CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2009
206.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 luglio 2009.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, illustra la proposta di parere (vedi allegato) che si incentra particolarmente su due condizioni relative all'emendamenti 22.25 (nuova formulazione) del relatore ed all'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore, relativi rispettivamente al prelievo di liquidi biologici da parte del personale della polizia stradale ed all'attribuzione di nuove competenze del giudice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Montenegro. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea.
Gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità europea e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale.
I princìpi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale - con particolare riferimento alla piena collaborazione con il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini nella ex Jugoslavia - e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo

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della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti; la lotta contro ogni forma di terrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnalo il titolo Titolo VII, che disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80).
È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1o gennaio 2008 tra la CE e il Montenegro un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio di ciascuna delle Parti.
L'ASA impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, eccetera), e nella lotta alla droga. La cooperazione tra la Parti in questi settori comprende anche assistenza amministrativa e tecnica.
Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'ASA, competente a decidere è il CSA, salvo che per alcune materie specificamente indicate, per le quali, dopo due mesi, potrà essere adita la procedura arbitrale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.
C. 2553, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che i due Accordi in oggetto, stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea, sono intesi a facilitare alcuni aspetti giuridici, procedurali e logistici delle missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento o ristabilimento della pace, di gestione delle crisi.
L'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003, concerne lo statuto dei militari e del personale civile che si trovino in posizione di distacco presso le istituzioni dell'Unione europea, nonché lo statuto dei Quartieri generali e delle Forze eventualmente messe a disposizione dell'Unione europea per lo svolgimento dei compiti previsti in ambito PESD (articolo 17 TUE). Da ultimo, l'Accordo in commento riguarda parimenti lo statuto dei militari e del personale civile di ciascuno Stato membro, messi a disposizione dell'Unione europea per l'impiego negli ambiti suddetti.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnalo

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la Parte II (articoli 7 e 8), che riporta disposizioni che si applicano esclusivamente ai militari e ai civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea. È in particolare previsto che tali categorie possano detenere e portare armi nelle attività di preparazione delle missioni PESD, e naturalmente quando a tali missioni partecipano.
Inoltre, i militari e i civili distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea godono dell'immunità giurisdizionale in ordine a dichiarazioni, scritti o azioni ad essi riconducibili nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ma le istituzioni dell'Unione vigilano per evitare un abuso di tali immunità: e infatti previsto che esse siano sospese dall'autorità competente dello Stato di origine o dalla pertinente istituzione dell'Unione, qualora siano tali da ostacolare il corso della giustizia. In caso di controversie su possibili abusi del sistema delle immunità, nell'ambito delle quali non sia possibile raggiungere una composizione mediante consultazioni, la pertinente istituzione dell'Unione europea stabilisce dettagliate modalità per la composizione del contenzioso, le quali sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
La Parte III dell'Accordo detta norme applicabili esclusivamente ai Quartieri generali e alle Forze, inclusi i militari e i civili in essi impiegati.
Viene riconosciuto alle varie unità di personale militare o civile ospitate il diritto di esercitare funzioni di polizia negli ambienti e installazioni di pertinenza dei rispettivi contingenti - mentre al di fuori di tali ambiti le attività di polizia potranno essere esercitate solo previo accordo con le autorità ospitanti e solo qualora necessario per il mantenimento della disciplina tra i membri delle unità ospiti.
In relazione ai poteri di giurisdizione penale e disciplinare, le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitarli sui militari nonché sul personale civile inviati nello Stato ospitante, le autorità del quale ultimo, tuttavia, hanno a loro volta il diritto di esercizio della giurisdizione sui militari e sui civili ospitati, nonché sulle persone a loro carico, con riferimento a reati commessi nel territorio dello Stato ospitante e punibili in base alla legge in esso vigente.
D'altra parte, sia le autorità dello Stato d'origine che le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva nei confronti dei militari e del personale civile inviati nello Stato ospitante medesimo, qualora siano compiuti reati punibili solo in forza di norme vigenti, rispettivamente, nel solo Stato di origine o nel solo Stato ospitante.
È egualmente disciplinata l'ipotesi del concorso di entrambe le giurisdizioni: in tale eventualità le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di priorità con riferimento a reati rivolti meramente contro la proprietà o la sicurezza dello Stato di origine, o a reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di militari o civili dello Stato di origine (ovvero di persone a loro carico). La priorità giurisdizionale dello Stato di origine si applicherà anche ai reati che derivino da atti od omissioni compiuti in servizio dal personale militare civile inviato. In tutti gli altri casi il diritto di priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato ospitante.
Viene quindi disciplinata in modo analitico la materia relativa alle richieste di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro a seguito di danni a cose o persone conseguenti all'espletamento delle attività connesse alla preparazione e allo svolgimento delle missioni PESD.
Vengono poi previste dettagliate procedure per il caso di atti o omissioni compiuti da un militare o civile nell'esecuzione delle funzioni ufficiali di cui al presente Accordo, e dai quali derivino danni a terzi. È comunque previsto che nessun militare o civile sia sottoposto a procedimenti esecutivi in base a sentenze pronunciate contro di lui nello Stato ospitante, se la controversia in sede civile è stata originata da un atto compiuto comunque nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali.

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Per quanto riguarda, segnatamente, le richieste di indennizzo fondate su atti od omissioni compiuti nello Stato ospitante dal personale militare o civile, ma non in esecuzione di funzioni ufficiali, sono anche qui previste procedure per i relativi indennizzi. L'eventuale contenzioso riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà deferito all'arbitrato, ma, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona all'uopo qualificata.
L'Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione europea, riguarda le richieste di indennizzo per danni ricevuti a cose o persone nell'ambito di un'operazione PESD quale contemplata dall'articolo citato articolo 17, comma 2 del Trattato sull'Unione europea, consta di un breve Preambolo e di 9 articoli.
Nel Preambolo si prende atto che l'Accordo in precedenza illustrato, noto come SOFA UE, si applica in linea generale solo nel territorio metropolitano degli Stati membri, e conseguentemente le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE, che concerne le richieste di indennizzo, non possono applicarsi qualora i danni o le perdite patiti si siano verificati nel territorio di paesi terzi in cui si conduce un'operazione PESD, ovvero in alto mare. Sulla base di ciò - e considerato anche che sarà necessario concludere specifici accordi con i Paesi terzi ospitanti le operazioni PESD per consentire a tali Paesi o a loro cittadini di presentare eventuali richieste di indennizzo - si è convenuto di stipulare tra gli Stati membri della UE l'Accordo in esame.
L'articolo 2 riguarda l'applicabilità dell'Accordo in esame, per la quale occorrono due condizioni, ossia che i danni o le perdite si siano verificati nel quadro della preparazione e dell'esecuzione dei compiti PESD di cui all'articolo 17, comma 2 del TUE, e che essi si siano verificati al di fuori dei territori di applicazione del SOFA UE.
Anche in questo Accordo vengono poi disciplinate in modo analitico le varie ipotesi di richiesta di indennizzo di uno Stato membro verso un altro Stato membro.
L'eventuale contenzioso (articolo 7) riguardante la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possono risolversi mediante trattative tra gli Stati membri interessati verrà deferito all'arbitrato, e, in mancanza di accordo sulla persona da designare, ciascuno degli Stati membri interessati potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia CE di scegliere una persona particolarmente qualificata.
Per quanto concerne, segnatamente, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi in esame, questo si compone di quattro articoli. I primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede come sempre l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 3, invece, detta norme relative all'esercizio della giurisdizione in correlazione all'esecutività nell'ordinamento nazionale italiano dei due accordi in esame.
È previsto in particolare che un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, individui le autorità competenti e definisca le procedure per l'attuazione di alcune parti del primo accordo (cosiddetto «SOFA UE»). Il decreto dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988.
Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.
C. 2554, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge in oggetto, già approvato dal Senato, consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 6 novembre 2007 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore delle legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo tra Italia e Arabia Saudita, concluso a Roma il 6 novembre 2007 sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità. La negoziazione e la definizione dell'Accordo ha risposto all'esigenza di rendere la collaborazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione.
L'Accordo si compone di 13 articoli e, nel regolare la collaborazione tra i due Paesi contraenti nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni, indica specificamente talune fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1).
Sono previste forme di collaborazione quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della «consegna controllata» nei casi di traffico di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articoli 2 e 3). Ai sensi dell'articolo 4 le Parti si impegnano a cooperare nel settore della formazione in materia di sicurezza, attraverso lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché tramite scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione.
L'articolo 5 prevede che le Parti possano rifiutare, del tutto o in parte, la cooperazione nei casi in cui essa violi la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi, quando sia in conflitto con la normativa nazionale, qualora metta in pericolo attività o indagini in corso nel territorio di una delle Parti e, infine, quando sia in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.
L'articolo 6 disciplina la tutela delle informazioni e dei dati sensibili.
L'articolo 7 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita.
La procedura per la risoluzione delle controversie che eventualmente dovessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo è indicata dall' articolo 8.
L'articolo 9 stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate.
Le autorità deputate all'applicazione dell'Accordo sono indicate dall'articolo 10: per l'Italia il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per l'Arabia Saudita il Ministero dell'Interno. Le suddette autorità competenti sono tenuti ad indicare, in forma scritta, i punti di contatto nazionali e i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali.
L'articolo 11 istituisce una Commissione di esperti nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, incaricata di discutere le questioni relative alla cooperazione nei due settori e di proporre le raccomandazioni necessarie allo sviluppo dell'Accordo. La Commissione si riunirà alternativamente

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in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti.
L'articolo 12 contiene le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, che sarà illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica alla controparte.
L'articolo 13, infine, dispone - come accennato - che con la sua entrata in vigore l'Accordo sostituisca il «Memorandum d'Intesa» in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riyadh il 16 dicembre 1995.
Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2602 Cirielli.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole sulla proposta di legge C. 2602 e nulla osta sugli emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge C. 2602 e sugli emendamenti ad essa presentati. Ricorda che la predetta proposta si trova all'esame in sede legislativa delle Commissioni riunite III e IV. Per quanto attiene agli emendamenti presentati osserva che questi non attengono alle disposizioni della proposta di legge che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione giustizia.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.
In relazione alla proposta di legge in esame si segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009 («decreto legge anti-crisi» A.C. 2561), attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Rispetto al citato articolo una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto- legge anti-crisi la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo (decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari), viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento.
Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli.
Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
La citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009. Per quanto di interesse di questa Commissione, l'articolo in esame autorizza, tra l'altro, dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la spesa di 133.168 euro per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato

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dal Ministero della giustizia - nell'ambito della missione europea EUJUST LEX.
Il capo II provvede alla proroga al 31 ottobre 2009 il termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia (articolo 2) e le relative autorizzazioni di spesa. Detta inoltre norme sul personale (articolo 3), in materia penale (articolo 4) e contabile (articolo 5). Si segnala in particolare l'articolo 4, che reca disposizioni in materia penale, prevedendo l'applicazione del codice penale militare di pace e le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata nel Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Propone pertanto parere favorevole sulla proposta di legge e nulla osta sugli emendamenti non riguardando l'articolo 4, che è l'unico di competenza della Commissione Giustizia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Enrico COSTA (PdL), relatore, osserva che il DPEF 2010-2013, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, reca il nuovo quadro di finanza pubblica per il periodo 2009-2013, aggiornato alla luce delle nuove previsioni di carattere macroeconomico, nelle quali, pur in un quadro di prospettive tuttora incerte, si evidenziano segnali di attenuazione delle spinte recessive; ciò anche a seguito delle misure adottate tra la fine del 2008 ed i primi mesi del 2009, per fronteggiare la crisi economica. A tali misure si aggiunge il più recente provvedimento anticrisi, costituito dal decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78 con il quale, come precisato nel DPEF, sono previsti impieghi per circa 11,5 miliardi negli anni 2009-2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al decreto stesso, con effetti neutrali sulla finanza pubblica. Nel Documento viene ribadita la volontà del Governo, in continuità con gli impegni assunti in sede europea, di proseguire, nel dopo-crisi, il percorso di risanamento dei conti.
Si sofferma quindi sulla parte relativa alla giustizia. Nel documento si legge che il Ministero della giustizia è impegnato in una vasta opera riformatrice al fine di soddisfare le richieste di cambiamento del «sistema» che pervengono dal paese, in coerenza con il Programma di governo. L'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi di definizione dei processi sia civili che penali richiede interventi sulle risorse e sulle strutture, nell'ottica dell'informatizzazione complessiva dei servizi e del conseguimento di significativi risparmi di spesa. La condizione necessaria per conseguire i risultati attesi, nell'attuale quadro di restrizioni economiche, è l'offerta di un servizio qualitativo agli utenti attraverso il processo della programmazione strategica.
Sono individuati alcuni obiettivi strategici che il Ministero della giustizia intende perseguire nel quadriennio 2010-2013, in un'ottica di stretto vincolo di coerenza con il programma di Governo, e che potranno essere sostenuti esclusivamente con adeguate risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate in bilancio.
Il primo obiettivo è la valorizzazione delle risorse umane prevedendo anche un piano di nuove assunzioni per sopperire alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari. Il costo stimato della riqualificazione per i soli passaggi di area è di 40 milioni di euro. Il costo stimato delle nuove assunzioni (3.000 unità) è di 114 milioni di euro.

