CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2009
218.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Maurizio PANIZ (PdL) preliminarmente precisa che interverrà in rappresentanza del gruppo del Popolo della libertà quale delegato per le questioni attinenti al diritto di famiglia e che il suo intervento terrà conto delle opinioni espresse a seguito di un confronto svolto nel suo gruppo sulla proposta di testo unificato in esame nonché sulla questione più generale della introduzione nell'ordinamento italiano del principio della obbligatorietà del doppio cognome. Prima di affrontare nel merito le questioni relative alla predetta proposta di testo, tiene a esprimere la gratitudine del suo gruppo per l'impegno che il relatore, i proponenti delle diverse proposte di legge abbinate ed i rappresentanti del Governo hanno profuso nell'intento di arrivare ad un testo

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condiviso. Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto in tal senso, dichiara la contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo unificato presentata dal relatore per una serie di ragioni che si appresta sinteticamente ad evidenziare. In primo luogo, è emersa la convinzione che in realtà non è corretto quanto è stato più volte affermato in Commissione sul radicamento del principio del doppio cognome nella cultura italiana. In sostanza, non è vero che si tratterebbe di un principio già sentito come proprio dall'opinione pubblica. Per tale ragione, ritiene che non si possa in questo caso affidare al Parlamento una sorta di ruolo pedagogico, approvando una legge al fine di orientare in un determinato modo degli atteggiamenti culturali. A tale proposito non condivide assolutamente la tesi secondo cui tale ruolo è stato già svolto dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge sull'affido condiviso, in quanto si tratta di casi ben diversi. Nel caso dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto dell'affido condiviso, il Parlamento è partito dal principio della bigenitorialità che era già sentito dalla società civile, ma che necessitava di una traduzione giuridica. Alla luce dei quasi quattro anni di applicazione della legge, ritiene che si possa sicuramente affermare che tale traduzione sia stata effettuata correttamente proprio anche in ragione del fatto che alla base si trovava un principio, quale quello della bigenitorialità, condiviso dall'opinione pubblica. Nel caso in esame, invece, la società civile non condivide ancora il principio della obbligatorietà del doppio cognome, per cui appare estremamente arduo pervenire alla formulazione di un testo unificato. Inoltre i problemi attuativi del principio del doppio cognome sono tali da rendere estremamente dispendioso sotto il profilo sia organizzativo che economico l'applicazione in concreto del principio. Ritiene infatti che le soluzioni adottate nella proposta di testo unificato siano eccessivamente macchinose. Pertanto, qualora non si individuasse una soluzione per risolvere tali problemi superando il principio della obbligatorietà del doppio cognome, il gruppo del Popolo della libertà non potrà che essere contrario all'approvazione di un testo unificato delle proposte di legge abbinate.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, riservandosi di intervenire all'esito del dibattito ed esprimendo comunque il proprio interesse per qualsiasi contributo o critica alla proposta di testo unificato da lei presentata, ritiene di dover ribadire la propria convinzione che a livello culturale il principio del doppio cognome trovi già ampio riscontro nella società. Ciò che serve è piuttosto l'individuazione di soluzioni tecnico-giuridiche, anche di natura organizzatoria, dirette a dare attuazione concreta al predetto principio. Ricorda inoltre che l'introduzione del principio del doppio cognome che è un'istanza che la Corte Costituzionale ha espressamente fatto al Parlamento. Invita, pertanto, la Commissione a trovare delle soluzioni che consentano di introdurre nell'ordinamento il principio del doppio cognome, che, se è vero che il cognome può essere considerato come la fotografia di una famiglia, servirà a che tale fotografia non rappresenti una realtà solo parziale di tale famiglia.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la propria contrarietà sia sul metodo di esame che sul merito dei provvedimenti. Sotto il primo aspetto evidenzia come siano ben altre le priorità e le urgenze che la Commissione giustizia dovrebbe affrontare, mentre sul merito condivide tutti i rilievi espressi dall'onorevole Paniz. Inoltre, ritiene che il principio che si trova alla base delle proposte di legge abbinate e della proposta di testo unificato sia distruttivo dell'unità della famiglia specialmente laddove il principio del doppio cognome assuma il carattere della obbligatorietà. Conclude evidenziando come conseguenza assurda dell'introduzione del principio del doppio cognome sarebbe anche la creazione, nel giro di poche generazioni, di cognomi composti da una serie lunghissima di cognomi trasmessi nel corso degli anni.

