CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2009: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, rileva che il decreto legge in esame reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Procede quindi ad illustrare le disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Il comma 16 dell'articolo 23 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1o gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 140-bis).
Con riferimento al tema in questione, ricorda che l'articolo 49 del cosiddetto «collegato-energia» - trasmesso nuovamente al Senato (1441-ter-B) - prevede una sostanziale riforma della disciplina della class action come delineata dalla legge finanziaria 2008
Inoltre, l'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 (legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione (e dei concessionari di servizi pubblici).
I commi da 17 a 19 dell'articolo 23 intervengono sulla disciplina del Consiglio della magistratura militare. Il comma 17 proroga di due mesi (fino al 13 novembre 2009) l'attuale composizione del Consiglio, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.
Il comma 18, intervenendo sull'articolo 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), riduce il numero dei componenti del Consiglio, che passano da 9 a 5. Ricordo, peraltro, come già la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 604) - pur senza novellare la legge istitutiva - avesse disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata.
Segnala, in particolare, come il decreto-legge riduca da 5 a 2 i membri togati del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati debba essere un magistrato militare di cassazione e riduca da 2 a 1 i membri laici, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008). In conseguenza della riduzione del numero dei componenti, si abbassa il quorum di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre).
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, illustra gli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione di merito soffermandosi in particolare sugli emendamenti che a suo parere presentano questioni che la Commissione giustizia deve affrontare con la dovuta attenzione.
In particolare, osserva che l'emendamento 22.25 (nuova formulazione) del relatore introduce, in relazione alla normativa sulla guida sotto effetto di stupefacenti, la possibilità per gli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici, in modo da verificare lo stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, modificando la normativa vigente secondo cui gli

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agenti di polizia devono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie, dove effettuare il prelievo di campioni e la relativa visita medica.
Ritiene che l'emendamento non sia condivisibile in quanto attribuisce ad organi di polizia il potere di compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali gli accertamenti su campioni di liquidi biologici, senza tener conto di quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996. Tale sentenza ha sancito l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, ritenendo che possano essere disposte dall'Autorità misure che incidano sulla libertà personale solo in casi specificamente previsti dalla legge e con modalità dalla medesima definite, al fine di garantire i diritti costituzionalmente riconosciuti dei soggetti da sottoporre ai predetti accertamenti.
Esprime perplessità sull'emendamento Graziano 22.18 (nuova formulazione) volto a modificare gli articoli 589 e 590 del codice penale, prevedendo che le pene previste rispettivamente per l'omicidio colposo e per le lesioni gravi e gravissime, qualora il fatto sia stato commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si applichino anche in caso di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico o dell'assunzione di sostanze stupefacenti. La predetta modifica al codice penale non è condivisibile in quanto parificherebbe ai fini dell'applicazione della pena fatti di diversa gravità. Sottolinea come il tasso alcolemico o l'assunzione di sostanze stupefacenti debbano comunque essere provati per poter essere applicata una fattispecie penale che li preveda come elementi del reato. Inoltre, la disposizione non appare corretta in quanto uno stesso fatto, quale il rifiuto di sottoporsi a prelievi, verrebbe dall'ordinamento considerato sia reato autonomo sia circostanza aggravante di un altro reato. Ricorda, a tale proposito, che il rifiuto costituisce già di per sé reato.
Ulteriori perplessità riguardano l'articolo aggiuntivo 22.08 del relatore che, disciplinando le modalità del ricorso al giudice di pace, prevede, tra l'altro, l'esclusione della possibilità di impugnare con ricorso al giudice di pace i verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati in dipendenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per cui la competenza dell'annullamento del verbale spetta soltanto al giudice penale, il quale, in presenza di gravi e documentati motivi, previo contraddittorio tra le parti, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali. Anche in relazione all'ingente carico di lavoro del giudice penale, ritiene non opportuno attribuire a tale organo competenze già previste in capo al giudice di pace. Si potrebbe trovare una soluzione prevedendo innanzi al giudice di pace un particolare procedimento volto a pervenire alla eventuale sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento. In sostanza, come previsto da un subemendamento dell'onorevole Zeller, il quale tuttavia è riferito al giudice penale, si potrebbe stabilire che il giudice di pace, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, possa disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente.
Si sofferma quindi sull'emendamento 6.3 (nuova formulazione) del relatore, che introduce l'articolo 94-bis del codice della strada in materia di intestazione fittizia, che non appare essere formulato in maniera sufficientemente determinata, laddove si riferisce alla «effettiva responsabilità» del veicolo da intestare. In relazione al medesimo emendamento suscita dubbi anche la disposizione secondo cui «ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4», senza tuttavia prevedere un termine per la registrazione ed una conseguente sanzione nel caso di non rispetto del medesimo termine. Riguardo alla fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa prevista da tale emendamento, ritiene opportuno precisare che viene fatta comunque salva l'applicazione

