CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver ribadito l'esigenza che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul tema oggetto delle proposte di legge in esame, fa presente che indicherà quanto prima i nominativi dei soggetti che riterrebbe utile audire.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, sulla base di quanto emerso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo che si è svolta il 15 settembre scorso, è stato assicurato che i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei

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lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre. Invita quindi i colleghi che siano interessati ad intervenire sul tema in modo che, la prossima settimana, la Commissione possa adottare un testo base.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come gli esponenti del suo gruppo abbiano già svolto molti interventi sui provvedimenti in esame e sottolinea che ulteriori interventi saranno possibili solo dopo che i colleghi della maggioranza avranno esplicitato la loro posizione in ordine alla proposta di testo unificato del relatore.

Enrico COSTA (PdL) precisa che all'interno del suo gruppo è in corso una riflessione molto approfondita con lo scopo di redigere un nuovo testo, che possa essere equilibrato, compatibile con le varie sensibilità presenti nel PdL e condiviso. In considerazione della complessità delle problematiche giuridiche che si stanno affrontando, con particolare riferimento all'identificazione dei reati cui possa applicarsi la circostanza aggravante in questione ed al bilanciamento di questa con le circostanze attenuanti, sarà necessario ancora qualche giorno perché tale lavoro sia concluso. Di ciò, in via informale, la relatrice è stata tenuta al corrente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che il suo gruppo sta ancora valutando con attenzione la proposta di testo unificato del relatore, che pone problemi di difficile soluzione. Si riferisce non solo all'ambito di applicazione della circostanza aggravante, ma anche all'articolo 1, comma 2, che prevede una illogica ed assoluta prevalenza di questa aggravante su tutte le altre.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva la necessità che la Commissione proceda con una maggiore celerità poiché, come ricordato dalla stessa Presidente Bongiorno, i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal mese di ottobre.

Anna Paola CONCIA (PD) relatore, pur essendo al corrente del lavoro di riflessione e approfondimento nel gruppo del PdL, e prendendo atto che analoga riflessione è in corso nel gruppo della Lega, sottolinea tuttavia l'importanza di conoscere quando i gruppi di maggioranza interverranno sul tema in esame e quali siano le loro proposte. Auspica che nel corso della prossima settimana tutti i gruppi possano lavorare insieme ed in modo costruttivo per creare il miglior testo possibile. Alla luce di tale dibattito sarà poi possibile presentare una nuova proposta di testo unificato.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che vi siano ancora margini di riflessione sulla possibilità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, come previsto nella proposta di legge n. 1882 dell'onorevole Di Pietro, poiché ritiene tale impostazione certamente preferibile alla configurazione di una semplice circostanza aggravante.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che quando un provvedimento viene inserito nel calendario dell'Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concluderne l'esame in tempo utile. Poiché si attende la calendarizzazione dei provvedimenti in esame per il mese di ottobre, è necessario che la la prossima settimana la Commissione concluda l'esame preliminare e adotti il testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda come nelle precedenti sedute il dibattito si sia incentrato sulla opportunità

