CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il deputato Matteo Salvini, appartenente al gruppo Lega Nord Padania, ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell'8 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

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Ricorda che nella seduta dell'8 luglio scorso è rimasto accantonato l'emendamento Montagnoli 22.23 (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 30 giugno, pag. 86). Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 15.10 (vedi allegato). Chiede quindi al relatore di illustrare tale emendamento.

Silvano MOFFA (PdL) relatore, fa presente che l'emendamento 15.10 intende intervenire per rivedere la disciplina del collocamento dei dossi artificiali, che attualmente risulta assai restrittiva e crea parecchie difficoltà agli enti locali. Sottolinea che con l'emendamento in esame si prevede la possibilità di collocare dossi artificiali anche su strade diverse da quelle contemplate dalla disciplina vigente. Evidenzia che l'individuazione delle strade e la definizione delle modalità di posa in opera dei dossi sono demandate ad un decreto ministeriale, mentre l'effettiva collocazione del dosso, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina attuale, è disposta con ordinanza dell'ente proprietario. Per quanto concerne l'emendamento Montagnoli 22.23, invita il presentatore a ritirarlo, eventualmente valutando l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.10 del relatore.

Maurizio IAPICCA (PdL) si dichiara soddisfatto in quanto l'emendamento 15.10 del relatore riprende in larga parte i contenuti di un emendamento da lui presentato durante l'esame in sede referente del provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente, fa presente che l'approvazione di questo emendamento andrebbe incontro anche alle scelte fatte dai comuni di posizionare dossi artificiali non in strade di quartiere, come attualmente previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada, bensì nei centri abitati, soprattutto in prossimità delle scuole.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) rileva che i dossi artificiali possono essere di vari tipi e che forse la dizione dossi artificiali, senza la specificazione del materiale di cui tali dossi devono essere costituiti, potrebbe non essere chiara. Sottolinea che i dossi artificiali in gomma sono stati causa di numerosi incidenti stradali, anche mortali, e quindi ritiene opportuno riformulare tale emendamento sulla base delle indicazioni che il Ministero dovrà dare per identificare il materiale di tali dossi.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa presente che l'emendamento rinvia l'attuazione di tali disposizioni ad un decreto ministeriale e che la dizione «dossi artificiali», oltre ad essere la medesima presente nel regolamento di esecuzione del codice della strada, è la formulazione più generale con la quale fare riferimento a tali limitatori di velocità.

Angelo COMPAGNON (UdC) esprime forti perplessità sul contenuto dell'emendamento presentato dal relatore. Fa presente che, ferma restando l'esigenza di sicurezza che informa tutto il provvedimento e la particolare esigenza di garantire attraversamenti sicuri in prossimità delle scuole, tuttavia i dossi siano spesso causa di incidenti. Non condivide il metodo utilizzato dal relatore, di presentare ulteriori emendamenti di modifica del codice della strada estranei ai contenuti del testo base approvato in sede referente ed esprime una forte perplessità sulla specifica decisione di rinviare al governo le modalità di attuazione della norma sui dossi artificiali. Ribadisce di non condividere la filosofia di fondo del provvedimento, volta all'inasprimento generalizzato delle sanzioni e all'attribuzione al governo delle modalità attuative di molte disposizioni introdotte. Ritiene invece importante approvare norme compiute e immediatamente applicabili.

Mario VALDUCCI, presidente, ritiene opportuno procedere in primo luogo all'esame dell'emendamento Montagnoli 22.23, accantonato nella precedente seduta

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e successivamente passare all'esame dell'emendamento 15.10 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita nuovamente il relatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 22,.23 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, anche alla luce del dibattito tenutosi nella scorsa seduta sui contenuti dell'emendamento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che durante la scorsa seduta il dibattito si è svolto alla presenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, che si è dichiarato d'accordo con i contenuti dell'emendamento. Sottolinea che l'emendamento è stato accantonato al fine di trovare una riformulazione che potesse costituire una soluzione efficace al problema che si è generato in seguito all'adozione del divieto di somministrazione dopo le due di notte di bevande alcoliche da parte dei locali notturni dove vi siano forme di intrattenimento, ma che questa soluzione non è stata trovata. Fa presente che tre Ministri hanno dichiarato, nel corso di audizioni tenutesi presso la Commissione, che la normativa vigente non ha prodotto i risultati sperati e chiede quindi al Governo di trovare una soluzione a tale riguardo, altrimenti si dovrà concludere che da parte del Governo non sussiste né la volontà né il coraggio di risolvere tale questione.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ribadisce la propria condivisione dei contenuti dell'emendamento presentato dal collega Montagnoli e ritiene che la posizione su questa questione da parte di tre Ministri sia un segnale importante di condivisione generale della questione. Ritiene inoltre corretto che venga attribuita ai sindaci la facoltà di decidere riguardo ai criteri di somministrazione notturna delle bevande alcoliche, in modo tale da poter attuare una politica omogenea per il loro territorio. Ritiene tuttavia che tale questione per quanto importante, non sia decisiva ai fini dell'approvazione del provvedimento e invita il relatore al ritirare l'emendamento, al fine di poter predisporre un ordine del giorno, firmato dalla Commissione nel suo complesso, che impegni il Governo a risolvere la questione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ricorda che l'emendamento era stato accantonato affinché il relatore potesse verificarne i contenuti e proporre una riformulazione che, per un verso perseguisse le finalità evidenziate dal proponente, e per un altro verso potesse condivisa dal Governo. Richiama in proposito l'impegno assunto dal presidente, dal relatore e dal governo nella seduta precedente, di definire una riformulazione dell'emendamento. Osserva che tale impegno rimane palesemente disatteso.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene che anche le modalità di esame dell'emendamento Montagnoli 22.23 confermino i motivi di perplessità ripetutamente avanzati sul ricorso alla sede legislativa. Rileva altresì che l'emendamento Montagnoli 22.23 corrisponde ad un impegno assunto dalla Commissione già nel corso dell'attività conoscitiva nell'ambito dell'esame in sede referente. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Montagnoli 22.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce la rilevanza del lavoro svolto dalla Commissione. Osserva altresì che l'ordine del giorno non rappresenta un impegno puramente formale, tenuto conto delle valutazioni e degli intendimenti espressi dal Ministro Matteoli nella precedente seduta, che comunque prefigurano la volontà di intervenire sul tema in altra sede.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osserva che non risulta comprensibile in quale altra sede il tema della somministrazione di alcolici possa essere affrontato, trattandosi di una disposizione estranea al codice della strada.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che l'approvazione dell'emendamento in esame rappresentava un elemento essenziale per l'accordo che aveva permesso il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ricorda altresì che, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008, la Camera aveva approvato un

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emendamento da lui proposto che interveniva su tale questione, estendendo la possibilità di somministrazione delle bevande alcoliche da parte dei locali pubblici dove si svolgono spettacoli di intrattenimento fino a mezz'ora prima della chiusura. L'emendamento era stato soppresso nel successivo esame da parte del Senato, con la motivazione che la questione sarebbe stata affrontata nell'ambito del testo in esame. In conclusione esprime la propria amarezza per l'esito della vicenda, rilevando che il proprio gruppo non si intende più vincolato a sostenere un'approvazione del provvedimento in tempi rapidi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in relazione alle valutazioni espresse dal sottosegretario Giachino, osserva che nel Governo sono presenti anche posizioni diverse. Ribadisce l'inefficacia del divieto di somministrazione di alcolici oltre le due di notte da parte dei locali pubblici di intrattenimento e di spettacolo. Osserva che rispetto alla richiesta iniziale di abrogare la norma che pone tale divieto, l'emendamento rappresenta una mediazione, finalizzata ad ampliare il potere di intervento degli enti locali. Ritiene che possano valutarsi anche ulteriori riformulazioni, che coinvolgano, ad esempio, anche il potere di coordinamento dei prefetti. Al contrario il rigetto dell'emendamento, che volutamente è stato esaminato alla fine dei lavori della Commissione sulle proposte emendative presentate, rappresenta il venir meno agli impegni assunti, in primo luogo nell'ambito della maggioranza. Evidenzia in proposito la correttezza e la lealtà che ha invece ispirato il comportamento del proprio gruppo e ritiene che la vicenda possa avere conseguenze sull'atteggiamento che il gruppo terrà sia nel prosieguo dell'esame del provvedimento, sia su altri temi. Ribadisce che l'ordine del giorno non rappresenta uno strumento di intervento adeguato. Osserva infatti che i problemi suscitati dal divieto di somministrazione di alcolici dopo le due di notte debbano essere risolti, anche perché si tratta di una previsione discriminatoria per una categoria. Ritiene comunque che il problema più grave sia rappresentato dal metodo seguito.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva in primo luogo che il lavoro svolto dalla Commissione non è stato condizionato all'approvazione dei singoli emendamenti. Ribadisce di ritenere personalmente di dubbia efficacia il divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre le due di notte nei locali di spettacolo. Osserva altresì che si tratta di una disciplina discriminatoria per una categoria di esercenti. Tuttavia osserva che l'abuso di alcool da parte dei giovani rende difficile pensare ad un intervento che elimini o riduca il divieto. Occorre piuttosto, a suo giudizio, ridefinire complessivamente la disciplina concernente la somministrazioni degli alcolici, in modo che le regole, siano rigorose o permissive, si applichino uniformemente a tutti coloro che esercitano tale l'attività.
In relazione all'emendamento in esame, segnala che sono state perseguite nei giorni precedenti tutte le strade utili per valutare la possibilità di una riformulazione. Osserva tuttavia che ciò non è stato possibile. Rileva altresì la particolare autorevolezza che assume la posizione espressa dal Ministro Matteoli. In conclusione, sottolinea il particolare valore del contributo del gruppo della Lega Nord all'elaborazione del provvedimento in esame. E invita a non pregiudicare un lavoro di grande portata che dimostra la capacità della Commissione nel suo complesso di elaborare una riforma di grande portata, che risponde a forti aspettative del Paese.

Michele Pompeo META (PD) rivendica il senso di responsabilità e la coerenza del proprio gruppo rispetto alla scelta dell'esame in sede legislativa, pur osservando che alcune proposte, alle quali il gruppo attribuiva particolare rilevanza, come quelle relative al tema della mobilità ciclistica e l'abbassamento dell'età per svolgere la guida accompagnata non sono state accolte. Osserva altresì che il proprio

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gruppo ha evitato esternazione sugli organi di stampa. Segnala d'altra parte che la maggioranza ha fatto del tema della sicurezza il proprio cavallo di battaglia e da questo dipende la lacerazione che si sta producendo in Commissione. Osserva che nella scorsa legislatura la questione era stata risolta in modo lineare, mentre le forzature imposte dal Governo e dalla maggioranza sul tema della sicurezza nella legislatura in corso impediscono di adottare un'analoga soluzione. Ribadisce l'esigenza di una revisione complessiva del codice della strada, rispetto alla quale peraltro il Governo non ha fornito indicazioni precise. Pur facendo presenti le molte richieste e sollecitazioni che ha ricevuto anche personalmente, per superare il divieto in questione, ritiene che il proprio gruppo non possa farsi carico di risolvere le contraddizioni interne alla maggioranza e pertanto preannuncia l'astensione rispetto alla votazione dell'emendamento Montagnoli 22.23.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce che il gruppo del Popolo della Libertà non si è comportato correttamente sulla vicenda relativa al proprio emendamento. In conclusione chiede pertanto che il proprio emendamento 22.23 sia posto in votazione.

Giorgio SIMEONI (PdL) evidenzia la fondatezza delle ragioni legate al rispetto degli interessi di una categoria, che si trova ad essere l'unica destinataria del divieto di somministrazione degli alcolici oltre le due di notte, con conseguenze pesanti anche sotto il profilo della sostenibilità delle attività svolte.
Ritiene pertanto che debba essere individuata una soluzione adeguata, che comunque attenui il divieto attualmente vigente e, in questo senso, invita a predisporre un ordine del giorno formulato in termini stringenti che il Governo si impegni seriamente ad attuare.

Mario VALDUCCI, presidente, si riserva di presentare un ordine del giorno, con il quale si impegni il Governo a definire una revisione complessiva della disciplina in materia di revisione di alcolici, in modo da assicurare l'adozione di regole non discriminatorie per alcuna categoria di esercenti.
Ricorda quindi che alla Commissione restano da votare l'emendamento 15.10 del relatore e l'emendamento Montagnoli 22.23.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiede che, in considerazione dell'ampio dibattito appena svoltosi, si proceda in primo luogo alla votazione dell'emendamento Montagnoli 22.23.

Mario VALDUCCI, presidente, dà conto delle sostituzioni. In particolare, il deputato Pini sostituisce il deputato Buonanno, il deputato Tassone sostituisce il deputato Drago, il deputato Zeller sostituisce il deputato Nicco. Pone quindi in votazione l'emendamento Montagnoli 22.23.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 22.23.

