CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2009
203.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, dopo aver richiamato il dibattito svoltosi nella seduta scorsa, rileva come la Commissione si debba concentrare principalmente su due questioni, al fine di individuare soluzioni adeguate che non si limitino alla soppressione di emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. La prima questione attiene all'articolo aggiuntivo Montagnoli 22.010 nella parte in cui attribuisce nuove competenze al giudice penale in relazione all'annullamento del verbale con il quale sono state accertate violazioni al codice della strada connesse ai reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ricorda che anche il rappresentante del Governo ha espresso la propria contrarietà ad un ulteriore aggravamento dei carichi di lavoro del giudice penale, attribuendogli competenze che oggi spettano al giudice di pace. Anziché sopprimere tale disposizione si potrebbe modificare l'articolo aggiuntivo lasciando inalterata la competenza del giudice di pace, ma modificando il procedimento prevedendo tutte quelle garanzie che quello prevede per il procedimento innanzi il giudice penale.
Questione più delicata è quella posta dall'emendamento 22.25 (nuova formulazione) del relatore relativamente ai prelievi su campioni di liquidi biologici. Come è stato rilevato nel corso del dibattito svoltosi ieri, la disposizione non sembra essere pienamente conforme ai principi costituzionali in quanto permetterebbe la possibilità di effettuare tali accertamenti secondo modalità non espressamente individuate

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dalla legge e da parte di soggetti che non parrebbero legittimati a svolgere dei prelievi di carattere sanitario. Al fine di trovare una soluzione si dovrebbe fare riferimento alla normativa vigente ed in particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 187 del codice della strada. In particolare sarebbe opportuno confermare la ratio della disciplina dei prelievi di liquidi biologici alla quale si ispira la disciplina dettata dai commi 2 e 3. In particolare, evidenzia come il prelievo (disciplinato dal comma 3) possa essere fatto solamente nel caso in cui gli accertamenti previsti dal comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando vi sia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la normativa vigente in questi casi gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili della polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Si potrebbe confermare tale disciplina innovandola su un punto. Si potrebbe prevedere che tale prelievo possa essere effettuato anche sul posto in cui il conducente è stato fermato precisando tuttavia che esso deve essere effettuato da medici. Si tratterebbe di una novità che andrebbe incontro alle esigenze che hanno portato la Commissione di merito ad approvare l'emendamento 22.25 e verrebbero salvaguardati i principi costituzionali.
Esprime contrarietà alla disposizione dell'emendamento 22.25 nella parte in cui opera una presunzione sullo stato di alterazione psicofisica nel caso in cui gli accertamenti condotti sui campioni di liquidi biologici abbiano dato esito positivo, ritenendo che tale stato debba comunque oggetto di prova dibattimentale. Inoltre ritiene che pregiudichi il diritto di difesa la disposizione secondo cui il conducente ha facoltà di chiedere con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi rispetto a quelli con i quali è stato fatto il primo accertamento.

Giulia BONGIORNO, presidente, pur ritenendo che la sicurezza stradale sia un obiettivo da raggiungere al fine di salvare vite umane, rileva come la Commissione giustizia debba esaminare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, la cui ratio è sempre condivisibile, sulla base dei principi generali dell'ordinamento.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito la propria contrarietà all'emendamento 22.25, ritiene che la normativa vigente sul prelievo coattivo debba essere modificata in maniera che tenga conto di quanto recentemente sancito dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge di ratifica del Trattato di Prum. Dichiara inoltre di non condividere la disposizione che stabilisce una presunzione di stato alterazione psico-fisica del conducente qualora il prelievo abbia dato un determinato esito.

Angela NAPOLI (PdL) invita la Commissione a elaborare disposizioni che possano trovare reale applicazione su tutto il territorio nazionale. A tale proposito rileva come il comma 3 del vigente articolo 187 del codice della strada preveda che il conducente possa essere portato per l'effettuazione dei prelievi presso strutture sanitarie senza tenere conto che in molte zone del Paese tali strutture non hanno assolutamente una distribuzione omogenea sul territorio.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.45.

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Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa e C. 972 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2009.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, preannuncia per la prossima settimana la presentazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 202 del 15 luglio 2009, a pagina 61, terza riga, alla parola «EMENDAMENTI», premettere le seguenti «PARERE SU».