio, una delle più rilevanti modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge correttivo. Tale estensione, che non trova riscontro nelle analoghe disposizioni adottate nel 2001 e nel 2002, rappresenta un fatto particolarmente grave, in quanto determina un totale stravolgimento della misura approvata prima dell'estate, consentendo di applicare la

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normativa sul rientro dei capitali non solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici, ma anche alle società di persone e alle società di capitali che abbiano costituito un sistema di «scatole cinesi» all'estero. In questo quadro, rileva che l'esclusione della punibilità penale per il reato di false comunicazioni sociali rappresenta un logico corollario della nuova estensione soggettiva dello scudo fiscale, in quanto difficilmente si potrebbe ipotizzare un'adesione delle società al rientro dei capitali in assenza dell'esclusione della punibilità delle fattispecie connesse a falsificazioni del bilancio. Ritiene, inoltre, scandalosa la previsione, anch'essa introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, secondo la quale la dichiarazione di regolarizzazione o di rimpatrio non comporta l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio. Quest'ultima previsione apre, a suo avviso, la strada alla possibilità di utilizzare la normativa sul rientro dei capitali per finalità di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Ritiene, inoltre, che gli esponenti della maggioranza e del Governo, che in questi giorni evidenziano come le modifiche introdotte intendano consentire la patrimonializzazione delle imprese, stiano ingannando i cittadini, in quanto le disposizioni approvate non prevedono in alcun modo un vincolo di destinazione per le somme emerse o regolarizzate. Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, a suo giudizio, un vero e proprio scandalo politico, che allontana il nostro Paese dalle nazioni economicamente più sviluppate, nonostante si continui da più parti a sostenere che le misure adottate sono analoghe a quelle adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna e corrispondono sostanzialmente alle indicazioni emerse nell'ambito del G20 con riferimento alla lotta ai paradisi fiscali. Osserva, infatti, che in tutti gli altri Paesi che hanno adottato misure analoghe non solo il rientro dei capitali è stato sottoposto ad una tassazione più elevata, come evidenziato recentemente anche da Jean-Paul Fitoussi, ma sono state anche introdotte disposizioni volte a garantire la tracciabilità delle somme riemerse, non tanto al fine di comminare sanzioni a carico dei soggetti responsabili dell'elusione o dell'evasione, quanto piuttosto per consentire ai Governi l'acquisizione di informazioni indispensabili per un efficace contrasto dei paradisi fiscali. La scelta del legislatore italiano di garantire l'anonimato della dichiarazione di emersione determina, invece, un grave vulnus alla capacità del nostro Paese di contrastare i paradisi fiscali, già gravemente minata dai ritardi evidenziati dall'azione del Governo. A tale riguardo, rileva, infatti, che l'Italia sta procedendo con estrema lentezza ad aprire trattative con i Paesi attualmente iscritti nella cosiddetta black list, vanificando di fatto le previsioni del G20 dello scorso aprile, che prevedevano che gli Stati qualificati come paradisi fiscali potessero uscire dalla cosiddetta lista nera stipulando dodici convenzioni bilaterali di scambio di informazioni. A fronte di tale orientamento del G20, molti Paesi inclusi nella cosiddetta lista nera si sono attivati per la stipula delle convenzioni e, ad esempio, la Svizzera ha già stipulato le dodici convenzioni bilaterali richieste, senza che l'Italia abbia potuto trarre vantaggio da tale situazione per ottenere informazioni vitali per il contrasto alla fuga dei capitali.
Evidenzia, conclusivamente, che le proposte emendative proposte dal proprio gruppo intendono dimostrare come, diversamente da quanto sostengono il Governo e la maggioranza, le misure adottate in Italia si discostano profondamente da quelle delle maggiori nazioni industrializzate. In questa ottica, segnala, in particolare, gli emendamenti De Micheli 1.84, Carella 1.83 e Graziano 1.77, i quali propongono la sostituzione della disciplina vigente con le ben più efficaci misure adottate in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, le quali prevedono forme di imposizione più incisive ed escludono l'anonimato delle dichiarazioni di emersione. Sottolinea, infine, l'opportunità di ripristinare l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio, sopprimendo l'inciso introdotto

