CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.
Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Veronica NICOTRA, capo di gabinetto dell'ANCI, Silvia SCOZZESE, direttore dell'Istituto finanza enti locali dell'ANCI, Antonio ROSATI, assessore al bilancio della Provincia di Roma, Giovanni Battista PITTALUGA, assessore all'organizzazione della regione Liguria e coordinatore vicario della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e Paolo PIETRANGELO, direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono quindi il deputato Renato CAMBURSANO (IdV), il presidente Giancarlo GIORGETTI e il deputato Antonio LEONE (PdL), ai quali replicano Giovanni Battista PITTALUGA e Silvia SCOZZESE.

La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.35.

Audizione dei rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte dei conti e Banca d'Italia.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, presidente dell'ISTAT, Alberto MAJOCCHI, presidente dell'ISAE, Gian Giorgio PALEOLOGO, presidente di sezione della Corte dei conti e Daniele FRANCO, capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Antonio LEONE (PdL) e il presidente Giancarlo GIORGETTI, ai quali replicano il presidente dell'ISTAT Enrico GIOVANNINI, Raffaele MALIZIA, dirigente di ricerca dell'ISTAT, Maurizio MELONI, presidente di sezione della Corte dei conti, Luigi PACIFICO, consigliere della Corte dei conti, Fabrizio BALASSONE direttore della direzione di finanza pubblica del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, Maria Cristina MERCURI, direttore dell'unità operativa di finanza pubblica dell'ISAE.

Dopo un intervento del deputato Marco CAUSI, al quale replica il presidente dell'ISTAT Enrico GIOVANNINI, il presidente Giancarlo GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che contiene, rispetto al fascicolo n. 1, su cui già sono stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, ulteriori proposte emendative. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala l'emendamento 1.33, il quale, riprendendo in parte il contenuto dell'emendamento 1.32, su cui già sono stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo e però successivamente ritirato, prevede il recepimento della direttiva 2009/48/CE in materia di sicurezza dei giocattoli, inserendo tra i principi direttivi l'attribuzione al Ministero dello sviluppo

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economico della vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli, Ministero che si potrà avvalere anche delle Camere di commercio, nonché il coordinamento tra le funzioni svolte in materia dal medesimo Ministero e quelle attribuite alle altre amministrazioni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 che prevede che, in conformità al regime di aiuti di Stato n. 618/08, sia modificato l'articolo 23, comma 1, della legge n. 266 del 1997, recante norme concernenti la RIBS Spa. In particolare viene disposto che l'ambito di applicazione dei programmi di intervento disposti dalla RIBS Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole, abbiano ad oggetto anche il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura oltre che dei prodotti agricoli e zootecnici. In proposito ricorda che la società «Interventi a sostegno del settore agricolo industriale - RIBS - Spa» è stata costituita in base all'articolo 2 della legge n. 700 del 1983 e ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. Al capitale della società partecipa anche lo Stato. Al riguardo segnala l'esigenza che il Governo chiarisca se il contenuto dell'articolo aggiuntivo risulti coerente con la decisione in materia di aiuti di Stato n. 618/2008. Inoltre dovrebbero essere forniti chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dall'ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi della RIBS Spa che sembrerebbe utilizzare - per le proprie finalità - risorse pubbliche. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 7-octies.0202 che reca una delega al Governo, per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la compilazione di un testo unico. Al riguardo, osserva che tali principi e criteri direttivi ai quali devono ispirarsi i decreti legislativi di attuazione della delega sembrerebbero presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità che dalle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Rileva infine che l'articolo aggiuntivo 7-octies.036 prevede che alla data di entrata in vigore della legge comunitaria venga abrogato il decreto ministeriale n. 443 del 1990 in materia di immissione in commercio delle apparecchiature per trattamento domestico di acque potabili, delineando il passaggio ad un nuova regolamentazione della materia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'implementazione della nuova regolamentazione in materia di trattamento domestico di acque potabili possa implicare un'attività amministrativa suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, e se la soppressione della disciplina vigente sia compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, rileva che l'articolo 7-septies espressamente dispone che nessun onere a carico della finanza pubblica possa derivare dall'ampliamento, ivi previsto, dei criteri di delega al Governo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge comunitaria 2008. Tale ampliamento, infatti, è finalizzato esclusivamente a permettere al legislatore di intervenire, senza incidere sulla finanza pubblica, per garantire la corretta attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo fermo restando, peraltro, le vigenti disposizioni normative specificatamente volte a finanziare tale settore; l'articolo, inoltre, prevede che, nell'assegnare i finanziamenti per i siti UNESCO di cui alla legge n. 77 del 2006, sia considerato quale criterio premiante anche la valorizzazione e diffusione del patrimonio tradizionale

