CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2009
207.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come una delle questioni più rilevanti da sottoporre alla Commissione sia la conciliabilità della proposta legislativa, nella parte in cui evidenzia l'esigenza di un coordinamento con il decreto legislativo n. 5 del 2003, concernente il rito civile societario, con la scelta contenuta nei più recenti provvedimenti legislativi, di abrogarlo per tornare ad una maggiore sveltezza e semplificazione dei riti.
Altro aspetto concerne l'interrogativo di fondo circa la necessità di rivedere il sistema normativo che disciplina la vita

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delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Dalla lettura in chiave tecnica del testo non si coglie la finalità a cui mira la riforma, e ciò anche alla luce della semplificazione introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Qualora l'intento fosse quello di assicurare una maggiore trasparenza andrebbe verificato se ciò non possa conseguire ad un semplice aggiustamento della disciplina esistente, attraverso l'aggiunta di ulteriori requisiti al contenuto dell'atto costitutivo. Se, invece, il principio di fondo della proposta mirasse ad una nuova e diversa classificazione delle associazioni sulla base, ad esempio, della distinzione tra enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e enti caratterizzati dall'autodestinazione agli associati dell'attività svolta, allora andrebbe preventivamente precisato il motivo di tale ipotizzata innovazione, dal momento che ciò, allorché fosse utile, ricavarsi dalle finalità contemplate dall'atto costitutivo senza rompere l'unità sistematica prevista dal codice civile.
Più complessa, poi, la questione relativa alla definizione del rapporto giuridico conseguente all'esercizio di attività di impresa da parte dell'ente o di amministrazione di patrimoni. Sarebbe utile un chiarimento, da parte del proponente, circa la figura associazionistica da cui muove l'iniziativa legislativa per far comprendere se la riforma è vista dal punto di vista di un nuovo impianto o veste giuridica dei corpi intermedi, ovvero se mira ad attrarre alla disciplina delle associazioni un'attività imprenditoriale tout court, nel qual caso aumenterebbero le perplessità.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), relatore, sottolinea come la proposta di legge sia il frutto di un lavoro di elaborazione durato molti anni, svolto da varie Commissioni appositamente costituite presso il Ministero della giustizia. Rileva altresì come sia pressoché pacifica e unanime la convinzione che la disciplina del codice civile in materia sia superata e necessiti di una revisione. Le norme codicistiche risalenti al 1942, infatti, non sono state adeguate alla crescente tipizzazione sociale delle figure associazionistiche né, con riferimento alle fondazioni, allo sviluppo delle forme di gestione di patrimoni destinati ad uno scopo. L'attuazione della delega, pertanto, dovrà concretizzarsi proprio in una novella al codice civile. Certamente il riferimento al rito societario dovrà essere soppresso, ma si tratta di un aspetto marginale del provvedimento.
Conclusivamente, dichiara la propria totale disponibilità al confronto e al dialogo, affinché si possa addivenire alla redazione di un testo efficace e condiviso.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 7.023 del relatore presso la XIV Commissione, che reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
Ricorda quindi come il 24 giugno scorso la Commissione Giustizia abbia approvato

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una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, a condizione che all'articolo 1, commi 1 e 3, allegato B, la Commissione di merito sopprimesse il riferimento alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente. Conseguentemente, è stato presentato un emendamento volto a recepire tale condizione.
L'articolo aggiuntivo oggi in esame non soddisfa pertanto le esigenze rappresentante dalla Commissione Giustizia nella relazione del 24 giugno scorso e, inoltre, reca una delega sostanzialmente in bianco in materia penale, non potendo essere considerati degli effettivi principi e criteri direttivi di delega quelli previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1.
Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime la contrarietà del Governo sull'articolo aggiuntivo 7.023 in esame. Rileva, segnatamente, come il recepimento della parte della direttiva che concerne la responsabilità degli enti presenti profili di particolare complessità, stante la difficoltà di determinare criteri di imputazione della responsabilità correlati alla violazione di contravvenzioni spesso colpose. A ciò è necessario aggiungere una adeguata verifica in ordine alla sufficienza o meno del presidio sanzionatorio apportato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 rispetto a quanto richiesto dalla direttiva. Si ritiene pertanto opportuno lo stralcio della presente direttiva dalla legge comunitaria, affinché possa costituire oggetto di un provvedimento normativo dedicato, ove potranno essere più compiutamente approfondite tutte le criticità evidenziate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 203 del 16 luglio 2009, a pagina 7, seconda colonna, ultima riga,
la parola: «1551» è sostituita dalla seguente «2551»;
a pagina 8, prima colonna, terza riga,
la parola: «1551» è sostituita dalla seguente «2551».