CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2009
206.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame degli emendamenti al testo unificato e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 15 luglio è stata richiesta alla IX Commissione Trasporti la trasmissione di tutti gli emendamenti da loro approvati in linea di principio, e che la discussione si è concentrata in particolar modo sugli emendamenti 1.3 e 1.15. In base agli approfondimenti svolti ritiene opportuno formulare una nuova proposta di parere (vedi allegato 1), esprimendo parere contrario sull'emendamento 1.15 e parere favorevole sull'emendamento 1.3, a condizione che la Commissione di merito provveda a riformularlo al fine di garantire la piena conformità della deroga ivi prospettata con la vigente normativa comunitaria, anche sulla base delle disposizioni in materia di altri paesi membri che non siano state oggetto di procedura di infrazione. Propone quindi di esprimere parere nella forma del nulla osta su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi.

Sandro GOZI (PD) condivide la formulazione di un parere contrario sull'emendamento 1.15; ritiene invece non condivisibile la scelta di esprimere un parere favorevole, sebbene condizionato, sull'emendamento 1.3, che si pone in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento.

Gianluca PINI (LNP) ricorda di avere sollevato per primo forti dubbi sull'emendamento 1.3; giudica tuttavia che la condizione rivolta alla Commissione Trasporti ne vincoli assai rigidamente l'agire, imponendo una riscrittura della disposizione. Per tale motivo condivide la nuova proposta di parere formulata dal relatore, e invita i colleghi dell'opposizione ad assumere

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una posizione di astensione più che di voto contrario, visto il tenore del parere che la Commissione si accinge a votare.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, desidera sottolineare, con riferimento all'emendamento 1.3, che lo scopo della proposta emendativi è di promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici (alimentati cioè a gas o a trazione elettrica) senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali. Si tratta di una finalità condivisibile e ritiene pertanto che sia utile consentire alla Commissione di merito di adeguare l'emendamento proposto alle esigenze di conformità con le disposizioni comunitarie.

Sandro GOZI (PD) ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto è in discussione una disposizione, quella recata dall'emendamento 1.3, che è in violazione della normativa comunitaria, e sulla quale non è accettabile un parere favorevole, anche se reca una condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Nuovo testo unificato C. 624 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento all'esame, come chiarito nella relazione svolta, non presenta profili di interesse comunitario e pertanto, ai fini della compatibilità delle disposizioni in esso contenute con la disciplina europea, nulla osta alla sua approvazione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2602 Cirielli e Stefani.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Ricorda che la proposta di legge in esame è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto legge n. 78 del 2009 (»decreto legge anti-crisi» A.C. 2561), attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Rispetto al citato articolo una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto legge anti-crisi la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa,

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adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.
Nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. L'articolo in esame autorizza, inoltre, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 133.168 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia - nell'ambito della missione europea EUJUST LEX - e di 50.000 euro per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe all'utilizzo di apparecchiature per lo sminamento.
Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 2) e le relative autorizzazioni di spesa, nonché, norme sul personale (articolo 3), in materia penale (articolo 4) e contabile (articolo 5).
In particolare, l'articolo 2 della proposta di legge reca la proroga al 31 ottobre 2009 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa.
L'articolo 3 detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l'applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
L'articolo 5 disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, prevedendo per l'Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
Il capo III contiene le disposizioni finali, relative alla copertura finanziaria (articolo 6), alla convalida degli atti (articolo 7) e all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 8).
Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea sulla materia, ricordo che il 15 giugno 2009 la Presidenza dell'UE ha presentato una relazione sulla PESD, in cui dopo aver dato conto dell'attuazione della PESD in diversi ambiti (missioni e operazioni, sviluppo delle capacità militari e civili, attività di formazione, cooperazione con le attività internazionali) individua le attività principali da portare avanti nel corso della

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prossima Presidenza. Tra gli aspetti di particolare interesse si segnalano:
la valutazione positiva del contributo assicurato dalla missione EUMM Georgia al rafforzamento della sicurezza e della stabilità della Georgia;
l'apprezzamento per il lavoro svolto dall'operazione ALTHEA in Bosnia Erzegovina, che interessa circa 2.200 uomini della forza militare dell'UE (EUFOR); una decisione sull'eventuale evoluzione di ALTHEA verso un'operazione non esecutiva sullo sviluppo di capacità e la formazione non è ancora stata assunta;
il compiacimento per il raggiungimento della piena capacità operativa nello scorso aprile della missione EULEX in Kosovo;
la valutazione positiva dei notevoli progressi compiuti dalla missione di polizia EUPOL in Afghanistan per la quale è in fase di attuazione la decisione di raddoppiare progressivamente il numero del personale impiegato;
l'intensificazione dell'impegno dell'UE a favore del rafforzamento dello stato di diritto in Iraq, attraverso il prolungamento di un anno della missione EUJUST LEX che ha consentito di formare quadri dei servizi di polizia, procuratori, giudici e direttori di istituti penitenziari. Oltre 2100 iracheni hanno partecipato finora ai corsi EUJUST LEX;
la prosecuzione delle attività della missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, in materia di giustizia penale a sostegno del sistema penitenziario;
l'impegno dell'UE a riattivare in breve tempo - non appena la situazione politica lo consenta - la missione EUBAM Rafah, che ha sospeso le sue operazioni dopo la chiusura del valico di Rafah, avvenuta quando Hamas ha preso il potere a Gaza nel giugno 2007;
la prosecuzione delle attività della missione EUPOL Congo, che continua a sostenere gli sforzi di riforma della polizia congolese. Come anticipato nella relazione, affinché possa raggiungere i suoi obiettivi, la missione vedrà il suo mandato prolungato di altri 12 mesi, fino al 30 giugno 2010;
la capacità della missione ATALANTA di contrastare efficacemente gli atti di pirateria nel golfo di Aden e al largo delle coste somale. A tale proposito la relazione segnala tuttavia come solo sulla terra ferma possano essere affrontate le cause profonde della pirateria; a tal fine sono in fase di studio e di elaborazione misure e opzioni relative ad ulteriori eventuali contributi al settore della sicurezza in Somalia da parte dei pertinenti attori UE.

Quanto ai 15 emendamenti presentati presso le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa, che esaminano il provvedimento in sede legislativa, questi non sembrano recare profili di interesse della XIV Commissione.
In particolare, le proposte emendative sono le seguenti:
l'emendamento 1.1 Evangelisti aumenta da 28 milioni a 50 milioni di euro la spesa volta ad integrare gli stanziamenti destinati ad iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia;
l'emendamento 1.2 dei Relatori inserisce un nuovo comma all'articolo 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri a conferire incarichi temporanei di consulenza per gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
l'emendamento 1.3 Evangelisti sostituisce il comma 21 dell'articolo 1, intervenendo in ordine al finanziamento della missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan cui ai commi 19 e 20;
gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 Maran intervengono sui commi 22 e 26 dell'articolo 1, relativi al rinvio a decreti ministeriali