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o meno di introdurre la disciplina in esame e come, con interventi anche molto articolati, si sia argomentato nell'uno o nell'altro senso. Nel ribadire la propria convinzione che a livello culturale il principio del doppio cognome trovi ampio riscontro nella società, rinnova alla Commissione l'invito ad approfondire l'esame delle possibili soluzioni tecnico-giuridiche, anche di natura organizzatoria, che possano dare attuazione concreta al predetto principio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva che la proposta di legge in esame muove da un presupposto politico erroneo, anche se suggestivo, e cioè che le modifiche apportate negli scorsi anni alla disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e la previsione, per alcuni di essi, della perseguibilità a querela, possa essere posta in relazione alle crisi scoppiate in seguito e che hanno coinvolto note imprese del mercato italiano o, ancora, alle conseguenze derivate dalla più recente e grave situazione finanziaria.
Si tratta di una prospettiva sbagliata sia perché i fatti, di sicuro rilievo penale, compiuti in quelle società sono stati posti in essere durante la vigenza delle disposizioni penali precedenti alla modifica sia perché la crisi finanziaria ricordata ha avuto origine dall'uso di strumenti finanziari in ambito extraeuropeo, al punto che riesce difficile immaginare che gli effetti si sarebbero in qualche modo mitigati solo se il sistema societario sanzionatorio, in Italia, avesse introdotto pene più severe.
La proposta risente, insomma, di un evidente pregiudizio politico che tende ad associare la riforma del falso in bilancio ad un'iniziativa diretta a favorire l'aumento degli illeciti.
Che tale critica si ricavi dalla lettura del testo proposto risulta evidente dall'intento di fondo, che si esplicita in un sostanziale e generalizzato aggravamento delle pene, oltre ad una estensione circa la perseguibilità d'ufficio.
Si tratta, a suo parere, di un ritorno al passato che tende a ristabilire la prevalenza del dato formale (l'esposizione di fatti o informazioni non rispondenti al vero) senza alcuna distinzione circa le conseguenze dannose (reato di pericolo piuttosto che di danno nel modello attuale) anche se mantenendo le cause di non punibilità oggi esistenti per gli illeciti innocui o «sotto soglia» o, ancora, attribuendo al danno un effetto aggravante sulla pena.
La conseguenza più evidente di tale proposta risulta essere la sostanziale riconducibilità ad una fattispecie generale dei reati societari, indipendentemente dalle caratteristiche dell'illecito e dalla struttura societaria su cui quest'ultimo va ad incidere.
È noto che la perseguibilità a querela aveva lo scopo di evitare il ricorso alla magistratura, rimettendo l'iniziativa giudiziaria alla valutazione del danneggiato, sia esso socio o creditore, e ciò anche in considerazione dell'esistenza di società a base ristretta ovvero di dimensioni modeste. Si tratta di una scelta legislativa legittima ma opinabile, soprattutto perché rischia di affidare al giudice penale anche quelle vicende che paiono coinvolgere spesso solo gli interessi dei soci sulla base di un conflitto che ben potrebbe essere regolato all'interno di un giudizio civile e che, comunque, sembrerebbe opportuno lasciare all'iniziativa dei presunti danneggiati.
Anche a voler sottacere alcune incongruenze della proposta, come, ad esempio, la limitazione di responsabilità penale ai soli dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle società contemplate

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nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ovvero l'aggravamento automatico e irragionevole previsto, sempre per gli amministratori, di queste società dal nuovo articolo 2621-bis, ritiene opportuno segnalare l'esigenza di un approfondimento dei temi originati dall'esame della proposta allo scopo di acquisire informazioni più puntuali sulle conseguenze della recente riforma e su eventuali limiti derivanti dalla sua prima applicazione.
Rilevata, fin da subito, però, l'esigenza di chiarire se sia più coerente con gli interessi da perseguire mantenere una disciplina codicistica generalizzata per tutte le società oppure separare nettamente le regole che debbono disciplinare il falso in comunicazioni sociali nelle società che non ricorrono al risparmio sul mercato, rispetto a quelle che lo utilizzano anche attraverso la semplice emissione di obbligazioni.
La discussione in corso, a livello internazionale, circa il rafforzamento dei sistemi di vigilanza sul sistema bancario e finanziario ha messo in evidenza la difficoltà di assicurare la tutela del risparmio attraverso il ricorso alla legislazione nazionale, ma ha evidenziato altresì l'esigenza di regole più severe, anche per prevenire illeciti che possono danneggiare un bene che, nel nostro ordinamento, ha rilevanza costituzionale.
In tale contesto potrebbe trovare maggior favore anche la rivisitazione del sistema sanzionatorio, nel senso di una maggiore severità delle pene, purché il ritorno ad un reato di pericolo piuttosto che di danno sia collegato alla necessità di prevenire, attraverso precisi obblighi di corretta comunicazione, una sleale destinazione del risparmio a favore di chi usa pratiche non corrette. Per farlo, tuttavia, ritiene necessario abbandonare il pregiudizio di chi continua a voler sostituire il coraggio di una discussione aperta e priva di pregiudizi rispetto all'uso politico del diritto.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.