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Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, soffermandosi unicamente sull'ultimo rilievo espresso dall'onorevole Di Pietro, osserva come in realtà dalla proposta di testo unificato risulti chiaramente che i cognomi per ciascuna persona non possano mai essere più di due.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che nel discutere del provvedimento in esame non si debbano confondere due aspetti distinti: quello relativo alla «questione culturale» e quello relativo alla difficoltà di costruire la disciplina. Sotto il primo profilo è emerso chiaramente, soprattutto durante l'audizione del Professor Rodotà, come il doppio cognome sia l'esatto completamento della riforma del diritto di famiglia e del principio di bigenitorialità. La stessa riforma dell'affidamento condiviso, che ha visto come protagonista l'onorevole Paniz, e che rappresenta una fondamentale espressione di quel principio, rimarrebbe incompleta senza la previsione del doppio cognome.
Sotto il profilo della costruzione della disciplina, appare necessario verificare se sia possibile ed opportuna una disciplina transitoria. La questione poi dell'individuazione del primo cognome nel caso in cui vi sia disaccordo tra i genitori è in realtà di facile soluzione applicando la medesima regola prevista nel caso di scelta del nome del figlio. In questa ultima ipotesi, infatti, qualora entro un determinato termine i genitori non abbiano scelto il nome, questi non potranno più procedere al riconoscimento. La soluzione più opportuna sembra pertanto quella di identificare gli opportuni meccanismi di incentivazione dell'accordo, senza eccessivi appesantimenti della disciplina.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) dichiara di condividere quasi integralmente l'intervento dell'onorevole Paniz, salvo per una questione che comunque è del tutto marginale. In particolare, ritiene che il Parlamento non possa mai avere un ruolo pedagogico nei confronti del popolo, essendo composto da rappresentanti del popolo stesso. Il Parlamento abuserebbe dei propri poteri qualora intendesse assumere un ruolo didascalico, in quanto in tal caso non corrisponderebbe a quella che è la reale e concreta volontà del popolo, ma cercherebbe di indirizzarla. Il dovere di ciascun parlamentare non è quello di educare il popolo, quanto piuttosto di riflettere la volontà popolare traducendola in disposizioni legislative. Dichiara di non condividere neanche quanto dichiarato dal relatore circa l'istanza che la Corte Costituzionale avrebbe fatto al Parlamento in merito all'introduzione del principio del doppio cognome, ritenendo che ogni qualvolta la Corte Costituzionale formuli delle sentenze interpretative di rigetto o additive travalica il proprio ruolo, svolgendo una funzione legislativa che non gli spetta e che, peraltro, non è soggetta ad alcun controllo.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI in primo luogo dichiara di comprendere che una novità quale l'introduzione del principio del doppio cognome possa suscitare alcune perplessità, ritenendo tuttavia che ciò sia dovuto ad una non ancora completa maturazione sotto il profilo culturale di tale principio piuttosto che ad una vera e propria contrarietà al medesimo. A tale proposito dichiara di non condividere assolutamente l'intervento dell'onorevole Brigandì sul ruolo non pedagogico del Parlamento, ricordando come in alcuni casi, tra i quali richiama l'evoluzione della legislazione a tutela delle donne, la legge sia servita ad accelerare processi di maturazione culturale del Paese. Per quanto attiene al provvedimento in esame, ricorda come già nei suoi primi interventi aveva manifestato la preoccupazione circa il rischio di approvare una legge sul doppio cognome che, qualora fosse stata formulata in un certo modo, potrebbe portare al risultato di far perdere le radici delle famiglie. Ciò non significa una contrarietà al principio del doppio cognome. Anche alla luce degli interventi svolti, ritiene che la Commissione, senza fare delle «fughe in avanti», potrebbe combinare la novità del principio del doppio cognome con quelle che sono le

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tradizioni culturali italiane. Invita pertanto la Commissione, assicurando l'apporto del Governo, a trovare delle soluzioni che consentano di formulare un testo condiviso che sancisca il principio del doppio cognome senza fare delle forzature che non sarebbero sicuramente accolte con favore dalla società.