Angelo COMPAGNON (UdC), in relazione alla presentazione dell'emendamento del relatore 15.10, chiede alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti adeguato a permettere una valutazione dei contenuti dell'emendamento medesimo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si associa alla richiesta del collega Compagnon.

Mario VALDUCCI presidente, in considerazione della richiesta dei deputati Compagnon e Montagnoli e della fase assai avanzata in cui si trova l'esame del provvedimento, invita il relatore a considerare l'opportunità di ritirare il proprio emendamento.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ritira il proprio emendamento 10.15.

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Mario VALDUCCI, presidente, rileva che si è esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2009, recante norme per fronteggiare la crisi economica e proroga di termini. Fa presente che il decreto contiene alcune disposizioni di interesse della IX Commissione, con riferimento: ai creditori Alitalia, all'ENAC, all'autotrasporto, al servizio pubblico di noleggio, al finanziamento della banda larga.
Riguardo alla compagnia aerea Alitalia, in primo luogo segnala l'articolo 19, commi 3 e 4, che modifica la recente normativa, dettata dal decreto-legge n. 5 del 2009, relativa alla tutela degli azionisti e obbligazionisti di Alitalia. Ricorda che l'articolo 7-octies di tale decreto prevede che i titolari delle obbligazioni «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» possano cederle, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012. Fa presente che il controvalore dei titoli di Stato attribuibili agli obbligazionisti è determinato in relazione al prezzo medio di borsa delle obbligazioni Alitalia nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.
Osserva che l'articolo 19, comma 3, del decreto legge in esame prevede ora che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione, anziché al 50 per cento del suddetto prezzo, come previsto dal citato decreto-legge n. 5 del 2009. Sottolinea che l'importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97 per cento del valore nominale delle obbligazioni stesse. Fa presente che si consente inoltre anche ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell'economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L'importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50 per cento del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione.
Evidenzia che il termine per la presentazione delle richieste di rimborso viene posticipato dall'11 luglio 2009 al 31 agosto 2009 e che viene, infine, conseguentemente abrogato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 134 del 2008, che inseriva gli azionisti Alitalia nel novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.
Sottolinea che il comma 4 dello stesso articolo 19 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda

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di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma incrementa di 230 milioni di euro, limitatamente all'anno 2010, l'autorizzazione di spesa - pari a 100 milioni di euro per il 2009 - prevista dal comma 2 dell'articolo 7-octies.
Riguardo all'ENAC, fa presente che l'articolo 17, comma 33, autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento e ricerca per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Ricorda che ai sensi del comma 34, entro il 31 luglio 2009, l'ENAC è tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilità in questione, relativamente all'esercizio del 2008, al Ministro delle infrastrutture e trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. Ricorda inoltre che una norma di analogo contenuto era prevista dall'articolo 21 del decreto legge n. 248 del 2007 (cosiddetto «Proroga termini»).
In relazione alla disciplina dell'autotrasporto, osserva che l'articolo 17, comma 35, modifica le finalità dei commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (Legge Finanziaria per il 2009), che recano interventi in favore delle imprese di autotrasporto di merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio. Sottolinea che le risorse non ancora utilizzate vengono indirizzate a obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, avuto, altresì, riguardo agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture; a tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
Riguardo alla disciplina del trasporto mediante autoservizi non di linea, fa presente che l'articolo 23, comma 2, proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia delle norme di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14/2009, in materia di attività di trasporto mediante autoservizi non di linea. Ricorda che tale articolo ha introdotto alcune sostanziali modifiche alla legge n. 21 del 1992 («Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»).
Ricorda che l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aveva stabilito che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/1992, l'efficacia del citato articolo 29, comma 1-quater, fosse appunto sospesa fino al 30 giugno 2009. Sottolinea che la norma, secondo quanto precisato nella relazione allegata al disegno di legge in esame, si rende necessaria al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria, finalizzato ad una ridefinizione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.
Ricorda che le principali modifiche apportate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008 alla legge n. 21 del 1992, e che ora risultano non applicabili fino al 31 dicembre 2009, riguardano soprattutto l'ampliamento dei requisiti richiesti agli esercenti i servizi di trasporto in esame, e, in particolare la previsione di una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, richiedendo l'obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; la previsione che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio»; modifiche all'apparato sanzionatorio connesso alle violazioni della legge; il divieto, per il servizio di noleggio con conducente, di