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di natura non regolamentare per l'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi;
l'emendamento 2.1 Mogherini aggiunge un comma all'articolo 2, volto a prevedere che, in caso di ulteriore proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia di cui ai commi 1 e 2, il Governo renda comunicazioni alle Camere in ordine alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito delle predette missioni;
gli emendamenti 3.1 e 3.2 Villecco Calipari, recano correzioni formali al testo dell'articolo 3 introducendo, dopo le parole: «missioni internazionali» e : «Forze di polizia», ovunque ricorrano, le parole: «di cui alla presente legge»;
l'emendamento 3.3. Nannicini sopprime il comma 10 dell'articolo 3, relativo all'abilitazione del personale infermieristico volontario della Croce Rossa a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria;
l'emendamento 3.4 Cicu aggiunge due commi all'art 3, relativi ai contratti di lavoro concernenti i lavori effettuati dai reparti del Genio militare, con particolare riguardo a quelli connessi allo svolgimento di missioni internazionali;
l'emendamento 5.1. Villecco Calipari, reca correzioni formali al testo dell'articolo 5 introducendo, dopo le parole: «missioni internazionali» le parole: «di cui alla presente legge»;
l'emendamento 5.2 Evangelisti aggiunge un nuovo comma all'articolo 5 che stabilisce che il Ministro della difesa, d'intesa con i ministri competenti, presenta al Parlamento una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Capo;
l'articolo aggiuntivo 5.01 Polledri stabilisce che, in ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dalla legge n. 296 del 2006 è incrementata, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale;
l'articolo aggiuntivo 5.02 Ascierto aggiunge un nuovo Capo riguardante Disposizioni in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla luce di tale esposizione ritiene di poter sin d'ora formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Sandro GOZI (PD) considera opportuno rinviare ad una successiva seduta l'approvazione di un parere su tale atto, che merita le necessarie valutazioni.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto di tale esigenza e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il

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Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006. L'Accordo appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dalla Comunità europea e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.
La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sintetizza la cornice nella quale si inquadra l'Accordo tra la Comunità europea e il Marocco, che segue quelli già conclusi con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina e Corea; l'Accordo, inoltre, è, dopo quello con Israele, il secondo concluso in ambito mediterraneo: in tale ambito - precisa la relazione - l'UE ha intenzione di coinvolgere in un programma specifico denominato Euro-Mediterranean Satellite Navigation Project i 12 partner Euromed.
L'Accordo UE-Marocco è, in ordine cronologico, l'ultimo dei sei accordi stipulati nella stessa materia dall'Unione europea, nessuno dei quali fino ad ora entrato in vigore. L'Accordo risulta a tutt'oggi ratificato da 18 Stati membri della UE; mancano le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea. Rammenta che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Dall'inizio del 2007 sono state molteplici le difficoltà incontrate nello svolgimento del programma GALILEO, principalmente dovute ai disaccordi verificatisi all'interno dell'industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli. Considerata la necessità che la fase costitutiva del sistema fosse realizzata direttamente e interamente da parte dell'Unione europea, l'impegno finanziario per il periodo 2007-2013 è risultato superiore rispetto a quello previsto inizialmente nella proposta. La materia è ora regolata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e GALILEO.
Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva concludersi nel 2013 di modo che il sistema possa essere operativo a metà di quell'anno. Le fasi di definizione e sviluppo, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva dovrà essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLONASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.
Il regolamento 683/2008 prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Viene costituito un Comitato dei programmi GNSS europei, che dovrà assistere la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo

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una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione.
La relazione illustrativa sottolinea che GALILEO consentirà la collaborazione tra UE e Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1o marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.
L'Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è composto da 18 articoli.
L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è quello di facilitare e migliorare la cooperazione fra le due Parti in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile.
L'articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, precisando, tra l'altro, che GALILEO è un sistema civile autonomo europeo di navigazione e sincronizzazione satellitari a copertura globale, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. L'esercizio del sistema GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L'articolo 3 elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione, tra i quali: il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale di diritti e obblighi, compresi i contributi e le remunerazioni; la partnership nel programma GALILEO; la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per usi civili; lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare e il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti.
L'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5. Si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici - quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare - potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti. Il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che l'Accordo lascia impregiudicata l'applicazione della normativa comunitaria sull'istituzione dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo e le misure in materia di non proliferazione e di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie marocchine.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché

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il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Le parti, inoltre, sono impegnate a sensibilizzare il pubblico nelle attività di navigazione satellitare e a individuare e rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre all'espansione delle applicazioni GNSS. Più in particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard internazionali più elevati; il comma 3 dell'articolo 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.
In base all'articolo 10, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; le Parti sono chiamate a cooperare in tutte le questioni attinenti al GNSS nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Unione internazionale comunicazioni e ad adottare le misure che permettano la piena utilizzazione di Galileo nel proprio territorio.
Ai sensi dell'articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale: a livello regionale, le Parti coopereranno alla realizzazione in Marocco di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali. Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la Ue e il Marocco designano un'autorità competente per le questioni connesse alla sicurezza GNSS, che sia in grado di salvaguardare la continuità dei servizi.
Dopo l'articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi, l'articolo 14 indica nel Governo marocchino e nella Commissione europea le istituzioni preposte al coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'Accordo, incaricandole di definire i meccanismi di cooperazione per la sua gestione, secondo i princìpi dell'Accordo di associazione euro-mediterraneo del marzo 2000. Il comma 3 prevede per il Marocco la possibilità di partecipare alle attività dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo.
L'articolo 15, stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i princìpi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.
Ai sensi dell'articolo 16 le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni - anche tra imprese - e si impegnano a istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo.
In ordine alle eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo le Parti, ai sensi dell'articolo 17, privilegiano una soluzione in via amichevole; è altresì previsto il ricorso eventuale al meccanismo di composizione di cui all'articolo 86 del più volte ricordato Accordo di associazione o a quello previsto dall'OMC.
L'articolo 18, infine, contiene le clausole finali sull'entrata in vigore, la denuncia e la durata dell'Accordo, prevista in cinque anni, e con possibilità di proroga automatica per ulteriori periodi di cinque anni. L'eventuale denuncia dell'Accordo

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dovrà essere inoltrata per iscritto con almeno tre mesi di preavviso. L'Accordo potrà inoltre essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.
Quanto al disegno di legge di ratifica, consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Comunità europea e Regno del Marocco relativo a un sistema globale di navigazione satellitare ad uso civile, e il relativo ordine di esecuzione; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). La relazione, inoltre, segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri: l'Italia, risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.
Il disegno di legge, infine, è corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN, in particolare, rinviene la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto della presenza del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, propone di procedere immediatamente all'esame, in sede referente, del disegno di legge comunitaria 2009, per proseguire quindi con le sedute dedicate agli ulteriori punti all'ordine del giorno in sede consultiva, di atti del Governo e di atti comunitari, che si intendono convocate al termine della seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Mario PESCANTE, presidente, avverte innanzitutto che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi 7.02 Misiti e 7.09 Pini. Avverte inoltre che il relatore, in accoglimento delle osservazioni e condizioni formulati dalle Commissioni di merito, ha presentato diversi emendamenti e riformulazioni (vedi allegato 2). L'articolo aggiuntivo 7.023, in particolare, sarà trasmesso alle Commissioni Giustizia e Ambiente al fine di acquisire il loro parere. Non essendo ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissione sugli emendamenti presentati presso la XIV Commissione ed a queste trasmessi, la Commissione potrebbe procedere alle votazioni nel corso della prossima settimana.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene preferibile attendere tutti i pareri per procedere all'esame degli emendamenti. Illustra quindi i nuovi emendamenti presentati, chiarendo che l'emendamento 1.18 - che sopprime dall'Allegato B la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti -

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è volto a recepire una condizione posta dal Comitato per la legislazione, poiché la citata direttiva è già contenuta nell'Allegato B della Legge comunitaria 2008.
L'emendamento 4.1 risponde anch'esso ad osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione, oltre che dalla I Commissione Affari costituzionali. È volto a richiamare espressamente, oltre al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, anche il comma 2-bis del medesimo articolo 9, inserito - quale disposizione di carattere generale - dalla legge comunitaria del 2008.
L'articolo aggiuntivo 7.023 reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. La proposta emendativa risponde, innanzitutto, all'osservazione formulata nella relazione approvata dalla VIII Commissione Ambiente circa la necessità di mantenere la normativa ambientale in un unico corpo normativo di carattere organico. Per altro verso, l'articolo aggiuntivo è volto a superare l'emendamento approvato dalla II Commissione Giustizia che prevede la soppressione dall'Allegato B di tale direttiva. Su tale emendamento formulo pertanto un parere contrario.
Gli emendamenti 8.2 e 8.3 recepiscono infine condizioni poste dalla V Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, 4 comma, della Costituzione.
Ha inteso inoltre, per il particolare valore che attribuisce all'articolo aggiuntivo 7.018 presentato dall'onorevole Fucci, presentare un emendamento a sua firma di identico contenuto (emendamento 7.024).
Segnala infine di aver riformulato i suoi articoli aggiuntivi 5.03 e 5.02 (vedi allegato 3).
La nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.03, oltre a prevedere che la trasmissione alle Camere da parte del Ministro per le politiche europee dell'elenco relativo a procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia abbia scadenza trimestrale, prevede una scadenza sarebbe mensile laddove le procedure di infrazione siano avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Invita sul punto l'onorevole Gozi, presentatore dell'articolo aggiuntivo 5.01, a riformularlo in tal senso.
La nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.02 attribuisce specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazione esterne dell'Unione europea nell'ambito delle relazioni annuali che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento. Sono inoltre apportate alcune modifiche che meglio specificano i contenuti di tali relazioni.
Desidera sul punto rivolgere uno specifico ringraziamento all'onorevole Centemero, poiché le proposte di modifica alla legge n. 11 del 2005 che ha presentato hanno tratto diretto spunto dalla relazione della collega sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Sandro GOZI (PD) ritiene senz'altro accoglibile la proposta del collega Pini e riformula pertanto in tal senso il proprio articolo aggiuntivo 5.01 (vedi allegato 3).

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) alla luce di quanto detto dal relatore, ritira il proprio emendamento 7.018.

Il Ministro Andrea RONCHI rivolge un ringraziamento alla XIV Commissione per il lavoro comune sinora svolto. Desidera in questa occasione segnalare di aver preso contatti con il direttore generale della RAI Mauro Masi, al fine di concordare iniziative di comunicazione aventi ad oggetto le tematiche europee. Si tratta di un tema che giudica fondamentale e che sa essere di particolare rilievo anche per la XIV Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, ringrazia il Ministro per questa importante iniziativa, segnalando che è sua intenzione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la sospensione estiva, mettere a punto una serie di progetti di comunicazione che

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consentano di dare maggiore risalto e diffusione le tematiche europee.

Sandro GOZI (PD) ringrazia a sua volta il Ministro per i contatti assunti con la RAI, che rispondono ad una richiesta più volte avanzata dalla XIV Commissione di una maggiore diffusione e conoscenza delle tematiche europee.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, concluso il 15 ottobre 2007 e oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva della candidatura all'ingresso nell'Unione europea, che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia - ridottasi nel frattempo alla Serbia dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo -, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania ).
L'Accordo in esame comprende un Preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.
Gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.
È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per la realizzazione dell'Associazione. Il dialogo politico bilaterale, affrontato nel Titolo II, è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.
Come ricordato, l'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (Titolo III). La cooperazione si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un Accordo si stabilizzazione e di associazione al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di

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circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali.
Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni. All'entrata in vigore dell'Accordo verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping. Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci contemplate nell'Accordo per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale.
Nel Titolo V, riguardante la circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. L'Accordo prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. È previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE.
La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio parimenti all'entrata in vigore dell'Accordo.
Al fine di avvicinare il Montenegro all'acquis communautaire, l'Accordo prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria (Titolo VI). Le problematiche tipicamente comunitarie del contrasto all'abuso di posizione dominante da parte di imprese monopolistiche e delle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza, come pure gli aiuti di Stato saranno assolutamente incompatibili con le disposizioni dell'Accordo nella misura in cui rechino pregiudizio al commercio.
Il Titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato. È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1o gennaio 2008 tra la CE e il Montenegro un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga.
È prevista un'ampia collaborazione anche nel settore sociale (occupazione, previdenza sociale, pari opportunità, protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, istruzione e formazione) e culturale.
Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del Montenegro,

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anche qui nel più ampio contesto regionale balcanico. La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta del Montenegro, per aiutare quest'ultimo nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria e del mercato unico europeo. La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento dell'industria del Montenegro, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il settore agroalimentare e della pesca, la gestione delle risorse idriche e forestali, il turismo, il settore delle dogane (Protocollo n. 6) e della fiscalità.
In materia di cooperazione finanziaria (Titolo IX) vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.
Circa i rapporti tra l'Unione europea e il Montenegro, si ricorda che il 15 dicembre 2008 il Primo ministro del Montenegro ha avanzato la richiesta di adesione all'Unione europea. In linea con la procedura prevista dall'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea, nella riunione del 23 aprile scorso il Consiglio ha invitato la Commissione a predisporre il proprio parere sullo stato di avanzamento del paese.
Nella relazione sui progressi compiuti dal paese nel quadro del processo di stabilizzazione ed associazione, pubblicata dalla Commissione il 5 novembre 2008, si sottolinea che il Montenegro ha compiuto notevoli progressi in termini di conformità con i criteri politici, miglioramento del quadro legislativo e rafforzamento della capacità istituzionale. Procede l'attuazione della nuova Costituzione, adottata nell'ottobre 2007; il governo ha preso ulteriori misure per adeguarsi alle esigenze determinate dalla recente indipendenza del paese, con particolare riguardo al rafforzamento della pubblica amministrazione, e ha migliorato ulteriormente il coordinamento per quanto riguarda l'integrazione europea. Secondo la Commissione, il paese sta giocando un ruolo attivo e costruttivo nella promozione della cooperazione internazionale e regionale.
Nonostante i miglioramenti rilevati, la Commissione richiede al Montenegro di aumentare gli sforzi, rivolgendo una attenzione particolare al completamento della riforma giudiziaria, alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata - che restano sfide cruciali - nonché la rafforzamento della capacità amministrativa.
Per quanto riguarda i criteri economici, secondo quanto rilevato dalla Commissione l'economia del Montenegro ha continuato ad espandersi a ritmi sostenuti e il Paese ha fatto progressi verso un'economia di mercato funzionante.
Gli alti tassi di crescita hanno favorito l'incremento degli investimenti e consentito la riduzione del debito pubblico; il ritmo delle riforme strutturali è stato accelerato; il processo di privatizzazione è proseguito e si sono rafforzate le capacità istituzionali. Tuttavia, secondo la Commissione, la stabilità macroeconomica ha risentito dell'aumento dell'inflazione e delle vulnerabilità esterne; inoltre, nella relazione si individuano le carenze dello stato di diritto come principale ostacolo allo sviluppo economico. Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, per far fronte a medio termine alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'Unione, il paese debba portare a termine rapidamente le riforme in corso.
Per quanto riguarda infine l'allineamento all'acquis comunitario e agli standard europei, la Commissione segnala che il Montenegro ha compiuto buoni progressi in particolare in materia di libero stabilimento dei servizi, tassazione e agricoltura; ancora scarsi invece i progressi nei settori dei trasporti, dell'energia, della società dell'informazione e, soprattutto, con riguardo allo sviluppo del sistema statistico.

