CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2009
203.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso alcuni articoli aggiuntivi al disegno di legge recante la legge comunitaria 2009. In particolare, segnala che l'articolo aggiuntivo Gozi 5.01 introduce tre articoli aggiuntivi all'articolo 4 della legge n. 11 del 2005. L'articolo 4-bis vincola il Governo, in merito alla posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, ad attenersi agli indirizzi definiti dalle Camere, prevedendo sia una tempestiva informazione al Parlamento sulla posizione assunta sia la trasmissione ogni sei mesi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere di una relazione al riguardo. L'articolo 4-ter prevede una tempestiva consultazione ed informazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delle politiche comunitarie in merito all'attuazione della Strategia di Lisbona. L'articolo 4-quater prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità nonché i relativi aggiornamenti, prevedendo che lo stesso Ministro riferisca in merito ai competenti organi parlamentari. L'articolo aggiuntivo prevede inoltre che la relazione le informazioni al Parlamento e alla Corte dei conti sulle

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procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia, di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge n. 11 del 2005, sia trasmessa ogni mese anziché ogni sei mesi. Quest'ultima previsione è contenuta anche nell'articolo aggiuntivo 5.03 del relatore. Al riguardo, osserva che le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 Garavini recano, invece, una delega al Governo per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e), f) e g), del disegno di legge comunitaria 2009, senza che sia quindi previsto il ricorso al Fondo rotativo, contemplato alla lettera d) della suddetta disposizione. Fra gli ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti per l'attuazione della delega, si segnalano quelli di cui ai numeri 8 e 10 del comma 1 che prevedono, rispettivamente, che ai soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva e che lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento per i danni cagionati dai predetti soggetti sul territorio italiano, essendo garantito sotto tale profilo il principio di reciprocità. Si osserva, tuttavia, che le proposte emendative divergono per quanto concerne le modalità di copertura degli oneri. L'articolo aggiuntivo 9.01 prevede che, qualora il decreto legislativo attuativo della delega determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la sua emanazione avverrà solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. È inoltre previsto che il relativo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti anche per le conseguenze di carattere finanziario. L'articolo aggiuntivo 9.02, invece, autorizza per l'attuazione della delega, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, considerato che i suddetti articoli aggiuntivi sono identici - con eccezione della sola parte concernente la copertura degli oneri - ritiene, in primo luogo, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle conseguenze finanziarie della delega. Inoltre, con riferimento all'articolo aggiuntivo 9.01, giudica opportuno che il Governo si esprima in merito all'opportunità che la proposta emendativa rechi da subito una quantificazione dei relativi oneri, indicando la relativa modalità di copertura. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 9.02, segnala che l'accantonamento utilizzato non reca la necessaria disponibilità per far fronte alla copertura degli oneri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, nel conferma che le proposte emendative 5.01 e 5.03 non presentano profili problematici di carattere finanziario, dichiara di concordare con le criticità riscontrate con riferimento all'articolo aggiuntivo 9.01, sottolineando come non sia possibile rinviare ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, qualora allo stato già sia possibile conoscere, come appare nel caso di specie, la quantificazione stessa. In questo caso, giudica non sia pertanto corretta la copertura finanziaria proposta, che è utilizzabile solo qualora il proponente abbia escluso per tabulas che l'amministrazione competente possa far fronte agli oneri previsti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 9.02, conferma l'inidoneità della copertura prevista, in quanto l'accantonamento utilizzato non reca la necessaria

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disponibilità per far fronte alla copertura degli oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione;
esaminate le proposte emendative in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02.

NULLA OSTA

sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 5.03».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI