CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame degli emendamenti, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009, trasmessi dalla XIV Commissione.

Roberto ROSSO, presidente, avverte che sono stati trasmessi gli articoli aggiuntivi Fucci 7.018, Cosenza 7.05 e Pini 7.08, 7.014, 7. 015 e 7.016.
Ricorda quindi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione Agricoltura, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento; tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, fa presente che l'articolo aggiuntivo Fucci 7.018, integrando i criteri della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova organizzazione

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comune del mercato vitivinicolo, prevede la possibilità che la preservazione e la promozione dell'elevato livello qualitativo dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica avvengano anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione delle tradizioni e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO; si propongono altresì alcune connesse modifiche alla legge n. 77 del 2006, relativi a tali siti. Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole.
L'articolo aggiuntivo Cosenza 7.05 mira a dettare criteri di delega per il recepimento della direttiva 2008/72/CE, già ricompresa nell'Allegato A, con specifico riferimento alla disciplina della concimazione carbonica in serra. In proposito, si rimette alla valutazione del Governo circa l'applicabilità di tale dispositivo.
L'articolo aggiuntivo Pini 7.08 è diretto a consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie dell'AGEA, al fine di rafforzare la possibilità di effettuare controlli adeguati sull'utilizzazione dei fondi comunitari da parte delle imprese agricole; si prevede inoltre l'aggiornamento delle sanzioni amministrative per le violazioni minori relative all'indebito conseguimento di fondi comunitari. Al riguardo, propone di esprimere parere favorevole.
Gli articoli aggiuntivi Pini 7.014, 7. 015 e 7.016 recano modifiche alla legge n. 157 del 1992, sulla caccia, materia che, in occasione del disegno di legge comunitaria 2008, la Commissione Agricoltura prima e poi la Camera hanno ritenuto opportuno demandare ad uno specifico provvedimento legislativo. A suo giudizio, per ragioni di coerenza tale orientamento dovrebbe essere confermato anche in questa sede.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO esprime una valutazione conforme a quella del relatore.
Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Cosenza 7.05, esprime parere contrario, in quanto il criterio di delega indicato non appare coerente con la direttiva 2008/72/CE, che ha ad oggetto la commercializzazione di piantine da trapianto prodotte da vivaisti e destinate agli orticoltori e non la produzione di ortaggi destinati al consumatore; il recepimento della direttiva è in ogni caso oggetto della delega di cui all'articolo 1, Allegato A.

Susanna CENNI (PD) concorda con il relatore circa l'esigenza di confermare l'orientamento già manifestato dalla Commissione circa l'opportunità di non inserire nel disegno di legge comunitaria modifiche alla legge n. 157 del 1992. Desidera però sottolineare la contrarietà del suo gruppo anche per il merito dei relativi articoli aggiuntivi, che stravolgono il corretto rapporto tra Stato e regioni in tale materia.

Roberto ROSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2009.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.
C. 44 ed abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame di un emendamento al testo unificato e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento al testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla IX Commissione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), relatore, fa presente che è stato trasmesso l'emendamento Montagnoli 7.2 (nuova formulazione), volto ad autorizzare il Governo a modificare l'articolo 206 del regolamento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per l'attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità, in attuazione di quanto già previsto dall'articolo 57 del predetto codice. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

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Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO concorda con la valutazione del relatore.

Roberto ROSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2009.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 giugno 2009, a pagina 224, nella prima colonna, ventitreesima riga, le parole: «articolo aggiuntivo 7.02» si intende sostituita dalle seguenti: «articolo aggiuntivo 7.01».