CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2009.

Paolo FONTANELLI (PD) è dell'avviso che la questione del futuro delle province non possa essere affrontata isolatamente ma debba essere invece valutata nell'ambito di quella più ampia riflessione sul sistema delle autonomie territoriali che le Camere saranno presto chiamate a svolgere in occasione dell'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie: disegno di legge che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Governo starebbe finalmente per presentare. Si tratta di un provvedimento decisamente prioritario ed urgente, non soltanto perché il riordino del sistema delle funzioni delle autonomie territoriali costituisce un momento essenziale nell'attuazione del federalismo fiscale, ma anche perché il sistema degli enti locali, ed in particolar modo i comuni, incontra oggi forti difficoltà a rispettare il patto di stabilità e a garantire bilanci in ordine: le difficoltà sono gravi per l'anno corrente e ancor più gravi per l'anno prossimo. Sempre più sindaci denunciano che, in queste condizioni, non è possibile garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. A fronte di questo, l'articolo 9 del decreto-legge cosiddetto «anticrisi» (n. 78 del 2009), attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera (C. 2561), irrigidisce fino all'inapplicabilità le norme in materia di spesa dei comuni, col rischio che si debba alla fine concedere una sanatoria in favore dei comuni non virtuosi, con danno per quelli che hanno invece, con fatica, garantito l'equilibrio di bilancio.
Reputa quindi indispensabile mettere mano alla complessiva riforma dell'ordinamento delle autonomie territoriali, in modo da porre ordine nel sistema ed eliminare le sovrapposizioni di competenze tra diversi livelli di governo, che sono una delle principali cause di inefficienza. Solo in questo contesto, a suo parere, ha senso discutere del futuro delle province: se debbano essere mantenute, e con che ruolo, ovvero soppresse.
Nel ricordare poi che, in materia di province, il gruppo del Partito democratico, a differenza di altri, è rimasto aderente al proprio programma di governo, che prevede la soppressione delle province solo là dove vengano istituite le città metropolitane, osserva che molti tra coloro che sono intervenuti nel dibattito per sostenere la soppressione delle province hanno riconosciuto la necessità di un livello di governo intermedio tra comuni e regioni per la gestione di quei servizi che non possono essere affidati direttamente ai comuni, ma neppure possono essere attribuiti alle regioni. Queste ultime, infatti, secondo quanto previsto nel disegno costituzionale del 2001, dovrebbero limitarsi, almeno in linea di principio, a svolgere funzioni di programmazione e di indirizzo, astenendosi dalle funzioni amministrative e di gestione.

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Ritiene pertanto che discutere di soppressione delle province prima di aver affrontato il discorso complessivo sulle autonomie territoriali sia un'inutile fuga in avanti che non condurrà a nessun risultato concreto. Quel che serve ora - anche per dare attuazione al più presto alla legge sul federalismo fiscale, che la sua parte politica, pur contestandone alcuni contenuti, giudica un importante passo avanti nella via dell'attuazione della Costituzione - è la riforma dell'ordinamento degli enti locali, anche per conferire agli enti locali quell'autonomia che il titolo V prevede, ma che di fatto è negata dall'invadenza delle regioni e dello Stato.
Conclude sollecitando il Governo a presentare quanto prima al Parlamento il disegno di legge recante il codice delle autonomie, in modo che la discussione su questo provvedimento urgente possa finalmente cominciare.