Giulia BONGIORNO, presidente, facendo presente che risultano atri deputati iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 15 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente alla Commissione che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri si è affrontata la questione dell'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre delle proposte di legge in tema di omofobia a seguito di una richiesta in tal senso del gruppo del PD. Per quanto non sia stata accolta tale richiesta, è stato comunque assicurato che le predette proposte saranno inserite nel programma dei lavori per il mese di ottobre. Ai fini dei lavori della Commissione ciò significa che, da un lato, non vi è una prossima scadenza che impone di stringere i tempi dell'esame, adottando già da oggi il testo base, dall'altro, non si può neanche sospendere ulteriormente l'esame dei provvedimenti per consentire una nuova pausa di riflessione. La Commissione, infatti, dovrà comunque essere in grado di concludere l'esame in tempo utile affinché l'esame in Assemblea possa essere avviato nel mese di ottobre.
Oggi e nel corso della prossima settimana potrà, pertanto, proseguire l'esame della proposta di testo unificato del relatore, la quale è stata presentata il 16 dicembre scorso, ma esaminata solamente a partire dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forte perplessità sulla scelta del relatore di presentare una proposta di testo che unifichi due proposte di legge, tra cui una a sua firma, stravolgendone il loro contenuto, considerato che queste prevedono l'introduzione del reato di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mentre la proposta di testo unificato ha una portata più ridotta limitandosi ad introdurre una circostanza aggravante nel caso in cui il reato sia commesso per ragioni discriminatorie motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima. Ritiene che tale scelta, oltre ad essere discutibile sotto il profilo regolamentare, sia assolutamente sbagliata in quanto si traduce in un segnale negativo rispetto ad un problema estremamente grave quale quello dell'omofobia. Essa sta a significare che il Parlamento non ritiene di dare una risposta efficace per contrastare questo grave fenomeno, ritenendo sufficiente la previsione di una aggravante.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il relatore, onorevole Anna Paola Concia, è pervenuta alla decisione di presentare una proposta di testo unificato diretta a prevedere una aggravante anziché un reato di discriminazione solamente quando, all'esito del dibattito in Commissione, sono emerse forti contrarietà nell'ambito della maggioranza e di un gruppo di opposizione, come l'UDC, circa l'ipotesi della previsione di un reato di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere della vittima, ritenendo che si tratterebbe di un reato di opinione. A tale proposito ricorda che la proposta di legge presentata dall'onorevole Concia, al contrario della sua proposta di testo unificato, prevede proprio l'ampliamento

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della fattispecie del reato di discriminazione contenuta nella cosiddetta «legge Mancino», includendovi anche i casi in cui la motivazione sia dettata da ragioni legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Ricorda, comunque, a tutti i deputati che l'onorevole Concia si è limitata a prospettare una soluzione per superare tutti quegli ostacoli che in questa e nella scorsa legislatura hanno impedito di introdurre nell'ordinamento il reato di discriminazione per ragioni omofobiche e che quindi, qualora si ritenesse a maggioranza di ripercorrere la via del reato di discriminazione, la Commissione sarebbe ancora in tempo per adottare come testo base una delle proposte di legge abbinate.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che la circostanza che i provvedimenti in materia di omofobia non siano stati introdotti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre consenta alla Commissione di affrontare senza improvvise accelerazioni tutte le questioni che le proposte di legge abbinate e la proposta di testo unificato pongono. Tiene a precisare che tale considerazione non ha alcun intento dilatorio e che il gruppo del Popolo della libertà è sensibile al tema dell'omofobia. Occorre pertanto un dibattito serio ed equilibrato che senza pregiudizi possa portare all'adozione di un testo coerente ai principi costituzionali. A tale proposito preannuncia che nei primi giorni della prossima settimana nell'ambito dei suo gruppo si svolgerà un dibattito volto ad analizzare la proposta di testo unificato in esame e che alla luce del dibattito che si svilupperà interverranno successivamente in Commissione i deputati del gruppo.

