CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.30.

Marco ZACCHERA, presidente, ricorda che nella precedente seduta dell'8 luglio è stata trattata la questione relativa all'opportunità di pervenire ad un atto di indirizzo ampiamente condiviso finalizzato ad ottenere la sospensione del processo triennale di razionalizzazione della rete degli uffici all'estero, di cui il sottosegretario Mantica ha dato comunicazione al Parlamento. Osserva che nella giornata di ieri è già stata presentata una risoluzione, recante come prime firme quelle dei colleghi Narducci e Di Biagio e sottoscritta da colleghi di maggioranza e opposizione. Occorre quindi stabilire il ruolo che il Comitato può avere rispetto all'atto di indirizzo già presentato e ad eventuali proposte di integrazione e riformulazione che dovessero emergere nel corso della presente seduta.

Franco NARDUCCI (PD), comprendendo le considerazioni svolte dal presidente Zacchera, fa presente che la risoluzione presentata è da ricondurre al contesto dell'audizione del sottosegretario Mantica, svolta davanti alle Commissione

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esteri riunite di Camera e Senato. Tale risoluzione, di cui è stata data tempestivamente notizia a tutti i componenti il Comitato, non intende in alcun modo sminuirne il ruolo, ma semmai rimarcare il consenso bipartisan registrato rispetto al tema.

Marco ZACCHERA, presidente, prospetta l'alternativa della presentazione di un'ulteriore atto di indirizzo ovvero della riformulazione della risoluzione già presentata.

Marco FEDI (PD), ribadendo che l'approfondimento sulla razionalizzazione della rete degli uffici all'estero si è svolto davanti alle Commissioni esteri di Camera e Senato in occasione dell'audizione del sottosegretario Mantica, afferma che non è in contrasto con gli interessi e con il ruolo del Comitato che l'azione dello stesso Comitato sia integrata con quella della Commissione. Stigmatizza, infine, l'assenza di colleghi di maggioranza alla seduta odierna e, in generale, ai lavori del Comitato che dovrebbe rappresentare il luogo naturale di approfondimento tematico.

Marco ZACCHERA, presidente, ritiene che l'avvenuta presentazione della risoluzione abbia comunque reso meno propositiva la sede del Comitato. Prendendo atto delle osservazioni circa lo scarso apporto dei deputati di maggioranza ai lavori del Comitato, si riserva in proposito di intraprendere le iniziative adeguate.

Antonio RAZZI (IdV) si rammarica per la scarsa incisività del Comitato che dovrebbe essere il luogo in cui maggioranza e opposizione lavorano insieme nell'interesse delle comunità degli italiani all'estero.

Gianni FARINA (PD) rileva la grande importanza della risoluzione presentata che ritiene sia formulata in maniera adeguata, pur se migliorabile con alcuni interventi limitati. Ritiene altresì fondamentale che l'atto di indirizzo già presentato abbia l'appoggio di tutto il Comitato e del suo presidente.

Fabio PORTA (PD) ripropone il problema connesso alla perdurante assenza dei deputati di maggioranza ai lavori del Comitato; ritiene quindi che, al di là della questione della risoluzione, sia necessaria una verifica politica in tal senso.

Marco FEDI (PD) ritiene opportuno che la seduta odierna sia dedicata alla formazione di un consenso del Comitato sul testo della risoluzione e sulle eventuali proposte di riformulazione, salva la facoltà del Governo di avanzare a sua volta proposte che spetterà alla Commissione valutare in sede di discussione.

Marco ZACCHERA, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, giudica più opportuno che in sede di Comitato si possa raggiungere un'intesa su alcune proposte di riformulazione alla risoluzione presentata, in vista della sua discussione da parte della Commissione, piuttosto che elaborare un ulteriore atto di indirizzo da discutere congiuntamente alla risoluzione presentata.
Sul merito del testo della risoluzione, in primo luogo andrebbe sottolineato il fatto che alcuni paesi, tra i quali si distingue la Spagna, stando aumentando la loro presenza diplomatica nell'Africa subsahariana, a differenza dell'Italia che si accinge a chiudere la terza ambasciata in pochi anni.
Con riferimento alla parte dispositiva, ritiene di segnalare che l'uso dell'espressione «congelare» in relazione alla proposta del Governo di riorganizzazione della rete consolare potrebbe incontrare, diversamente da quanto prospettato da altri colleghi, l'opposizione del Governo. Peraltro, il mantenimento del verbo «congelare» deve a suo avviso essere accompagnato da una serie di indicazioni, rivolte al Governo, quali la necessità di proseguire nel processo di riorganizzazione burocratica all'interno delle singole sedi responsabilizzando i responsabili apicali e semplificando