Manuela DAL LAGO (LNP), premesso che ripeterà in parte quanto già detto da altri e che è d'accordo con quanti ritengono che la questione della soppressione delle province dovrebbe essere accantonata in attesa di discutere della riforma complessiva del sistema delle autonomie territoriali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie, formula l'auspicio che quest'ultimo sia presentato dal Governo alla Camera, e non al Senato, e dichiara che, ove così non fosse, ne sarebbe fortemente rammaricata. Non è infatti accettabile, a suo parere, che i provvedimenti più importanti siano esaminati dalla Camera sempre soltanto in seconda lettura, tanto più che, nel caso di specie, i deputati con esperienza di governo in enti locali sono molti più dei senatori e potrebbero quindi apportare un contributo importante al lavoro del Governo.
Quanto al merito delle proposte di legge in esame, ribadito che esse dovrebbero essere discusse dopo aver riflettuto sul complessivo ordinamento delle autonomie, si dice convinta, anche in base alla sua esperienza decennale in qualità di presidente di provincia, che le province non siano inutili e che il vero problema risieda semmai nel fatto che le loro competenze non sono chiaramente definite e si intersecano con quelle di comuni e regioni in un intreccio che genera inefficienza. Occorre pertanto rivedere l'impianto complessivo del sistema delle autonomie territoriali avendo a guida l'articolo 118 della Costituzione, che ha sancito il principio che le funzioni amministrative devono spettare tendenzialmente al livello di governo più vicino alla cittadinanza, salvo che si renda necessario attribuirle, per ragioni di efficienza, ad un livello più elevato. A dispetto di questo indirizzo della Costituzione, è accaduto infatti che le regioni abbiano trattenuto a se stesse la gran parte delle funzioni, con danno per il cittadino fruitore dei servizi. Quanto alle funzioni attribuite negli anni alle province, esse difficilmente potrebbero essere svolte efficacemente dai comuni, considerato che questi sono per lo più al di sotto dei cinquemila abitanti, e quindi troppo piccoli. Né queste funzioni potrebbero essere attribuite alle regioni, che sono per converso troppo grandi e distanti dai cittadini; senza contare che le regioni, essendo chiamate ad esercitare la funzione legislativa, non possono svolgere bene anche la funzione amministrativa e che, dovendo spettare alle regioni i compiti di controllo, si avrebbe la coincidenza di controllore e controllato. Né è vero, poi, che sopprimendo le province si otterrebbero risparmi di spesa significativi, considerato che le funzioni svolte dalle province dovrebbero essere trasferite ad altri enti, insieme agli uffici di riferimento.
A suo avviso, quindi, le province devono essere non solo conservate ma rafforzate: oltre ai compiti di gestione dei servizi a rete, dovrebbero svolgere compiti di programmazione urbanistica e industriale per l'area vasta.
Fa presente che altri sono gli enti da sopprimere e auspica che vi si provveda nell'ambito del codice delle autonomie: si tratta degli innumerevoli enti non elettivi e quindi non responsabili politicamente,

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creati dal legislatore negli anni a fianco degli enti locali o sotto il controllo di questi ultimi; enti spesso istituiti al solo scopo di occupare i politici non eletti o i loro stretti collaboratori e che hanno dato vita a una caotica sovrastruttura che interferisce con l'attività degli enti locali. È su questo fronte che occorre agire per ottenere risparmi di spesa significativi.
Precisa che non intende con questo sostenere che non si possa sopprimere questa o quella provincia. A suo giudizio, anzi, si dovrebbe stabilire il principio per cui le province devono avere un territorio di una certa consistenza e non meno di un certo numero di abitanti.
Si dichiara poi contraria alla proposta di trasformare le province in enti di secondo grado, rilevando che, per poter svolgere le proprie funzioni con la necessaria autorevolezza, gli organi di governo provinciale devono necessariamente essere elettivi. È invece favorevole a discutere del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, ma anche comunali e regionali, che non di rado è ingiustificatamente elevato.
Concorda poi con il deputato Fontanelli sull'urgenza della riforma dell'ordinamento delle autonomie territoriali, necessaria anche per il fatto che i comuni faticano sempre più a rispettare il patto di stabilità interno. Al riguardo esprime l'avviso che le spese per investimento non siano considerate ai fini della verifica del rispetto del patto.
In definitiva, ritiene che discutere oggi di soppressione delle province significhi mancare di realismo e di capacità di discernimento dei problemi prioritari del Paese, i quali non possono essere affrontati a partire da prospettive circoscritte come quella delle proposte di legge in esame. Occorre, anche per le riforme costituzionali, una prospettiva di più ampio respiro, in quanto la Costituzione non può essere cambiata «a pezzetti»: e questo vale non solo per la proposta di soppressione delle province, ma anche per quella di revisione dell'articolo 132 della Costituzione.
Conclude invitando il Governo a presentare al più presto il disegno di legge recante il codice delle autonomie e a presentarlo alla Camera.