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Nel contesto del processo di stabilizzazione ed associazione, nel corso del 2008 la Commissione ha inaugurato con tutti i paesi della regione dialoghi in materia di liberalizzazione dei visti, arrivando alla definizione di tabelle di marcia che fissano le condizioni per l'abolizione delle richieste di visto. Quattro i temi chiave presi in considerazione nelle tabelle di marcia: certezza dei documenti, immigrazione illegale, ordine pubblico e sicurezza. La velocità del processo verso la liberalizzazione dei visti dipende da ciascun paese. Sulla base dei progressi realizzati dal Montenegro, il Consiglio del 15 giugno scorso ha invitato la Commissione a presentare al più presto una proposta per eliminare il regime dei visti nel paese, modificando il regolamento 539/2001. Come anticipato dalla Commissione, la proposta - che riguarderà anche ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Serbia - dovrebbe essere presentata il 15 luglio.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. Il progetto di legge in esame, che rappresenta il testo unico approvato dal Senato il 24 giugno 2009, ha lo scopo di autorizzare la ratifica da parte dell'Italia, che è fra i paesi sottoscrittori della Convenzione. Il progetto di legge riprende i contenuti di una proposta legislativa d'iniziativa governativa (A.C. 2783) approvata in prima lettura (19 febbraio 2008) dalla Camera dei deputati ma decaduta per l'anticipato termine della legislatura.
Nella relazione illustrativa che correda l'A.S. 1594, di iniziativa governativa, si sottolinea che il disegno di legge in esame interviene a colmare una evidente lacuna dell'ordinamento interno; l'Italia, infatti, che pure è stata tra i principali sostenitori della Convenzione, nonostante gli inviti formulati agli Stati parte in numerose risoluzioni dell'Assemblea generale ed in dichiarazioni politiche di alto livello, non ha ancora provveduto a ratificare lo strumento internazionale in questione, il quale rappresenta il primo Accordo mondiale di contrasto alla corruzione come fenomeno transnazionale.
La Convenzione in esame, che si aggiunge a una serie di strumenti internazionali, si articola in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli.
In particolare, il titolo I espone l'oggetto della Convenzione, definisce i termini impiegati nel corpo del testo, ne enuncia il campo di applicazione e ricorda il principio di protezione della sovranità degli Stati parte.
Agli obblighi posti agli Stati parte per l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione è dedicato l'intero titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato. Esse includono meccanismi istituzionali, quali la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità. Da notare specialmente che la Convenzione sottolinea il ruolo importante della società civile, in particolare di organizzazioni non governative e di iniziative a livello locale, e invita gli Stati parte a incoraggiare attivamente la partecipazione dell'opinione pubblica e la sua sensibilizzazione al problema della corruzione.

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Per quanto concerne le misure penali (titolo III), la Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di conferire carattere penale a una grande diversità di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali. Rispetto ad alcuni atti la Convenzione rende l'incriminazione imperativa, mentre agli Stati parte è indicata la prospettiva di individuare figure supplementari di infrazione. Un elemento innovativo della Convenzione contro la corruzione è l'ampliamento del campo di applicazione: essa non prende in considerazione solamente forme elementari e «tradizionali» di corruzione, ma anche atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa, quali l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia, o la ricettazione o il riciclaggio di proventi della corruzione. Infine, la sezione della Convenzione dedicata agli aspetti penali tratta altrettanto efficacemente della corruzione nel settore privato.
Per quanto concerne la cooperazione internazionale (titolo IV), la Convenzione ne sottolinea l'essenzialità in tutti i momenti della lotta contro la corruzione (prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti). In base alla Convenzione sono previste specifiche forme di cooperazione internazionale, quali l'assistenza giudiziaria nel campo della raccolta e della trasmissione di elementi di prova, dell'estradizione, del congelamento, sequestro e confisca dei proventi della corruzione. A differenza dei precedenti strumenti internazionali, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione - ossia dell'esistenza della figura di reato in entrambi gli ordinamenti nazionali -, qualora tale assistenza non implichi misure coercitive.
Uno dei principi più innovativi e fondamentali della Convenzione è quello della restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti (titolo V) attraverso la corruzione stessa: una sezione della Convenzione precisa le modalità di cooperazione e di mutua assistenza in vista della restituzione dei proventi della corruzione a uno Stato parte che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime della corruzione o legittimi proprietari.
Il titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l'uno l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l'altro i meccanismi applicativi della Convenzione.
Le clausole finali (titolo VIII) riguardano, tra l'altro, l'attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione, la cui entrata in vigore è stabilita il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica.
In sintesi, la Convenzione contribuisce anzitutto alla definizione il più possibile univoca di termini di solito utilizzati con diversi significati nei vari Stati e in differenti contesti. Essa inoltre esige che gli Stati parte adottino misure di prevenzione della corruzione volte tanto settore pubblico quanto al settore privato, nonché che gli Stati parte stessi conferiscano il carattere di infrazione penale ad alcuni atti specifici e si ripromettano di farlo per altri. La Convenzione incoraggia poi la cooperazione internazionale che prevede il recupero dei proventi illecitamente ottenuti, come anche misure di formazione, di ricerca e di scambio di informazioni. Le disposizioni della Convenzione non comportano tutte lo stesso grado di vincolo: è piuttosto possibile distinguere in esse tre categorie: misure imperative, che pongono obblighi di legiferare; misure che gli Stati parte devono prevedere di applicare o di adottare; misure facoltative.
Con riferimento al quadro normativo nel quale si colloca la presente Convenzione, ricorda che la legge 29 settembre 2000, n. 300 ha ratificato alcuni atti internazionali finalizzati, da un lato, all'adozione di efficaci misure sanzionatorie, anche penali, per la repressione delle frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, e dall'altro all'attuazione di un programma di lotta alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali nel quadro degli Stati aderenti all'OCSE.

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La legge n. 300 del 2000 rappresenta il primo intervento organico per dare unitaria disciplina al «diritto penale amministrativo europeo», prevedendo l'adeguamento della disciplina interna dei reati commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio alle esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e dalla presenza di organismi comunitari con pluralità di funzionari, elettivi o di carriera.
Quanto, infine, al contenuto dei progetti di legge di ratifica, il provvedimento - come detto - riprende il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa AC 2783, approvato all'unanimità dalla Camera nella scorsa legislatura nella seduta del 19 febbraio 2008.
Gli articoli 1 e 2 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in oggetto.
Gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento - al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni della Convenzione - novellano, rispettivamente, il codice penale (con riferimento al delitto di cui all'articolo 322-bis: «peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»), il decreto legislativo n. 231 del 2001 (in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) e il codice di procedura penale (capo I, Titolo IV, libro XI, relativo agli effetti delle sentenze penali straniere).
L'articolo 6 del provvedimento in esame designa quale Autorità nazionale anti-corruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale il decreto-legge n. 112 del 2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario anti-corruzione, ossia il Ministro competente, dando a quest'ultimo la facoltà di delegare un sottosegretario di Stato.
L'articolo 7, infine, legge individua nel Ministro della giustizia l'autorità centrale richiesta dalla Convenzione (articolo 46, paragrafo 13) per ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.
Gli articoli 8 e 9, infine, recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare il Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009. Il documento definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, compiendo una puntuale e motivata valutazione degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare nella Comunità europea. Sulla cornice comunitaria, di peculiare interesse della Commissione, si soffermerò in questa sintesi.
Il DPEF reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2010-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica.

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A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica.
Nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti. Il Documento prospetta a tal fine una correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a partire dal 2011, in linea con le aspettative di miglioramento del quadro economico.
La contrazione della crescita economica e il deterioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese dovuto agli effetti della crisi economico-finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 si è riverberata rapidamente sulle altre economie avanzate nel 2008. La crisi si è acuita all'inizio del 2009, anche a causa del crollo del commercio internazionale, il più profondo registrato dal secondo dopoguerra, che secondo le elaborazioni del DPEF sarà pari a -16,2 per cento. Nel 2009, la stima della riduzione del PIL dell'economia mondiale è pari a -1,7 per cento, mentre quella dei paesi industrializzati arriverà a -4,0 per cento. Per il quadriennio successivo si prevede una ripresa, che tuttavia sarà inizialmente lenta, a partire dalla seconda metà del 2010. Per contrastare gli effetti della crisi le autorità politiche e monetarie dei paesi industrializzati hanno adottato manovre di bilancio antirecessive e misure straordinarie di iniezione di liquidità dirette a stabilizzare i sistemi bancari e finanziari.
Gli Stati Uniti hanno adottato piani di salvataggio di importanti istituti di credito e assicurativi ed introdotto misure di stimolo dell'economia, mentre la Federal Reserve ha pressoché azzerato il costo del denaro.
Per quanto riguarda i Paesi dell'Unione europea, la Commissione europea ha adottato il Piano europeo di ripresa economica (European Economic Recovery Plan) nel dicembre 2008, prevedendo interventi di stimolo dell'economia complessivamente pari all'1,5 per cento del prodotto dell'area, volti a rilanciare la domanda anche attraverso l'erogazione di un sostegno di bilancio, e la Banca centrale europea ha progressivamente ridotto il tasso di riferimento fino ad abbassarlo all'1 per cento.
La riduzione del PIL nell'UEM viene stimata pari a -4,7 per cento nel 2009, per poi crescere lentamente nel 2010 di un 0,2 per cento e stabilizzarsi su livelli medi prossimi al 2 per cento nel triennio successivo, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti. I consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell' 1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.
Il DPEF 2010-2013 presenta una revisione delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2010. In particolare, per il 2009 il PIL è stimato ridursi del -5,2 per cento, rispetto al -4,2 per cento indicato nella Relazione Unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) presentata nell'aprile scorso.
Una inversione del ciclo è prevista a partire dal 2010, anno nel quale il prodotto dovrebbe ricominciare a crescere ad un tasso pari allo 0,5 per cento, mentre nel triennio successivo la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa abbastanza sostenuta per effetto dell'atteso recupero del commercio internazionale e degli effetti di rimbalzo da livelli produttivi rimasti molto contenuti.
I consumi finali sono complessivamente previsti in calo dell'1,5 per cento, cui tuttavia dovrebbe seguire una crescita dello 0,3 per cento nel 2010, che continuerà negli anni seguenti.
La contrazione della crescita attesa per il 2009 è ascrivibile altresì alla riduzione degli investimenti fissi lordi (-11,6 per cento): la riduzione stimata tiene conto

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delle agevolazioni fiscali di detassazione degli acquisti dei beni di investimento delle imprese previste dal decreto-legge 78/2009, con effetti dalla seconda metà del 2009, che contribuirebbero a un rialzo degli investimenti a partire dal 2010.
Il tasso di disoccupazione subirà un aumento sia nel 2009 (+8,8 per cento) che nel 2010 (8,9 per cento), mentre l'occupazione in termini di unità di lavoro standard farà registrare valori negativi nel 2009 (-2,7 per cento), per poi rallentare la contrazione nel 2010 (-0,2 per cento) e stabilizzarsi su livelli positivi dell'1 per cento nel 2011-2013. La previsione relativa all'inflazione, infine, stima un livello dei prezzi che si manterrà contenuto lungo tutto il periodo previsionale.
Il DPEF sottolinea come l'economia italiana si presenti meno esposta ai fattori specifici della crisi finanziaria, grazie ad alcune caratteristiche strutturali quali il ridotto indebitamento delle famiglie rispetto alla media dell'area dell'euro; la minore vulnerabilità del settore immobiliare; una redditività del settore bancario superiore agli altri paesi dell'area dell'euro.
Tra i segnali positivi per una ripresa dell'economia italiana, il DPEF annovera il rialzo dei corsi azionari rispetto ai minimi registrati nella prima metà del marzo scorso, la riduzione dei differenziali di interesse rispetto ai tassi di riferimento e l'attenuazione del calo della produzione industriale. Tra le incognite che pesano sulle prospettive della ripresa rimangono invece la qualità del credito ed il deterioramento del mercato del lavoro.
Le stime di finanza pubblica per il 2009 sono state riviste più volte dal Governo nei vari documenti di previsione presentati nel corso dell'anno, in relazione all'aggravarsi della crisi internazionale.
Rispetto alle strategie di contrasto adottate negli altri paesi industrializzati, il DPEF afferma che in Italia vi è stata una minor necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario. In ragione di ciò il piano in funzione anticrisi, attivato con una pluralità di strumenti e sviluppato in fasi successive, ha operato secondo una pluralità di linee di indirizzo:
normalizzazione delle condizioni operative del sistema finanziario e del credito all'economia;
allargamento della copertura degli ammortizzatori sociali per ridurre l'impatto negativo della crisi;
rafforzamento degli investimenti pubblici e sostegno al sistema sociale e produttivo.

Secondo quanto riportato dal DPEF, in termini finanziari, escludendo gli interventi a favore del settore bancario e il più recente decreto-legge n. 78/09, il piano anticrisi ha reperito un ammontare di risorse lorde pari a circa 27,3 miliardi per il quadriennio 2008-2011 (2,7 miliardi nel 2008, 11,4 nel 2009, 7,5 nel 2010 e 5,8 nel 2011), corrispondenti all'1,8 per cento del PIL.
In considerazione dei vincoli di bilancio gravanti sul nostro paese, tali interventi sono stati adottati curandone un impatto finale il più possibile neutrale sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'utilizzo di coperture recate nei provvedimenti di intervento, ovvero con riallocazione di risorse già disponibili.
In conseguenza del protrarsi della situazione congiunturale negativa, il DPEF 2010-2013 rivede al ribasso anche l'obiettivo di indebitamento netto, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, a causa del peggioramento del saldo primario, che scende ad un valore negativo di 0,4 per cento del PIL (ad aprile nella Relazione Unificata per l'Economia e la Finanza pubblica l'indebitamento netto era stimato al 4,6 per cento).
La spesa per interessi si mantiene invece sostanzialmente stabile, pari al 5,0 per cento.
Il Documento evidenzia, in particolare, che sul peggioramento del deficit 2009 rispetto alle stime della Relazione Unificata ha inciso, in parte, anche l'impegno assunto da parte del Governo di accelerare i pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione

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nei confronti delle imprese (articolo 9 del decreto-legge 78/2009), che ha comportato un incremento delle dotazioni di cassa nel disegno di legge di assestamento per il 2009.
Le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2009 sono finalizzate ad evitare in futuro il reiterarsi di ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. - evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese - sia di sanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.
Segnala, come profilo di particolare interesse della nostra Commissione, che tale impegno deriva da un obbligo comunitario: la direttiva 2005/35/CE ha introdotto infatti regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
La Commissione europea ha di recente sottolineato come, malgrado il recepimento della direttiva 2000/35/CE negli ordinamenti nazionali, i ritardi di pagamento siano una pratica molto diffusa all'interno dell'UE sia nelle transazioni tra imprese sia in quelle che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. La Commissione sottolinea che in quest'ultimo caso i ritardi di pagamento sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente, considerata la situazione più favorevole delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. La Commissione rileva inoltre che la mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento può costituire una protezione sleale degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Inoltre, le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono ostacolare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici: tale fatto non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.
Ricorda in proposito che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2009, (A.S. 1646), attualmente all'esame del Senato, prevede un incremento complessivo delle dotazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009, al fine del pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dell'accelerazione dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
Di questi 18 miliardi, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste inevase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili. Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Per quanto attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2009 è fissata al 115,3 per cento, più alta di 9,6 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto nel 2008.
Il quadro tendenziale dei conti di finanza pubblica prospetta per il 2010 un indebitamento netto pari al 5 per cento del PIL, in miglioramento di 0,3 per cento rispetto al livello di deficit fissato per il 2009.
La nuova previsione del DPEF risulta peggiorativa di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto stimato nella Relazione Unificata (RUEF) di aprile 2009.
Secondo quanto riportato nel Documento, il nuovo livello dell'indebitamento netto tendenziale è sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle entrate tributarie (1,8 miliardi), in particolare di quelle dirette, che dimostrano un'elasticità coerente con il ridimensionamento della crescita dell'economia nel 2009, la quale, a causa del meccanismo del prelievo, incide con un certo ritardo sul gettito.
Le spese risultano lievemente superiori alle stime riportate nella RUEF, in considerazione di una previsione di crescita

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delle spese in conto capitale (circa 1,5 miliardi), parzialmente compensata dalla previsione di una minore spesa per interessi (circa 0,9 miliardi). Il DPEF evidenzia che la maggiore spesa in conto capitale incorpora anche gli effetti derivanti del decreto-legge a favore delle aree colpite dal terremoto in Abruzzo.
Il livello dell'indebitamento netto nel 2010 risulterebbe da una previsione di avanzo primario pari allo 0,2 per cento del PIL (in miglioramento di 0,6 punti rispetto al 2009), e da una spesa per interessi pari al 5,1 per cento del PIL.
Per gli anni successivi, il quadro tendenziale evidenzia una discesa progressiva dell'indebitamento netto che si mantiene peraltro ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per tutto il periodo.
Il DPEF sottolinea che in tale periodo il profilo dell'indebitamento risulta condizionato da un peso crescente della spesa per interessi, la cui incidenza passa dal 5,1 per cento del PIL del 2010 al 5,9 nel 2013.
Il percorso di risanamento finanziario è previsto a partire dal miglioramento della fase congiunturale.
Il quadro programmatico di finanza pubblica conferma per il 2010 il livello di indebitamento tendenziale, mentre per gli anni successivi gli obiettivi programmatici evidenziano una riduzione progressiva del deficit che dal 5,0 per cento del 2010 scende al di sotto della soglia del 3 per cento nel 2012.
Per l'avanzo primario il Governo si prefissa l'obiettivo di un suo graduale aumento, dallo 0,2 per cento del 2010 al 3,5 per cento del 2013.
Tenuto conto dell'andamento tendenziale, i nuovi obiettivi finanziari individuano dunque una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa l'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013.
Il DPEF afferma che le manovre correttive dovranno privilegiare interventi non peggiorativi della pressione fiscale verso i settori economici operanti nel rispetto delle regole, nonché interventi non riduttivi del livello dei servizi alla collettività, bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.
A tal fine, il DPEF prevede, dal lato dell'entrata, il rafforzamento delle forme di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, e, dal lato della spesa, il completamento del risanamento dei budget sanitari delle Regioni in disavanzo, anche attraverso la fissazione di costi standard dei servizi pubblici.
Relativamente alla spesa per prestazioni sociali, il DPEF ritiene necessario un confronto con le parti sociali al fine di possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica.
Infine, per ciò che attiene il bilancio dello Stato, il DPEF fissa l'obiettivo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in 61,4 miliardi di euro nel 2010, 48,1 miliardi nel 2011 e 40,6 nel 2012.
Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, il quadro tendenziale evidenzia, in relazione al ridimensionamento della crescita dell'economia, un incremento più accentuato di quanto stimato ad aprile nella RUEF, attestandosi a 118,2 per cento nel 2010, superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2009.
A partire dal 2011, nel profilo programmatico, il debito pubblico dovrebbe tornare a ridursi, attestandosi al 118,0 per cento in tale anno, per poi continuare a scendere in modo più significativo nel biennio successivo, collocandosi al 114,1 per cento nel 2013.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 16.10.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 229/2007, recante l'attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto, e, di conseguenza, modifica il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58/1998, nella parte che disciplina le offerte pubbliche di acquisto di società quotate in mercati regolamentati, in esercizio della facoltà di integrazione e correzione prevista dalla norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 62/2005.
L'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema modifica l'articolo 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, laddove si dispone che gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. La norma in esame sostituisce, con riferimento alla maggioranza dei diritti di voto, la parola «dispone» con la parola «detiene», chiarendo che le richiamate disposizioni in materia di OPA non sono applicabili nell'ambito delle offerte in cui il soggetto controllante detiene la titolarità della maggioranza dei diritti di voto, mentre restano applicabili qualora l'offerente dispone, in virtù di un patto parasociale, di tale maggioranza.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema aggiunge dopo il comma 3 dell'articolo 101-bis il comma 3-bis, che conferisce alla Consob, salvo quanto previsto dal comma 3, la facoltà di individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali non applicare le norme ordinariamente applicabili. La facoltà della Consob di esentare dall'applicazione della normativa rilevante non opera qualora l'esenzione contrasti con le finalità indicate all'articolo 91 del TUF (tutela degli investitori, efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali).
L'articolo 1, comma 1, lettere c) ed f) dello schema di decreto in esame sostituisce il comma 4 e aggiunge il comma 4-bis all'articolo 101-bis del TUF, che fornisce la definizione di «persone che agiscono di concerto». La nuova versione stabilisce che per «persone che agiscono di concerto» si debbano intendere i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. La modifica alla norma tende quindi ora a considerare rilevante l'azione diretta non solo ad acquisire, ma anche a mantenere o rafforzare il controllo della società emittente.
L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame aggiunge all'articolo 102 del TUF un comma 4-bis che, in relazione alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni ed altri titoli di debito, permette alla Consob, su richiesta dell'offerente, di assoggettare l'offerta, anche in deroga alle disposizioni attuali del TUF, alla disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione. La relazione illustrativa giustifica tale deroga ricordando che, nella prassi, gli offerenti esteri spesso escludono dall'offerta gli investitori italiani, poiché, per estendere l'offerta anche in Italia, dovrebbero far approvare dalla Consob, oltre al prospetto