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delle norme penali qualora lo stesso fatto sia riconducibile ad una ipotesi di reato.
Altra questione che a suo parere la Commissione dovrebbe affrontare con attenzione riguarda alcune disposizioni che prevedono particolari circostanze aggravanti in determinate ipotesi, come ad esempio quelle previste dall'articolo 186-bis in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, nelle ipotesi in cui il conducente abbia un'età inferiore a 21 anni o eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. Inoltre, esprime perplessità sulle disposizioni volte a derogare al principio del bilanciamento delle circostanze in relazione ai reati previsti dal codice della strada.
Conclude invitando la Commissione a considerare di prevedere una disposizione che consenta agli enti interessati di intervenire in giudizio anche attraverso i propri funzionari, qualora questi ne abbiano i requisiti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime dubbi su alcuni degli emendamenti in esame, soffermandosi in particolare sull'ampliamento di competenza del giudice penale, rilevando che si tratterebbe di un rilevante aggravio del già pesante carico di lavoro. Inoltre osserva che la disposizione dovrebbe essere meglio formulata, specificando, ad esempio, se sia realmente il giudice del dibattimento, come sembrerebbe, a sospendere i verbali di accertamento delle infrazioni. In ragione della complessità degli emendamenti in esame evidenzia l'opportunità che la Commissione giustizia approfondisca tutte le diverse questioni connesse, esprimendo eventualmente il proprio parere nella giornata di martedì.

Enrico COSTA (PdL) e Donatella FERRANTI (PD) dichiarano di condividere l'intervento del rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che gli emendamenti in esame presentano profili problematici che meritano di essere affrontati con attenzione da parte della Commissione giustizia. Per tale ragione ritiene che nella giornata di domani la Commissione possa proseguire l'esame degli emendamenti per poi esprimere il parere entro la seduta di martedì prossimo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di non condividere le deroghe al principio di bilanciamento delle circostanze previste dal testo, così come esprime perplessità sull'applicazione delle pene previste per particolari ipotesi aggravate al caso in cui vi sia il rifiuto di sottoporsi a prelievi. Ricorda che tale rifiuto costituisce già di per sé un reato, la cui sanzione potrebbe eventualmente essere aggravata.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condivide l'intervento del relatore nonché la proposta di concludere l'esame degli emendamenti nella seduta di martedì prossimo. Esprime perplessità con particolare riferimento all'emendamento 22.25, sottolineando come sia necessario che la legge disciplini in maniera dettagliata le modalità di esecuzione dei prelievi di liquidi biologici.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere tutti i rilievi espressi dal relatore, sottolineando come l'emendamento 22.25 preveda una modalità di prelievo di liquidi biologici non conforme a quanto recentemente stabilito dal Parlamento, in occasione della ratifica della Convenzione di Prüm nella parte in cui vengono disciplinate le modalità di prelievo del DNA.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore.
C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il nuovo testo unificato si compone di 12 articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 10 (ex articolo 15, nel precedente testo unificato), in tema di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore.
Al comma 1, lettera b), viene riprodotta una disposizione già oggetto di approfondito esame, e di una specifica osservazione, da parte di questa Commissione.
Viene, segnatamente, inserita nella tabella II, sezione B, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) la sostanza con la seguente denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC).
Sul punto, ribadisce le considerazioni già svolte nel corso dell'esame del precedente testo unificato sottoposto all'esame della Commissione giustizia, che ha espresso al riguardo un parere favorevole con osservazione.
L'inserimento di una sostanza in una delle tabelle del citato testo unico è un'operazione estremamente delicata, che incide non solamente sulle modalità della relativa prescrizione medica (i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, in particolare, sono quelli che devono essere prescritti con ricetta medica da rinnovarsi volta per volta). Tale inserimento, infatti, incide anche su taluni dei presupposti che caratterizzano il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 72 e seguenti del predetto testo unico, con particolare riferimento all'articolo 73 (Produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 75 (Condotte integranti illecito amministrativo), all'articolo 79 (Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e all'articolo 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). L'appartenenza della sostanza alla tabella II, sezione B, se in alcuni casi rileva come elemento costitutivo dell'illecito (ad esempio: articolo 75), in altri casi rileva come circostanza attenuante (ad esempio: articolo 73, comma 4, ed articolo 82, comma 4).
Ritiene opportuno, pertanto, che la Commissione di merito valuti anche i riflessi della disciplina dell'articolo 10, comma 1, lettera b) sul sistema sanzionatorio predisposto dal D.P.R n. 309 del 1990.
Propone quindi di esprimere parere conforme a quello, favorevole con osservazione, precedentemente espresso dalla Commissione Giustizia nella seduta del 22 aprile 2009 (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso alla Commissione Giustizia, per l'espressione del parere di competenza, taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi.
L'articolo aggiuntivo Pini 7.09 è volto a modificare gli articoli 129, 130 e 162 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003).
Il citato articolo 129 prevede che il Garante, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, nonché le modalità di manifestazione del «consenso» all'inclusione nei predetti elenchi e all'utilizzo dai dati.

