CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(C. 2326 Governo).

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Franco NARDUCCI (PD), presidente, segnala l'opportunità che, dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, le Commissioni riunite procedano celermente nell'esame del provvedimento. Nel sollecitare interventi nel merito delle importanti questioni relative alla materia trattata, prospetta l'esigenza di fissare comunque sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere il 5 ottobre alle ore 16.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, ricorda, come peraltro evidenziato anche dall'onorevole Contento nel corso della precedente seduta, come la II Commissione dovrebbe assumere una decisione in merito alla prosecuzione o meno dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 655 ed abbinate in tema di pedofilia, che si trovano in una fase avanzata e che peraltro presentano taluni punti di convergenza con il disegno di legge di ratifica oggi in esame, con particolare riferimento al reato di adescamento la cui fattispecie appare tecnicamente meglio formulata nel testo all'esame della Commissione Giustizia. Ritiene quindi opportuno che, prima di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, si attendano le determinazioni della II Commissione in merito all'iter dei provvedimenti al suo esame, ferma restando l'estrema importanza del disegno di legge in esame presso le Commissioni riunite II e III.

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Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come il disegno di legge in esame sia molto complesso, richiedendo i necessari approfondimenti anche per coordinare la relativa disciplina con la normativa vigente. A tal fine chiede che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti più ampio rispetto a quello ipotizzato.

Franco NARDUCCI (PD), presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è volto a ratificare un importante trattato internazionale e rappresenta, sotto questo profilo, un atto dovuto, auspica che anche di ciò tenga conto la Commissione Giustizia nell'assumere le sue determinazioni in merito ai provvedimenti in tema di pedofilia che sono al suo esame. Quanto alla fattispecie di adescamento, ritiene che questa sia formulata in modo adeguato nel disegno di legge in esame, ricordando peraltro la possibilità di presentare eventuali emendamenti correttivi o integrativi. Anche in considerazione delle richieste di maggiore approfondimento, preannuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere posticipato di qualche giorno, ma non sarà fissato oltre il 12 ottobre prossimo, alle ore 16.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 203 del 16 luglio 2009, a pagina 10, seconda colonna, dopo la quattordicesima riga, aggiungere i seguenti periodi:
«Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, osserva che la Convenzione di Lanzarote presenta profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia, trattandosi del primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati.
Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di grooming (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.
La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi.
Il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum.
Il Capo II contiene una serie di disposizioni di adeguamento interno che interessano direttamente la competenza tecnico-giuridica della Commissione giustizia.
L'articolo 4, in particolare, modificano gli articoli 157, 416 e 576 del codice penale.
Le lettere da a) a c) prevedono, segnatamente: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori; quale ulteriore aggravante dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile.
Le lettere da d) ad h) intervengono sugli articoli 600-bis e seguenti del codice penale, in materia di delitti contro la personalità individuale.

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In tema di prostituzione minorile: vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione; si interviene sulla fattispecie relativa al compimento di atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro o altra utilità economica, anche attraverso la ridefinizione della nozione di «utilità»; si modifica la disciplina delle aggravanti.
In materia di pornografia minorile, segnala l'ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.
Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-sexies, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore) ma, nel contempo, eliminando l'attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di infraquattordicenne.
Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-octies) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-novies).
Le lettere da i) a n) dell'articolo 4, incidono infine sui delitti di violenza sessuale: estendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenne; sanzionando, nell'ambito del delitto di corruzione di minorenne, anche il comportamento di chi faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; novellando la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni; introducendo, inoltre, il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies), punito con la reclusione da uno a tre anni.
La condotta del nuovo reato consiste nell'intrattenere una relazione con un incapace o un minore di 16 anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un infrasedicenne).
Segnala, peraltro, che il delitto di adescamento di minori è contemplato anche dall'articolo 2 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.). Tale disposizione fornisce una nozione esplicita di «adescamento» come «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.
In particolare, con la novella all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (che prevede l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori) nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto;
Con la novella all'articolo 282-bis, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena.
Si esclude, poi, l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile.

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La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novellando gli articoli 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis), con modifiche che, tuttavia, sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009.
L'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.
L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.
L'articolo 8, infine, novellando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori.»