Sesa AMICI (PD) esprime il timore che il dibattito in corso sfoci in una incomprensione generale. Le proposte di legge in esame si prefiggono per lo più la soppressione delle province: l'utilità delle province è una questione da sempre dibattuta, sia in dottrina che nel Parlamento, e nella stessa Assemblea costituente esistevano orientamenti divergenti riguardo al ruolo delle province. Anche nei decenni successivi, questo ruolo non è mai stato definito esattamente. La stessa riforma del titolo V della parte II della Costituzione, come emerso da un'indagine conoscitiva svolta sulla materia, non era sufficiente, da sola, a definire il nuovo ruolo degli enti locali, occorrendo provvedimenti attuativi che sono mancati. Oggi il rischio è di perdere di vista l'insieme del nuovo titolo V e di lasciarsi trascinare da argomenti propagandistici come quello secondo cui l'abolizione delle province è un intervento nel segno della riduzione dei costi della politica. L'avversione dell'opinione pubblica verso le province dipende del resto anche dal fatto che non è chiaro quale funzione debbano svolgere tali enti. Occorre quindi riflettere innanzitutto su questo, ossia sul ruolo di ciascun livello di governo all'interno del sistema. Il suo gruppo ritiene pertanto prioritaria la discussione del codice delle autonomie, nella convinzione che portare avanti il dibattito in materia di soppressione delle province avviando nel contempo la riflessione sulle autonomie locali generi soltanto confusione.
Ritiene pertanto necessario decidere chiaramente il da farsi, anche in considerazione del fatto che i gruppi che più tenacemente sostengono la soppressione delle province sono poi anche quelli più spesso assenti dal dibattito.
In conclusione, l'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo proposta dal presidente può essere anche utile, ma a condizione che fornisca elementi di valutazione per una

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generale revisione del titolo V sulla base della volontà di risolvere problemi concreti, al servizio dei cittadini, evitando di inseguire posizioni che forse guadagnano a chi le sostiene qualche voto in più, ma che per il resto creano soltanto confusione ed imbarazzo.

Maurizio BIANCONI (PdL), intervenendo per alcune precisazioni, ritiene insostenibile l'attuale quadro ordinamentale, che, a livello costituzionale, prevede cinque livelli di governo e, a livello di legge ordinaria, aggiunge il livello circoscrizionale oltre a prevedere innumerevoli enti funzionali a base territoriale con varia denominazione in un intreccio di funzioni inestricabile e fonte di inefficienze continue. Se la sua parte politica sostiene la soppressione delle province non è perché queste siano i soli enti inutili, ma perché rappresentano, a livello costituzionale, il simbolo di questo insostenibile intreccio di enti e funzioni: insostenibile perché, asfissiando e rendendo impossibile la decisione, genera inefficienze.
Ciò premesso, se si raggiunge un accordo per la revisione dell'attuale quadro ordinamentale che ponga ordine nel sistema e restituisca efficienza al processo decisionale, nulla impedisce il mantenimento delle province; a condizione però che, per giustificare il ruolo delle province, non ci si richiami alle proprie esperienze personali di amministrazione locale. Le esperienze infatti sono diverse e solo chi ne ha fatte a più livelli di governo può dire con cognizione di causa cosa è utile e cosa non lo è.
Occorre inoltre essere consapevoli del fatto che una delle cause dei problemi di oggi è la disgregazione dei partiti: la molteplicità dei livelli di governo non era infatti in passato un problema; non lo era perché dietro agli amministratori locali, come dietro a quelli regionali e nazionali, c'era l'unità dei partiti di riferimento, che dettavano la linea politica ad ogni livello, assicurando così la tenuta del sistema e la coerenza delle decisioni ad ogni livello. Oggi, che i partiti si sono disgregati e che sindaci e presidenti di provincia e di regione sono scelti direttamente dai cittadini, è venuta meno una condizione essenziale di cooperazione dei livelli di governo.
Si aggiunga che, se si vuole abbattere i costi, si deve diminuire non tanto il personale politico, quanto quello amministrativo: a ben vedere, infatti, i costi del personale elettivo sono sì elevati, ma le voci di spesa più onerose sono quelle per il funzionamento degli enti. Si aggiunga, ancora, che molti degli organismi di varia natura creati negli anni accanto agli enti locali sono stati concepiti non per soddisfare un'esigenza funzionale ma al solo scopo di istituire incarichi e ruoli per il personale politico non eletto o rieletto: la crisi dei partiti e il ricambio della classe politica hanno aggravato il fenomeno provocando una superfetazione di enti paraistituzionali.
In conclusione, è indispensabile oggi ripensare il sistema delle autonomie territoriali non soltanto per conseguire risparmi di spesa, ma innanzitutto per assicurare la decisione amministrativa. Quanto al patto di stabilità, non è possibile, a suo parere, che non si trovi il modo di consentire agli enti locali di spendere per investimenti le risorse che hanno in cassa.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel richiamarsi all'intervento da lui già svolto, si limita ad aggiungere, sulla scorta di quanto emerso nella seduta di oggi, che occorre a suo parere evitare di considerare la soppressione delle province e la razionalizzazione del sistema come opzioni alternative tra le quali scegliere la meno peggiore. Se la razionalizzazione del sistema delle autonomie locali è certamente indispensabile - ed è del resto un compito cui già attende il ministro Calderoli - non per questo si deve rinunciare a riflettere sulla trasformazione, se non sulla soppressione, delle province: ripensare e alleggerire i compiti delle province facendone enti con compiti di coordinamento dei comuni più che di amministrazione è oggi, a suo parere, un dovere del legislatore, anche alla luce dell'articolo 118 della Costituzione,

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fermo restando il dovere di procedere nel contempo anche alla semplificazione del sistema degli enti legati agli enti locali.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2009.

Salvatore VASSALLO (PD) osserva che la discussione sulle proposte di legge in esame non dovrebbe essere impostata a partire dal tema dell'immigrazione. Non è in discussione il punto se l'immigrazione debba essere favorita o scoraggiata. Quello di cui si discute è il punto seguente: a quali condizioni siamo disposti a riconoscere la cittadinanza italiana agli stranieri che già risiedono regolarmente sul territorio italiano e in quali casi è utile favorire il loro inserimento nella comunità? Le persone di cui si sta parlando non sono gli immigrati clandestini, ma gli stranieri che hanno risieduto in Italia a lungo e in condizioni di regolarità e che hanno la fedina penale pulita: persone alle quali bisognerebbe guardare da un'ottica diversa da quella dettata dalla paura dell'immigrazione clandestina. Se infatti tra gli immigrati clandestini si riscontra una tendenza alla delinquenza superiore alla media, tra gli stranieri regolari questa tendenza è allineata alla media dei cittadini italiani.
Occorre, soprattutto, porsi il problema degli stranieri regolari di seconda generazione: i figli di stranieri immigrati che vivono in Italia dalla nascita o quasi, che frequentano le scuole italiane accanto ai figli degli italiani, che presentano forme di devianza giovanile del tutto simili a quelle dei ragazzi italiani e che spesso però dimostrano un senso di responsabilità e civico e un impegno nel lavoro e nello studio superiori, nella media, a quello dei coetanei italiani. Questi giovani rappresentano una risorsa per il Paese e vanno integrati, quando hanno un progetto di permanenza in Italia a lungo termine, anziché respinti in una condizione di segregazione.
Si deve poi riflettere sullo straordinario peso che in Italia e in Europa ha il principio dello ius sanguinis rispetto a quello dello ius soli. Non è stato sempre così. Lo jus sanguinis ha acquisito prevalenza nel momento storico in cui i Paesi europei erano Paesi di emigrazione: si voleva allora mantenere forte il legame con gli emigrati e con la loro discendenza. Ma la maggior parte dei Paesi europei, quando sono divenuti Paesi di immigrazione, hanno modificato la propria legislazione in materia di cittadinanza, invertendo il segno e riequilibrando il rapporto di forza tra i principi dello ius sanguinis e dello ius soli. Del resto, la richiesta della cittadinanza, da parte degli immigrati, è motivata non tanto dall'aspirazione a godere di diritti sociali o di benefici, in quanto questi sono di solito riconosciuti ai residenti in generale, a prescindere dalla cittadinanza, quanto dal desiderio di poter risiedere nel Paese senza l'incertezza legata al rischio di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno per mancanza di lavoro. Questa circostanza, infatti, rende lo straniero debole in quanto ricattabile sul mercato del lavoro ed è quindi dannosa anche per i lavoratori italiani, che si vedono esposti alla «concorrenza sleale» degli stranieri regolari, i quali, pur di vedersi rinnovati i contratti di lavoro, sono disposti ad accettare condizioni contrattuali che altrimenti non accetterebbero.
I dati statistici evidenziano la presenza di un elevato numero di immigrati regolari che hanno progetti di lunga permanenza in Italia. A fronte di questo, il numero degli stranieri che acquistano la cittadinanza al di fuori dei canali di acquisto

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automatico è estremamente ridotto, collocandosi al di sotto dell'uno per cento, laddove in altri Paesi europei tale percentuale è assai più alta: la Germania, che ha una legislazione piuttosto restrittiva, ha una percentuale di naturalizzazioni del 2,5 per cento nonostante un numero di immigrati maggiore. Questo perché questi Paesi hanno rivisto la propria legislazione quando hanno verificato che l'immigrazione è in gran parte immigrazione di lungo periodo. Il fenomeno riguarda i Paesi più diversi e gli indirizzi sono comuni a prescindere dall'orientamento politico dei governi. In sostanza, i Paesi europei hanno tendenzialmente rivisto la propria legislazione in quattro direzioni: riducendo il tempo di permanenza regolare sul territorio necessario per acquistare la cittadinanza; semplificando le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita; rendendo più severi i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio; e rafforzando le verifiche sulla reale volontà di permanere sul territorio e sulla effettiva integrazione degli stranieri aspiranti alla cittadinanza: vale a dire i corsi di lingua e cultura nazionale e i test di verifica.
La legislazione italiana è andata invece in direzione opposta. È stata allungata la permanenza minima necessaria per accedere alla cittadinanza per naturalizzazione, e questo anche per le seconde generazioni, e sono stati resi meno severi i requisiti per l'accesso alla cittadinanza per matrimonio. Tutto questo ha dato vita a stridenti contraddizioni: si riconosce la cittadinanza a soggetti nati e residenti all'estero, consentendo loro addirittura di votare per il Parlamento nazionale, anche quando questi non hanno più nessun legame con l'Italia e addirittura non parlano neanche l'italiano. Per contro, non si riconosce la cittadinanza e il diritto di voto a stranieri che risiedono da anni in Italia, che vi lavorano e producono reddito, che parlano l'italiano e sono legati al Paese. Si tratta di uno squilibrio ingiustificabile, cui giustamente la proposta di legge Bressa cerca di porre rimedio sul modello delle altre legislazioni europee in materia. Le proposte di legge della maggioranza, invece, contengono quasi solo restrizioni dei requisiti di accesso: si può infatti essere d'accordo sul rafforzamento del sistema delle verifiche dell'integrazione mediante test di conoscenza di lingua e cultura, anche se non ci si può limitare a questo, ma è difficile non considerare semplicemente provocatorie quelle proposte che prevedono l'accertamento della conoscenza, da parte degli stranieri, non solo dell'italiano, ma anche delle lingue locali.
In conclusione, esprime l'auspicio che il tema della cittadinanza sia affrontato in un'ottica di maggior ampiezza e sulla base di una seria analisi delle questioni connesse all'immigrazione regolare di lungo periodo.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2009.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale e comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di mercoledì 22 luglio prossimo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), dopo aver ricordato che nel corso della discussione è emerso un generale consenso a favore dell'equiparazione del termine di prescrizione dei reati elettorali con riferimento a tutti i tipi di elezione nel senso della riconduzione di tale termine a quello ordinario di prescrizione dei reati, esprime l'avviso che dovrebbe essere il relatore a

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presentare un emendamento per la modifica del testo in tale senso.

Mario TASSONE (UdC), relatore, fa presente che il relatore non è obbligato a presentare emendamenti in un senso o nell'altro e che, d'altra parte, ciascun deputato è libero di presentare gli emendamenti che crede più opportuni. Assicura in ogni caso la sua disponibilità a valutare con attenzione tutte le proposte che saranno presentate per porre rimedio allo squilibrio normativo evidenziato dai presentatori della proposta di legge.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2009.
Emendamenti C. 2449 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Donato BRUNO, presidente, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, due emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la XIV Commissione.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole sugli emendamenti 5.2 Gozi e 5.1 Formisano (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.25.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
C. 2258, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Avverte quindi che l'ordine del giorno reca la discussione in sede legislativa delle abbinate proposte di legge C. 2258, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato e C. 1511 Grimoldi ed altri, recanti modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza.
Ricorda che la Commissione ha esaminato le due proposte di legge in sede referente, a decorrere dalla seduta del 19 marzo 2009. In tale ambito, la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge approvata dal Senato (C.

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2258), alla quale non ha poi apportato modificazioni in fase emendativa, non essendo stati presentati emendamenti.
Sul testo della proposta di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Commissione Bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 21 aprile 2009.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, si richiama all'illustrazione delle proposte di legge già svolta nel corso dell'esame in sede referente.
Svolge, quindi, alcune considerazioni integrative a conclusione delle quali propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Preannuncia, al contempo, la presentazione un emendamento che tenga conto di quanto intervenuto dal momento dell'assegnazione delle proposte di legge.

Il sottosegretario Michelino Davico esprime una valutazione conforme a quella della relatrice.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Pone quindi in votazione la proposta della relatrice di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2258, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di legge C. 2258, già approvata dal Senato.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'8 luglio 2009 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre luglio-settembre 2009:

Sede legislativa:

C. 1446 Boniver: Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
C. 2258, approvata dal Senato, e C. 1511 Grimoldi: Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza;

Sede Referente:

C. 17 Brugger: Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni

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elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
C. 25 Zeller ed altri: «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi»;
C. 103 Angeli ed abb.: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
C. 127 Bocciardo ed abb.: Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I E XII);
C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);
C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini: Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace»;
C. 199 cost. Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati;
C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;
C. 465 Anna Teresa Formisano: Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali;
C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;
C. 895 Consolo: «Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi»;
C. 974 Bertolini: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia»;
C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;
C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia;
C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;
C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;
C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;
C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;
C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;
C. 1523 Livia Turco: Modifica all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età;
C. 1571 Commercio ed altri: «Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo»;
C. 1598 cost. Pecorella: Modifiche alla Costituzione per la piena attuazione del giusto processo;
C. 1694 cost. Nucara e abb.: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province;

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C. 1745 cost. Pecorella: Modifica dell'articolo 112 della Costituzione, concernente le funzioni del pubblico ministero, l'organizzazione delle procure della Repubblica e l'esercizio dell'azione penale;
C. 2062 Giovanelli: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali;
C. 2230 Bertolini: Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o marzo 1946, n. 48, concernente la denominazione della provincia di Massa-Carrara;
C. 2333 Consiglio regionale del Lazio: Modifica dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di soggiorno per i minori stranieri affidati, al compimento della maggiore età;
C. 2422 Sbai: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab;
C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;
C. 2471 cost. Di Pietro ed altri: Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (Scadenza 31 luglio 2009);

Atti del Governo:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche (RIUNITE I E XI).

La presidenza si riserva comunque di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 luglio 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 luglio 2009. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
Emendamenti C. 574-A De Corato ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

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Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito, ricorda che esso reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Fa presente che il provvedimento si compone di ventisei articoli che sono, nel complesso, riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, che il secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Accanto a tale profilo, peraltro, il decreto-legge investe una serie di materie riconducibili in parte alla competenza esclusiva dello Stato, in parte a quella delle regioni ed in ulteriore parte alla potestà concorrente tra Stato e regioni.
Il preambolo del decreto-legge sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi. Evidenzia altresì la necessità urgenza di adottare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali.
Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali. L'articolo 2 prevede interventi per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. L'articolo 3 reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale.
L'articolo 4 prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Per la realizzazione dei predetti interventi sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con le regioni e le province autonome interessate. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione degli interventi, avvalendosi, ove necessario, dei poteri già previsti dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 per i commissari nominati per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale. Rileva che si tratta di poteri di sostituzione degli organi ordinari o straordinari e poteri di deroga ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico; i decreti di nomina contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

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Ricorda che l'articolo 5 introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di detassazione degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali. L'articolo 6 dispone la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. L'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione, denominato «export banca». L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento delle somme dovute dalle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti. L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei crediti IVA vantati dai contribuenti. L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.
Fa presente che l'articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti «paradisi fiscali». L'articolo 13 reca disposizioni volte a contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale. L'articolo 14 prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. L'articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. L'articolo 16 contiene una norma di copertura finanziaria.
Ricorda che l'articolo 17 modifica, ai commi 1-9, la disciplina sul riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici. I commi da 10 a 19 recano una serie di norme e di proroghe in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. I commi 20-22 modificano il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). I commi 23 e 24 modificano in più parti l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici. Il comma 25 stabilisce che il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri. Il comma 26 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 27 disciplina il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile e utilizzate dalle pubbliche amministrazioni. I commi 28 e 29, modificano il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. I commi 30 e 31 modificano la disciplina della Corte dei conti, in materia di controllo preventivo di legittimità e di poteri delle sezioni riunite in sede di controllo. Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. I commi 33 e 34 recano disposizioni relative all'ENAC ad impiegare la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti. Il comma 35 destina ad obiettivi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione le risorse già stanziate in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurne i costi di esercizio.
Richiama quindi l'articolo 18, che prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato e degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 19, al comma 1, estende le disposizioni in

