CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 luglio 2009.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 574 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.30 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.25.

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) interviene con riferimento al comitato dei nove testè svoltosi in relazione ai provvedimenti C. 574 ed abb./A. recanti disposizioni in materia di violenza sessuale, nel quale si è deciso di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 6, relativo ai rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale.
Al fine di evitare che sul tema siano assunte posizioni meramente ideologiche, ritiene di particolare importanza che la Commissione tenga in adeguata considerazione i profili di diritto comparato e, segnatamente, la disciplina sulla diffusione pubblica di rilievi fotografici di latitanti o condannati per reati di violenza sessuale in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
In Francia non risulta una normativa specifica per la divulgazione in luoghi o esercizi pubblici di rilievi fotografici di latitanti o condannati per reati di violenza sessuale.
Peraltro, presso la Polizia nazionale francese è attivo l'Office Central chargé

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des Personnes Recherchées ou en Fuite (O.C.P.R.F.), che ha per missione la ricerca e l'arresto di latitanti e persone evase dal carcere. La Direzione centrale della polizia giudiziaria autorizza la diffusione di informazioni (tra cui fotografie di persone ricercate) relative ad alcune inchieste dei servizi di polizia. Sul sito della Polizia nazionale, nella pagina dedicata all' OCPRF, è possibile accedere al link «Accéder aux avis de recherche en cours», che conduce alla pagina web in cui sono pubblicati i nominativi e le fotografie relative agli «autori presunti di crimini e delitti aggravati» (tra cui gli autori di reati a sfondo sessuale), che sono ricercati dalla polizia.
Al fine di prevenire la recidiva di condannati per reati di violenza sessuale, il legislatore francese ha istituito, con la loi n. 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS): archivio elettronico nazionale contenente i dati relativi agli autori di tali reati. Le modalità di funzionamento e gestione del FIJIAIS sono state fissate con il decret n. 2005-627 du 30 mai 2005. Con la loi n. 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales è stata in particolare ampliata la categoria di soggetti condannati i cui dati possono essere inseriti nella banca dati (ad esempio, condannati per omicidi commessi con atti di barbarie o torture, ecc.) che ha assunto la nuova denominazione di: Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Con tale provvedimento legislativo e con la loi n. 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sono state inoltre estese le possibilità di accesso al FIJAIS.
Con il décret n. 2008-1023 du 6 octobre 2008 sono state indicate le persone che possono interrogare direttamente il FIJAIS.
In Germania esistono norme che si riferiscano espressamente all'utilizzo di rilievi fotografici di latitanti per i casi di reati sessuali. La materia, tuttavia, è regolato in generale dall'articolo 131 e seguenti del codice di procedura penale, nel quale si descrivono le condizioni per condurre una ricerca pubblica di latitanti: questa è ammessa in caso di reati di particolare gravità e deve essere autorizzata dal giudice o dal procuratore. In particolare, la pubblicazione di immagini dei latitanti (reali o attraverso identikit) su mezzi di comunicazione di massa tradizionali o elettronici (internet), deve essere disposta dal giudice oppure, in caso di pericolo di ritardo, dal procuratore e dal personale investigativo designato. In caso di pubblicazione sui mass media, le disposizioni del procuratore sono revocate se non vengono autorizzate entro una settimana dal giudice.
Sul sito del Delegato federale per la protezione dei dati personali e la libertà di informazione sono pubblicate le richieste al legislatore per la conduzione di ricerche pubbliche nel campo penale, risultato dei lavori della conferenza Bund-Länder del 14-15 marzo 1996. Sui siti di diverse istituzioni di polizia dei singoli Länder vengono correntemente pubblicate le foto segnaletiche di ricercati per delitti sessuali.
Nel Regno Unito, in linea generale la diffusione di rilievi fotografici di latitanti è ammessa qualora ciò sia ritenuto utile dalle forze di polizia per scopi investigativi o di tutela della collettività. Nel limite di queste esclusive finalità, le autorità possono scambiarsi documenti fotografici relativi a persone sospettate, accusate o condannate di reati, o provvedere alla loro più ampia diffusione. Il Ministero dell'interno annovera l'utilizzazione «ragionevole» di rilievi fotografici tra gli strumenti disponibili alle autorità al fine della riduzione dei reati. La divulgazione al pubblico dei dati identificativi (comprese le fotografie) delle persone maggiormente ricercate sul territorio nazionale e la raccolta di segnalazioni in forma anonima sono attività poste in essere, attraverso il proprio sito Internet, da Crimestoppers, fondazione indipendente impegnata nella repressione della criminalità. Con riguardo

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ai reati sessuali, la riforma introdotta con il Sex Offenders Act del 2003 (di modifica della disciplina del 1997) ha previsto, tra le diverse misure, una maggiore circolazione delle informazioni relative alle persone condannate o sospettate di tali reati.
Per quanto riguarda i rilievi fotografici riferiti a persone che abbiano riportato una condanna, ne è ammessa la diffusione selettiva nel quadro del controllo sull'applicazione di provvedimenti (denominati sex offender orders) i quali, introdotti dal Crime and Disorder Act del 1998, vengono adottati al fine di limitare od inibire gli spostamenti o le attività dei condannati per il rischio che ciò può rappresentare in prospettiva di una possibile reiterazione del reato (il contenuto di questi orders può consistere, ad esempio, nel divieto di frequentare determinati luoghi).
In modo più specifico, la pubblicazione on-line di fotografie al fine di rintracciare i soggetti colpevoli o sospettati di reati sessuali di cui siano vittime i minori e, nel contempo, di informare e tutelare la collettività, è effettuata, in collaborazione con Crimestoppers, dal Child Exploitation and Online Protection Centre - CEOP (agenzia dipendente dal Serious Organised Crime Agency - SOCA). Nel sito del CEOP figura una sezione dedicata ai Most Wanted, ossia ai ricercati maggiormente pericolosi.
Un profilo particolare concerne i reati a carattere sessuale perpetrati nei confronti di minori o di adulti in condizione di vulnerabilità da parte di persone che, in ragione del loro ruolo, si trovino verso di essi in posizione di autorità o fiduciaria (abuse of position of trust). Lo svolgimento, a titolo sia professionale che di volontariato, di attività in questo ambito (qualificate come regulated and controlled activities dal Sexual Offences Act 2003) è caratterizzato dalla previsione di specifiche garanzie per i beneficiari. Tra queste, l'obbligo per le persone che le svolgono (così come per i datori di lavoro) di sottoporsi a determinati oneri di registrazione, sul cui rispetto vigila un'apposita Autorità, la Independent Safeguarding Autority (istituita dal Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006).
Segnala, per completezza, che per effettuare i controlli di sua competenza la suddetta Autorità si avvale della base di dati del Criminal Records Bureau (CRB), istituito presso il Ministero dell'Interno ed accessibile - a determinate condizioni - alle organizzazioni pubbliche o private per acquisire informazioni relative a persone interessate candidate a posti di lavoro od interessate da programmi di riabilitazione e di reinserimento successivi alla detenzione. Il CRB, attingendo alle informazioni contenute negli archivi di polizia, compila e rende accessibili specifici elenchi concernenti le persone inabilitate a svolgere attività da svolgere a contatto, rispettivamente, con i minori (Protection of Children Act List) e con gli adulti vulnerabili (Protection of Vulnerable Adults List). L'utilizzazione delle informazioni così acquisite è a sua volta soggetto all'osservanza di un codice di condotta.
In Spagna non è prevista la possibilità di esporre pubblicamente le foto dei latitanti per reati di violenza sessuale. Tale modalità è invece utilizzata per i ricercati per terrorismo, in particolare per i latitanti legati all'organizzazione terroristica ETA (gli «etarras»). Sul sito della Polizia nazionale è possibile accedere alla pagina web in cui sono pubblicati i nominativi e le fotografie delle persone sospettate di aver commesso atti terroristici.
Negli Statu Uniti le fotografie o le immagini di soggetti ricercati (wanted poster o wanted sign) possono essere utilizzate dalle Forze di polizia o da un ente governativo per essere esposte in luoghi pubblici oppure sui mezzi di comunicazione e Internet. Possono essere riprodotte le sembianze o mostrate le fotografie, con relative indicazioni e precisazioni, di ricercati per omicidio, per crimini violenti nonché per crimini contro i bambini. La lista di wanted più nota è certamente quella pubblicata dal Federal Bureau of Investigation-FBI, la «Ten most wanted fuggitive. Tuttavia, la medesima modalità è utilizzata da altri enti e agenzie, quali gli U.S. Marshals, il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives-ATF e la

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Drug Enforcement Agency-DEA, nonché dalle autorità e dalle Forze di polizia a livello statale e locale.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
C. 1235 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.
C. 1895 Palomba.

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Carolina LUSSANA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.