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Il secondo obiettivo è la razionalizzare dell'uso delle infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi notarili. Il Ministero della giustizia, coordina, sul territorio nazionale, un complesso di quasi tremila organismi tra uffici giudiziari, istituti penitenziari, uffici per l'esecuzione penale esterna, entità funzionali per il trattamento dei minori devianti. Occorre quindi uno sforzo incisivo per il potenziamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza di tutte le strutture giudiziarie, penitenziarie e minorili, nonché per la costruzione di nuovi edifici. Le risorse necessarie ammontano, nel quadriennio dì riferimento, a circa 700 milioni di euro per l'edilizia giudiziaria e 1000 milioni di euro per l'edilizia penitenziaria e minorile, oltre le risorse, pari a circa 200 milioni di euro, già affidate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 6 marzo 2009 e quelle rese disponibili dalla Riforma della Cassa delle ammende per circa 100 milioni di euro.
Terzo obiettivo è l'attuazione della riforma legislativa in materia, attraverso la riduzione dei centri di ascolto e la razionalizzazione dell'uso dello strumento investigativo in questione, consentirà di ottenere notevoli risparmi di spesa eliminando gli effetti distorsivi e dispersivi del precedente sistema. Il risparmio stimato è pari a circa 150 milioni di euro in ragione d'anno.
Il quarto obiettivo è l'accelerazione del processo civile e penale. Si tratta di un obiettivo qualificante dell'azione di Governo quello di procedere alla riforma funzionale sia del processo civile, peraltro già varata, sia del processo penale, per il quale è stato avviato l'iter parlamentare. Le riforme predette mutuano gran parte del proprio successo dalla messa a regime del processo telematico, oltre che dall'attuazione di istituti giuridici innovativi, quale la mediazione civile, misure, queste, ritenute in grado di abbattere le criticità temporali dell'attività giudiziaria.Il costo previsto per tale obiettivo è pari, nel quadriennio, a 300 milioni di euro.
Il quinto obiettivo è il miglioramento delle condizioni di detenzione. Uno dei problemi ricorrenti del sistema penitenziario è costituito dal sovraffollamento degli istituti. Certamente la realizzazione dell'obiettivo concernente l'edilizia penitenziaria può concorrere, attraverso l'aumento della capienza detentiva, a migliorare le condizioni di vita nelle carceri, in modo tale da rendere effettiva la differenziazione delle condizioni di detenzione fra detenuti in attesa di giudizio e condannati nello stato di esecuzione della pena. Non meno importanti sono le politiche di coordinamento dei rapporti tra enti ed istituzioni locali, al fine di accrescere le offerte trattamentali e il reinserimento lavorativo dei detenuti.
Il sesto obiettivo è la tutela dei diritti dei minori. L'obiettivo del Governo di porre in essere tutte le attività volte ad arginare e affrontare le situazioni di devianza minorile, rafforzando la tutela dei diritti e dei doveri dei minori stessi, anche attraverso il volontariato e la cooperazione sociale e internazionale.
Il settimo ed ultimo obiettivo è la cooperazione internazionale.
Al fine di prevenire e contrastare il terrorismo internazionale e le altre attività criminali transnazionali il Ministero della giustizia intende offrire ogni possibile contributo operativo e professionale per il rafforzamento e l'ampliamento della cooperazione e dello scambio reciproco di informazioni, sia attraverso la realizzazione di accordi bilaterali per la gestione dei detenuti stranieri, sia attraverso l'ampliamento e la maggiore efficacia delle reti europee, come la rete dei Consigli della magistratura, delle Corti supreme e della formazione giudiziaria. Il costo totale degli interventi proposti è pari, nel quadriennio, a 2.004 milioni di euro. Il costo medio annuo è, pertanto, pari a 501 milioni di euro, corrispondente al 6,6 per cento del bilancio della giustizia per l'anno 2009 (7.561 milioni di euro).
Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

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Angela NAPOLI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore pur condividendo gli obiettivi in materia di giustizia contenuti nel provvedimento in esame. L'astensione è motivata da una forte preoccupazione per la copertura economico-finanziaria necessaria per poter raggiungere tali obiettivi.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere il provvedimento in esame nonché la proposta di parere favorevole del relatore, in quanto si tratta di un documento che sembra essere una vera e proprio «presa in giro» da parte del Governo in materia di giustizia. A tale materia non viene dato lo spazio e l'attenzione che meriterebbe poiché vengono individuati in maniera estremamente generica degli obiettivi, che di per sé sarebbero condivisibili, senza prevedere in alcun modo le soluzioni necessarie per poterli raggiungere. Ad esempio, viene fatto riferimento ad assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia senza specificare se si tratti di personale amministrativo o togato. La genericità del documento, a suo parere, è tale da poterlo paragonare piuttosto ad un programma elettorale. Esso è carente non solamente in relazione alle modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche in ordine a quanto secondo il Governo si sarebbe fatto in materia di giustizia dall'inizio della legislatura. Nel documento sono riportati in maniera enfatica degli interventi che in realtà non hanno prodotto alcun miglioramento per lo stato della giustizia. L'unica realtà della quale bisogna tenere conto è, a suo parere, l'incapacità totale del Governo di trovare soluzioni per garantire efficienza al sistema giustizia. Invita il Governo a svolgere una seria azione di rilevazione e monitoraggio delle problematiche in materia di giustizia, per poter poi individuare gli strumenti adeguati per risolverle. Una volta effettuata tale attività sarà possibile, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, intervenire con successo.

Roberto RAO (UDC) condivide l'intervento critico dell'onorevole Ferranti nonché le perplessità espresse dall'onorevole Angela Napoli. Ritiene che non si possa esprimere un parere favorevole in merito ad un provvedimento che non affronta in maniera adeguata, sotto il profilo finanziario, la materia della giustizia, la quale continua invece ad essere oggetto di tagli da parte del Governo. Evidenzia ad esempio come il Governo non abbia trovato una soluzione per risolvere la situazione nella quale versano i giudici di pace ed i giudici onorari in generale, i quali si vedono attribuite nuove competenze senza che si proceda contemporaneamente ad una riqualificazione del loro ruolo. Rileva poi come nel documento in esame non sia affrontato in maniera adeguata l'intollerabile problema del sovraffollamento delle carceri.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come in realtà il documento in esame non presenti alcun problema di copertura economico-finanziaria in ragione della genericità del suo contenuto. Si tratta in sostanza di un provvedimento che non tiene conto della realtà della giustizia italiana, come risulta chiaro se ci si sofferma, ad esempio, sul primo obiettivo generale relativo alla valorizzazione delle risorse umane, in ordine al quale non viene fatto alcun riferimento al dato obiettivo che nei prossimi anni ci saranno circa 800 magistrati in meno rispetto a quelli attuali per arrivare nei prossimi quattro anni ad un decremento di circa 1.500 magistrati. A tale questione non è dato alcun peso dal provvedimento in esame. Dopo aver sottolineato la carenza di qualsiasi piano strategico in materia di giustizia, rileva come il documento finisca per costituire una vera e propria presa in giro nei confronti del Parlamento e del Paese a causa della sua frammentazione ed eccessiva genericità. Ritiene che sia estremamente grave che il Governo minimizzi la crisi economica in atto e, in materia di giustizia, faccia passare come riforme degli interventi legislativi che in realtà non hanno provocato

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alcun effetto migliorativo a favore dei cittadini. Ritiene che sia estremamente grave anche il modo in cui il Governo ha affrontato le questioni connesse alla introduzione del Fondo unico sulla giustizia, le quali, invece, dovrebbero essere risolte in maniera celere ed adeguata, essendo strettamente connesse al buon andamento della giustizia.

Pietro TIDEI (PD) esprime stupore per la forte discrasia tra le dichiarazioni di principio contenute nel documento in esame e le cifre effettivamente stanziate. Ritiene inoltre che risulti piuttosto evidente come il Governo abbia intenzione di stanziare risorse molto inferiori rispetto all'anno precedente, anziché aumentare gli investimenti come stanno facendo gli altri Paesi europei per fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria.
Per quanto concerne specificamente il settore della giustizia, sottolinea come alle parole del ministro Alfano non siano seguiti interventi tempestivi e adeguati. Questo risulta particolarmente evidente, ad esempio, nel settore penitenziario dove a fronte di una capienza di circa 37 mila posti vi sono attualmente quasi 65 mila detenuti. Nonostante la situazione di drammatica emergenza, non è dato riscontrare alcun programma o intervento concreto ma, anzi, occorre segnalare che i lavori di costruzione o ristrutturazione di molti edifici carcerari, pur essendo quasi completi, sono fermi da molto tempo.
Conclusivamente sottolinea come il documento di programmazione economico-finanziaria sia costituito solo da «chiacchiere», e sia del tutto privo di soluzioni concrete. Auspica pertanto che il Governo cessi di dimostrarsi così ostinato nel rifiutare consigli e indicazioni provenienti dall'opposizione e che si possa collaborare fattivamente per affrontare questo periodo di grave crisi economica.

Nessuno altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo LEHNER (PdL), relatore, osserva che la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 32 dispone che il riparto degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero, importo inserito annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, sia effettuato da ciascun Ministro con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Per l'anno 2009, il capitolo 1160 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» presenta, allo stato, uno stanziamento pari a euro 88.292,00 ed il Ministro della giustizia ha ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2009, quale unico ente destinatario dei contributi, per un importo pari ad euro 88.000,00, il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, in considerazione del ruolo attivo svolto dallo stesso Ente, sin dal 1948, nei settori legati al sistema della

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prevenzione del crimine, della giustizia penale e della difesa sociale, nonché il rilievo delle iniziative e delle ricerche promosso nel campo dei problemi giuridici e dell'amministrazione della giustizia in genere.
Ciò premesso, dichiara di essere assolutamente contrario a forme di finanziamento pubblico a favore di enti sostanzialmente privati e sottolinea come sia singolare che ogni anno il contributo in questione sia sempre stato assegnato al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, il quale, peraltro, svolge un'attività di rilievo regionale e non nazionale. Rileva inoltre come il bilancio dell'ente non sembri liberamente consultabile via Internet.
Esprime conclusivamente forti perplessità sul provvedimento in esame e chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva che la scelta dell'ente destinatario dei fondi previsti dal provvedimento in esame non è effettuata dal Governo bensì da una legge. Ciò significa che la Commissione con il proprio parere può unicamente verificare se tale ente, in base all'attività concretamente svolta, sia meritevole dei benefici previsti dal provvedimento. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere in maniera adeguata tale compito mette a disposizione della stessa una serie di documenti dai quali risulta l'attività svolta dal medesimo ente.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che la Commissione prima di esprimere un parere debba prendere visione di tale documentazione.

Donatella FERRANTI (PD) concorda con l'onorevole Costa.

Antonino LO PRESTI (PdL) osserva che per quanto importante sotto il profilo politico il parere parlamentare non ha comunque natura vincolante per il Governo. Chiede al rappresentante del Governo se la somma disposta a favore dell'ente interessato sia quella complessivamente a disposizione del Ministero.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva che si tratta sostanzialmente della somma prevista dalla legge.

Giulia BONGIORNO, presidente, rilevato che la Commissione dovrà valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) in considerazione della rilevanza del tema oggetto del provvedimento, riterrebbe utile che la Commissione svolgesse un ciclo di audizioni di esperti in materia.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che non vi è ancora stato un dibattito in Commissione sulla proposta di legge in esame, nonostante questa sia inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea del mese di settembre. Se dal dibattito dovesse emergere l'esigenza di procedere ad audizioni, le relative richieste potranno essere valutate dall'Ufficio di

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presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.