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materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale alle società pubbliche. Il comma raddoppia la percentuale di rimborso riconosciuto ai titolari di obbligazioni Alitalia e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società. Il comma 4 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato. L'articolo 20 detta disposizioni in tema di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. L'articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi.
Si sofferma poi sul contenuto dell'articolo 22 che reca disposizioni relative al settore sanitario. In proposito, evidenzia l'opportunità di svolgere specifici approfondimenti sul punto, considerato che esso interviene con un'articolata disciplina su profili che sono in parte riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ed in parte a quella concorrente tra Stato e regioni.
Rileva, in particolare, che il comma 2 prevede l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.
I commi 3 e 4 stabiliscono che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione Calabria, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'accordo tra i ministri della salute e dell'economia e la regione, nonché ad adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, inclusi gli aumenti dell'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP previsti dalla normativa vigente. Decorso inutilmente il predetto termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta dei ministeri dell'economia, della salute e per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa; alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 131 del 2003. Il Piano è approvato dal Consiglio dei ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario. Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso. Contestualmente a tale nomina, cessa dal suo incarico il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria.
Il comma 5, a sua volta, stabilisce che, in sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato permanente

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per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo di verifica degli adempimenti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione il Comitato ed il Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori.
Richiama quindi l'articolo 23 che reca una serie di proroghe di termini in scadenza di disposizioni di legge. I commi 17-19 prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le disposizioni introdotte dai commi 1-72 dell'articolo 24 sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1o luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall'insieme delle disposizioni. L'articolo 24, comma 73, modifica la legge di riforma dei servizi di informazione sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza. Il comma 74, autorizza la proroga del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. Il comma 75 prevede la corresponsione di un'indennità al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate. Il comma 1 dell'articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali. I commi 2 e 3 dispongono il recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici. I commi 4 e 5 provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le risorse finanziarie utilizzabili dal CIPE per gli interventi di ricostruzione e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori. Il comma 6 precisa che il finanziamento per i programmi di sviluppo della banda larga per il periodo 2007-2013 è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.
Tenuto conto dell'ampiezza e del rilievo degli interventi previsti dal provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta, tenendo conto anche di quanto emergerà nel corso dell'esame.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da prevedere nella giornata di domani prima della seduta dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.
C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione ed osservazioni).

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Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, illustra gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa sul testo unificato della proposta di legge C. 44 e abbinate.
In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili, nel complesso, alle materie «ordine pubblico e sicurezza» nonché «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
Si sofferma quindi sull'emendamento 6.3 del Relatore (nuova formulazione) in materia di divieto di intestazioni fittizie, che prevede, al comma 5, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.
Al riguardo, richiama l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai «casi ed alle modalità» anche i «criteri» con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.
Si sofferma poi sull'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), rilevando l'opportunità, al comma 1, di indicare espressamente, in corrispondenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Ricorda, infatti, che il comma 2 del citato articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa riferimento agli «organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministro».
Segnala infine l'opportunità, sempre con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo.
Alla luce di tali considerazioni propone di esprimere un parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) richiama l'attenzione della Commissione su alcuni profili che, a suo avviso, richiedono una riflessione sotto il profilo della costituzionalità, presentando profili di criticità.
Fa riferimento, in particolare, alle modifiche introdotte dalla IX Commissione con riguardo all'articolo 187 del nuovo codice della strada, nella parte in cui si prevede il raddoppio della durata della sospensione della patente nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. In proposito ritiene incongruo prevedere sanzioni così diverse rispetto a condotte di contenuto identico.
Con riguardo all'articolo 186-bis, introdotto dall'articolo 22 del testo unificato, ritiene necessario che vengano chiarite talune disposizioni sotto il profilo della ragionevolezza, a partire da quelle sanzionatorie relative ai neo-patentati ed alla previsione della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel triennio.
Rileva infine l'esigenza di svolgere attenti approfondimenti sulla disposizione relativa alle impugnazioni con particolare riguardo alla sanzione della sospensione della patente.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, ritiene che quanto evidenziato dal collega

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Zeller rientri essenzialmente nella discrezionalità propria del legislatore. Con riguardo all'ultima osservazione evidenzia come la nuova disposizione consenta una maggiore agilità delle prove mentre in merito al primo rilievo rileva come vi sia una sostanziale differenza nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
Ritiene quindi opportuno non modificare la proposta di parere da lui formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.