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eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale caratterizzanti il sito iscritto. Tale modifica non incide in alcun modo sulla quantificazione degli oneri previsti dalla medesima legge, non innovando tale aspetto, ma limitandosi a indicare quale ulteriore criterio nella selezione dei progetti da finanziare (sulla base, quindi, delle medesime risorse previste dalla legge stessa), quello connesso alla valorizzazione del settore eno-gastronomico; l'articolo, infine, include nella Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO rappresentanti del Ministero delle politiche agricole. Come evidenziato nello stesso appunto oggetto d'esame, la partecipazione a tale Commissione avviene a titolo gratuito e non sono previsti, in alcun caso, indennità, gettoni di partecipazione o rimborsi spese (articolo 5, comma 2, legge n. 77 del 2006). Tale previsione, dunque, esclude, in modo palese, che l'eventuale incremento dei componenti della Commissione suddetta possa comportare un qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario: sull'emendamento 1.30, in quanto risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti e sull'emendamento 1.31 in quanto la proposta emendativa, che non prevede un'esplicita clausola di invarianza finanziaria, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti, in relazione alla circostanza della non applicabilità di sanzioni nel caso di datori che scelgono di autodenunciarsi e della concessione di un permesso di soggiorno per il lavoratore che denunci la propria situazione di irregolare nonché dell'introduzione di un meccanismo che garantisca comunque l'effettiva percezione da parte del lavoratore di paesi terzi assunti illegalmente di tutte le retribuzioni arretrate dovute allo stesso dal datore. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 1.33in quanto alle lettere a) e b) è suscettibile di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati derivanti dalle maggiori competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico nonché dalla collaborazione della Guardia di finanza nello svolgimento delle attività di controllo. Il parere è pure contrario sull'articolo aggiuntivo 6.02, in quanto la lettera a) risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti. Ciò in particolare in ragione della circostanza che la ricomprensione dei lavoratori in somministrazione negli organici dell'utilizzatore può determinare il superamento della soglia dimensionale minima ai fini dell'ammissione al regime di ammortizzatori sociali. Esprime parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo 6.03, in quanto suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti. Ciò in particolare in ragione della circostanza che la ricomprensione dei lavoratori in somministrazione negli organici dell'utilizzatore può determinare il superamento della soglia dimensionale minima ai fini dell'ammissione al regime di ammortizzatori sociali. Il parere è pure contrario sugli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-octies.031, in quanto sono suscettibili di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati derivanti dalle maggiori competenze attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); sull'articolo aggiuntivo 7.033; sugli emendamenti 7-ter.30 e 7-quater.30 in quanto la soppressione degli articoli 7-ter e 7-quater potrebbe comportare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte dei competenti organi comunitari con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; sugli articoli aggiuntivi 7-octies.033, in quanto la delega, tuttora non scaduta, per l'attuazione della Direttiva 2008/51/CE è già compresa nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). Quanto all'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 segnala l'opportunità di inserire una clausola di invarianza.

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Laura RAVETTO (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge di comunitaria per il 2009 (C. 2449-A),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità, in occasione della presentazione del prossimo disegno di legge comunitaria, di innovare alla prassi invalsa negli ultimi anni, procedendo ad una più precisa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, in particolar modo quando le stesse appaiono suscettibili di determinare oneri certi e rilevanti, al fine di prevedere, qualora necessaria, una espressa riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.»
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 1.33, 7-ter.30, 7-quater.30 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.032, 7.033, 7-octies.031, 7-octies.033, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Aggiungere, infine, il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.
C. 2675 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, illustra il provvedimento, il quale reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge n. 58 del 2001, con la quale è stato istituito il Fondo per lo sminamento umanitario. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, chiede al rappresentante del Governo di precisare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione dei diversi interventi previsti dal Protocollo che non vengono considerati dalla relazione tecnica e che appaiono invece suscettibili di richiedere impegni di spesa. Segnala, in particolare, alcune misure indicate dagli articoli 3 e 8, e cioè il reperimento e la distruzione dei residuati bellici esplosivi; l'assistenza tecnica e finanziaria ad altri Paesi; le attività di istruzione per le popolazioni civili; gli interventi di cura e riabilitazione sanitaria,

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sociale ed economica; la contribuzione ai Fondi Trust. Riguardo all'articolo 10 del Protocollo, nel prendere atto che la relazione tecnica afferma che il previsto maggior onere, legato alla convocazione e allo svolgimento delle Conferenze periodiche delle Parti contraenti, risulta quantificato coerentemente con l'esperienza delle Conferenze annuali dei soggetti parte del Protocollo II della Convenzione, rileva, tuttavia, che la stessa relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere complessivo. Per quanto concerne l'articolo 3 del provvedimento, che modifica gli articoli da 1 a 3 della legge n. 58 del 2001, consentendone - coerentemente con le disposizioni del Protocollo V - l'applicazione anche alle attività di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi, osserva che la norma appare estendere considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina in materia di sminamento umanitario, che infatti troverà applicazione anche per le attività di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; conseguentemente andrebbe chiarito se l'attuale dotazione finanziaria destinata a tale attività possa risultare sufficiente per realizzare anche i nuovi interventi previsti dal testo in esame. Diversamente, la predetta estensione potrebbe costituire il presupposto per un incremento delle relative occorrenze finanziarie negli anni successivi, posto che alla determinazione della dotazione annuale si provvede con la legge finanziaria (tabella C). In tale ottica, andrebbe chiarito se sulla dotazione del Fondo per lo sminamento possano incidere anche gli effetti finanziari connessi all'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo.
In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo, ricorda che le risorse relative al Fondo per lo sminamento umanitario sono iscritte nel capitolo 2210 del Ministero degli affari esteri. Il predetto capitolo non recava, sulla base della legge di bilancio per l'anno 2009, alcuno stanziamento. A tale proposito, ricorda, infatti, che la tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 non prevedeva il rifinanziamento della legge n. 58 del 2001. Peraltro, le risorse previste per la suddetta legge sono state ridotte per un importo pari a euro 1.498.000 per l'anno 2009, a euro 1.538.000 per l'anno 2010, e a euro 1.177.000 per l'anno 2011, in seguito all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, recante norme in materia di flessibilità di bilancio. Comunque il capitolo è stato rifinanziato, nell'ambito delle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009.
Si sofferma infine sull'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. La norma reca anche una specifica clausola di salvaguardia. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene comunque opportuno, che il Governo chiarisca che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame determinerebbe,

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indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, prevista per fronteggiare i rischi di oscillazione dei tassi di cambio euro/dollaro e per eventuali variazioni della percentuale di contribuzione, parametrata ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10 alla scala proporzionale delle Nazioni unite, segnala che la stessa è formulata in termini di solo monitoraggio e non prevede, a differenza di quanto previsto in casi analoghi, anche l'eventuale prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, fa presente che, per quanto concerne gli articoli 3 e 8, le attività in essi previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti e delle organizzazioni internazionali; esse, in ogni caso, rivestono carattere programmatico. Per quanto concerne la contribuzione ai Fondi Trust, questa è meramente eventuale e, qualora dovesse essere attuata, si provvederà con appositi provvedimenti a ciò finalizzati. Inoltre, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che l'estensione delle finalità del Fondo per lo sminamento umanitario possa essere considerata compatibile allo stato, con lo stanziamento previsto, senza dar luogo a successive richieste di integrazioni finanziarie. Infine, per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge, l'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 risulta compatibile con le esigenze finanziarie già programmate. Segnala, infine, che la clausola di salvaguardia è correttamente formulata in quanto posta a garantire il pagamento della quota del contributo nazionale, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminata la proposta di legge di ratifica C. 2675, recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 del protocollo rivestono carattere programmatico e, in ogni caso, le attività ivi previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti e delle organizzazioni internazionali;
l'estensione delle finalità del Fondo per lo sminamento umanitario prevista dall'articolo 3 del disegno di legge risulta compatibile con lo stanziamento previsto;
l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