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già approvato nel Paese d'origine, il documento d'offerta previsto dall'articolo 102 del TUF. Con la nuova norma, applicandosi la disciplina dell'offerta al pubblico di vendita e di sottoscrizione, il prospetto approvato nel Paese d'origine ha effetto anche in Italia, non richiedendosi più l'approvazione da parte della Consob anche del documento d'offerta richiesto dall'articolo 102 del TUF.
L'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema in esame modifica l'articolo 106, comma 3, del TUF laddove si prevede, alla lettera b), che la Consob disciplini con regolamento l'ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. La norma sostituisce il riferimento alla disponibilità della maggioranza di diritti di voto con il riferimento alla detenzione della maggioranza di tali diritti: ciò in quanto - secondo la relazione illustrativa - l'attuale riferimento alla detenzione della partecipazione di controllo di fatto e alla contestuale mancanza di disponibilità della maggioranza dei voti può dar luogo a dubbi interpretativi sulla possibilità per la Consob di prevedere l'obbligo di OPA nel caso in cui un soggetto disponga, mediante un patto parasociale, della maggioranza dei diritti di voto anche qualora sia titolare di una partecipazione inferiore al 50 per cento.
L'articolo 2, comma 1, lettera b), apporta una mera modifica grammaticale all'articolo 106, comma 3, lettera c), del TUF, in materia di determinazione del prezzo dell'OPA totalitaria.
L'articolo 2, comma 1, lettera c), abroga il disposto recato dal punto n. 3 dell'articolo 106, comma 3, lettera d) del TUF, laddove si prevede che l'offerta di acquisto, previo provvedimento motivato dalla Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra la circostanza che l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di OPA.
L'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame intende apportare una modifica testuale all'articolo 107, comma 3 del TUF, aggiornando il riferimento alla definizione di persone che agiscono di concerto con l'aggiunta delle nuove ipotesi ora introdotte dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 101-bis.
L'articolo 2, comma 3, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 108 del TUF che prevede che l'offerente che si trovi a detenere, a seguito di un'OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 per cento del capitale rappresentato da titoli, ha l'obbligo di acquistare i rimanenti titoli da chi ne faccia richiesta. La norma in esame specifica che il capitale deve essere rappresentato da titoli in una società italiana quotata, con l'effetto, pertanto, che la disciplina in materia si applica alle società italiane quotate come definite all'articolo 101-bis, comma 1, del TUF (i.e., le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario).
L'articolo 2, comma 3, lettera b), sostituisce, all'articolo 108 del TUF, il comma 4, che attualmente dispone che al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo per l'acquisto dei titoli è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente. Il nuovo comma 4 prevede ora che il corrispettivo sia determinato dalla Consob tenendo conto anche o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo di effettuare l'offerta.
L'articolo 2, comma 3, lettera c), provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 108 del TUF che attualmente dispone che, nell'ipotesi di offerta pubblica totalitaria nonché di offerta pubblica residuale in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica

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totalitaria, il corrispettivo per l'acquisto dei titoli assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento. Con la modifica proposta si specifica che il possessore dei titoli può esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti; la Consob è competente ad individuare i criteri generali per la determinazione del controvalore in contanti del titolo offerto in scambio.
L'articolo 2, comma 4, provvede a sostituire il comma 3 dell'articolo 109 del TUF che attualmente prevede che, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa agli acquisti di concerto (allorché le persone che agiscono di concerto, venendo a detenere una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nel TUF, sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti in materia di OPA), le fattispecie di concerto di cui all'articolo 101-bis, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni. La modifica proposta stabilisce che assumono rilievo anche congiuntamente le fattispecie di concerto ora previste dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 101-bis (i.e., gli aderenti ad un patto anche nullo; un soggetto, il suo controllante e le società da esso controllate; le società sottoposte a comune controllo; una società ed i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali).
L'articolo 2, comma 5, in relazione al diritto di acquisto dei titoli residui da parte dell'offerente che venga a detenere a seguito di OPA almeno il 95 per cento del capitale, specifica che il capitale su cui insiste l'offerta deve essere rappresentato da titoli in una società italiana quotata.
L'articolo 3 dello schema in esame modifica le regole in materia di applicabilità della disciplina delle partecipazioni reciproche prevista dall'articolo 121 del TUF. A tal fine la norma in esame prevede che la disciplina in materia di partecipazioni reciproche non si applichi quando i limiti di partecipazione indicati dalla stessa siano superati a seguito non solo di un'OPA, come attualmente disposto, ma anche a seguito di un'offerta pubblica di scambio (OPS), che siano dirette a conseguire almeno il 60 per cento delle azioni ordinarie. L'articolo modifica inoltre i termini e gli adempimenti per la pubblicazione dei patti parasociali modificando a tal fine l'articolo 122 del TUF.
L'articolo 4 modifica l'articolo 192 del TUF, che prevede apposite sanzioni per chiunque viola l'obbligo di promuovere un'OPA ovvero un'OPS o viola le disposizioni che il TUF pone in materia.
Nel dettaglio, l'articolo 4, comma 1, lettera a), aggiungendo le lettere a-bis) ed a-ter) al comma 2 dell'articolo 192 del TUF, stabilisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa, anche alla ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis (recanti l'obbligo per l'emittente di diffondere un comunicato informativo sull'offerta), 108, commi 1 e 2 (recanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto residuale) e del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7, contenente, fra l'altro, le norme di attuazione degli obblighi informativi e la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.
L'articolo 4, comma 1, lettera b), abroga il comma 3 dell'articolo 192 del TUF nel quale si prevede che gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione degli emittenti previsto dall'articolo 104, comma 1, in occasione del lancio di un'OPA o di un'OPS avente ad oggetto i titoli da loro emessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila

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a euro cinquecentoquindicimila. L'eliminazione della sanzione è giustificata nella relazione illustrativa al provvedimento ricordando che in conseguenza delle modifiche all'articolo 104 del TUF effettuate dal decreto-legge n. 185 del 2008, la disciplina delle difese societarie in caso di OPA è divenuta opzionale, essendo stata rimessa allo statuto dell'emittente, di modo che la violazione di una previsione oramai meramente negoziale non si presta ad essere sanzionata in via amministrativa, preferendosi invece demandarla alla disciplina della responsabilità civile dell'amministratore verso la società e i soci.
In ordine ai profili di compatibilità comunitaria, le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame appaiono conformi alla direttiva 2004/25/CEE che reca la disciplina comunitaria concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca PINI (LNP), presidente e relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuale normativa di contrasto al riciclaggio di proventi di attività criminose, e di finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. n. 231/2007 ha attuato la direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, e la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Il potere di modifica della normativa antiriciclaggio è espressamente previsto dalla legge Comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Il comma 5 dell'articolo 1 consente infatti l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle norme comunitarie - dunque, anche del D.Lgs. n. 231 del 2007 - di norme che modificano o integrano quanto disposto in attuazione della delega. Come precisa la relazione illustrativa allegata allo schema in esame, il D.Lgs. 231/2007 è entrato in vigore il 29 dicembre 2007; il termine per l'introduzione delle modifiche era dunque fissato al 29 giugno 2009.
Si ricorda che direttiva 2006/68/CE è compresa nell'Allegato B alla legge Comunitaria 2005, rientrando quindi tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia, il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'attuazione della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il suddetto termine del 29 giugno risulta, dunque, prorogato al 28 settembre 2009.
L'esigenza di modifica appare dettata dalla necessità di correggere incongruenze, di migliorare l'aderenza del testo alla disciplina comunitaria, nonché di far fronte alle difficoltà emerse nella prima fase di applicazione del D.Lgs. 231/2007.
Gli articoli da 1 a 7 modificano le definizioni recate dalle norme in vigore, nonché i compiti e le attribuzioni delle autorità e degli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione.
Segnala, in particolare, l'articolo 2, che specifica che il rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia - UIF sull'attività svolta dall'organo è allegato alla relazione annualmente presentata dal MEF al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione dei fenomeni illeciti, l'articolo 4, che precisa che gli

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ordini professionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, informano le Autorità competenti sulle operazioni potenzialmente correlate ad episodi illeciti e l'articolo 5 che individua con precisione le succursali di imprese estere sottoposte alla disciplina antiriciclaggio. L'articolo 6 modifica - per esigenze nascenti dalla prassi - la definizione di «professionisti» rilevante ai fini della applicazione del D.Lgs. 231/2007. La modifica è volta a meglio aderire allo spirito della direttiva 2005/60/CE, coinvolgendo i destinatari negli adempimenti antiriciclaggio in base alle funzioni effettivamente svolte. L'articolo 7, inserendoli nelle definizioni di «altri soggetti» sottoposti alla normativa antiriciclaggio, assoggetta anche le case da gioco e le attività di raccolta telematica delle scommesse agli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2007 in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati.
Gli articoli da 8 a 14 recano modifiche alla disciplina di obblighi gravanti sui destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.
L'articolo 8 reca correzioni materiali al testo vigente, obbligando i revisori contabili a una adeguata verifica dei clienti e al controllo dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale. L'articolo 9 riformula, con finalità di chiarezza, la norma recante modalità di attuazione degli obblighi di verifica. L'articolo 10 rinumera l'articolo 23 del D.Lgs. 231/2007. L'articolo 11 differisce al 30 aprile 2010 il termine entro cui i gestori delle case da gioco adottano le misure idonee a ricollegare i dati identificativi dei giocatori alle operazioni di acquisto e di cambio gettoni effettuate per un importo pari o superiore a 2.000 euro. L'articolo 12 chiarisce che l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica della clientela non opera comunque in caso di «operazioni sospette». L'articolo 13 riformula le disposizioni sui controlli rafforzati di verifica della clientela, necessari in presenza di rischi più elevati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, esplicitando il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una «banca di comodo», ovvero una banca o un ente equivalente costituito, in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, per esercitare una direzione e una gestione effettive, non collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato. L'articolo 14 dispone che obblighi di adeguata verifica della clientela siano considerati assolti ove vi sia idonea attestazione fornita, tra l'altro, da banche aventi sede legale e amministrativa in stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.
Le disposizioni degli articoli a 15 a 17 recano alcune correzioni e precisazioni letterali al D.Lgs. n. 231/2007.
L'articolo 18 interviene sugli obblighi di conservazione di documenti e di registrazione di informazioni per l'adeguata verifica della clientela, con finalità di utilizzo per eventuali indagini. L'articolo 19 interviene sulle modalità di registrazione per i professionisti e per i revisori contabili. Gli ordini professionali possono istituire sistemi di conservazione informatica di atti e informazioni, da utilizzare per indagini in materia antiterrorismo o antiriciclaggio, senza oneri per la finanza pubblica. L'articolo 20 reca disposizioni di coordinamento; l'articolo 21 modifica le modalità di trasmissione alla UIF, da parte dei soggetti individuati dalla legge, dei dati aggregati sulla propria operatività. L'articolo 22, in tema di segnalazione di operazioni sospette, per garantire maggiore efficienza al sistema, propone di vincolare il contenuto delle segnalazioni medesime a quanto disposto dalla UIF con proprie istruzioni. L'articolo 23 incide sulla tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni. L'articolo 24 reca disposizioni di coordinamento, incidendo sul divieto di comunicazione a chiunque, in capo al segnalante, dell'effettuazione di segnalazioni. L'articolo 25 modifica le disposizioni in tema di analisi, da parte della UIF, delle segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. L'articolo 26 vieta la comunicazione al cliente, anche del «flusso di ritorno» delle comunicazioni, ovvero delle comunicazioni, effettuate dall'UIF al soggetto obbligato alla segnalazione, sull'esito della segnalazione medesima (archiviazione o inoltro).

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L'articolo 27 reca disposizioni finalizzate al coordinamento interno dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, a seguito dei nuovi limiti all'uso del contante previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, si ricorda che il citato articolo 32 ha innalzato da 5.000 a 12.000 euro la soglia massima di trasferimento consentito in denaro contante o in libretti di deposito, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
L'articolo 28, oltre a recare disposizioni di coordinamento, chiarisce le norme in materia di organi di controllo, precisando che ciascuno degli organi vigilanti sull'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2007 lo fa nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze.
L'articolo 29, incidendo sull'articolo 54 del decreto, dispone che ciascun ordine professionale individui le modalità attuative degli obblighi di adeguata formazione del personale e dei collaboratori in relazione alla disciplina antiriciclaggio. L'articolo 30 espunge dall'articolo 56 del D.Lgs. 231/2007 il riferimento al regolamento CE del 15 novembre 1981, n. 1781 (concernente l'attività dei prestatori di servizi di pagamento) tra le norme di cui si richiede l'osservanza per non incorrere in apposite sanzioni amministrative. L'articolo 31 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 200.000 euro) per l'inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche «di comodo». Infine, l'articolo 32, in ragione dell'intestazione di obblighi ai soggetti che esercitano le attività di gioco pubblico, sancisce l'applicazione delle norme a tali soggetti a partire dal 1o marzo 2010.
Lo schema di decreto in esame reca disposizioni che appaiono compatibili sia con la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, sia con la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Ricorda inoltre che il 9 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)627) riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e abroga la direttiva 2000/46/CE.
Tra le altre cose la proposta eleva l'ammontare dell'importo massimo memorizzato nei dispositivi per i pagamenti in moneta elettronica, al disotto del quale - ai sensi della vigente direttiva 2005/60/CE - gli enti che si occupano di pagamenti possono essere esonerati dall'obbligo di verifica della clientela.
Segnala infine ai colleghi che recenti notizie di stampa danno conto di indagini in corso relative a ipotesi di riciclaggio riguardanti risorse finanziarie di origine mafiosa sul territorio della Repubblica di San Marino; si riserva pertanto di fornire ulteriori informazioni al riguardo, tenuto conto del prossimo rinnovo della Convenzione bilaterale con tale Stato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI COMUNITARI

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 16.20.

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Pag. 347

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

Sandro GOZI (PD) sulla base di una prima lettura, ritiene che il parere formulato dal collega Fucci vada nella direzione auspicabile. Auspica tuttavia, data l'importanza del tema, che su tale proposta vi possa essere un ulteriore dibattito.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).
COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).