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la gestione amministrativa, ad esempio riducendo il numero dei capitoli di bilancio.
Inoltre, il Governo dovrebbe impegnarsi a permettere il trattenimento almeno parziale degli introiti consolari presso le singole sedi da investire nel miglioramento delle strutture locali, nonché potenziare il ruolo delle agenzie consolari per migliorare il servizio di prossimità nei confronti delle nostre comunità all'estero. Infine, è a suo avviso da valutare l'opportunità di rivalutare il ruolo e la funzione dei consoli onorari.

Franco NARDUCCI (PD) fa presente che il termine «congelare» è stato introdotto con riferimento alla manovra di razionalizzazione degli uffici consolari in vista delle verifiche sull'effettiva operatività delle innovazioni tecnologiche, prospettate dal sottosegretario Mantica, e in generale sulle ripercussioni delle misure prospettate sulle comunità degli italiani all'estero. Segnala che permangono molte difficoltà sia a livello organizzativo che tecnico ed afferma la necessità di ascoltare i bisogni reali delle collettività interessate, citando in proposito i casi di Saarbrücken e di Norimberga. Condivide infine le proposte di riformulazione del presidente Zacchera ad eccezione di quella relativa al rafforzamento dei consolati onorari.

Ricardo Antonio MERLO (Misto-LD-MAIE) in relazione alla rete all'estero auspica che non si parli più di razionalizzazione, che implica un concetto di riduzione di risorse, ma piuttosto di ristrutturazione, che invece comporta l'impiego di risorse ed eventualmente l'apertura di nuovi consolati, ove necessario.

Fabio PORTA (PD), in relazione alle risorse dei consolati, segnala anche il fatto che attualmente non è consentito il percepimento di interessi sulle somme disponibili. Ritiene inoltre che sia necessario ridare alle agenzie consolari le attribuzioni sottratte negli anni passati ed auspica l'utilizzo della rete dei patronati di cui sottolinea l'efficacia.

Gianni FARINA (PD) concorda sulla centralità delle agenzie consolari ritenendo che il problema principale non sia, tranne casi specifici, quello dei consolati generali ma che l'attenzione principale vada riservata al servizio di prossimità per le nostre comunità. Per ciò che concerne i consoli onorari occorrerebbe, a suo avviso, attribuire loro maggiori poteri ed eventualmente una qualche forma di indennizzo affinché essi possano svolgere il loro ruolo in maniera efficace.

Marco FEDI (PD), ritenendo preferibile un'impostazione sintetica e concisa del dispositivo della risoluzione, rispetto ad una premessa comunque già molto ampia, auspica che il Governo presenti una nuova proposta di manovra su cui aprire un confronto aperto e franco. In merito alle agenzie consolari, ritiene comunque necessario un coordinamento effettuato dal corpo diplomatico.

Antonio RAZZI (IdV) concorda con le osservazioni del presidente e precisa che l'obiettivo della sua proposta di legge recante l'abrogazione del Consiglio generale degli italiani all'estero è il reperimento di risorse a favore della rete consolare.

Laura GARAVINI (PD) condivide le perplessità del collega Narducci sui consolati onorari in quanto essi spesso si rivelano non in sintonia con i bisogni degli italiani all'estero. Dichiara di avere anche qualche perplessità su altri aspetti delle proposte avanzate dal presidente, auspicando che egli si faccia in ogni caso parte in causa per il buon esito della risoluzione. Si associa infine alle osservazioni di altri colleghi circa lo scarso impegno dei deputati della maggioranza nei lavori del Comitato, fatto che costituisce un serio problema politico, sottolineando al contrario l'attenzione dell'opposizione ai bisogni e alla mobilitazione delle comunità italiane all'estero.

Marco ZACCHERA, presidente, auspica conclusivamente che la Commissione possa procedere alla discussione dell'atto

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di indirizzo sulla rete degli uffici consolari prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.
C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpaolo DOZZO (LNP) relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate.
Per quanto riguarda la Convenzione internazionale, ricorda che essa è stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 27 marzo 2000. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si sono impegnate ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica - come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima.
Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.
Osserva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.
Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico.