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Laura RAVETTO (PdL), relatore, avverte che l'Assemblea ha testé trasmesso l'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 della Commissione, che interviene in materia di individuazione delle autorità competenti a livello nazionale per l'erogazione di contributi comunitari in materia di pesca. Chiede al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di esprimersi sui profili finanziari della proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede una sospensione dell'esame al fine di approfondire il contenuto dell'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 appena trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.25.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che non è stato possibile effettuare i necessari approfondimenti in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo 7-quater.0200.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, sospende la seduta che riprenderà alla prima interruzione delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 16.45.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 della Commissione, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la proposta emendativa, al fine di dare attuazione all'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, prevede che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Governo individui, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari previsti dal predetto regolamento e designa l'AGEA quale autorità di audit per le medesime finalità. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo prevede, inoltre, che, per l'attuazione del Regolamento (CE) 178/2002, in materia di sicurezza alimentare, e del Regolamento (CE) 2065/2001, in materia di informazione dei consumatori sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'autorità competente sia individuata ai sensi dell'articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Tali disposizioni attribuiscono specifiche competenze in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari alla società consortile «Consorzio anagrafi animali». Al riguardo, valuta opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla possibilità che all'individuazione delle autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari nel settore della pesca possa effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri e che dette autorità, non espressamente individuate dall'articolo aggiuntivo, possano svolgere i nuovi compiti loro attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente, appare opportuno che il Governo chiarisca se la designazione dell'AGEA quale autorità di audit per le medesime finalità possa determinare l'esigenza di ulteriori risorse per far fronte ai nuovi compiti attribuiti. Con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'attribuzione al Consorzio anagrafi animali di nuovi compiti per l'attuazione di regolamenti comunitari possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che è stato richiesto il riesame dell'emendamento 1.33 e degli articoli aggiuntivi 6.032, 7.033 e 7-octies.031, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta odierna.

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Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-quater.0200, ritiene necessario precisare che la lettera a) dell'articolo aggiuntivo ha natura meramente ricognitiva e che, pertanto, l'individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del Regolamento (CE) deve avvenire nell'ambito di organismi già costituiti ai sensi della legislazione vigente. Non rileva, invece, profili di carattere problematico con riferimento alle altre disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo. Per quanto attiene alle richieste di riesame, con riferimento all'emendamento 1.33, ritiene che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia necessario inserire una specifica clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo 7.033, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere nulla osta qualora la proposta sia riformulata, precisando, al comma 2, lettera b), che le attività di indagine da effettuare ai fini del rilascio della concessione siano svolte con oneri a carico dei richiedenti la concessione e che tra gli obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura dei siti, richiamati dalla lettera d), sia inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE.». Segnala, infine, di non disporre di nuovi elementi di valutazione che consentano di rivedere la valutazione contraria già espressa con riferimento agli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-octies.031.

Laura RAVETTO (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 e riesaminate le proposte emendative 1.33, 6.032, 7.033 e 7-octies.031 al progetto di legge C. 2449-A
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-octies.031;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.33, con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7.033, con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 2, lettera b), dopo la parola: «svolte» aggiungere le seguenti: «con oneri a carico dei richiedenti la concessione».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), dopo le parole «dei siti», aggiungere le seguenti: «, ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE.».

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7-quater.0200 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, lettera a), dopo la parole: «finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nella seduta odierna sull'articolo aggiuntivo 7.033 e sull'emendamento 1.33.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.