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sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.
In ordine alla banda larga, evidenzia che l'articolo 25, comma 6, reca una modifica di natura finanziaria alla norma, recentemente approvata, contenuta all'articolo 1 della legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Ricorda che tale articolo reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate. Il comma 1, in particolare, stabilisce che il Governo - nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE - definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle predette aree. Fa presente che al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002.
Rileva che il comma 6 in esame precisa che il finanziamento viene garantito nel limite massimo di 800 milioni. Osserva che la norma appare pertanto finalizzata a destinare le somme, eventualmente non utilizzate per i programmi di sviluppo della banda larga, ad altri interventi di pertinenza del FAS.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente di aver presentato una interrogazione sulla questione Alitalia relativa al rimborso del 50 per cento del valore delle azioni e del 70 per cento del valore delle obbligazioni. Ricorda che al momento dell'acquisizione dei titoli Alitalia, la compagnia era interamente in mano pubblica e il titolo obbligazionario equivaleva ad un titolo obbligazionario dello Stato. Ritiene che sarebbe corretto che il valore delle obbligazioni fosse quello pari alla quotazione del titolo del giorno in cui è stata richiesta la sospensione della negoziazione delle azioni.

Mario VALDUCCI, presidente, condivide quanto affermato dal deputato Montagnoli in merito ai titoli obbligazionari, e ritiene anzi che a suo giudizio dovrebbero essere tutelati in massima misura coloro che hanno investito in obbligazioni, anche a scapito di coloro che hanno comprato le azioni, che costituiscono di per sé un titolo rischioso.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) pur condividendo il fatto che l'acquisto di titoli azionari è un'operazione che presenta un certo grado di rischio, ritiene che debbano essere tutelati anche coloro che hanno acquistato le azioni della compagnia Alitalia, in ragione del fatto che da una certa data in poi non è stato più possibile negoziarle. Ritiene quindi corretto garantire al massimo grado gli obbligazionisti Alitalia prevedendo tuttavia una garanzia seppur minima a favore degli azionisti.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.
Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, trasmesse dalla XIV Commissione.

Daniele TOTO (PdL), relatore, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso due proposte emendative presentate al disegno di legge comunitaria per il 2009, che riguardano materie di competenza della IX Commissione. Fa presente che, secondo la particolare procedura di esame del disegno di legge comunitaria, ciascuna Commissione di settore è chiamata ad esprimere

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il parere sulle proposte emendative attinenti all'ambito delle proprie competenze.
Sottolinea che le due proposte emendative trasmesse sono articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 del disegno di legge comunitaria.
Passando ad una veloce illustrazione delle due proposte emendative, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Misiti ed altri 7.02, che era già stato presentato con riferimento al disegno di legge comunitaria per il 2008, prevede che il Ministero dello sviluppo economico adotti provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze delle reti private eccedenti i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 352 del 2003. Le frequenze che in tal modo si liberano sarebbero assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere concesse ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999, che non hanno potuto avviare le trasmissioni a causa della mancata assegnazione delle frequenze. Contestualmente, si prevede che tali soggetti debbano impegnarsi a digitalizzare la rete assegnata entro il termine fissato per la conversione delle reti televisive in tecnica digitale. Le eventuali frequenze residue sarebbero assegnate dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica.
Riguardo all'articolo aggiuntivo Pini ed altri 7.09, rileva che esso interviene sul decreto legislativo 196 del 2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo una diversa disciplina per l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano inclusi negli elenchi abbonati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Fa presente che tali nuove disposizioni prevedono che il Garante, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituisca un pubblico registro pubblico delle opposizioni, nel quale l'utente possa chiedere che venga iscritto il numero del quale è intestatario. L'iscrizione ha una durata di ventiquattro mesi, può essere revocata in qualunque momento, e prevede una tariffa di accesso parametrata ai costi di gestione del registro. I soggetti che effettuano trattamenti dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale devono fornire all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione, idonee informative sull'opposizione a futuri contatti attraverso l'iscrizione al registro. La violazione del diritto di opposizione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro.
Si riserva di predisporre per la seduta prevista per domani il parere sulle due proposte emendative. Ricorda peraltro, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Misiti ed altri 7.02 che la Commissione ha già espresso parere contrario nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2008.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.