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L'articolo aggiuntivo, segnatamente, prevede che il provvedimento del Garante debba stabilire le modalità per la manifestazione della «opposizione» all'inclusione negli elenchi. A tal fine, dispone l'istituzione del «Registro pubblico delle opposizioni» e ne disciplina il funzionamento.
Rende noto quindi alla Commissione di avere ricevuto in data odierna una lettera del Garante per la protezione dei dati personali con la quale si fa presente come il sistema vigente si fondi sul principio dell'opt-in, in forza del quale gli abbonati alla rete telefonica fissa possono ricevere telefonate commerciali solo in presenza di un esplicito consenso, mentre il sistema che si propone di introdurre con l'articolo aggiuntivo 7.09 si fonda, invece, sul principio dell'opt-out, secondo il quale le telefonate pubblicitarie possono essere effettuate dagli operatori liberamente, salva espressa opposizione dell'abbonato. Il Garante esprime altresì la grave preoccupazione per un intervento normativo che per la sede in cui è proposto e nell'inevitabile assenza di una riflessione che riguardi tutti gli aspetti del fenomeno, potrebbe ingenerare un'accresciuta insofferenza nella popolazione rispetto a un fenomeno, quello delle cosiddette «telefonate di disturbo», oggettivamente lesivo della tranquillità quotidiana dei cittadini.
Nel condividere quanto rappresentato dal Garante, osserva che, per quanto l'attuale sistema di opt-in non sia riuscito ad arginare del tutto il fenomeno delle «telefonate di disturbo», nonostante i provvedimenti di regolamentazione adottati dal Garante medesimo, un diverso sistema basato sul principio dell'opt-out potrebbe evidentemente determinare un incremento del predetto fenomeno. Il tema, pertanto, appare complesso e tale da suggerire una specifica e meditata riflessione, eventualmente nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge.
L'articolo aggiuntivo in esame, inoltre, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro in caso di «violazione del diritto di opposizione come risultante dal registro di cui all'articolo 129, comma 2 o delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 129» (come modificati dall'emendamento medesimo). Rileva quindi come tale fattispecie sanzionatoria, con particolare riferimento alla condotta, appaia non sufficientemente determinata.
L'emendamento Garavini 9.1 è volto ad apportare una modifica all'articolo 9 della legge comunitaria, che fissa i criteri e principi direttivi per l'attuazione della decisione-quadro 2001/413/GAI, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
In particolare, la disposizione in esame delega il Governo, tra l'altro, a introdurre nel decreto legislativo n. 231 del 2007 una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
L'emendamento in questione, segnatamente, è volto a precisare che la «variazione o la soppressione non autorizzata di dati» può riguardare «in particolare dati personali». Si tratta di un'utile precisazione, alla quale peraltro potrebbe seguire una opportuna differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che vengano in questione dati tout court o dati personali.
L'emendamento Garavini 8.1 e gli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02, sono volti a dare attuazione alla decisione-quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni.
Mentre l'emendamento 8.1 inserisce tale decisione-quadro nell'elenco di quelle che dovranno essere attuate in base ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 9 della legge comunitaria, invece gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02 dettano

