CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 82 e abb.

La Commissione concorda.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, riferisce sui contenuti del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 82 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati, recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili».
Precisa che l'articolo 1 del nuovo testo unificato prevede - a decorrere dal 1o gennaio 2010, ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché i soggetti interessato abbiano compiuto il cinquantatreesimo anno di età e abbiano versato almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo - durante i citati diciotto anni - in un istituto specializzato a tempo pieno, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno. I lavoratori hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di quattro anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile. Il beneficio può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile e si applica al lavoratore che presta assistenza, purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno di età e indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato; esso non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici. Ai fini della legge in esame, per lavoratore si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il beneficio può essere concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.
Aggiunge sull'articolo 2 che esso stabilisce, limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile, il riconoscimento, oltre ai benefici citati, di un'ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di sei mesi ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.
Circa l'articolo 3, rileva che esso prevede, limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili per almeno quindici anni e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico. Invece, limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità

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per almeno quindici anni un figlio disabile, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. A entrambe le categorie di genitori è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla legge in esame, i soggetti in possesso dei requisiti necessari inviano - ai sensi dell'articolo 4 - un'apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale specifiche certificazioni.
Quanto alla copertura finanziaria, l'articolo 5 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del testo unificato che, attribuendo benefici previdenziali ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili, afferisce alla materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale), formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare come, in una prospettiva di federalismo, possa pensarsi anche ad una competenza delle regioni nella materia trattata dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera.

(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione ha già espresso un parere favorevole alla III Commissione della Camera.
Nel richiamare quanto rilevato in occasione dell'espressione di quest'ultimo parere, fa presente che l'oggetto del provvedimento, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, rientra nell'ambito della materia «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto di ribadire il parere favorevole già espresso sul medesimo contenuto del disegno di legge in esame (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, riferisce sui contenuti del testo unificato in esame, che si suddivide in tre capi, con il quale si cerca di porre ordine in un settore governato fino ad oggi da una particolare confusione normativa.

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In particolare si prevede che l'attività subacquea è libera e che spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, nonché la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e la qualità dei servizi. Si prevede, inoltre, che i principi fondamentali della disciplina in esame siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed individuate dai rispettivi statuti.
Precisa che il nuovo testo definisce le attività subacquee, per le quali si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell'acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Tali attività si distinguono in due differenti settori, aventi differenti finalità, e precisamente: lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.
Il provvedimento interviene - al Capo II - sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti OTS e OTI (operatori tecnici subacquei e iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi. L'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche viene condizionato all'iscrizione in specifici registri. In particolare, si dispone l'istituzione di registri degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche presso ciascun compartimento marittimo. L'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche professionali.
Il capo III reca invece la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall'applicazione del provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico. Il provvedimento reca inoltre la definizione di: brevetto subacqueo, inteso come l'attestato di addestramento ricevuto alla fine della frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea; istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente brevetto, che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo; guida subacquea, cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l'istruttore, anche in modo non esclusivo e non continuativo, e che accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto; centri di immersione e di addestramento, cioè imprese che, operando nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrono supporto logistico organizzativo e strumentale; organizzazioni didattiche subacquee, cioè imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte in un elenco nazionale, che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo, l'attività di addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Ciò premesso sul contenuto del testo unificato, fa presente che le disposizioni ivi previste appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Il testo appare rispettoso della ripartizione di competenze di cui al secondo comma della Costituzione, visto che esso si limita a determinare i principi fondamentali in

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materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia.
Aggiunge poi che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Il provvedimento presenta inoltre disposizioni il cui contenuto appare connesso anche alla materia «formazione professionale» (si pensi alle disposizioni relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis), spettante, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost., alla potestà legislativa «residuale» delle regioni: in tali ambiti vengono comunque fatte salve le competenze delle regioni in materia di formazione.
Non rilevando profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatrice Fiorenza Bassoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adottato come testo base dalle Commissioni riunite I e XII della Camera, che lo hanno modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente.
Precisa che il provvedimento si propone di istituire un apposito organo, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano - nell'ordinamento italiano - le Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. Si riconosce, dunque, al Garante, organo monocratico, l'esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori. In tema di rapporti con le altre istituzioni il testo prevede diversi rapporti di collaborazione, quali quelli con il Governo, con la rete dei Garanti europei, con gli organismi regionali competenti, con gli organi dell'Unione europea e gli organismi internazionali nonché con la Commissione parlamentare per l'infanzia.
Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, in particolare, che l'articolo 3, al comma 4, prevede forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza. L'articolo 6 poi fa salve le competenze dei servizi territoriali con riferimento alle determinazioni del Garante sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e dei

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reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
Ciò premesso, rileva che la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, viene disciplinata l'istituzione di un nuovo organismo statale, con afferenza, pertanto, alle previsioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato), dall'altro la finalità dell'istituendo organo, specificatamente la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, e i compiti assegnati al Garante per perseguire tale finalità, rientrano nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» di cui alla lettera m) del medesimo comma 2 dell'articolo 117.
Considerata la rilevanza che il nuovo organismo potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e constatata la conformità del testo alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni, propone di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.