CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 574 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, che non è corredato da relazione tecnica, reca norme volte a contrastare la violenza sessuale. In particolare, si apportano modifiche alle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale in materia di violenza sessuale, molestie sessuali, violenza sessuale di gruppo e maltrattamenti contro familiari e conviventi, prevedendo sanzioni più elevate ed un inasprimento dei limiti edittali della reclusione rispetto alla vigente disciplina codicistica.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala in particolare che, ai sensi dell'articolo 6, il questore può disporre - senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica - l'esposizione, nell'ambito del territorio provinciale di sua competenza, dei rilievi fotografici delle persone latitanti nei confronti delle quali si procede per i delitti di: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. Il successivo articolo 9 prevede, poi, al comma 1, che le pubbliche autorità promuovano campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste in favore delle vittime di violenze e maltrattamenti, nonché sui servizi e sui i centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio - assistenziali, disponendo altresì, al comma 2, che i servizi sociali garantiscano alle vittime di violenze cure, soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.
Al riguardo, in ordine all'articolo 9, osserva che l'attribuzione alle pubbliche autorità e ai servizi sociali dei compiti previsti dal testo potrebbe determinare effetti onerosi e, quindi, la necessità di

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provvedere alla copertura delle relative spese. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza recata dal comma 2 dell'articolo 6 al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi che le disposizioni sopra indicate possano essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con l'opportunità, segnalata dal relatore, di riformulare la clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 6 in conformità alla prassi, rileva che l'articolo 9 non pare presentare profili problematici di carattere finanziario. In ogni, caso ritiene che l'introduzione di una clausola di invarianza potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di garanzia della non onerosità delle misure previste.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), relatore, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, fa presente che alcune delle proposte appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione o copertura. In particolare, si tratta degli articoli aggiuntivi Ferranti 9.010, Di Pietro 9.0201 e Ferranti 9.0206, i quali prevedono che le aziende sanitarie locali svolgano attività di sostegno alle vittime di violenza e prevenzione e recupero degli autori degli atti di violenza, dell'articolo aggiuntivo Pelino 9.016, il quale, prevede, tra le altre cose, il «reclutamento» nelle scuole di personale specializzato in materia psicologico-sessuale, senza provvedere ad alcuna copertura finanziaria, nonché dell'articolo aggiuntivo Pelino 9.020, il quale dispone, tra le altre cose, l'istituzione di uno sportello di sostegno presso ogni questura, con l'inserimento nella dotazione organica di uno psicologo e di un assistente sociale, senza tuttavia provvedere alla necessaria copertura finanziaria. Segnala, altresì, che gli articoli aggiuntivi Bitonci 9.0208 e 9.0209 prevedono l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di violenze sessuali all'estero. Al relativo onere, che peraltro non viene quantificato si provvede mediante «corrispondente riduzione» dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, che in ogni caso presenta disponibilità per il solo anno 2009 per un importo assai limitato, pari a soli 1.000 euro.
Ritiene, inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative. Segnala, in primo luogo, che l'articolo aggiuntivo Concia 1.05 prevede tra le altre cose che il condannato sia inserito in un percorso riabilitativo individuale da svolgere presso i centri di sanità mentale e presso i centri di servizio sociale per adulti. Gli articoli aggiuntivi Ferranti 5.0201 e Di Pietro 5.0200 prevedono, tra l'altro, che per l'assunzione di informazioni da parte di soggetti minori via sia l'ausilio obbligatorio di esperti in psicologia o psichiatria infantile e siano assicurati la documentazione integrale delle informazioni raccolte con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoghi chiarimenti si rendono, a suo avviso, necessari con riferimento agli emendamenti Schirru 9.200, Fucci 9.17 e Schirru 9.201, i quali prevedono attività di accoglienza e sostegno alle vittime di violenze su tutto il territorio nazionale, e Fucci 9.1, il quale prevede che anche i presidi sanitari debbano garantire assistenza alle vittime di violenza sessuale. Fa, inoltre, presente che gli articoli aggiuntivi Ferranti 9.07, Ferranti 9.0205 e Pelino 9.015 prevedono che diverse autorità pubbliche promuovano nei limiti delle risorse disponibili programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale, ovvero di monitoraggio del fenomeno della violenza sessuale. Segnala, poi, che gli articoli

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aggiuntivi Livia Turco 9.01, Murer 9.02 e Di Pietro 9.0203 prevedono varie iniziative a tutela delle vittime di violenza e discriminazioni. Al relativo onere, non quantificato, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006, nonché mediante gli stanziamenti del Fondo per le pari opportunità di cui al decreto-legge n. 223 del 2006. Al riguardo, premesso che le proposte emendative non quantificano i relativi oneri, valuta opportuno che il Governo chiarisca se i fondi utilizzati rechino la necessaria disponibilità. Ritiene inoltre necessari chiarimenti in ordine agli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Samperi 9.03, che prevede l'esonero dal versamento dei contributi e premi per i rischi da malattia per le lavoratrici autonome priva di copertura assicurativa per i rischi di malattia a valere nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con apposito decreto e dell'articolo aggiuntivo Angeli 9.0200, che prevede interventi previdenziali a tutela delle donne vittime di violenza, nonché il diritto all'assistenza psicologica gratuita ad opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale. Segnala, altresì, che le identiche proposte emendative Ferranti 9.08 e Di Pietro 9.0202 prevedono la stipula di protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali e del volontariato finalizzati in particolare a contrastare e prevenire atti persecutori e fenomeni di violenza alle donne, che gli articoli aggiuntivi Concia 9.013, Lorenzin 9.0101 e Di Pietro 9.0204 prevedono l'introduzione nei programmi scolastici di attività formative contro la violenza sessuale. Fa, infine, presente che l'articolo aggiuntivo Cenni 9.0207 incentiva la costituzione della «rete dei soggetti contro la violenza» e che l'articolo aggiuntivo Ferranti 9.09 prevede attività di formazione ed aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari sulle materie riguardanti le attività contro la violenza sessuale.
Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 9.17, 9.200 e 9.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 5.0200, 5.0201, 9.01, 9.02, 9.03, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.013, 9.015, 9.016, 9.020, 9.0101, 9.0200, 9.0201, 9.0202, 9.0203, 9.0204, 9.0206, 9.0207, 9.0208 e 9.0209, che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata quantificazione o copertura finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non concordare con le valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo sugli articoli aggiuntivi Ferranti 9.010, Di Pietro 9.0201 e Ferranti 9.0206, sottolineando come l'attribuzione alle aziende sanitarie locali del compito di svolgere attività di prevenzione degli atti di violenza non solo non determini maggiori oneri, ma possa determinare rilevanti effetti positivi di carattere sistematico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ricorda come gli emendamenti ricordati dal deputato Vannucci affidino alle aziende sanitarie locali una serie di compiti senza né quantificare né coprire i relativi oneri.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto -MpA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge recante disposizioni in materia di violenza sessuale (C. 574 e abb.-A);

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esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
"Dall'applicazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
all'articolo 9, comma 1 sostituire la parola:"promuovono" con le seguenti: "possono promuovere";
all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.17, 9.200 e 9.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 5.0200, 5.0201, 9.01, 9.02, 9.03, 9.07, 9.08, 9.09, 9.010, 9.013, 9.015, 9.016, 9.020, 9.0101, 9.0200, 9.0201, 9.0202, 9.0203, 9.0204, 9.0206, 9.0207, 9.0208 e 9.0209 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.