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appositi principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione-quadro, differenziandosi sostanzialmente solo nella disposizione relativa alla copertura finanziaria e nella previsione (contenuta solo nell'articolo aggiuntivo 9.1) del parere delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo.
Con riferimento a tali ultime proposte emendative osserva che, secondo l'orientamento più volte espresso da questa Commissione, appare inopportuno inserire in una legge di contenuto eterogeneo, quale la legge comunitaria, l'attuazione di decisioni-quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria, che incidono sostanzialmente sulla libertà personale e sul diritto di difesa. L'esame da parte del Parlamento, infatti, non sarebbe adeguatamente approfondito, limitandosi all'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti sullo schema di decreto legislativo.
Per l'attuazione delle decisioni-quadro che presentino i predetti profili di delicatezza e complessità, appare necessario che il Parlamento svolga il compiuto esame di uno specifico progetto di legge. Nel caso di specie, in particolare, segnala che tale esame è attualmente in corso presso la Commissione giustizia del Senato, con riferimento ai progetti di legge S. 804 e 841. Fa altresì presente che il procedimento legislativo in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento si trova di uno stato di esame avanzato.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento Garavini 9.1 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pini 7.09, sull'emendamento Garavini 8.1 e sugli articoli aggiuntivi Garavini 9.01 e 9.02 (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di condividere pienamente le considerazioni e la proposta di parere del relatore.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime anch'egli la propria condivisione per la proposta di parere del relatore. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Pini 7.09 ed alla problematica dallo stesso sollevata, osserva come il sistema opt-in, che sul piano teorico è sicuramente preferibile, tuttavia non sia riuscito in concreto a contrastare il fenomeno delle telefonate di disturbo. Di fatto, quindi, è come se si operasse in un sistema opt-out.

Carolina LUSSANA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) dopo aver rilevato come il fenomeno delle chiamate di disturbo sia divenuto estremamente diffuso e intollerabile, sottolinea come il passaggio ad un sistema opt-out consentirebbe addirittura a tale fenomeno di dilagare. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, e petizione n. 638.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 2 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro e C. 2445 Bernardini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.
C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 luglio 2009.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che all'esito dell'audizione del Prefetto Porzio la Commissione debba riflettere ulteriormente sul testo unificato già adottato, valutando se sia realmente opportuno, a fronte dei problemi evidenziati nel corso dell'audizione, attribuire alla discrezionalità dei coniugi la scelta del cognome.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il suo gruppo ha chiesto l'audizione anche di giuristi esperti in diritto di famiglia, al fine di poter valutare in maniera adeguata sotto ogni profilo le questioni che il principio del doppio cognome può suscitare.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rassicura che non vi è alcuna intenzione di accelerare l'iter del provvedimento e che si svolgeranno tutte le audizioni previste. Per quanto si tratti di un provvedimento importante e da approvare in tempi ragionevoli la Commissione si soffermerà su di esso per tutto il tempo necessario affinché sia approvata una legge che non susciti problemi sia giuridici che personali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP) interviene in merito ai progetti di legge in materia di pedofilia all'esame della Commissione giustizia chiedendo, a nome del suo gruppo, che si svolga un programma di audizioni in relazione al tema della cosiddetta «castrazione chimica». Le audizioni servirebbero a chiarire gli aspetti considerati problematici sia da un punto di vista giuridico che medico, relativamente ad uno strumento che in altri Paesi trova già applicazione. Il suo gruppo, ad esempio, ritiene che possa essere utile sentire il professor Severino Antinori.

Angela NAPOLI (PdL), quale relatrice sui provvedimenti in materia di pedofilia, dichiara di essere favorevole a che la Commissione svolga le audizioni proposte dall'onorevole Lussana.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che la questione della «castrazione chimica» possa essere affrontata solo dopo che la Commissione abbia svolto un esauriente ciclo di audizioni

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI