CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), relatore per la V Commissione, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame si inserisca nella scia dei provvedimenti già assunti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e finanziaria. Al riguardo evidenzia come, a prescindere dal giudizio sul merito degli interventi, non si possa che prendere atto con soddisfazione della volontà del Governo di affrontare la crisi in maniera costante, con un approccio flessibile e adattabile nel tempo.
Sempre in linea generale, sottolinea come il provvedimento si articoli principalmente in due ambiti: interventi anticrisi e interventi antievasione. Il valore complessivo della manovra è di 5,5 miliardi, 1,5 saranno investiti nel 2009, mentre i restanti 4 nel 2010; l'obiettivo è quello di mobilitare risorse per 30-40 miliardi. Tra queste segnala come le risorse sbloccate per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni ammontino a 23 miliardi di euro.
Nel rinviare, per una completa disanima dei profili finanziari del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli Uffici, illustra le disposizioni più significative dello stesso riconducibili alla competenza della Commissione Bilancio.
Con riferimento agli interventi anticrisi segnala in particolare gli incentivi al lavoro e alle imprese che costituiscono la parte qualificante del decreto. Il principale obiettivo perseguito è quello di far sì che i cassintegrati possano tornare al lavoro al più presto; le imprese potranno quindi richiamare il personale in cassa integrazione per riqualificarlo con progetti di

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formazione. I dipendenti richiamati in attività continueranno a percepire la cassa integrazione all'80 per cento dello stipendio, mentre le imprese contribuiranno per il mancante 20. Per quanto riguarda invece i contratti di solidarietà il dipendente percepirà l'80 per cento dello stipendio mentre attualmente ne percepisce solo il 60 per cento. Osserva che la ratio degli interventi mira a mantenere il lavoratore in attività e a non interrompere il rapporto con il lavoro in una logica contraria ad un mero assistenzialismo. Osserva che particolarmente innovativa risulta in questo contesto la disposizione secondo cui i lavoratori in cassa integrazione che decideranno di mettersi in proprio o in cooperativa potranno cintare su incentivi pari al sussidio. Comunque, nel contempo, al fianco di questi interventi innovativi, verranno garantiti altri 25 milioni per potenziare la cassa integrazione tradizionale a 24 mesi.
Con riferimento alle singole disposizioni dell'articolo 1, in particolare il comma 1 prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito possano essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione, sulla base di modalità da definire nell'ambito di un accordo-quadro stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il comma 2 pone il relativo onere, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito ricorda che la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha trasferito al Fondo 4 miliardi derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto attuativo che, tra l'altro, raccordi le iniziative con l'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, il quale destina 8 miliardi nel 2009 e nel 2010 al sostegno del reddito dei lavoratori. Monitoraggio della spesa e misure correttive eventualmente da adottare sono indicati nel comma 4.
Il comma 5 stanzia 25 milioni per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività secondo il modello definito dal decreto-legge n. 249 del 2004. La spesa è a carico del già citato fondo sociale per l'occupazione. Il comma 6 incrementa i trattamenti della Cassa integrazione guadagni, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, del 20 per cento della parte di salario persa con la cassa integrazione, per i contratti di solidarietà (di cui al decreto-legge n. 784 del 1984). Tali contratti riguardano l'industria, ma anche le imprese di ristorazione e quelle editoriali. La spesa è di 40 milioni per il 2009 e di 80 per il 2010 a carico del già citato Fondo sociale per l'occupazione. Il comma 7 modifica il decreto-legge n. 5 del 2009 prevedendo che l'incentivo sui versamenti INPS per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali, sia erogato anche a quei lavoratori che avviano propria autonoma attività, previe dimissioni dall'azienda. Stessa cosa prevede il comma 8, sia pure in via sperimentale per il periodo 2009-2010: ai lavoratori che avviano propria autonoma attività è liquidata in unica soluzione tutto il trattamento CIG restante.
Rileva poi come altre significative disposizioni riguardino le imprese. In proposito segnala l'articolo 3, che definisce una nuova disciplina sul gas, prevedendo più disponibilità e un meccanismo di risparmi a favore dei grandi consumatori. In particolare, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, adotti con proprio decreto misure che vincolano le imprese del gas con quote di mercato superiori al 40 per cento per l'anno termico 2009-2010 ad offrire a un prezzo stabilito dall'Autorità sulla base dei prezzi europei, 5 miliardi di metri cubi. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il

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gas naturale è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali definiti «energivori». Rileva che rispetto a tale meccanismo si potrebbe valutare l'ipotesi di estendere l'agevolazione anche alle piccole e medie imprese, allargando la platea dei beneficiari.
Segnala inoltre come le imprese potranno contare su interventi specifici ed urgenti per le reti di energia definiti nel dettaglio dall'articolo 4, che consente invece al Consiglio dei ministri di nominare uno o più commissari straordinari per la realizzazione di interventi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato. In sostanza, si estende alle reti energetiche quanto previsto dalle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, come previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Considera inoltre di notevole rilievo la disposizione dell'articolo 9, che interviene in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. I ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni costituiscono un problema al centro delle richieste del sistema produttivo. Su questa materia è già intervenuto il decreto-legge n. 185 del 2008, all'articolo 9, la cui completa attuazione è stata tra l'altro sollecitata con la risoluzione 8-00043 approvata all'unanimità dalla Commissione Bilancio lo scorso 20 maggio. La disposizione dell'articolo 9 prevede che i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi per somministrazioni, forniture e appalti siano accertati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e resi liquidabili nei limiti delle risorse stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato. Rileva che assume quindi un particolare rilievo l'esame parlamentare del disegno di legge di assestamento per il 2008; il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 26 e inizierà il suo iter al Senato. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca qual è il volume di risorse che l'assestamento mette a tal fine effettivamente a disposizione. L'articolo impone poi, per il futuro, a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il pagamento delle somme dovute. Inoltre, si prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che l'impegno sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con conseguente responsabilità amministrativa e disciplinare in caso di violazione dell'obbligo. La disposizione non si applica alle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere universitarie e agli IRCCS.
Ritiene significativa anche la disposizione dell'articolo 11, la quale prevede che i sistemi informativi del Ministero dell'economia e quelli del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati vengano integrati costituendo una base dati unitaria.
Con riferimento all'articolo 16, il quale reca la copertura finanziaria del provvedimento, rinvia, in merito ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni contenute nella documentazione predisposta dagli Uffici, segnalando in questa sede la necessità di riformulare la disposizione al fine di correggere alcune evidenti imprecisioni ed inesattezze, sia nell'individuazione delle disposizioni onerose sia in quella dei mezzi di copertura. Segnala inoltre che la copertura finanziaria di cui all'articolo in esame è stata formulata solo per il periodo 2009-2012, nonostante alcune delle disposizioni onerose del decreto (ad esempio gli articoli 5 e 7) producono effetti finanziari oltre il predetto arco temporale.
Segnala poi come l'articolo 17 rechi un insieme di disposizioni in materia di enti pubblici, volte a razionalizzarne l'operato e a potenziare i relativi controlli. Il medesimo articolo reca significative disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica degli enti pubblici e delle amministrazioni vigilanti, nonché in materia di assunzioni di personale nelle pubbliche

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amministrazioni. In particolare, il comma 1 differisce al 31 ottobre 2009 il termine per la soppressione automatica, disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008, degli enti pubblici non economici per i quali non si sia provveduto ai regolamenti di riordino. La disposizione precisa inoltre che, per non procedere alla soppressione, è sufficiente che i regolamenti di riordino siano stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri e non emanati definitivamente. Insieme al comma 6 si interviene sui principi e criteri direttivi per il riordino, la trasformazione, la fusione degli enti ed organismi pubblici disposta dall'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007, inserendo anche la previsione della riduzione degli uffici dirigenziali, nonché della riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti degli uffici dirigenziali. Di particolare rilievo risultano le disposizioni di contenimento della spesa dei medesimi enti. Al comma 3, si prevede che a ciascuna amministrazione vigilante siano assegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, specifici obiettivi di risparmio. Nelle more del perseguimento di tali obiettivi, ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota di risorse delle dotazioni di bilancio rimodulabili ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, ai sensi del comma 7, nelle more del conseguimento degli obiettivi di spesa le amministrazioni e gli enti interessati non possono procedere a nuove assunzioni di personale.
I commi 8 e 9 disciplinano l'esito della procedura di contenimento della spesa, prevedendo la comunicazione, entro il 30 novembre 2009 delle economie conseguite. In caso di mancato conseguimento dei risparmi previsti, si prevedono meccanismi automatici di riduzione delle dotazioni di bilancio a valere, si evince dalla relazione tecnica, dei trasferimenti agli enti interessati, ai sensi del comma 8, ovvero, per gli enti non destinatari di trasferimenti, delle risorse delle amministrazioni vigilanti. Al riguardo, rileva come il Governo dovrebbe precisare meglio come, in caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al comma 3, debbano trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. Inoltre, è necessario esplicitare la natura dell'atto con il quale si procederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4. Tale modifica appare necessaria anche al fine di prevedere un'esplicita procedura che consenta alle Camere di verificare le concrete modalità di attuazione della disposizione in esame.
I commi da 10 a 19 dell'articolo 17 autorizzano poi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche a bandire concorsi per l'assunzione di personale, nonché prorogano i termini per procede ad assunzioni di personale precedentemente autorizzate. I commi 20, 21 e 22 aumentano da due a tre i componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
I commi 23 e 24 recano modifiche all'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 23 prevede, a decorrere dall'anno 2009, l'equiparazione, per il comparto sicurezza e difesa, limitatamente alle assenze per malattia, degli emolumenti di carattere continuativo al trattamento economico fondamentale. Si precisa inoltre che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Si prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia destinata una quota di risorse per gli accertamenti. Il comma 24 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni del comma 23.
Il comma 25 prevede che il termine previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per i regolamenti di riorganizzazione del sistema scolastico previsti dalla medesima norma si intenda

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comunque rispettato se al momento della sua scadenza i regolamenti sono stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri.
I commi 26 e 27 modificano le disposizioni del decreto-legislativo n. 165 del 2001 in materia di utilizzo del lavoro flessibile, al fine di razionalizzare il ricorso a tale tipologia di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare il comma 26 prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro intervengano anche sulla disciplina delle tipologie di lavoro accessorio. Si prevedono inoltre l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di redigere un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Infine il comma appare limitare, anche se il riferimento normativo non appare corretto, l'applicazione della disciplina in materia di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato unicamente ai lavoratori assunti mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
I commi 28 e 29 modificano invece il codice delle amministrazioni digitali. In particolare, il comma 28 prevede che il documento trasmesso in via telematica risulti valido anche se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relativa all'utenza personale di posta elettronica certificata. Il comma 29 istituisce poi l'indice degli indirizzi informatici delle pubbliche amministrazioni.
I commi 30 e 31 intervengono in materia di funzioni della Corte dei conti. Il comma 30, in particolare, prevede che la Corte eserciti il controllo sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei. Il comma 31 prevede che il Presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Il comma 32 autorizza le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere. I commi 33 e 34 recano disposizioni riguardanti l'ENAC. In particolare, si autorizza l'ENAC ad utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento e per la ricerca Il comma 35 destina le risorse previste dalla legge finanziaria per il 2009 (articolo 2, commi 17 e 18) per deduzioni fiscali per l'autotrasporto al finanziamento del Comitato nazionale per l'autotrasporto in favore di interventi di protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione.
Segnala poi come l'articolo 18 rechi disposizioni in materia di razionalizzazione dei flussi di tesoreria. Si sofferma quindi sull'articolo 19, i cui commi 3 e 4 saranno illustrati dal relatore per la VI Commissione, rilevando come l'articolo contenga una serie di disposizioni riferite alle società a partecipazione pubblica. In particolare, il comma 1, con una novella all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che i divieti e le limitazioni alle assunzioni previsti per le amministrazioni pubbliche si applichino anche alle società interamente partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche che siano titolari di affidamenti in house o svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere non industriale o commerciale ovvero attività di supporto a funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società dovranno, inoltre, adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle spese per retribuzioni, indennità e consulenze. Il comma 2 introduce misure volte a dare maggiore effettività a disposizioni in materia di società pubbliche contenute nell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. In particolare, si prevede che siano trasmesse alla Corte dei conti le delibere delle amministrazioni pubbliche che autorizzano l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle partecipazioni esistenti in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente

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necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Si differisce, inoltre, dal 30 giugno al 30 settembre la data per la dismissione delle partecipazioni vietate, prevedendosi che il mancato avvio della dismissione costituisca una fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa.
Il comma 5 prevede che le amministrazioni statali possano affidare la gestione di fondi o interventi pubblici di loro competenza a società a capitale interamente pubblico sulle quali esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgano la propria attività in via quasi esclusiva nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Il comma 6 reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 2497 del codice civile, precisando che, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di direzione e coordinamento delle società, per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.
I commi 7 e 8 novellano, poi, le disposizioni in materia di società controllate da amministrazioni pubbliche contenute nel comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008. In particolare, si dispone che le deleghe operative al presidente del consiglio di amministrazione diano titolo all'attribuzione di compensi ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, modificando corrispondentemente la lettera d) al fine di prevedere l'erogazione di compensi anche al Presidente. Il successivo comma 10 prevede che le modifiche statutarie richieste per realizzare le finalità di cui ai commi 7 e 8 abbiano efficacia immediata. Il comma 13 reca poi un'ulteriore novella all'alinea del comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, precisando che restano fermi i provvedimenti attuativi della riforma della Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Il comma 9 abroga il comma 459 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 che prevedeva che il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A nonché delle società controllate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. fosse ridotto a tre.
Il comma 11 dispone che con atto di indirizzo strategico del Ministero dell'economia e delle finanze siano ridefiniti i compiti e le finalità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, di conseguenza, il comma 12 prevede che il consiglio di amministrazione sia rinnovato, con una composizione di cinque consiglieri, entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di indirizzo e che entro il medesimo termine lo statuto sia adegui alle disposizioni in materia di contenimento dei costi delle società pubbliche di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008.
L'articolo 20 reca disposizioni volte a contrastare le frodi in materia di invalidità civile, che intendono razionalizzare e rendere più efficaci le procedure esistenti, realizzando economie quantificate dalla relazione tecnica in 10 milioni di euro per il 2010, 30 milioni di euro per il 2011 e 50 milioni di euro per il 2012. Le norme rafforzano in sostanza il ruolo svolto dall'INPS in tale ambito. In particolare, il comma 1 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni delle ASL siano integrate da un medico dell'INPS, al quale spetta anche l'accertamento finale dei requisiti. Il comma 2 attribuisce all'INPS il compito di verificare la permanenza dei requisiti per i titolari di trattamenti, prevedendo che in caso di comprovata insussistenza dei requisiti sanitari si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi e, successivamente, alla revoca dei benefici. Il comma 3 prevede che, sempre a decorrere dal 1o gennaio 2010, le

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domande in materia siano presentate, unitamente alla relativa certificazione, all'INPS, che le trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle ASL. Il comma 4 rinvia ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni, da concludere entro 90 giorni, la definizione delle modalità di affidamento all'INPS delle attività relative alle nuove competenze, prevedendo che nei sessanta giorni successivi, l'INPS stipuli una convenzione con le regioni relativa agli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari alla gestione del procedimento. Il comma 5 reca quattro novelle alla disciplina del procedimenti giurisdizionali nelle ricordate materie, prevedendo che le notifiche siano effettuate solo all'INPS e che, qualora sia nominato un consulente tecnico, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, al quale competono le facoltà spettanti al consulente tecnico. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente in solido con l'INPS, alle spese legali e a quelle relative alle consulenze tecniche ai benefici provvede comunque l'INPS. Il successivo comma 6 prevede, infine, la nomina di una Commissione con il compito di aggiornare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le vigenti tabelle delle percentuali dell'invalidità civile.
L'articolo 22 contiene varie disposizioni in materia di spesa sanitaria. In primo luogo, il comma 1 differisce dal 31 ottobre 2008 al 15 settembre 2009 il termine per la stipula delle intese tra Stato e Regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato per gli anni 2010 e 2011. Conseguentemente è differito al 15 settembre 2009 il termine a partire dal quale può essere adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni, il regolamento che fissa gli standard necessari per la riduzione dei posti letto e per il contenimento della dinamica dei costi del servizio sanitario. Il comma 2 prevede, poi, l'istituzione a decorrere dal 2010 di un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro da destinare ad interventi nel settore sanitario, da definire con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato - Regioni. Ai sensi del comma 3, il fondo è alimentato dalle economie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge sulla ricostruzione in Abruzzo in materia di rimodulazione delle spettanze dell'azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico con riferimento ai farmaci equivalenti e dall'attività amministrativa dell'AIFA nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti, con corrispondente riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del livello di finanziamento a cui concorre lo Stato. Il comma 4 reca disposizioni volte ad assicurare il risanamento, la riorganizzazione e il riequilibrio economico e finanziario del sistema sanitario della Regione Calabria. Si prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio attivi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 1, della cosiddetta «legge La Loggia», diffidando la Regione a predisporre, entro 70 giorni, un Piano di rientro che deve essere approvato dal Consiglio dei ministri che ne affida l'attuazione a un Commissario, che sostituisce gli organi regionali nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso. Analogo commissariamento è previsto nel caso il Piano non sia presentato tempestivamente e non sia valutato congruo, ai fini della predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi. Nell'ambito del procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già previste per le regioni che hanno attivato Piani di rientro a partire dal 2007, in materia di commissariamento e di prescrizione dei crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione. Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il comma 5 prevede che alle riunioni del comitato e del tavolo per la verifica dell'attuazione dei piani di rientro non possano partecipare i componenti designati dalla Conferenza

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delle regioni e delle province autonome appartenenti alla regione oggetto di valutazione.
I commi 6 e 7 prevedono che a decorrere dal 2009 il finanziamento dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù», pari a 50 milioni di euro annui, sia scorporato dal meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che è conseguentemente ridotto di pari importo.
Il comma 8 disciplina le modalità di verifica degli adempimenti regionali in materia di acquisto di beni e servizi di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, prevedendo che il Tavolo di verifica procede alla valutazione sentita la CONSIP.
Rileva poi come l'articolo 23 rechi numerose disposizioni recanti proroghe e differimenti di termini di contenuto eterogeneo. Per un esame analitico delle norme rinvia alla documentazione degli uffici, evidenziando comunque come i riflessi di carattere finanziario dell'articolo risultino assai modesti.
In particolare, il comma 1 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine del periodo di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Il comma 2 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine finale di sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di servizi di noleggio con conducente introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008.
Il comma 3 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti di ricerca possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 e quelli entro i quali effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per le forze di polizia per l'anno 2008.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 il termine di scadenza della graduatoria per il 2004 del concorso per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco e di quella del concorso pubblico per 28 posti di direttore antincendi.
Il comma 5 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia s.p.a.).
Il comma 6 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine di vigenza del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica previsto dall'articolo 159 del codice dei beni culturali.
Il comma 7 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale i consulenti finanziari non iscritti all'istituendo albo possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 8 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale la Gestione commissariale dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I può provvedere a effettuare pagamenti a valere sulle somme trasferite dal bilancio dello Stato.
Il comma 9 differisce dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, estendendo la proroga anche alle strutture che entro 60 giorni presentino ai Vigili del fuoco un progetto di adeguamento con conseguente sospensione dei procedimenti avviati per l'inottemperanza degli obblighi in materia.
Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine per la proroga da parte del commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI). dei contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.
Il comma 11 proroga di tre mesi, fino al 18 settembre 2009, il termine per l'iscrizione obbligatoria nel Registro nazionale

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dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
Tralasciando i commi 12, 13 e 14, che saranno illustrati dal relatore per la VI Commissione, segnala come il comma 15 proroghi al 30 aprile 2010 il termine per l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio nelle zone interessate dal sisma del 6 aprile scorso, prorogando conseguentemente il termine di scadenza degli organi in carica. Il comma 16 rinvia di ulteriori sei mesi, fino al termine del 2009, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni della legge finanziaria 2008 relative alla cosiddetta class action.
I commi 17, 18 e 19 introducono modificazioni alla composizione del Consiglio della magistratura militare, che in parte riprendono quelle già previste dal comma 604 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che viene abrogato. Tra gli elementi innovativi, si riduce il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni, si precisa il ruolo del vicepresidente e si prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati militari componenti del Consiglio. In relazione alle modifiche introdotte si proroga fino al 13 novembre il Consiglio della magistratura militare in carica.
Il comma 20 proroga fino alla piena operatività dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti anche in assenza del regolamento che fissa i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e determina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Segnala poi l'articolo 24, il quale prevede una proroga al 31 ottobre 2009 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace e ad attività di cooperazione e il relativo finanziamento. La modalità di finanziamento risulta innovativa rispetto alle precedenti proroghe. Si prevede infatti, al comma 76, che per la proroga delle missioni e delle attività di cooperazione sia autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Al riparto dell'onere tra le varie missioni si provvede con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli esteri e del Ministro dell'economia, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari. In tutti i precedenti provvedimenti in materia risultavano invece quantificate le specifiche autorizzazioni di spesa. Rileva l'opportunità di prevedere esplicitamente che il decreto ministeriale sia trasmesso anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, corredato di relazione tecnica. Il comma 73 del medesimo articolo modifica poi la disciplina in materia di segreto di Stato di cui alla legge n. 124 del 2007, integrando i compiti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza con riferimento particolare alla tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza e modificando i criteri di classificazione di segretezza. Il comma 74 prevede invece la proroga per due altri semestri dell'impiego di forze armate nel controllo del territorio in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. Segnala poi che il comma 75 prevede che il personale delle Forze di polizia, escluso quello dell'Arma dei carabinieri, impiegato nelle missioni di controllo del territorio di cui al comma 74, venga corrisposta un'indennità analoga all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle forze armate. Al relativo onere, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione per l'anno 2009 del fondo per il potenziamento della sicurezza urbana previsto dall'articolo 61, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, e, per l'anno 2010, del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei

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servizi dell'Amministrazione previsto dall'articolo 3, comma 151 della legge n. 350 del 2003.
Infine illustra l'articolo 25, il quale provvede, al comma 1, al rifinanziamento della partecipazione italiana a fondi e banche internazionali. In particolare, si autorizza la spesa, in termini di sola competenza, di 284 milioni di euro per l'anno 2009 per la ricostituzione del capitale del Fondo IDA (International Development Association). I commi 2 e 3 dell'articolo 25 prevedono invece la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 a seguito del sisma che ha colpito una parte del territorio della regione Abruzzo.
Invita conclusivamente il Governo a fornire risposta a tutte le richieste di chiarimento contenute nella documentazione degli uffici.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore per la VI Commissione, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 78 del 2009 si componga di 26 articoli, attinenti ad un ambito piuttosto vario di materie, e sia suddiviso in due parti, la prima dedicata ad interventi sull'economia reale, la seconda recante interventi sul bilancio pubblico. Nella prima Parte, il Titolo I reca disposizioni volte a contrastare i fenomeni della crisi economica in atto, il Titolo II reca norme volte a contrastare l'evasione e l'elusione internazionale.
Sottolinea quindi come il decreto-legge intervenga per dare incentivi all'economia del nostro Paese in un momento di crisi economica che investe le maggiori economie mondiali, ricordando, peraltro, che non si tratta del primo provvedimento adottato dal Governo per rispondere alla recessione, in quanto esso si inserisce all'interno di un percorso di interventi legislativi che hanno la funzione di salvaguardare il più possibile il Paese, i lavoratori e le attività produttive.
Evidenzia quindi come i principi di politica economica che sono alla base del decreto-legge n. 78 del 2009 siano simili a quelli che hanno ispirato i provvedimenti finora approvati, e si fondino in primo luogo sull'idea di un fisco che non mira solo a tassare, ma che punta ad incentivare le attività produttive e a metterle nella condizione di poter operare dinamicamente all'interno dei mercati nazionali ed internazionali.
A tale proposito, ricorda che già col decreto-legge n. 93 del 2008 si siano visti i primi segnali di tale linea di politica economica: il taglio dell'ICI della prima casa e la detassazione degli straordinari.
Con il successivo decreto-legge n. 185 del 2008 sono stati introdotti il bonus famiglia, il pagamento dell'IVA al momento dell'incasso della fattura, la revisione degli studi di settore e i cosiddetti Tremonti-bond.
Con il recente decreto-legge n. 5 del 2009 si sono dati incentivi ad alcuni settori, in primis quelli automobilistico, del mobile e degli elettrodomestici.
Sottolinea altresì come tutti tali interventi siano inseriti all'interno di una cornice, quella della cosiddetta «finanziaria triennale» (il decreto-legge n. 112 del 2008) che oggi, alla luce della crisi economica in atto, si è dimostrata certamente utile per garantire la stabilità dei conti pubblici.
Di fronte alla crescita delle emissioni obbligazionarie dei maggiori Paesi europei (per garantire la stabilità finanziaria dei loro istituti di credito), che ha creato concorrenza sul mercato del risparmio istituzionale e delle famiglie, ritiene assolutamente necessario, oggi, procedere con provvedimenti che, da una parte, stimolino l'economia e i consumi interni e che, dall'altra, non compromettano la stabilità dei conti pubblici. In caso contrario, il nostro Paese troverebbe gravi difficoltà a collocare sui mercati finanziari i titoli di Stato italiani.
Passando ai contenuti specifici del decreto-legge n. 78 del 2009, segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le disposizioni che di seguito illustra.

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L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di contratti bancari, al fine di rafforzare i meccanismi di tutela dei clienti dei servizi bancari.
In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o novembre 2009, i bonifici e gli assegni circolari siano accreditati al beneficiario non oltre un giorno lavorativo dopo la data del versamento, mentre per gli assegni bancari tale accredito dovrà avvenire non oltre tre giorni dopo. Sempre a decorrere dalla medesima data, la disponibilità economica per il beneficiario non potrà essere superiore a quattro giorni lavorativi per i bonifici e gli assegni circolari, e a cinque giorni lavorativi per gli assegni bancari. La disponibilità sarà unificata a quattro giorni, per tutti i predetti titoli, a decorrere dal 1o aprile 2010.
La disposizione stabilisce la nullità di ogni pattuizione contraria intervenuta tra la banca ed il cliente.
L'ultimo periodo del comma ribadisce la previsione di cui all'articolo 120, comma 1, del testo unico bancario, ai sensi del quale gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno di versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
A tale riguardo fa presente come la dizione «giorni lavorativi» utilizzata nel testo sia meno favorevole per i beneficiari, e come appaia pertanto opportuno riformularla facendo riferimento ai soli «giorni».
Ritiene inoltre opportuno evidenziare come la normativa comunitaria riguardante i bonifici, di cui alla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, preveda, agli articoli 69 e 73, una disciplina in parte difforme da quella recata dalla norma appena descritta. In particolare, i termini di disponibilità previsti dall'articolo 2, comma 1, (4 giorni) sono più ampi di quelli individuati dalla direttiva, che li fissa in un solo giorno (prorogabile a 3, mediante accordo tra le parti, fino al 2012). Per quanto riguarda la valuta, la direttiva introduce un principio di allineamento della stessa alla data di disponibilità delle somme per il beneficiario, mentre nelle previsioni del comma 1 è stabilita una tendenziale differenza temporale tra la data di riconoscimento della valuta (1 giorno) e quella di disponibilità delle somme (fino a 4 giorni).
Il comma 2 interviene ulteriormente sulla disciplina della commissione di massimo scoperto, già oggetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha previsto, al comma 1, tra l'altro, che le eventuali clausole contrattuali volte a riconoscere una remunerazione alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono ammissibili solo qualora stipulate in forma scritta, e qualora la remunerazione sia onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente.
In tale contesto il comma integra tale previsione nel senso di stabilire che l'eventuale remunerazione non può essere superiore, per ogni trimestre, allo 0,5 per cento dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità di tale patto. Osserva come la percentuale dello 0,5 appaia elevata, seppur essa non sia fissa, ma ci sia la possibilità per le banche di applicare valori inferiori: si valuterà pertanto la possibilità di rimodulare verso il basso tale valore.
Fa inoltre presente che le lettere inviate in queste settimane dalle banche ai clienti, a seguito delle modifiche legislative effettuate sulla commissione di massimo scoperto, fanno riferimento all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando un termine di tempo di 60 giorni per il diritto di recesso. Al riguardo considera evidente che, di fronte alla crisi economica in atto, pochi correntisti ed affidatari potranno recedere dal contratto entro 60 giorni, in quanto difficilmente potranno disporre della liquidità necessaria: conseguentemente reputa opportuno valutare se quanto previsto dall'articolo 118 del predetto decreto legislativo n. 385 sia ancora oggi attuale.

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Tali proposte di modifica unilaterali delle condizioni contrattuali inviate dalle banche ai loro clienti, sempre ai sensi del decreto legislativo suddetto, hanno avuto come oggetto anche l'aumento degli spread applicati sui finanziamenti. In questo modo, il calo dei tassi di interesse, in alcuni casi, è vanificato. Occorre valutare se sia corretto applicare tali aumenti degli spread ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Il comma 3 interviene, invece, sulla disciplina relativa alla portabilità dei mutui, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, stabilendo che, nel caso di inosservanza delle previsioni ivi contenute in materia di surrogazione della banca cessionaria del mutuo nelle garanzie vantate nei confronti del consumatore dalla banca cedente, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico della banca cedente previste dall'articolo 2, comma 5-quater del decreto-legge n. 185 del 2008, la banca medesima è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, nel caso in cui la surrogazione del mutuo stesso non si perfezioni entro 30 giorni dalla data in cui la banca cessionaria del mutuo chiede alla banca cedente di avviare le procedure per la surrogazione. Resta comunque ferma la possibilità, per la banca cedente, di rivalersi sulla banca cessionaria, nel caso in cui il ritardo nella surrogazione sia imputabile a quest'ultima.
Il comma 4 precisa che le norme dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
L'articolo 5, comma 1, prevede l'esclusione dal reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi, del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2010. Sono ammesse alle agevolazioni i macchinari e le apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.
Ricorda che in tale tabella sono elencate, a fini statistici e fiscali, tutte le attività economiche; in particolare, nella divisione 28 della tabella sono comprese le attività di fabbricazione di una serie di macchinari ed apparecchiature di vario genere: pertanto, il richiamo a tale divisione si riferisce sostanzialmente ai macchinari utilizzati da imprese manifatturiere impegnate in queste attività.
L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta del 2010.
Il riferimento, esplicitamente contenuto nella disposizione, al reddito d'impresa, indica, come anche confermato dalla relazione tecnica, che l'agevolazione si applica alle sole imposte dirette, mentre non si estende all'IRAP.
Ai sensi del comma 2, l'incentivo è fruibile da parte dei soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate dal decreto legislativo n. 334 del 1999 (il citato decreto legislativo si applica agli stabilimenti industriali nei quali siano presenti le sostanze pericolose elencate nell'allegato I al decreto stesso), solo qualora essi abbiano documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro indicate dal medesimo decreto legislativo n. 334.
Il comma 3 specifica che il beneficio è revocato nel caso di cessione a terzi dei beni oggetto dell'agevolazione prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero nel caso in cui essi siano destinati a finalità estranee all'attività di impresa.
In generale segnala come l'agevolazione, che determinerà una perdita di gettito netta in termini di imposte dirette, determinerà, come evidenziato dalla relazione tecnica, effetti positivi, in ragione dei maggiori investimenti realizzati dai soggetti che potranno avvalersi del beneficio, soprattutto in termini economici complessivi, ma anche in termini di entrate, legate sia alle maggiori imposte dirette sia alla maggiore IVA determinate dai nuovi investimenti e dalla maggiore produzione di beni consumo ad essi connessa.

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Più in dettaglio evidenzia come la relazione tecnica specifichi che l'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle annualità interessate (2009-2010), senza incidere sul calcolo e sul versamento degli acconti, sebbene la disposizione non contenga alcuna previsione esplicita al riguardo.
Per quanto riguarda inoltre la previsione secondo cui «l'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010», considera opportuno chiarire sul punto la formulazione della disposizione, specificando se l'agevolazione si applichi già nel calcolo del saldo sull'anno di imposta 2009, (dovuto a giugno 2010), o solo ai fini del calcolo degli acconti e del saldo relativi al 2010 (il primo acconto è sempre a giugno 2010). Tale chiarimento risulta utile in quanto, se l'agevolazione si applica già sul saldo 2009, i beneficiari saranno interessati ad investire già nell'anno 2009, mentre, in caso contrario, sarebbero probabilmente indirizzati ad investire solo a partire dal primo semestre del 2010.
Fa altresì presente che le imprese le quali chiudono in perdita potranno godere dei benefici della detassazione nei periodi d'imposta successivi, ma che ciò potrebbe scoraggiare alcune imprese ad investire, in quanto risulterebbe in tal caso troppo lontano nel tempo il beneficio di «liquidità» prodotto dall'agevolazione. Si potrebbero valutare, quindi, interventi volti a fare in modo che anche le imprese che abbiano il bilancio in perdita beneficino già nel corso del 2010 degli incentivi sui loro investimenti.
Rileva quindi come, al fine di non escludere dalle agevolazioni settori che operano primariamente con macchinari non presenti nella tabella ATECO 28, si valuteranno nel corso dell'iter parlamentare le eventuali modifiche da apportare al testo, sottolineando comunque come non sia utile inserire i fabbricati e i capannoni tra gli investimenti agevolabili con il decreto-legge.
L'articolo 6 prevede modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni materiali indicati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
In particolare, la norma è volta ad accelerare la possibilità di ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, al fine di tenere conto della mutata incidenza di tali beni sui processi produttivi. La revisione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2009 e dovrà, sempre secondo le indicazioni della disposizione e della relazione tecnica, essere compensata da una revisione, presumibilmente di segno opposto, dei coefficienti relativi ad altri beni, che risultino industrialmente meno strategici.
Al riguardo ricorda che la modifica dei predetti coefficienti di ammortamento comporta diretti effetti tributari, in quanto, ai sensi dell'articolo 102, del Testo unico delle imposte sui redditi, tali coefficienti determinano la quota del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che può essere dedotto dal reddito lordo a fini IRES a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso.
L'articolo 7 apporta talune modifiche all'articolo 106 del TUIR, in materia di deducibilità delle valutazioni dei crediti.
In particolare, il comma 1 inserisce nel predetto articolo 106 un nuovo comma 3-bis, in base al quale gli enti creditizi e finanziari possono dedurre le svalutazioni operate in bilancio su crediti erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare dei crediti che eccede la media di quelli derogati nei due periodi di imposta precedenti, in misura pari allo 0,5 per cento, consentendo inoltre di dedurre nei nove esercizi successivi l'ammontare delle svalutazioni che eccedano tale limite.
La novità introdotta dalla disposizione rispetto al regime generale delle svalutazioni su crediti riguarda l'elevazione del limite di deducibilità dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento, nonché la possibilità di dedurre le somme eccedenti tale limite in 9 anziché in 18 anni. Tali benefici sono tuttavia applicabili solo ai crediti di nuova erogazione che superino la media dei crediti erogati finora dalle banche.

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Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, in base alla quale, per il periodo di imposta in corso, la nuova disposizione si applica ai crediti erogati dalla data di entrata in vigore del decreto, e la media contemplata nel nuovo comma 3-bis è commisurata alla residua durata del periodo di imposta in corso.
Il comma 3 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare controlli mirati sulla corretta applicazione delle nuove norme, in particolare al fine di evitare il ricorso a pratiche elusive quali la sostituzione di crediti pregressi con nuovi crediti o la novazione di contratti di credito già in essere, prevedendo, in caso di violazioni, l'applicazione delle sanzioni previste nella misura massima.
Le norme contenute nell'articolo 7 sono evidentemente finalizzate ad incentivare le banche ad incrementare, o quantomeno a non diminuire, l'erogazione di credito al sistema produttivo ed ai consumatori, in una fase nella quale la percentuale dei crediti in sofferenza rispetto al totale degli impieghi sta aumentando, in ragione della grave crisi economica in atto.
In tale contesto, l'ampliamento della deducibilità, da parte delle banche, delle svalutazioni sui nuovi crediti intende bilanciare i maggiori rischi che queste si aspettano di dover fronteggiare a causa del deterioramento della situazione economica, ed ha dunque natura eminentemente anticiclica.
A tale riguardo, vista la crisi economica in atto, che sta causando l'insolvenza di molte famiglie e imprese, determinando il passaggio a sofferenza dei crediti erogati nei loro confronti, ritiene che occorrerebbe valutare una diversa gestione delle informazioni delle centrali rischi bancarie e finanziarie, per fare in modo che le famiglie e le imprese stesse possano cogliere positivamente i riflessi della successiva ripresa economica, senza dover subire le conseguenze di un'iscrizione all'interno di tali sistemi informativi per mero ritardo nel pagamento di un limitato numero di rate. In pratica, occorrerebbe un diverso approccio degli intermediari finanziari nei confronti delle insolvenze dei loro clienti in questo delicato momento di crisi economica.
Rileva, peraltro, come anche i parametri stabiliti da Basilea 2 appaiano oggi troppo restrittivi e creino una situazione di razionamento del credito per le imprese, che rischia di trasformarsi in insolvenza per queste ultime. Giudica quindi fondate le richieste giunte da più parti per la sospensione di tali parametri.
L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia autorizzi e disciplini, con propri decreti, le attività mediante le quali la Cassa depositi e prestiti può, a condizioni di mercato, dare vita ad un sistema integrato per il sostegno alle esportazioni delle imprese italiane, denominato «export banca», al servizio delle funzioni svolte in materia dalla SACE.
A tal fine la disposizione stabilisce che tra le operazioni che la Cassa depositi e prestiti può attivare utilizzando i fondi del risparmio postale sono comprese anche quelle volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, in presenza della garanzia o dell'assicurazione della SACE. In sostanza, la disposizione sembra volta a consentire alla CDP di compiere operazioni di finanziamento in favore delle attività di sostegno alle esportazioni svolte dalla SACE, in presenza delle garanzie prestate da quest'ultima.
Anche in questo caso la misura intende controbilanciare la stretta creditizia di cui soffrono molte imprese italiane nell'attuale negativa congiuntura economica e creditizia, mettendo in circolazione risorse finanziarie aggiuntive per il sostegno di un settore, quello dell'export, cruciale per l'economia nazionale.
L'articolo 10 reca talune disposizioni per velocizzare le compensazioni dei crediti fiscali, nonché per incrementare gli strumenti di contrasto contro gli abusi in materia.
L'articolo si compone di un solo comma, suddiviso in due lettere: la lettera a), a sua volta articolata in 8 numeri, contiene norme finalizzate alla riduzione degli abusi in materia di compensazioni di

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imposte; la lettera b) reca invece una previsione finalizzata a rendere più agevoli le compensazioni fiscali.
Le due parti della disposizione, sebbene apparentemente connotate da interventi di segno opposto, sono in realtà dirette all'obiettivo comune di consentire il recupero di una significativa quota di risorse ora sottratte a tassazione, attraverso il ricorso a pratiche fraudolente di rimborso o compensazione, per destinarle alla velocizzazione e semplificazione dei rimborsi d'imposta nei confronti dei contribuenti che ne hanno effettivamente diritto, i quali potranno in tal modo realizzare più tempestivamente i propri crediti nei confronti dell'Erario.
In particolare, il numero 1 della lettera a) aggiunge un periodo all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che le compensazioni di imposta relative all'IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, possono essere effettuate a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dell'istanza dalla quale risulta il credito di imposta. Tale previsione risulta derogatoria rispetto alla norma attualmente vigente, la quale stabilisce che la compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Il numero 2 reca, invece, talune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, recante la disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In tale contesto la lettera a) del numero 2, consente, in deroga alla norma vigente, ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere il rimborso dei crediti d'imposta IVA risultanti dalla dichiarazione annuale, di non comprendere tale dichiarazione nella dichiarazione unificata annuale.
La lettera b) stabilisce, nelle ipotesi di fallimento, che la dichiarazione IVA relativa alle operazioni registrate nella parte dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, con la quale i curatori o i commissari liquidatori richiedono l'insinuazione al passivo, deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate.
La lettera c), oltre ad apportare una correzione di carattere formale al comma 2 dell'articolo 8-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in materia di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati IVA, converte in euro (25.000) la soglia di volume d'affari, precedentemente stabilita in 50 milioni di lire, entro la quale le persone fisiche sono esentate dall'obbligo di presentazione della predetta comunicazione dei dati a fini IVA. Al medesimo riguardo, la lettera d) introduce un'ulteriore causa di esonero dalla comunicazione dei dati IVA in favore dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio. A tale ultimo proposito, ricorda, infatti, che la dichiarazione IVA annuale può essere presentata nel periodo compreso tra il 1o febbraio ed il 30 settembre.
Il numero 3 modifica l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborsi IVA.
In dettaglio, la lettera a) del numero 3 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite ulteriori modalità e termini per l'esecuzione di tali rimborsi. In connessione con tale previsione, il numero 4 chiarisce che, fino all'emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del decreto-legge.
La lettera b) del numero 4 estende l'applicazione del comma 6 del predetto articolo 38-bis, il quale prevede che, in caso di avviso di rettifica o di accertamento notificato al contribuente, quest'ultimo deve versare le somme indebitamente rimborsate, maggiorate del 2 per cento. La modifica è volta ad estendere tale obbligo di versamento anche alle ipotesi di compensazione indebita di somme.
Il numero 5 integra il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, in materia di rimborsi IVA relativi a periodi inferiori

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all'anno, i quali, secondo la normativa previgente, possono essere effettuati mediante compensazione in sede di versamenti unitari. In tale contesto, la norma introdotta prevede che le compensazioni possano essere effettuate solo dopo la presentazione in via telematica dell'istanza in merito prevista dal comma 2 del medesimo articolo 8.
Il numero 6 introduce un nuovo comma 49-bis nell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, con il quale si stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni di imposta relative all'IVA in sede di dichiarazione unitaria, per importi superiori a 10.000 a euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Il numero 7 introduce l'obbligo, per i contribuenti che intendano portare in compensazione crediti IVA di importo annuo superiore a 10.000 euro, di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito d'imposta. Il visto può essere apposto solo dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. In alternativa, si richiede che la predetta dichiarazione sia sottoscritta, per le società e gli enti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale, ovvero dai soggetti che sottoscrivono la relazione sul bilancio, nell'ambito del controllo contabile sulle società previsto dall'articolo 2409-bis del Codice civile. La disposizione specifica che, nel caso di infedele attestazione circa l'esecuzione di tali controlli, si applica la sanzione amministrativa, compresa tra 258 e 2.582 euro, prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 241 del 1997, per i casi di visti di conformità o asseverazioni fiscali infedeli. Nell'ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi si prevede altresì la segnalazione agli organi competenti.
L'ultimo periodo del numero 7 prevede che, in connessione con le norme di cui alla lettera a) del comma 1, finalizzate a contrastare gli abusi in materia di compensazione di imposte, siano ridotte le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» per 200 milioni di euro nel 2009 e per 1 miliardo a decorrere dal 2010. Ricorda che nella citata missione di spesa sono accantonate le risorse finanziarie destinate all'effettuazione dei rimborsi di imposta, il cui ammontare dovrebbe pertanto ridursi a seguito del rinforzamento degli strumenti di contrasto dei relativi abusi. Al riguardo, suggerisce l'opportunità di ricollocare la previsione come comma 2 del medesimo articolo 10.
Il numero 8 integra l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di escludere che alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti possa applicarsi lo strumento della definizione agevolata di cui all'articolo 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Al riguardo ricorda che l'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 consente al trasgressore di norme tributarie punite con sanzioni amministrative di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione prevista, senza irrogazione delle sanzioni accessorie, mentre l'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo consente la definizione agevolata delle sanzioni collegate, con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 intende invece facilitare le compensazioni fiscali, consentendo al Ministro dell'economia e delle finanze di elevare, con proprio decreto, fino a 700.000 euro, a decorrere dal 1o gennaio 2010, l'importo massimo dei crediti di imposta compensabili in sede di versamento unitario, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, che è invece attualmente fissato in un miliardo di lire.
L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, al fine di realizzare

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una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.
La disposizione esplicitamente richiama il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, nonché la normativa sulla protezione dei dati personali. I dati coinvolti in tale operazione di unificazione sono soprattutto quelli contenuti nei sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.
In merito alla formulazione del testo, segnala come la disposizione non indichi quali siano i soggetti e gli enti abilitati ad accedere ai dati contenuti nei sistemi informativi considerati, né individui il soggetto chiamato a coordinare l'attività di integrazione degli stessi al fine di realizzare la base unitaria di dati.
L'articolo 12 intende contrastare le pratiche evasive connesse alla localizzazione di attività economiche e finanziarie in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, dando attuazione alle intese in materia raggiunte in sede OCSE per migliorare la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra gli Stati in merito.
In particolare, il comma 2 introduce una presunzione legale relativa, in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato elencati in taluni decreti ministeriali, qualora non siano state indicate nella dichiarazione dei redditi, si presumono costituite, a soli fini fiscali, attraverso redditi sottratti a tassazione, salva la possibilità, per il contribuente interessato, di fornire prova contraria. La disposizione indica esplicitamente che la previsione deroga ad ogni vigente disposizione di legge in materia, stabilendo altresì il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.
In tale contesto, il comma 3 prevede l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di finanza, di un'unità speciale per il contrasto dell'evasione e dell'elusione internazionale, al fine di prevenire e reprimere l'illecito trasferimento e detenzione di tale attività all'estero.
L'articolo 13 reca talune modifiche agli articoli 167 e 168 del TUIR in materia di imprese estere controllate e collegate, le quali sono esplicitamente finalizzate ad armonizzare l'ordinamento tributario italiano con quello di altri Paesi europei, allo scopo di evitare fenomeni di esterovestizione realizzati in particolare mediante operazioni infragruppo, volte a consentire la fruizione di regimi privilegiati.
Al riguardo, l'articolo 167, comma 1, del TUIR prevede che, qualora soggetti fiscalmente residenti in Italia detengano, direttamente o indirettamente, il controllo di una società residente o localizzata in Paesi o territori che non consentano un adeguato scambio di informazioni, i redditi conseguiti da tale società sono imputati al soggetto italiano in proporzione alla partecipazione detenuta. Il comma 5, lettera a), del medesimo articolo 167 esclude l'applicazione di tale previsione nel caso in cui la società non residente svolga principalmente un'effettiva attività industriale o commerciale.
In tale contesto, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 sostituisce la predetta lettera a), apportandovi due sostanziali modifiche: in primo luogo si prevede che l'attività industriale o commerciale svolta dalla società estera come attività principale deve essere esercitata nel mercato dello Stato o territorio estero di insediamento, e non più genericamente, in tale Stato o territorio; inoltre si specifica che, per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, la condizione dell'effettivo svolgimento di attività industriale e commerciale si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti degli impieghi o dei ricavi hanno origine nello Stato o territorio estero di insediamento della società stessa.
La lettera b) del medesimo comma 1 aggiunge un nuovo comma 5-bis nell'articolo 167 del TUIR, con il quale si stabilisce che la previsione di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 167 non trova applicazione quando i proventi della

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società non residente siano costituiti per più del 50 per cento dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie ovvero dalla cessione o concessione in uso di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, ovvero ancora dalla prestazione di servizi nei confronti dei soggetti controllanti la società, ovvero controllati da quest'ultima, ovvero ancora sottoposti a controllo comune da parte di altra società.
La lettera c) inserisce due nuovi commi alla fine del medesimo articolo 167.
In particolare, il nuovo comma 8-bis estende l'applicazione del medesimo articolo 167 del TUIR anche nel caso in cui la società controllata estera sia localizzata in Stati o territori che consentano adeguato scambio di informazioni, qualora la società sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore di più della metà a quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente fiscalmente in Italia, e abbia conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, detenzione o investimento in titoli o altre attività finanziarie, dalla cessione di diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, ovvero dalla prestazione di servizi nei confronti dei soggetti controllanti, controllati dalla società, ovvero sottoposti a controllo comune da altra società.
Il nuovo comma 8-ter contiene una clausola di disapplicazione delle norme contenute nel nuovo comma 8-bis, appena descritto, nel caso in cui il soggetto residente in Italia dimostri, mediante ricorso allo strumento dell'interpello fiscale, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire indebiti vantaggi fiscali.
La lettera d) apporta una modifica di coordinamento al comma 1 dell'articolo 168 del TUIR, il quale estende le norme dell'articolo 167 al caso in cui un soggetto fiscalmente residente in Italia risulti, direttamente o indirettamente, collegato ad una società residente o localizzata in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni. In tale contesto la norma introdotta precisa che è comunque esclusa l'applicazione del nuovo comma 8-bis dell'articolo 167, sopra descritto.
Sottolinea come le norme appena descritte, unitamente a quelle di cui all'articolo 12, all'articolo 10, lettera a), ed all'articolo 15, si inscrivano nell'ambito degli ulteriori strumenti per il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che il Governo intende porre in essere per recuperare risorse attualmente sottratte a tassazione, da destinare alla stabilizzazione dei conti pubblici ed al sostegno dell'economia reale.
L'articolo 14 introduce, al comma 1, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP, da applicarsi sulle plusvalenze iscritte a bilancio derivanti dalla valutazione, effettuata ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) per uso non industriale. La plusvalenza dovrebbe essere determinata dalla differenza tra il valore iscritto a bilancio delle disponibilità in metalli preziosi al 31 dicembre dell'anno precedente e quello iscritto a bilancio a chiusura dell'anno di riferimento.
L'imposta, che è stabilità con un'aliquota del 6 per cento, si applica anche alle quantità di metalli preziosi depositate presso terzi o risultanti da conti bancari, con esclusione delle quantità conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee.
I commi 2 e 3 recano talune disposizioni attuative.
In dettaglio, si prevede che l'imposta sostitutiva si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso, a condizione che non siano scaduti i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Sempre per il periodo di imposta in corso, l'imposta è commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, ed è versata a titolo di acconto entro la scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi; in alternativa, l'imposta può essere versata per metà entro il termine di versamento del

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secondo acconto, e, per la restante parte, in due rate uguali entro il termine di versamento a saldo.
Inoltre, si stabilisce che l'imposta non sia deducibile dal reddito imponibile, e che l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'eventuale contenzioso ad essa relativo sia regolato dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi. Il secondo periodo del comma 3 specifica inoltre che le disposizioni dell'articolo sono derogatorie rispetto ad ogni altra disposizione di legge.
L'articolo 15 reca una serie di disposizioni volte a potenziare l'attività di riscossione dei tributi.
Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria e ogni amministrazione pubblica che detenga informazioni utili a determinare l'importo di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, forniscano all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per ciascuna tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative presenti nelle loro banche dati relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia, nonché ai rispettivi coniugi e familiari.
Il comma 2 integra il comma 15 dell'articolo 21 della legge n. 449 del 1997. Al riguardo ricorda che il predetto comma 15 stabilisce l'applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sui redditi anche al caso in cui il pagamento delle imposte sia eseguito mediante pignoramento presso terzi. In tale contesto, il comma 2 stabilisce che i terzi presso i quali sia stato effettuato il pignoramento sono tenuti, nel caso in cui rivestano la qualifica di sostituti di imposta, ad operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento.
Il comma 3 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale disciplina i casi nei quali il concessionario della riscossione può godere del discarico delle somme iscritte a ruolo. La modifica amplia da 5 a 9 mesi il termine entro il quale il concessionario può procedere alla consegna del ruolo senza perdere il diritto al discarico. Il comma 4 specifica che la norma di cui al comma 3 si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
Sempre in connessione con le previsioni del comma 3, il comma 5 sopprime il comma 148 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, il quale disciplinava l'entrata in vigore di una modifica al predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 112, operata dal comma 146 dell'articolo 1 della stessa legge n. 244, ora superata dal comma 3.
Il comma 6 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2009, al fine di consentire che i versamenti effettuati dai contribuenti per adeguare il volume di affari alle risultanze degli studi di settore possono essere effettuati anche in forma rateale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
I commi 7 e 8 recano una previsione di carattere procedurale relativa all'attività dell'Amministrazione finanziaria, con la quale si stabilisce che la firma autografa sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, individuati con provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, relativi ad entrate tributarie erariali, può essere sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, nei casi in cui tali atti siano prodotti in forma automatizzata.
Nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 17, relative sostanzialmente alla disciplina ed ai controlli su enti pubblici, il comma 31 prevede che il Presidente della Corte dei conti possa disporre che le sezioni riunite della medesima Corte adottino pronunce di orientamento generale, al fine di superare le difformità di indirizzo emerse nelle sentenze delle diverse sezioni regionali di controllo, le quali sono tenute a conformarsi all'indirizzo delle sezioni riunite. La norma è esplicitamente finalizzata a garantire l'unitarietà nelle funzioni di coordinamento

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della finanza pubblica attribuite dalla Corte, anche in relazione al processo di realizzazione del federalismo fiscale.
Il comma 32 interviene sulla disciplina relativa alle operazioni in strumenti finanziari derivati realizzate dalle Regioni che presentino deficit sanitari.
In particolare, la disposizione prevede che, fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 62, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale dovrà essere individuata la tipologia dei contratti derivati che le Regioni e gli enti locali possono concludere, nonché le componenti che possono essere contemplate nei contratti stipulati e le informazioni che gli stessi devono contenere, le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, impegnate nel risanamento strutturale dei relativi deficit sanitari, possano ristrutturare le operazioni in strumenti finanziari derivati già in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari. Tali ristrutturazioni devono essere finalizzate a salvaguardare la sostenibilità delle posizioni finanziarie delle medesime Regioni, devono essere svolte con il supporto di un advisor finanziario e devono essere autorizzate dal Ministero dell'Economia, che vigila su di esse.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire l'espressione «operazioni derivate», che risulta non del tutto perspicua, con quella «operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati».
Il comma 35 prevede che gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 203 del 2008, consistenti nella non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di una quota dell'indennità di trasferta effettuate dagli autisti dipendenti di imprese di autotrasporto merci, nella deduzione forfetaria delle spese sostenute dalle predette imprese per le trasferte di propri dipendenti nonché non concorrenza al reddito imponibile delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli autisti delle medesime imprese, siano sostituiti dalle misure previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998 ai sensi del quale sono assegnate somme al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ai fini della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione: tali misure possono essere applicate anche a compensazione degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori per l'utilizzo delle infrastrutture. Conseguentemente, le risorse finanziarie precedentemente stanziate per gli interventi di cui ai predetti commi 17 e 18, quantificate complessivamente in 60 milioni di euro, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio, nella misura in cui risultino ancora disponibili.
Il comma 3 dell'articolo 19 modifica l'articolo 7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, il quale prevedeva il parziale rimborso per i titolari di obbligazioni emesse dall'Alitalia.
In particolare, la lettera c) prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia denominate «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile», realizzato mediante scambio delle obbligazioni possedute con titoli di Stato di nuova emissione, nella misura del 50 per cento del controvalore delle obbligazioni, determinato sulla base del prezzo medio di borsa registrato nell'ultimo mese di negoziazione, sia ora stabilito in misura fissa in 0,26 euro per ogni obbligazione posseduta, corrispondente al 70,97 per cento del valore nominale dell'obbligazione stessa.
La lettera d) estende il rimborso anche agli azionisti di Alitalia, ai quali viene attribuito il diritto di cedere i titoli in loro possesso al Ministero dell'Economia ad un controvalore pari a 0,2722 euro per azione, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, in scadenza al 31 dicembre 2012. Ai fini del rimborso, gli azionisti dovranno presentare la relativa richiesta entro il 31 agosto 2009, ed il trasferimento dei titoli di Stato spettanti agli azionisti avverrà entro il 31 dicembre 2010.
In base alla lettera e) i predetti rimborsi non potranno risultare superiori a 100.000 per ciascun obbligazionista ed a 50.000 euro per ciascun azionista.

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Dal punto di vista finanziario, la lettera f) specifica che le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno risultare superiori, nel 2009, al limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro, mentre le restanti assegnazioni di titoli, comprese quelle in favore degli azionisti, saranno effettuate nel corso del 2010. Inoltre, viene eliminato il Fondo per il rimborso dei titoli Alitalia istituito dal comma 1 del predetto articolo 7-octies, ed è corrispondentemente eliminata la previsione secondo la quale tale Fondo era alimentato a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate.
La lettera o) specifica che alle operazioni di emissioni di titoli di Stato connesse con il rimborso degli obbligazionisti e degli azionisti Alitalia non si applicano le norme in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio di cui all'articolo 102 del Testo unico della finanza, nonché gli obblighi informativi stabiliti per le società emittenti dagli articoli 114 e seguenti del medesimo Testo unico.
Il comma 4, in connessione con il comma 3, fa salve le richieste di rimborso presentate dagli obbligazionisti Alitalia sulla base della normativa previdente all'entrata in vigore del decreto-legge, incrementando inoltre di 230 milioni di euro per il 2010 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del già richiamato articolo 7-octies.
L'articolo 21 stabilisce le modalità per l'attribuzione a soggetti privati di concessioni per la gestione della raccolta di giochi. La norma, che è esplicitamente finalizzata a garantire preminenti interessi pubblici e ad assicurare il rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia di concessioni, prevede che la gestione di tali giochi sia sempre attribuita mediante concessione, e che le relative procedure di selezione siano aperte ad una pluralità di soggetti, siano competitive e non discriminatorie. In particolare, si prevede che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvii, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le procedure per l'aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.
La selezione dovrà essere basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo in tale ambito valore prioritario: a) al rialzo delle offerte che assicurino maggiori entrate rispetto ad una base predefinita, in misura comunque non inferiore a 500 milioni nel 2009 e a 100 milioni nel 2010; b) al ribasso dell'aggio riconosciuto al concessionario, rispetto alla misura del 12 per cento della raccolta; c) alla capillarità della distribuzione, che dovrà essere assicurata attraverso una rete esclusiva del concessionario con non meno di 15.000 punti vendita; d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite; e) alla previsione, per ogni concessionario, di un valore medio delle vincite non superiore al 75 per cento della raccolta.
In merito alla formulazione della lettera e), rileva come la previsione in essa contenuta dovrebbe essere ricollocata, in quanto il tasso di restituzione in vincite, da parte dei concessionari, delle somme giocate, non sembra costituire oggetto di offerta da parte dei concorrenti alla concessione e di valutazione competitiva da parte dell'amministrazione che procede all'assegnazione delle concessioni, essendo stabilito nel suo valore massimo dalla stessa disposizione.
Il comma 2 specifica che le concessioni possono essere rinnovate per una sola volta, con una durata massima fissata, di norma, in 9 anni complessivi, suddivisa in due periodi di 5 e 4 anni, prevedendo inoltre che il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva della gestione da parte dell'AAMS, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
Nell'ambito dell'articolo 23, recante sopratutto disposizioni in materia di proroga di termini, segnala alcune norme di diretta rilevanza per la Commissione Finanze.
Il comma 3 novella i commi 1 e 4 dell'articolo 41, del decreto-legge n. 248 del 2007, disponendo un ulteriore proroga, dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009,

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dei termini entro i quali le polizie di Stato, tra le quali è compresa anche la Guardia di Finanza, potranno procedere alle assunzioni correlate alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, ovvero effettuare assunzioni di personale in deroga alle norme in materia di blocco delle assunzioni stesse.
Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.
Pertanto, per effetto di tale norma sarà ora consentito comunque fino al 31 dicembre 2009 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai soggetti che già prestavano tale attività alla data del 31 ottobre 2007.
Il comma 12 modifica il comma 4 dell'articolo 354 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di prorogare da 18 a 24 mesi, a decorrere dal 1o gennaio 2006, l'abrogazione delle disposizioni elencate dal comma 1 del medesimo articolo 354.
Il comma 22 modifica il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale deve essere emanato il regolamento del Ministro dell'Ambiente con il quale è disciplinata la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in mancanza del quale i comuni possono adottare comunque la tariffa ai sensi della normativa vigente in materia.
Nel quadro dell'articolo 24, il quale autorizza la prosecuzione di numerose missioni di pace, il comma 62 prevede che, nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre 2009, ai militari impiegati nelle predette missioni sia corrisposta l'indennità di impiego operativo, nella misura del 185 per cento dell'indennità di base, qualora si tratti di militari in servizio permanente o di volontari in ferma breve trattenuti in servizio, ovvero l'indennità di impiego operativo di euro 70, qualora si tratti di volontari in ferma prefissata.
In questo contesto, la disposizione specifica che a tali emolumenti si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito dell'articolo 25, il quale reca autorizzazioni di spesa per spese indifferibili, il comma 1 autorizza la spesa di 284 milioni di euro nel 2009 per l'adempimento degli impegni assunti dall'Italia in relazione alla partecipazione a banche e fondi internazionali. Secondo le indicazioni fornite dalla relazione tecnica, l'esigenza di finanziamento nasce con riferimento alla partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del capitale dell'International development Association, che costituisce un'articolazione della Banca Mondiale.
Il comma 2 prevede che i tributi non versati a seguito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per il periodo compreso tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009, in favore delle persone fisiche che avevano il domicilio fiscale nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, possano essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 24 rate mensili a decorrere dal gennaio 2010.
La disposizione prevede inoltre che gli altri adempimenti tributari non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il marzo 2010.
Segnala inoltre anche alcune disposizioni che, sebbene non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, presentano taluni profili di particolare interesse per la Commissione stessa, soprattutto in ragione degli effetti che esse potranno avere per il sostegno ed il finanziamento del sistema produttivo.
In primo luogo, evidenzia l'articolo 1, il quale reca talune previsioni innovative in materia di ammortizzatori sociali, volte ad individuare nuovi strumenti per far fronte alle conseguenze sul piano occupazionale della crisi economica in atto.

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In particolare, i commi da 1 a 4 prevedono, in via sperimentale, per il 2009 e io 2010, che i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa per progetti di formazione o riqualificazione, i quali possono comprendere anche lo svolgimento di attività produttive. In tal caso i datori di lavoro corrisponderanno al lavoratore coinvolto in tale attività la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e l'ordinaria retribuzione.
Tale possibilità è subordinata alla stipula di uno specifico accordo tra le parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Con decreto del Ministro del lavoro sono disciplinate le relative modalità attuative, con particolare riferimento alla connessione tra tali misure e gli interventi di politica attiva a sostegno dell'occupazione definite nell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.
Il comma 5 stanzia 25 milioni di euro nel 2009 per prorogare fino a 24 mesi la durata del trattamento di integrazione salariale nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività di parti di stabilimenti ovvero di più stabilimenti produttivi. A tale onere si fa fronte con quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Il comma 6 prevede che, in via sperimentale, nel 2009 e nel 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà sia aumentato del 20 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Al relativo onere, stabilito nella misura massima di 40 milioni di euro nel 2009 ed 80 milioni nel 2010, si fa fronte mediante ricorso a parte delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Il comma 7 prevede che l'incentivo attualmente riconosciuto ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, nel 2009 e nel 2010, di trattamenti di sostegno al reddito (consistente nel riconoscimento di una somma pari all'indennità spettante a ciascun lavoratore), sia erogato ai medesimi lavoratori ove questi ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare un'attività imprenditoriale o associarsi in cooperativa. Qualora il lavoratore sia destinatario di trattamento in cassa integrazione in deroga, per fruire del predetto beneficio egli dovrà dimettersi dall'impresa.
Il comma 8 consente in via sperimentale, per il 2009 e per il 2010, ai lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione per crisi aziendale di chiedere la liquidazione del trattamento d'integrazione salariale di propria spettanza per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, qualora essi intendano intraprendere un'attività imprenditoriale autonoma ovvero costituire una cooperativa.
Analoga possibilità è riconosciuta ai lavoratori licenziati in conseguenza di esuberi strutturali, ai quali è consentito chiedere la liquidazione del trattamento di mobilità per un numero massimo di 12 mensilità.
In entrambi i casi, il lavoratore deve dimettersi dall'impresa successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo.
L'articolo 9 intende affrontare il problema, da tempo in discussione, relativo ai gravi ritardi nella liquidazione e corresponsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle somme dovute a privati o imprese per somministrazioni, forniture ed appalti. Si tratta di una tematica particolarmente importante, soprattutto in questa fase di crisi economica, nella quale molte imprese vedono messa in discussione la loro stessa sopravvivenza per ragioni di mancanza di liquidità.
In questo contesto, l'intervento intende dunque rappresentare un importante strumento di sostegno alle imprese, consentendo loro di rientrare con maggiore rapidità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, attenuando in tal modo eventuali crisi di liquidità o difficoltà finanziarie.
La norma si articola in due parti, una relativa agli assetti futuri e l'altra volta a dare soluzione alla situazione pregressa.
In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede, al numero 1, che le pubbliche

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amministrazioni adottino, entro il 31 dicembre 2009, misure organizzative, da pubblicare su Internet, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di somministrazione, forniture ed appalti.
Il numero 2 stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, il funzionario che adotta provvedimenti onerosi accerti preventivamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio, risultando a tal fine responsabile sia sotto il piano disciplinare sia sotto quello amministrativo. Nel caso in cui lo stanziamento non sia sufficiente, l'amministrazione contraente è tenuta ad adottare le opportune iniziative per evitare la formazione di debiti pregressi.
Tali previsioni non si applicano comunque alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Il numero 3 estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'applicazione delle attività di analisi e revisione delle procedure di spesa prevista per i soli Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, ad esclusione delle Regioni e delle Province autonome.
Ai sensi del numero 4, la vigilanza sulle predette disposizioni è affidata alla Ragioneria generale, secondo procedure definite con decreto del Ministero dell'economia. Per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali la vigilanza è svolta dagli organi interni di revisione e controllo.
Con riferimento alla situazione pregressa, la lettera b) del comma 1 affida al Ministro dell'economia di accertare con proprio decreto, a seguito di un'apposita rilevazione straordinaria, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto, relativi a contratti di somministrazione, fornitura e appalto. Tali crediti sono liquidabili nei limiti delle risorse finanziarie che saranno a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi di intervenire in termini più generali sul provvedimento nel prosieguo dell'esame preliminare, chiede al rappresentante del Governo di mettere a disposizione delle Commissioni la divisione 28 della tabella ATECO, cui fa riferimento l'articolo 5 per definire la platea di interventi interessati dalla detassazione degli investimenti prevista dalla disposizione, fornendo altresì elementi esplicativi circa il contenuto della citata divisione.
In particolare rileva come l'ultimo codice di attività della divisione 28 della tabella abbia a carattere residuale, e co me risulti pertanto difficile individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dall'articolo 5. Ad esempio, ritiene che, da una prima lettura della norma, non si comprenda se la stessa si applichi anche alle macchine utensili impiegate nella lavorazione del marmo.
Considera dunque che i chiarimenti del Governo in materia siano indispensabili prima di compiere una valutazione circa l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della disposizione.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza, manifestata dal deputato Vannucci, che il Governo fornisca chiarimenti volti a consentire una più precisa individuazione delle tipologie di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, attesa la rilevanza della stessa ai fini dell'applicazione della norma in materia di detassazione degli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge.
Ricorda inoltre che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta di oggi, hanno convenuto di procedere alle audizioni informali dei rappresentanti della Confindustria, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, della Confcommercio, della Confartigianato e della CNA, nonché di

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fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di lunedì 13 luglio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 13.10.