Carolina LUSSANA (LNP) nel ribadire quanto più volte espresso a nome del suo gruppo, manifesta apprezzamento nei confronti della proposta di testo unificato predisposta dal relatore, che, configurando una ipotesi di aggravante, consente di superare la contrarietà nei confronti delle proposte di leggi originarie le quali, invece, prevedevano l'introduzione di una autonoma figura di reato che poteva essere sicuramente ricondotta nell'ambito dei reati di opinione, che la Lega ha sempre contrastato. Si riserva comunque di esprimere la posizione definitiva del gruppo nel corso della prossima settimana.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, sottolinea l'importanza di conoscere anche la posizione del governo sulla proposta di testo unificato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che la posizione del Governo sarà espressa nel corso delle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che le sedute che saranno convocate per la prossima settimana saranno dedicate allo svolgimento di ulteriori interventi, nonché alla conclusione dell'esame preliminare, con adozione del testo base e fissazione del termine degli emendamenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato sostanzialmente all'unanimità dal Senato ed è stato ampiamente discusso in questa Commissione, con lo svolgimento anche di un ciclo di audizioni.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che la materia in esame, per quanto importante, non dovrebbe costituire una priorità della

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Commissione Giustizia, poiché vi sono altri provvedimenti molto più urgenti. Per quanto concerne il merito del provvedimento, preannuncia la presentazione di emendamenti, che saranno soprattutto abrogativi o sostitutivi.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che la decisione relativa ai provvedimenti da inserire all'ordine del giorno della Commissione è adottata nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e su indicazione di questi ultimi. Ricorda inoltre che per prassi si attribuisce priorità ai provvedimenti provenienti dal Senato, soprattutto se approvati sostanzialmente all'unanimità, come nel caso del provvedimento in esame.

Antonino LO PRESTI (PdL) intervenendo sul merito, con riferimento alle crisi da sovraindebitamento, ritiene utile ed opportuno approfondire le questioni connesse alla regolarizzazione dell'esposizione debitoria dei confronti di enti pubblici, con particolare riferimento alle obbligazioni tributarie.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, evidenzia come il provvedimento in esame sia particolarmente complesso e riguardi la generalità dei crediti del soggetto sovra indebitato, non essendo prevista una disposizione specifica in tema di obbligazioni tributarie.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare all'onorevole Lo Presti, ritiene che, in tema di sovraindebitamento, si potrebbe ipotizzare un programma di recupero che preveda anche la sistemazione della situazione debitoria nei confronti degli enti pubblici. Questi ultimi, poi, potranno aderire o meno alla proposta di accordo. Si potrebbe comunque approfondire se sia opportuno introdurre disposizioni specifiche, eventualmente anche in tema di obbligazioni tributarie.
Più in generale rileva che il provvedimento pone numerose perplessità e questioni interpretative da risolvere. Si riferisce, in particolare, all'opportunità di prevedere idonee certificazioni per le garanzie prestate da terzi nei confronti di creditori incapienti o nullatenenti; alla necessità di definire con certezza l'autorità giudiziaria competente, nonché le funzioni, la composizione, i requisiti di qualificazione tecnica e le incompatibilità relativi agli organismi di composizione delle liti. Ritiene inoltre che le elargizioni previste per le vittime dell'usura dovrebbero essere estese anche alle vittime dell'estorsione e che l'istituto dell'incidente probatorio dovrebbe essere interamente rivisitato, evitando interventi parziali che stravolgano l'organicità della relativa disciplina. Ritiene infine necessario valutare con estrema attenzione la tematica dell'accesso ai mutui da parte delle famiglie e delle conseguenze che una simile previsione potrebbe comportare.