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Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.
Passando ad esaminare i nove Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, sottolinea che essi sono stati aperti alla firma in momenti differenti. La loro entrata in vigore per le Parti contraenti è subordinata all'espressione del proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dal giorno in cui almeno tre Stati abbiano depositato il proprio strumento di ratifica. Sottolinea che gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
I tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull'agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry, in Francia.
Il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo, in Slovenia, e non risulta firmato dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.
I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea.
Il Protocollo sull'energia persegue l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.
Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto

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del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.
Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.
Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi.
Segnala che il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina. Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa.
Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. In materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione europea hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. Il traffico aereo deve a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici debbono comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina. Si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.
Rileva che la questione di maggior problematicità è rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo sui trasporti. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, nella seduta del 5 maggio 2009, ha espresso alla Commissione esteri un parere favorevole con un'osservazione volta ad auspicare che l'articolo 11, comma 1, del Protocollo sui trasporti - che prevede il divieto di costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino - venga interpretato nel senso che tale divieto non si applichi alle grandi opere stradali di interesse transnazionale.
Ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nelle scorse

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due legislature senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva. Il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli. Segnala altresì che, oltre al disegno di legge governativo, sono state presentate alla Camera altre due proposte di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, presentate dagli onorevoli Zeller ad altri (C. 12) e dall'onorevole Froner ed altri (C. 1298).
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stati disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino e la Conferenza unificata. La Consulta - alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici - viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-Regioni. Alla Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.
L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Prospetta infine l'opportunità che la Commissione proceda a svolgere accurati approfondimenti istruttori analizzati a verificare l'impatto dell'attuazione dei Protocolli annessi alla Convenzione sui diversi comparti economici, con particolare riferimento a quello in materia di trasporti. In particolare, ritiene opportuno procedere ad audizioni di associazioni di categoria e di rappresentanti della Commissione europea, anche al fine di chiarire la compatibilità del Protocollo sui trasporti con la rete dei corridoi europei.

Stefano STEFANI, presidente, condivide le considerazioni conclusive del relatore con particolare riferimento all'opportunità di procedere ad audizioni che potranno essere definite in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nel ricordare il complesso iter di esame del provvedimento nel corso delle passate legislature, sottolinea l'urgenza che l'Italia proceda speditamente alla ratifica anche in considerazione della scelta di Bolzano quale sede del Segretariato permanente della Convenzione. Condivide l'opportunità di procedere ad audizioni, purché tale fase istruttoria sia contenuta nei tempi ed articolata in modo idoneo ad una celere approvazione del disegno di legge. Sottolinea infine che comunque la mancata ratifica dei nove Protocolli da parte dell'Italia non produrrebbe le conseguenze auspicate da coloro che si oppongono a tale approvazione, dal momento che tutti gli altri Paesi dell'Unione europea interessati li hanno già ratificati e la Svizzera ha una ben nota posizione politica contraria ad ogni nuova via di comunicazione transalpina.

Stefano STEFANI, presidente, rassicura il collega Zeller che vi è l'interesse condiviso

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dai gruppi al sollecito esame del provvedimento.

Franco NARDUCCI (PD) concorda con l'urgenza, segnalata dal collega Zeller, di sanare il vulnus derivante dalla mancata ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione. Ritiene importante procedere celermente alle eventuali audizioni, non trascurando il tema dei corridoi ferroviari alla luce di quanto viene realizzato in Svizzera, a differenza che in Italia, e della necessità di cogliere l'occasione per modernizzare il nostro sistema di trasporto in modo sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI richiama l'approfondito lavoro svolto al Senato e auspica che l'iter di esame si svolga in modo da consentire al Paese di adempiere ai propri impegni internazionali. Fa inoltre presente che in occasione dell'ultima Conferenza delle Parti, l'Italia si è dichiarata disponibile ad ospitare nel 2010 la Conferenza sull'acqua.