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nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonché di vincolare le somme regolarizzate o rimpatriate dalle società alla loro patrimonializzazione, prevedendo che esse debbano essere iscritte nei rispettivi bilanci come riserve non distribuibili per almeno dieci anni.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come il decreto-legge n. 78 del 2009 abbia aggiunto un ulteriore tassello al tentativo del Governo di smantellare lo stato di diritto e di eliminare i poteri del Parlamento. Infatti, la prassi, costantemente seguita da questo Esecutivo, di realizzare la propria attività legislativa esclusivamente attraverso decreti-legge «omnibus», sui quali viene posta la questione di fiducia, viola, di fatto, il principio costituzionale del bicameralismo perfetto.
Nel caso specifico, inoltre, il Governo, contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 78, ha adottato il decreto-legge oggi in esame, che ne modifica il contenuto, introducendo in tale ultimo provvedimento ulteriori modifiche alla disciplina sullo scudo fiscale, che considera gravissime, in quanto istigano i cittadini alla violazione delle norme penali e tributarie, facendo un regalo ai delinquenti. In particolare stigmatizza con forza l'estensione dell'efficacia dello scudo rispetto a molti, gravi reati, l'eliminazione degli obblighi di segnalazione a fine antiriciclaggio di operazioni sospette, anche nel caso in cui essi siano finalizzate al finanziamento del terrorismo, e l'estensione della possibilità di avvalersi dello scudo stesso anche a società estere controllate da soggetti italiani.
Esprime quindi la propria indignazione per tali scandalose misure, considerando sorprendente che anche la Lega, le cui posizioni politiche ha in alcuni casi apprezzato, abbia ritenuto di condividerne il contenuto. Tale acquiescenza risulta tanto più sorprendente laddove si consideri che le modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, in materia di interventi infrastrutturali nel settore delle reti energetiche, riduce i poteri in materia delle regioni e degli enti locali, contraddicendo in tal modo l'impostazione federalista perseguita dalla stessa Lega.
In via generale, ritiene quindi che la politica degli annunci televisivi alla quale sembra limitarsi l'azione del Governo non sia sufficiente a risolvere i problemi del Paese ed a nascondere i fallimenti dell'Esecutivo, preannunciando la ferma posizione del proprio gruppo, tanto nelle aule parlamentari, quanto presso l'opinione pubblica, ad una linea di politica economica che premia i furbi ed i delinquenti, penalizzando i cittadini onesti.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di spiegare le ragioni per le quali i proventi derivanti dallo scudo fiscale non possono essere destinati alla ricostruzione dell'Abruzzo e agli interventi successivi alla tragedia di Viareggio, come invece previsto dall'emendamento del suo gruppo 1.85. Invita inoltre a riflettere sull'opportunità di non inserire il riciclaggio tra le fattispecie di fatto depenalizzate con il provvedimento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che il suo gruppo ha presentato solo due emendamenti: il primo soppressivo della disposizione in materia di scudo fiscale; il secondo che rimodula lo stesso. La ratio dell'emendamento soppressivo deriva dal fatto che la disposizione del decreto viola il giusto equilibrio raggiunto a luglio in tema di scudo fiscale. Ricorda infatti che il suo gruppo, pur riconoscendo che si trattava di una misura non ortodossa, non si era opposto allo scudo fiscale come approvato a luglio perché comunque si tutelava il perseguimento dei reati. Invita anche a valutare la gravità della depenalizzazione del falso in bilancio; infatti, tale reato rappresenta spesso lo strumento per scoprire illeciti già adesso. Rispetto ai presunti vantaggi, per i cittadini onesti, che deriverebbero dal fatto che con le entrate dello scudo fiscale si evita l'aumento per la tassazione; osserva che comunque le entrate derivanti dallo scudo

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sono straordinarie e non possono essere utilizzate per coprire spese ordinarie o permanenti. Osserva inoltre che lo scudo non contiene misure per trattenere i capitali in Italia destinandoli alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al finanziamento degli ammortizzatori sociali ovvero al rafforzamento del capitale delle imprese. Segnala che in questa direzione interviene invece il suo emendamento 1.112.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mariani 1.104 e Cambursano 1.1, Ginoble 1.106, gli identici emendamenti Cambursano 1.7 e Margiotta 1.87, Cambursano 1.8 e 1.2, Barbato 1.3 e 1.4, Borghesi 1.5, gli identici emendamenti Borghesi 1.6 e Bratti 1.107, gli identici emendamenti Borghesi 1.9 e Iannuzzi 1.108, gli identici emendamenti Borghesi 1.10 e Motta 1.109, gli identici emendamenti Cambursano 1.11 e Martella 1.110, gli identici emendamenti Borghesi 1.12 e Bocci 1.111, gli identici emendamenti Cambursano 1.13 e Mastromauro 1.92, gli identici emendamenti Borghesi 1.14 e Viola 1.91, l'emendamento Braga 1.90, gli identici emendamenti Borghesi 1.18 e Marantelli 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.15, Cambursano 1.16, Borghesi 1.17, gli identici emendamenti Borghesi 1.19 e Realacci 1.86, gli identici emendamenti Borghesi 1.20 e Zamparutti 1.89, l'emendamento Galletti 1.113, gli identici emendamenti Di Pietro 1.24 e Fluvi 1.78, gli emendamenti Causi 1.80, Messina 1.52, Barbato 1.53, De Micheli 1.84, Carella 1.83, Graziano 1.77, Ceccuzzi 1.82, Borghesi 1.54, D'Antoni 1.81.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro degli emendamenti Lolli 1.85 e Mariani 1.98, ai fini di una loro trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea, sui quali il parere del Governo sarebbe favorevole.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, concorda con la richiesta del Sottosegretario di trasformare gli emendamenti 1.85 e 1.98 in ordini del giorno.

Alberto FLUVI (PD), accogliendo l'invito del Sottosegretario e dei relatori, sottoscrive l'emendamento Lolli 1.85, al fine di ritirarlo, e ritira altresì l'emendamento Mariani 1.98, di cui è cofirmatario.
Illustra quindi l'emendamento Boccia 1.79, il quale intende chiarire la questione, assai delicata, del termine temporale a partire dal quale si determinano gli effetti dello scudo fiscale. A tale riguardo occorre infatti distinguere tra gli effetti tributari e quelli ai fini penali della misura; mentre il Governo, nell'odierna seduta antimeridiana, ha chiarito che la decorrenza dello scudo rimane fissata al 15 settembre 2009, non è chiaro se gli effetti di non punibilità prodotti dallo scudo stesso, nella versione risultante dal decreto-legge in esame, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, alla luce degli approfondimenti svolti finora in merito, ritiene che gli effetti di non punibilità penale connessi al perfezionamento dell'operazione di rimpatrio o regolarizzazione, relativamente alla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78, si determinino con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, fermo restando che la data a partire dalla quale è possibile aderire allo scudo stesso è confermata al 15 settembre 2009.

Gian Luca GALLETTI (UdC) condivide le finalità dell'emendamento 1.79, che ritiene opportuno approvare al fine di eliminare ogni dubbio in merito a tale problematica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boccia 1.79.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra il proprio emendamento 1.112, chiedendo i

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motivi del parere contrario espresso su di esso.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, rileva come la misura dell'aliquota dell'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione prevista dal decreto-legge n. 78 del 2009, risulti preferibile rispetto alle ipotesi in merito contenute nell'emendamento 1.112.

Alberto FLUVI (PD) condivide il contenuto dell'emendamento 1.112, rilevando come, nella discussione sulle regole globali che avrà luogo nella riunione del G20 di Pittsburgh, il contributo dell'Italia sarà, di fatto, costituito da un condono fiscale, quale ormai si configura il meccanismo dello scudo. In tale contesto, l'emendamento 1.112 si pone l'obiettivo di vincolare i capitali rimpatriati alla sottoscrizione di titoli di Stato finalizzati al potenziamento gli ammortizzatori sociali o a sostenere il reddito delle famiglie, ovvero alla ricapitalizzazione delle imprese italiane. In tal modo si eviterebbe che lo scudo venga utilizzato come mero strumento di ripulitura di capitali, premiando paradossalmente quelle istituzioni finanziarie che hanno collaborato nell'esportazione illecita di tali attività e che si avvantaggeranno dell'enorme liquidità determinata dal rientro dei capitali stessi, lucrando su tali somme utili certamente superiori all'entrate che saranno a tale titolo realizzate dall'Erario. A tale riguardo considera stupefacente che proprio tali soggetti, i quali, secondo il Ministro dell'economia, sono alla radice dell'attuale crisi finanziaria ed avrebbero pertanto dovuto, sempre secondo il Ministro, essere gettati in prigione, siano i principali beneficiari della misura voluta dallo stesso Tremonti.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come, confrontando la disciplina sullo scudo con quella presente in altri ordinamenti, gli elementi di differenza siano costituiti dal diverso ammontare dell'aliquota richiesta per la regolarizzazione e dalla nominatività della dichiarazione, rilevando al riguardo come tali aspetti non siano stati in alcun modo toccati dal decreto-legge in esame. Si tratta, evidentemente, di questioni suscettibili di diverse valutazioni in sede politica. In particolare, rispetto al tema dell'aliquota dell'imposta straordinaria il Governo, anche sulla base delle precedenti esperienze di regolarizzazione e rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero, ha ritenuto che la misura stabilita dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 78 risulti equilibrata e renda sufficientemente attrattivo, per i contribuenti interessati, lo strumento dello scudo, anche alla luce dell'esigenza, comune del resto a tutti i Paesi che prevedono tale misura, di massimizzare le somme regolarizzate o rimpatriate.
Per quanto riguarda gli eventuali vincoli ai capitali rimpatriati, ritiene che ipotesi del genere rischierebbero di violare il principio comunitario della libertà nella circolazione dei capitali e di configurarsi eventualmente anche come aiuti di Stato non ammessi. Rileva inoltre come le entrate che deriveranno dallo scudo avranno natura una tantum e non potrebbero pertanto essere utilizzate per finanziare spese di natura permanente, quali il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, ovvero le misure di sostegno in favore delle famiglie. Analogamente non sarebbe a giudizio del Governo opportuno collegare il rimpatrio dei capitali ad una speciale emissione di titoli di Stato, in quanto ciò potrebbe avere effetti potenzialmente destabilizzanti sugli equilibri del debito pubblico, nonché ricadute sul Patto di stabilità europeo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che il proprio emendamento 1.112 consente comunque l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, non in via generale ma in caso di sottoscrizione di titoli di Stato per il potenziamento degli ammortizzatori sociali ovvero di investimento degli stessi in misure per la ricapitalizzazione delle imprese. Rileva altresì che le autorità comunitarie hanno consentito ad alcuni Stati membri della Comunità l'emissione di titoli di Stato analoghi a quelli previsti dal

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suo emendamento 1.112. Peraltro tali emissioni potrebbero rientrare nei limiti attualmente vigenti per le emissioni dei titoli di Stato e non rappresentare emissioni aggiuntive. Rileva che si sarebbe trattato di una misura dal forte significato politico, che almeno avrebbero destinato i capitali rientrati in Italia, i cui detentori registreranno un significativo vantaggio economico, a finalità di alto valore sociale e di sostegno all'economia nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.30 e Galletti 1.112, nonché gli emendamenti Cambursano 1.27 e Barbato 1.33.

Francesco BARBATO (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.39, il quale è volto a sopprimere alcuni degli aspetti più scandalosi del decreto-legge, che, altrimenti, realizzerebbe una vera e propria amnistia per alcuni gravi reati tributari, in evidente violazione delle norme costituzionali che disciplinano lo speciale iter legislativo previsto per le leggi di amnistia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Pietro 1.39, Messina 1.40, Cambursano 1.50, Barbato 1.49, Rubinato 1.72, Cambursano 1.32, Borghesi 1.31 e 1.29, Messina 1.28, Cambursano 1.43, Barbato 1.44 e Nannicini 1.74.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento 1.93 che interviene sull'aspetto forse più grave del provvedimento, vale a dire l'amnistia mascherata per importanti reati che nello stesso è contenuta. Rileva infatti che proprio nel momento in cui si esercita la massima severità nei confronti degli immigrati si realizza un colpo di spugna nei confronti di terrorismo e riciclaggio.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come la richiesta di eliminare l'obbligo di segnalazione a fini antiriciclaggio delle operazioni sospette gravante sugli intermediari e sui professionisti in connessione con le operazioni di regolarizzazione e rimpatrio dei capitali sia stata avanzata dalle associazioni rappresentative di tali soggetti, le quali hanno evidenziato come il mantenimento di tale obbligo avrebbe costituito un impedimento tecnico alla realizzazione di tali operazioni, impedendo pertanto la concreta applicazione della misura.
Al riguardo, segnala, peraltro, come, sebbene venga eliminato tale obbligo, permanga comunque sugli intermediari e sui professionisti l'onere di valutare discrezionalmente, sotto la loro responsabilità, se effettuare comunque la segnalazione nel caso in cui ritengano di trovarsi di fronte ad operazioni sospette.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Barbato 1.47 e Tenaglia 1.93, nonché l'emendamento Cambursano 1.48.

Marco CAUSI (PD) rileva come le considerazioni svolte dal Sottosegretario in riferimento agli identici emendamenti 1.47 ed 1.93, il cui contenuto è sostanzialmente analogo all'emendamento Rubinato 1.73, non risultino convincenti, in quanto il 98 per cento delle segnalazioni di operazioni sospette proviene dagli intermediari finanziari, mentre solo una parte del tutto trascurabile è effettuata dai professionisti, ai quali è peraltro assicurata l'assoluta riservatezza in relazione alle segnalazioni effettuate. Non ritiene pertanto che il mantenimento del predetto obbligo di segnalazione possa costituire un ostacolo effettivo, né tantomeno pregiudicare l'attuazione dello scudo.

Maino MARCHI (PD) sottolinea come, qualora fosse eliminato l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, solo quegli intermediari e professionisti animati da spirito eroico riterrebbero di effettuare tali segnalazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Rubinato 1.73, gli identici emendamenti Cambursano 1.41 e Ferranti 1.94, nonchè gli emendamenti

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Cambursano 1.51, Barbato 1.26, Capano 1.95, Touadi 1.96, Rossomando 1.97, Cuperlo 1.102, Melis 1.103, Borghesi 1.25, Barbato 1.45, Borghesi 1.46, gli identici emendamenti Borghesi 1.42 e Misiani 1.76, nonchè gli emendamenti Messina 1.34, Duilio 1.75, Barbato 1.37, Cambursano 1.36, Borghesi 1.35, 1.38, 1.57, 1.55, 1.60, 1.58 e 1.56, e Zeller 1.67.
Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Moroni per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, nel testo approvato dal Senato. Deliberano inoltre di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.40.