La Commissione, su proposta del relatore, adotta come testo base la proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato.

Giulia BONGIORNO, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 28 settembre 2009 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2009.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che la proposta di testo unificato in esame necessiti di alcune modifiche. In primo luogo, concorda con l'onorevole Lo Presti sulla necessità che la condizione del soggetto coinvolto nell'attività di propaganda elettorale sia oggettivamente conoscibile

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per il candidato. Sotto questo profilo ritiene quindi che il soggetto debba essere non un semplice «indiziato», ma quanto meno un «imputato». Occorre inoltre ripristinare la responsabilità penale del candidato, dal momento che è tale responsabilità a giustificare la sanzione accessoria della ineleggibilità.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del suo gruppo sulla proposta di testo unificato che, così come formulata, appare inefficace e potrebbe anzi determinare degli effetti controproducenti. Occorrerebbe quindi elaborare una diversa soluzione per un problema che è reale, grave ed urgente. La proposta di testo unificato appare carente sotto molteplici profili, con particolare riferimento alla previsione di una pena per il soggetto mafioso che si attivi per la propaganda elettorale; alla mancata previsione della immediata esecutività delle sentenze; alla difficoltà dell'accertamento dell'elemento psicologico. Sottolinea, inoltre, come a suo parere sia una mera ipotesi di scuola quella del candidato che non sappia che un mafioso sta svolgendo attività di propaganda elettorale in suo favore.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
(C. 1895 Palomba).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come con il provvedimento in esame si voglia riproporre la tematica del falso in bilancio, con il ripristino della normativa previgente. Ritiene che sul provvedimento si debba aprire un ampio dibattito, nel corso del quale tutti i gruppi manifestino con chiarezza la propria posizione e si assumano la responsabilità di una sua eventuale bocciatura. Auspica quindi che si possa giungere in tempi ragionevoli alla conclusione dell'esame, anche se l'esito di quest'ultimo fosse un mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Enrico COSTA (PdL) ricorda come per prassi in Commissione Giustizia la presenza del relatore sia una condizione indispensabile perché si svolga il dibattito su un provvedimento. Proprio perché il suo gruppo non ha alcun atteggiamento dilatorio od ostruzionistico rispetto a provvedimenti in esame, rileva di non avere ritenuto di dover chiedere al Presidente di rinviare l'esame del provvedimento stesso nonostante l'assenza del relatore. Sottolinea, peraltro, come con il provvedimento in esame si intenda modificare una legge recentemente approvata.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che il relatore del provvedimento ha partecipato ai lavori della Commissione fino a poco tempo prima che si iniziasse l'esame del provvedimento e che si è dovuto necessariamente assentare per un impegno non rinviabile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 settembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.45.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).
(Esame e rinvio).

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Angela NAPOLI (PdL), relatore, osserva che il testo in esame prevede l'istituzione del «Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», anche in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e di convenzioni internazionali ed europee, figura già esistente in molti paesi europei (articolo 1).
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità di nomina, i requisiti e le incompatibilità, nonché i compiti del Garante.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo, anzitutto, l'articolo 3, comma 1, lettera l-bis), e comma 5.
Fra i compiti del Garante, segnatamente, rientra anche la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, con la promozione di iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi (articolo 3, comma 1, lettera l-bis).
Si prevede, inoltre, che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.
In base all'articolo 4, commi 1 e 4, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato per i minori stranieri, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali. A tal fine il Garante può richiedere ai predetti soggetti di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 4, comma 3, prevede inoltre che il Garante possa altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 272 del 1989 previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede. Si tratta, in particolare, della possibilità di effettuare visite presso gli istituti penali per minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità e gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.
L'articolo 6, infine, nel disciplinare le forme di tutela, prevede che «tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o mediante reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori» (comma 1); che «le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali.» (comma 2).
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Antonio DI PIETRO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Esprime peraltro talune perplessità sulla composizione del Garante e sull'articolo 7, a norma del quale l'istituzione del Garante dovrebbe avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.