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito, ritiene che appare davvero necessario procedere a verifiche di tipo istruttorio anche per individuare i possibili scenari sul piano delle direttrici stradali e ferroviarie e dell'impatto ambientale.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in titolo, relativo alla ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA), concluso il 15 ottobre 2007, finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva della sua candidatura all'ingresso nell'Unione europea che è stata presentata il 15 dicembre 2008. L'Accordo in esame comprende un preambolo, 139 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 7 Allegati, 8 Protocolli e Dichiarazioni.
Segnala che gli obiettivi dell'Accordo con il Montenegro, delineati nell'articolo 1 dell'Accordo stesso, sono quelli di favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, nonché la stabilizzazione del Montenegro e il consolidamento in esso della democrazia e dello Stato di diritto; sostenere il Montenegro nello sviluppo della cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra le Comunità europee e il Montenegro; promuovere la cooperazione regionale. È previsto un periodo transitorio della durata massima di cinque anni - suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell'Associazione. Sottolinea che il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa.
L'Accordo impegna il Montenegro a promuovere attivamente la cooperazione regionale, attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato analoghi accordi al fine, tra l'altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali.
Per la libera circolazione delle merci si prevede l'instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un

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periodo transitorio della durata massima di cinque anni. All'entrata in vigore dell'Accordo verranno aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni nelle Comunità europee di prodotti industriali originari del Montenegro. È altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping. Inoltre, ciascuna delle Parti mantiene il diritto di imporre divieti o restrizioni sulle importazioni, le esportazioni o il transito di merci per diversi motivi, tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della salute di persone o animali, nonché del patrimonio vegetale, artistico, storico, e anche la tutela della proprietà intellettuale.
L'Accordo stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). L'Accordo prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. È previsto che siano definite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri dell'Unione europea.
La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore.
Al fine di avvicinare il Montenegro all'acquis communautaire, si prevede un graduale ravvicinamento della legislazione montenegrina a quella comunitaria. Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto, nonché del potenziamento del contrasto alla corruzione e al crimine organizzato (articolo 80). È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. L'Accordo impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga. È prevista un'ampia collaborazione anche nel settore sociale e culturale.
In materia di cooperazione finanziaria vengono stabilite norme per consentire al Montenegro di beneficiare di assistenza finanziaria da parte delle Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Montenegro.
Sottolinea come la ratifica di questo accordo rappresenti un'ulteriore testimonianza del convinto sostegno che il nostro Paese sta offrendo non soltanto al Montenegro ma alle aspirazioni d'integrazione euro-atlantica dei Paesi di tutta l'area dei Balcani occidentali. Una strategia dell'attenzione che, in sede parlamentare, questa Commissione sta contribuendo a delineare con il concorso delle forze di maggioranza e di opposizione, come dimostra la missione, svolta a Belgrado nel dicembre 2008, e la partecipazione dell'onorevole Maran all'VIII Forum parlamentare di Cettigne dei Paesi dei Balcani occidentali promosso dal Parlamento montenegrino nel marzo 2009.
Auspica che, in sinergia con le posizioni espresse dal Ministro degli affari esteri nel Piano di stabilizzazione regionale in otto punti, la Commissione possa presto tornare su questo scenario decisivo per la nostra politica estera arrivando, sin dalla prossima settimana, all'adozione di una

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risoluzione parlamentare pienamente condivisa sull'integrazione dei Paesi dell'Europa sudorientale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, condividendo le considerazioni del relatore, sottolinea che il provvedimento in esame è rilevante anche in considerazione degli impegni assunti dall'Unione europea nei confronti del Montenegro. Peraltro i rapporti bilaterali tra Italia e Montenegro assumono rilievo prioritario anche alla luce degli sviluppi sul versante energetico. Sottolinea infine che l'Italia è tra i pochi Paesi che ancora non hanno provveduto a ratificare l'Accordo in esame.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2541 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco TEMPESTINI (PD), relatore, illustra il provvedimento relativo all'Accordo di cooperazione per un Sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, stipulato a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS), realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il programma EGNOS punta invece a migliorare la qualità dei segnali del sistema statunitense GPS e del sistema russo GLONASS al fine di garantirne l'affidabilità su una vasta area geografica.
Rileva che l'Accordo in esame, che segue quelli già conclusi con Cina, Stati Uniti d'America, Ucraina e Corea è, dopo quello siglato con Israele, il secondo concluso in ambito mediterraneo: in tale ambito - precisa la relazione - l'Unione europea ha intenzione di coinvolgere in un programma specifico denominato Euro-Mediterranean Satellite Navigation Project i 12 partner Euromed. L'Accordo risulta a tutt'oggi ratificato da 18 Stati membri dell'Unione europea, mentre mancano ancora le ratifiche sia della controparte marocchina sia della Comunità europea.
Segnala che dall'inizio del 2007 si sono registrate molteplici difficoltà nella realizzazione del programma GALILEO, principalmente dovute ai disaccordi verificatisi all'interno dell'industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli. Considerata la necessità che la fase costitutiva del sistema fosse realizzata direttamente e interamente da parte dell'Unione europea, l'impegno finanziario per il periodo 2007-2013 è risultato superiore rispetto a quello previsto inizialmente nella proposta. La materia è ora regolata dal regolamento n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare

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EGNOS e GALILEO. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, i costi stimati del Programma GALILEO si attestano sui 3,8 miliardi di euro; a seguito delle difficoltà subentrate nei negoziati per il contratto di concessione, la Commissione europea, che inizialmente contava di reperire i due terzi dell'onere dal settore privato, prevede ora l'integrale attribuzione delle spese a carico dell'Unione. La stessa relazione sottolinea altresì che GALILEO consentirà la collaborazione tra l'Union europea e il Marocco in molteplici ambiti quali scienza, tecnologia, ambiente, energia, industria, agricoltura e pesca, che sono gli stessi previsti nell'Accordo euro-mediterraneo di associazione (in vigore dal 1o marzo 2000) che rappresenta la principale cornice di riferimento delle relazioni bilaterali.
Passando ai contenuti più salienti dell'accordo, un particolare rilievo assume, in primo luogo, l'articolo 3 che elenca i principi che le Parti si impegnano ad applicare nella cooperazione, tra i quali: il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale di diritti e obblighi, compresi i contributi e le remunerazioni; la partnership nel programma GALILEO; la reciprocità nell'offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per usi civili; lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare e il libero scambio di apparecchiature GNSS nei territori delle Parti. L'ambito e la tipologia della cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitare sono definiti negli articoli 4 e 5. Si tratta di ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati al sistema, certificazione e protezione dello stesso. L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori specifici - quali beni sensibili sottoposti a misure di controllo dell'esportazione, crittografia e tecnologie di sicurezza dell'informazione, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare - potrà essere oggetto di accordi separati tra le Parti.
L'articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) nel campo dello spettro-radio, con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.
Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l'utilizzo del programma-quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie marocchine.
In base agli articoli 8 e 9, le Parti si impegnano a sostenere la cooperazione tra le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare. Le parti, inoltre, sono impegnate a sensibilizzare il pubblico nelle attività di navigazione satellitare e a individuare e rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre all'espansione delle applicazioni GNSS.
Più in particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 8 prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente agli standard internazionali più elevati; il comma 3 dell'articolo 8, stabilisce che le esportazioni di beni e tecnologie «sensibili» dal Marocco verso Paesi terzi siano sottoposte, ove previsto, all'autorizzazione preventiva dell'Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.
Ai sensi dell'articolo 11 le Parti collaborano nello sviluppo di sistemi terrestri di potenziamento GNSS che garantiscano l'integrità del segnale: a livello regionale, le Parti coopereranno alla realizzazione in Marocco di un sistema di potenziamento

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regionale terrestre basato sul sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.
Con l'articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
L'articolo 15, stabilisce che l'entità e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO saranno oggetto di un accordo distinto. Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù dell'Accordo, si applicheranno i princìpi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, sulla base del predetto Accordo euro-mediterraneo di associazione del marzo 2000.
Il disegno di legge di ratifica reca le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo ed il relativo ordine di esecuzione. Dalla relazione illustrativa si evince che la ratifica dell'Accordo non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che più volte l'Unione europea ha sollecitato gli Stati membri a provvedere alla ratifica dell'Accordo in esame.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco ZACCHERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che l'Accordo tra Italia e Arabia Saudita, concluso a Roma il 6 novembre 2007, sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni. La negoziazione, avviata nel dicembre 2004, e la definizione dell'Accordo ha risposto all'esigenza di rendere la collaborazione di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi, favorendo l'apertura e lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione. Sottolinea che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessano - ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo medesimo - gli effetti del Memorandum d'Intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato a Riad il 16 dicembre 1995.
Segnala che l'Accordo, che consta di 13 articoli, regola la collaborazione tra i due Paesi contraenti nella lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni e indica specificamente talune fattispecie criminose, verso le quali la collaborazione è maggiormente indirizzata (articolo 1). Sono previste forme di collaborazione quali lo scambio di informazioni e di esperienze, il ricorso alla procedura della

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«consegna controllata» nei casi di traffico di stupefacenti, l'analisi strategica per la prevenzione e il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di droga (articoli 2 e 3). Ai sensi dell'articolo 4, le Parti si impegnano a cooperare nel settore della formazione in materia di sicurezza, attraverso lo svolgimento di programmi e corsi di formazione, l'organizzazione di conferenze, di seminari e di incontri, nonché tramite scambi di visite e di ausili didattici destinati alla formazione. L'articolo 5 prevede che le Parti possano rifiutare, del tutto o in parte, la cooperazione nei casi in cui essa violi la sovranità o la sicurezza dei rispettivi Paesi, quando sia in conflitto con la normativa nazionale, qualora metta in pericolo attività o indagini in corso nel territorio di una delle Parti e, infine, quando sia in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio. L'articolo 6 disciplina la tutela delle informazioni e dei dati sensibili. L'articolo 7 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dall'Arabia Saudita. La procedura per la risoluzione delle controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo è indicata dall'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenute dalla Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le autorità deputate all'applicazione dell'Accordo sono indicate dall'articolo 10: per l'Italia il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per l'Arabia Saudita il Ministero dell'interno. Le suddette autorità competenti sono tenuti ad indicare, in forma scritta, i punti di contatto nazionali e i mezzi di comunicazione da utilizzare per i rapporti bilaterali. L'articolo 11 istituisce una Commissione di esperti nella lotta alla criminalità e nella formazione in materia di sicurezza dei due Paesi, incaricata di discutere le questioni relative alla cooperazione nei due settori e di proporre le raccomandazioni necessarie allo sviluppo dell'Accordo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Arabia Saudita, ogni qualvolta sia necessario o su richiesta di una delle Parti contraenti. L'articolo 12 contiene le clausole relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, che sarà illimitata salvo denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica alla controparte. L'articolo 13, infine, dispone - come accennato - che con la sua entrata in vigore l'Accordo sostituisca il Memorandum d'intesa in materia di terrorismo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altre forme di criminalità organizzata, firmato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana e dal Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita a Riad il 16 dicembre 1995.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica - già approvato dal Senato il 24 giugno 2009 - segnala che consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 6 novembre 2007 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: la norma autorizza la spesa di 178.740 euro per il 2009, 158.120 euro per il 2010 e 178.740 euro a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Secondo la ricostruzione offerta dalla Relazione tecnica, i costi sono imputabili sostanzialmente alle spese per le attività di formazione, nonché agli oneri connessi allo scambio di informazioni e alle missioni a Riad per le riunioni della Commissione di esperti.
In conclusione, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame nella consapevolezza dei delicati aspetti connessi al tema degli standard umanitari e della questione della pena capitale.

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Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che corrisponde alla necessità di accrescere la qualità della collaborazione tra i due Paesi sul delicato terreno della lotta al terrorismo internazionale, nel quadro del rapporto di lealtà instauratosi tra Roma e Riad, anche con riferimento alle comunità sunnite presenti sul nostro territorio ed alla nomina dei relativi imam.

Matteo MECACCI (PD) chiede al Governo chiarimenti sulle norme in tema di arresto e fermo di sospettati di terrorismo internazionale in Italia che siano ricercati dalle autorità saudite e quindi eventualmente estradati. Sottolinea l'importanza, alla luce della richiamata vigenza della pena di morte in quel Paese, di coniugare le disposizioni dell'accordo in esame ad un accordo in tema di cooperazione giudiziaria, analogo a quelli che l'Italia ha siglato e ratificato ad esempio con gli Stati Uniti.

Fabio EVANGELISTI (IdV) condivide le richieste di chiarimento formulate dal collega Mecacci ed esprime compiacimento per la sensibilità manifestata dal relatore sulle questioni umanitarie. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione delle successive fasi di esame in Assemblea per porre le questioni segnalate.

Marco ZACCHERA (PdL) relatore, concorda sull'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.